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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 05/11/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1196/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1196/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Salandin Maura, Parte_1 P.IVA_1
appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. Battistotti Adriano, appellato
Verbale di rimessione in decisione ex art. 352 c.p.c. del 09.10.2025
OGGETTO: appalto
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, riformare la sentenza n. 1033/2023 del 06.04.2023, emessa dal Tribunale di Vercelli e non notificata e conseguentemente in accoglimento dei motivi di gravame proposti:
Respingere le domande tutte dedotte da controparte anche in via di appello incidentale in quanto pagina 1 di 25 infondate in fatto e in diritto.
Nel merito in via principale
- Respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo avversaria e ogni conclusione ed eccezione dedotta dal debitore rigettando tutte le eccezioni e le domande proposte, sia in via preliminare, che in via principale e in via riconvenzionale, in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa, dando integrale conferma al d.i. opposto emesso dal Tribunale di Vercelli.
- In ogni caso dichiarare tenuto e come tale condannare il Signor al pagamento CP_1 dell'importo di € 22.995,21 oltre interessi
- Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Nel merito in via riconvenzionale
- Dichiarare altresì tenuto e come tale condannare, in via riconvenzionale, il Signor al CP_1 pagamento in favore di dell'ulteriore importo di € 92.309,56, o quell'altra Parte_1
maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa per le causali tutte di cui in atti, oltre interessi e rivalutazione.
- Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria […]”.
Per l'appellato : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi tutti esposti in atti ed in accoglimento delle svolte eccezioni:
I) in via preliminare, ammettere le prove richieste e dedotte in primo grado con memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c., e precisamente […]
II) nel merito ed in ogni caso, dichiarare che nessuna somma è dovuta dal Signor CP_1 alla e per l'effetto confermare la sentenza Trib. Vercelli 6 aprile 2023 n. Parte_1
1033/2023;
III) nel merito, rigettare le domande di riforma della suddetta sentenza proposte da Parte_1 nell'atto di appello siccome infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza
Trib. Vercelli 6 aprile 2023 n. 1033/2023;
IV) nel merito e in ogni caso, confermare la sentenza Trib. Vercelli 6 aprile 2023 n. 1033/2023 la dove accerta e dichiara la risoluzione di diritto del contratto di appalto tra il Signor CP_1
pagina 2 di 25 e la Società per esclusivo inadempimento di quest'ultima; CP_1 Parte_1
V) nel merito, in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, accertati e dichiarati i difetti, i vizi e le difformità dei lavori eseguiti sull'immobile di proprietà del committente dalla determinare il conseguente minor valore delle Parte_1 opere, in tal modo procedendo alla riduzione del prezzo, e condannare quest'ultima al pagamento della somma di Euro 75.000,00 o di quell'altra somma meglio vista e ritenuta ed accertanda e liquidanda, anche in via equitativa, in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal giorno della domanda al saldo,
- ovvero condannare la al pagamento della somma di Euro 75.000,00 o di Parte_1 quell'altra somma meglio vista e ritenuta ed accertanda e liquidanda, anche in via equitativa, in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal giorno della domanda al saldo, quale importo necessario per la rimozione dei vizi, difetti e difformità accertati;
VI) nel merito, in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento della somma di
Euro 57.600,00, o quella meglio vista e ritenuta ma comunque calcolata in ragione di
Euro 400,00 per ogni giorno di ritardo, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal giorno della domanda al saldo, quale penale contrattuale dovuta per il ritardo per la ultimazione dei lavori;
VII) in ogni caso, con vittoria di spese, compensi ed onorari di giudizio del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
(o proponeva opposizione avverso il decreto n. 590/21 emesso CP_1 CP_1 CP_1
dal Tribunale di Vercelli in data 29.09.2021 con cui gli era stato ingiunto il pagamento dell'importo capitale di € 22.995,21 oltre interessi e spese di lite in base a due fatture emesse da per lavori da quest'ultima eseguiti in forza del contratto di appalto stipulato Parte_1
dalle parti e nello specifico in forza del 15° e 16° SAL.
A fondamento dell'opposizione deduceva che: Controparte_1
(1) non sussisteva prova scritta del credito azionato ex art. 634 c.p.c., non essendo sufficiente a tale scopo il contratto sottoscritto tra le parti e le fatture;
pagina 3 di 25 (2) il contratto si era risolto di diritto a seguito di diffida del 10.12.2020 rimasta inevasa per inadempimento dell'appaltatore il quale, non essendo più in regola con i versamenti contributivi, aveva sospeso i lavori il 06.12.2020;
(3) le opere eseguite erano affette dai vizi meglio elencati nella relazione a firma del geom. CP_2 corredata di 337 fotografie, vizi che venivano opposti sia per “paralizzare” la domanda monitoria sia per richiedere alternativamente la riduzione del prezzo dell'appalto (per la ridotta funzionalità
e deprezzamento dell'opera) oppure il risarcimento dei danni pari ai costi necessari per la loro eliminazione;
(4) la società appaltatrice era in ritardo nell'ultimazione delle opere (pur considerando la c.d. sospensione OV) ragione per la quale era dovuta la penale contrattualmente pattuita all'art. 15 del contratto;
(5) a seguito dell'abbandono del cantiere il committente aveva dovuto stipulare un nuovo contratto di appalto per ultimare i lavori, con conseguenti maggiori costi che si riservava di richiedere in separata sede.
La società contestava l'opposizione. Parte_1
Deduceva che l'impossibilità di pagare gli oneri contributivi (con conseguente sospensione dei lavori) era dipesa dal fatto dello stesso committente che: non aveva pagato le due fatture oggetto di ingiunzione pur a fronte dei lavori approvati dalla direzione lavori;
aveva trattenuto il 10% di quanto dovuto per ogni SAL;
non aveva corrisposto quanto dovuto per le lavorazioni extra contratto e per il movimento terra;
aveva unilateralmente praticato scontistiche contrattualmente non pattuite.
Contestava l'esistenza dei vizi dell'opera così come contestava il ritardo nella sua realizzazione dovuto al periodo emergenziale OV, alla conseguente difficoltà nel reperimento del materiale edile, alle numerose varianti a progetto approvate dal solo a fine luglio Controparte_3
2020.
In via di reconventio reconventionis chiedeva che venisse condannato alla Controparte_1 restituzione dell'importo di € 43.564,56 (pari al 10% trattenuto su ogni SAL) ed alla corresponsione di quanto dovuto per i lavori extracontratto.
pagina 4 di 25 II) Sulla sentenza di primo grado.
Il Tribunale di Vercelli, con sentenza n. 1033/23 pubblicata il 06.04.2023:
- revocava il decreto ingiuntivo;
- dichiarava risolto il contratto di appalto stipulato tra le parti in data 19.06.2019;
- rigettava le domande riconvenzionali di;
Controparte_1
- rigettava la reconventio recontentionis di Parte_1
- compensava integralmente le spese di lite.
Quanto alla domanda di pagamento azionata in sede monitoria il Tribunale dava atto che CP_1 aveva sostanzialmente opposto un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (in relazione all'avvenuta sospensione dei lavori), eccezione che riteneva fondata. non aveva dimostrato, come era suo onere, che la mancata rinnovazione del Parte_1
fosse dipesa da un fatto ascrivibile al committente: CP_4
- i lavori erano stati sospesi il 06.12.2020;
- le due fatture azionate in sede monitoria erano state emesse il 02.12.2020 ed il 18.12.2020 (a fronte di corrispondenti SAL di ottobre e di novembre);
- era quindi da escludere che il mancato pagamento soltanto di tali due fatture potesse avere causato l'irregolarità contributiva dell'appaltatore che peraltro non aveva neanche palesato un simile rischio al committente se non con la mail del 06.12.2020;
- non era verosimile che quello fosse stato l'unico cantiere attivo della società e che ogni ritardato pagamento su tale appalto potesse determinare l'impossibilità di pagare i contributi ai propri dipendenti;
- la ritenuta del 10% su ogni SAL a garanzia dell'esatto adempimento era stata contrattualmente pattuita e quindi l'appaltatore non poteva dolersi che il committente si fosse avvalso di tale diritto.
In merito ai compensi per le lavorazioni asseritamente riconosciute nei SAL il Tribunale dava atto che:
- corrispondeva al vero che i SAL erano stati predisposti dal Direttore dei Lavori;
pagina 5 di 25 - i SAL posti a fondamento della domanda monitoria (SAL n. 15 e n. 16) non erano però stati sottoscritti dal direttore dei lavori che aveva anche opposto la presenza di problematiche riscontrate sulle lavorazioni effettuate (docc. 13, 14 Küllmer).
Quanto alle reciproche domande di risoluzione del contratto, la concorde richiesta delle parti giustificava l'accoglimento della domanda di risoluzione che peraltro doveva essere ascritta all'inadempimento di Parte_1
Il Tribunale rigettava le domande riconvenzionali di in relazione ai vizi dell'opera CP_1
(domanda di risarcimento del danno per riduzione del valore dell'opera in considerazione della sua ridotta funzionalità o di risarcimento del danno per i costi di eliminazione dei vizi).
In proposito osservava che la relazione tecnica di parte descrittiva dei vizi a firma del geom. era estremamente generica, non consentiva di ritenere allegati i vizi specificamente CP_2
imputabili a (a tale scopo non essendo sufficiente il solo repertorio Parte_1
fotografico in atti) e tale genericità non avrebbe potuto essere superata neanche attraverso una
CTU. Le stesse lettere di contestazione dei vizi (docc. 6 e 7 nulla dimostravano ed era CP_1 onere del committente dimostrare i vizi, il minor valore dell'opera e/o i costi necessari per la loro eliminazione.
Con riferimento specifico ai costi sostenuti per l'eliminazione dei vizi, il Tribunale osservava che i documenti prodotti (docc. 14-42 nulla provavano attesa la genericità delle fatture CP_1
prodotte.
Rigettava altresì la domanda di condanna al pagamento della penale in quanto, secondo la giurisprudenza, qualora nel corso dei lavori fossero state pattuite notevoli ed importanti variazioni alle opere, il regolamento contrattuale doveva ritenersi modificato in relazione al termine di consegna dei lavori ed alla penale da ritardo (salvo diverso ed esplicito accordo delle parti in tal senso).
Il mero “sforamento” dei termini era quindi irrilevante. Il committente non aveva neanche allegato e provato quale fosse stato lo specifico danno cagionato dal ritardo (non costituendo danno nemmeno lo sfratto già a suo tempo ricevuto da nel marzo 2020), non vi era prova CP_1
pagina 6 di 25 che il ritardo fosse ascrivibile a attesa la SCIA presentata in corso d'opera ed Parte_1
approvata solo il 30.07.2020 nonché la scelta delle nuove piastrelle effettuata il 22.10.2022.
Il Tribunale riteneva ammissibile la reconventio reconventionis azionata da Parte_1
ma la stimava infondata nel merito.
In particolare, riteneva che:
- correttamente il committente aveva trattenuto il 10% dell'importo dovuto in base ai SAL approvati (art. 20 contratto), tale importo rappresentava una garanzia del corretto adempimento dell'appaltatore e, non essendo immediatamente esigibile, non poteva essere considerato quale corrispettivo contrattuale;
- nulla era dovuto per le opere di sbancamento del terreno per insufficiente allegazione dei fatti costitutivi della domanda, non essendo stato allegato a quale periodo si riferisse la movimentazione terra (pari a residui mc 936) e per quale ragione pur a fronte di un simile credito nulla fosse stato contestato alla direzione lavori;
- rigettava infine le altre voci (lavori in economia, noleggio escavatore, fornitura di waterstop, intonaco esterno) in quanto non sufficientemente documentate ed oggetto di capitoli di prova generici.
III) Motivi di appello proposti da Parte_1
Con il primo motivo censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha Parte_1 revocato il decreto ingiuntivo in accoglimento dell'opposizione.
(1.1) Considera errata la parte della sentenza in cui il Tribunale ha ritenuto indimostrato che il mancato rinnovo del sia dipeso proprio dal mancato pagamento delle fatture. CP_4
Rileva innanzitutto che il mancato pagamento delle due fatture è stata “la goccia che ha fatto traboccare il vaso”.
Osserva che:
- nel corso del rapporto contrattuale (come dimostrato dai docc. 5, 25, 27, 28, 58, 68) la committenza aveva spesso applicato tagli, sconti sugli importi dovuti;
- l'appaltatore aveva più volte palesato il rischio di non riuscire ad ottenere il rinnovo del DURC
(docc. 40/44, 52, 72).
pagina 7 di 25 Ritiene priva di fondamento giuridico l'affermazione secondo la quale non è verosimile che il mancato pagamento di due fatture di un solo cantiere possa causare il mancato rinnovo del
DURC e rileva che i ricavi degli altri cantieri non dovevano essere utilizzati per coprire i mancati pagamenti di CP_1
ad ogni modo, sarebbe stato gravemente inadempiente alle obbligazioni assunte. CP_1
Ritiene quindi che l'inadempimento del committente sia stato più grave di quello (contestato) dell'appaltatore.
(1.2) Quanto alla mancata approvazione per iscritto da parte del direttore dei lavori dei due SAL
(posti a fondamento delle fatture azionate in sede monitoria) osserva che:
- è pacifico e documentalmente dimostrato che i SAL sono stati predisposti dalla D.L.;
- non costituiva prassi né era contrattualmente prevista la sottoscrizione dei SAL da parte del
D.L. (come risulterebbe dai SAL prodotti sub doc 6);
- i vizi (peraltro contestati) di cui si era doluto il DL nella mail del 25.10.2020 non sarebbero comunque relativi ai SAL n. 15 e 16 (come risulterebbe dai docc. 13 e 14 , trattandosi CP_1
piuttosto di vizi afferenti alle lavorazioni di cui al precedente SAL n. 14 (doc. 5 e 6 ); Parte_1
- la stessa D.L avrebbe riconosciuto la debenza degli importi di cui ai SAL n. 15 e 16 (mail del
23.11.2020, doc. 14 ). Parte_1
Con il secondo motivo, si duole del rigetto delle domande riconvenzionali proposte in primo grado.
(2.1) Quanto all'importo di € 43.564,56 pari al 10% di ogni SAL, osserva che correttamente il
Tribunale ha ritenuto tale importo trattenuto a garanzia dell'esatto adempimento dell'appaltatore.
Rileva che se il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale di condanna dell'appaltatore al risarcimento dei danni per i vizi dell'opera appaltata e per il ritardo, allora la “funzione di garanzia” sarebbe venuta meno (per insussistenza di danni e/o vizi) con conseguente obbligo del committente di versare il residuo ancora dovuto.
Ribadisce la contestazione sul merito dei pretesi vizi afferenti al tetto (lavorazioni di cui al SAL
14) e rileva che, limitatamene a tali danni, l'importo che la committente avrebbe potuto ritenere era di soli € 17.947,94.
pagina 8 di 25 (2.2) Quanto agli importi richiesti per sbancamento terreno, ritiene di avere compiutamente dimostrato il fatto costitutivo della pretesa avendo prodotto: i documenti comprovanti i viaggi e la quantità di terra trasportata (docc. da 16 a 20); la contabilità dell'appalto (doc. H-27, riscontrato dal doc. E-25) dalla quale risulterebbe la differenza tra quantità trasportata in discarica e quantità riconosciuta dall'appaltatore.
Quanto agli altri importi richiesti in pagamento, sostiene che il Tribunale non abbia tenuto conto del fatto che i documenti prodotti a dimostrazione dei crediti consistano in mail la cui provenienza non è stata contestata.
Con il terzo motivo si duole della mancata ammissione delle istanze istruttorie censurando la valutazione illustrata dal Tribunale a fondamento delle statuizioni istruttorie.
IV) Difese ed appello incidentale di . Controparte_1
, costituendosi tempestivamente, ha contestato l'appello principale ed ha a Controparte_1
sua volta proposto appello incidentale.
Quanto al primo motivo di appello principale, ritiene corretta la decisione del Tribunale.
Rileva infatti che non vi è prova della sottoscrizione dei SAL 15 e 16 da parte della DL e che vi è piuttosto prova della mancata approvazione di tali lavori per le ragioni illustrate nella mail del medesimo DL in data 25.10.2020.
Rileva quindi di non avere corrisposto quanto richiesto a fronte dei vizi dell'opera riscontrati
(infiltrazioni dal tetto), avendo comunque manifestato la disponibilità a corrispondere il saldo all'esito della rimozione dei vizi.
Contesta e ritiene indimostrato che sia stata prassi quella di non sottoscrivere i SAL.
Quanto alla risoluzione del contratto per inadempimento di osserva che Parte_1
l'appaltatore ha sospeso i lavori e che tale inadempimento è considerato grave sulla base degli stessi artt. 14.1, 14.2, 28 del contatto di appalto, ragione per la quale, all'esito dell'infruttuosa diffida del 10.12.2020, il contratto di sarebbe risolto di diritto.
pagina 9 di 25 Quanto al secondo motivo di appello principale, ritiene corretta la decisione del Tribunale in merito alla mancata restituzione di quanto trattenuto a garanzia del corretto adempimento dell'appaltatore, trattandosi di importo che non costituisce corrispettivo e non è esigibile (come previsto dall'art. 20 del contratto).
Con il primo motivo di appello incidentale, si duole del mancato accoglimento della domanda di riduzione del prezzo.
Ritiene che i vizi dell'opera (che elenca) siano stati analiticamente indicati con mail della DL del
06.12.2020 (doc. 4) redatta a seguito di sopralluogo e nella relazione peritale del geom. CP_2
(doc. 5).
Ritiene evidente che i vizi siano relativi a lavorazioni eseguite dalla società Parte_1
venendo in rilievo i lavori descritti agli artt. 2 e 5 del contratto di appalto.
Contesta che l'elaborato del geom. sia generico e sostiene che lo stato di fatto esistente alla CP_2
data della sospensione dei lavori non sarebbe stato neanche specificamente contestato dalla
[...]
Parte_1
Ribadisce che pur a seguito della modificazione dello stato dei luoghi in caso di dubbio il
Tribunale avrebbe potuto disporre CTU sulla documentazione versata in atti.
Anche limitando l'analisi al solo tetto, la documentazione versata in atti comproverebbe il difetto di impermeabilizzazione dell'opera.
Con il secondo motivo di appello incidentale impugna la parte della sentenza con cui è stata rigettata la domanda di condanna al pagamento della penale da ritardo di cui all'art. 15 del contratto di appalto.
Ritiene che nel caso concreto non siano intervenute varianti significative in corso d'opera e rileva che la presentata a fine luglio 2020 aveva ad oggetto solamente una diversa distribuzione CP_5
interna delle pareti ancora da erigere.
Sostiene quindi che la clausola penale non sia stata caducata per effetto delle varianti richieste ed aggiunge che non potrebbe che essere ritenuta in colpevole ritardo avendo Parte_1
abbandonato il cantiere.
Insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte in primo grado.
pagina 10 di 25 V) Decisione della Corte.
L'appello principale e l'appello incidentale sono parzialmente fondati e devono essere accolti per quanto di ragione.
1) E' bene precisare che entrambe le parti hanno formulato conclusioni istruttorie.
1.1) Le conclusioni istruttorie del committente devono stimarsi inammissibili. CP_1
Come è noto “I motivi di appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio e, per questo profilo, incidono sullo stesso esercizio del potere d'impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell'atto di appello. Pertanto, la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo” (Corte di Cassazione Sez. 3,
Sentenza n. 15519 del 07/07/2006).
Il mero richiamo delle istanze di primo grado non accompagnato da una adeguata censura delle ragioni illustrate dal primo giudice in sede di ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori a fondamento delle statuizioni istruttorie deve pertanto stimarsi inammissibile.
In sede di appello incidentale ha richiamato i singoli capitoli di prova ritenuti CP_1 indispensabili e/o utili ai fini dell'accoglimento dell'appello incidentale ma non ha articolato alcuno specifico motivo di impugnazione volto a confutare le ragioni illustrate dal Tribunale a giustificazione del rigetto delle sue istanze istruttorie.
Nello specifico il Tribunale all'udienza del 24 novembre 2022 ha rigettato le istanze istruttorie dell'opponente ritenendo i capitoli irrilevanti (cap. 4) e generici (capp. 1, 2, 3, 5) e l'appellante incidentale non ha spiegato la ragione per la quale le valutazioni espresse dal Tribunale siano in ipotesi errate.
Analoghe considerazioni devono essere effettuate in ordine al rigetto dell'istanza di CTU relativamente alla quale il Tribunale ha ampiamente motivato in sede di ordinanza datata 27
pagina 11 di 25 gennaio 2023.
1.2) Le istanze istruttorie di prova orale riproposte dall'appellante principale mediante formulazione di uno specifico motivo di gravame, fatto salvo quanto verrà indicato in relazione alla disamina dei singoli motivi di gravame, devono invece stimarsi sostanzialmente superflue per le ragioni illustrate nel prosieguo.
2) Non vi è gravame in ordine alla parte della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto di poter dichiarare la risoluzione del contratto di appalto a fronte delle contrapposte domande delle parti.
A fronte dell'intervenuta risoluzione, residuano quindi esclusivamente le eventuali obbligazioni restitutorie e la definizione dei rapporti dare/avere tra le parti.
3) Il primo motivo di appello principale, nella parte in cui è volto a contestare la sussistenza dell'inadempimento ascritto all'appaltatore, ha quindi scarso rilievo decisorio atteso che la dichiarazione di risoluzione operata dal Tribunale a fronte delle reciproche e contrapposte domande consente di ritenere assorbito il tema dell'imputabilità dell'inadempimento, residuando per l'appunto le sole domande restitutorie, di pagamento e/o risarcitorie.
3.1) Ad ogni modo, quanto alla mancata rinnovazione del DURC si rileva innanzitutto che entro il maturare delle preclusioni assertive, nulla è stato allegato in relazione alla consistenza degli oneri contributivi non versati di talché non è neanche possibile apprezzare la loro rilevanza economica in rapporto allo specifico appalto e più in generale alle condizioni economiche dell'appaltatore.
L'appellante contesta di non avere prospettato al committente il rischio di non essere in grado di garantire la regolarità contributiva in caso di omesso pagamento dei SAL e/o di applicazione di scontistica non concordata.
A tale scopo, peraltro, richiama documenti (docc. da 40 a 44, 52, 72 ) che hanno ad Parte_1
oggetto le interlocuzioni tra le parti in relazione al compenso dovuto per il movimento terra, ma negli stessi non viene fatto alcun accenno al rischio di mancata rinnovazione del DURC.
pagina 12 di 25 Correttamente il Tribunale non ha ammesso la prova orale volta a dimostrare l'esistenza di un nesso causale tra ritardati/omessi pagamenti e regolarità contributiva:
- il cap. 72 “È vero che la aveva comunicato alla committenza e alla DL tale Parte_1
situazione di difficoltà (doc. 34)” a ben vedere conferma che solamente con la mail in data
06.12.2020 (doc. 34 richiamato nel capitolo di prova) è stato palesato il rischio di mancata rinnovazione del CP_4
- il cap. 71 “Vero che nel mese di dicembre, a seguito del ritardato pagamento da parte della committenza e degli importi trattenuti sulle fatture, la risultava impossibilitata a Parte_1
adempiere ai propri oneri contributivi?” deve stimarsi valutativo, non essendo indicati gli elementi fattuali che consentano in qualche modo di riscontrare gli assunti dell'appaltatore, non essendo stati prodotti bilanci, conti economici (ecc.) della Parte_1
Contrariamente a quanto sostenuto con il motivo di gravame, non è privo di fondamento giuridico il rilievo del Tribunale in merito all'inverosimiglianza che il cantiere oggetto del presente giudizio fosse l'unico attivo all'epoca dei fatti e che ivi fossero impiegate tutte le maestranze dell'appaltatore.
Sul punto le doglianze dell'appellante sono decettive.
Il “tema” di indagine, in effetti, non è l'autonomia dei contratti di appalto e tanto meno la necessità che i ricavi di un appalto vengano utilizzati per coprire le mancanze di altri appalti.
Si tratta piuttosto di dovere allegare e provare la complessiva situazione economica dell'impresa e di dimostrare che solo per effetto dello specifico appalto in contestazione l'appaltatore non è stato in grado di garantire la regolarità contributiva.
Prova che nel caso di specie è del tutto assente.
3.2) Per il resto il primo motivo di gravame è mirato a censurare la parte della sentenza con cui il
Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo e rigettato la domanda monitoria.
Le doglianze dell'appellante principale sono fondate.
E' bene ricordare che in sede monitoria era stato richiesto il pagamento dei compensi dovuti in virtù del 15° e del 16° SAL.
Con il 15° SAL era stato riconosciuto in favore dell'appaltatore un credito (al netto della ritenuta pagina 13 di 25 di garanzia del 10% e dell'Iva) di € 16.960,41 per le lavorazioni eseguite sino al 24.10.2020 e tale importo è stato poi richiesto in pagamento mediante fattura n. 38/2020 azionata in sede monitoria.
Con il 16° SAL era stato riconosciuto in favore dell'appaltatore un credito (al netto della ritenuta di garanzia del 10% e dell'Iva) di € 5.150,37 per le lavorazioni eseguite sino al 20.10.2020 e tale importo è stato poi richiesto in pagamento mediante fattura n. 46/2020 azionata in sede monitoria.
Parimenti è opportuno chiarire sin d'ora che i vizi afferenti all'impermeabilizzazione copertura sono relativi a lavori contabilizzati con SAL precedenti e nello specifico con il 14° SAL.
È pacifico che tutti i SAL siano stati predisposti dalla direzione dei lavori in coerenza con i lavori man mano accertati e contabilizzati.
Il contratto di appalto stipulato tra le parti non prevede che i SAL debbano essere sottoscritti dalla direzione lavori, nulla disponendo in tal senso l'art. 20 del contratto (“pagamenti in acconto dei lavori ed a saldo dell'importo dell'appalto”).
La predisposizione dei SAL in uno con la predisposizione del libretto delle misure consente di ritenere che i lavori contabilizzati con l'emissione di ciascuno stato di avanzamento lavori siano stati riconosciuti come realizzati dalla committenza, salve ovviamente le contestazioni aventi una qualche specificità (tale essendo ad esempio la questione del mancato riconoscimento dei compensi dovuti in relazione ai riscontrati vizi di impermeabilizzazione della copertura).
Non può condividersi il rilievo del Tribunale in ordine al fatto che la mancata sottoscrizione dei
SAL da parte del direttore dei lavori sia idonea a sminuire il valore probatorio insito nella stessa predisposizione dei SAL.
In senso contrario si osserva che la quasi totalità dei SAL non è stata sottoscritta dalla direzione lavori e ciò non ha impedito la corresponsione degli importi attestati dai medesimi SAL non sottoscritti.
L'effettiva realizzazione dei lavori contabilizzati con il 15° e 16° SAL è ulteriormente riscontrata dalla mail in data 23.11.2020 (doc. 14 ). Parte_1
Con tale mail il direttore dei lavori:
- ha inviato a il SAL aggiornato al 23.11.2020 (ovverosia il 16° SAL), Parte_1
pagina 14 di 25 - ha confermato, facendo peraltro salva la questione dell'impermeabilizzazione della copertura
(oggetto di un differente SAL) che “l'importo del suddetto SAL, n° 15 del 24 ottobre, ammontante ad € 16.960,41 è proporzionato ai costi finora sostenuti dal committente”.
Gli specifici importi riconosciuti con il 15° e 16° SAL (oggetto di ingiunzione di pagamento) sono quindi dovuti.
4) Prima di esaminare il secondo motivo di appello principale (afferente anche alla restituzione della ritenuta a titolo di garanzia del 10% su ogni SAL) si impone la disamina dei motivi di appello incidentale proposti da . Controparte_1
E' inammissibile il secondo motivo di appello incidentale afferente ai danni da ritardo ed all'applicazione della penale contrattualmente pattuita.
Il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale sostanzialmente aderendo alle difese di
[...]
. Pt_1
In particolare, ha ritenuto che i termini inizialmente convenuti tra le parti fossero stati superati considerando:
- la richiesta di notevoli ed importanti variazioni delle opere, tale essendo la variante presentata nella primavera 2020 ed approvata a luglio 2020;
- la non imputabilità del ritardo (che il Tribunale ha ritenuto non prospettata dall'opponente) in considerazione della pandemia OV 2020 a partire dal marzo 2020 sia in relazione alla sospensione dei lavori sia in relazione ai rallentamenti nelle forniture che questa aveva comportato.
Parimenti il Tribunale ha ritenuto destituita di fondamento, in quanto non contemplata nel contratto di appalto, la pretesa di computare nel ritardo e nella penale anche il periodo di tempo compreso tra l'interruzione finale dei lavori da parte di e l'ultimazione “teorica” Parte_1
delle opere.
Ha infine dato atto che il committente non aveva neanche provato i concreti danni subiti per effetto del ritardo.
pagina 15 di 25 Avuto riguardo alle plurime rationes decidendi l'appellante con il motivo di gravame ha dedotto di avere già “scomputato” il periodo di sospensione dei lavori derivante dalla c.d. normativa emergenziale OV ed ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che vi siano state variazioni importanti alle opere commissionate (con conseguente venir meno del termine di consegna inizialmente pattuito). Per contro non ha impugnato:
- la parte della motivazione afferente alla difficoltà, ritenuta dal Tribunale notoria, nel reperimento dei materiali edili all'esito della pandemia.
- la parte in cui il Tribunale ha affermato che non è stata fornita la prova del danno (pur venendo in rilievo una clausola penale).
Come è noto “Quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata, piuttosto che per carenza di interesse” (Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13880 del 06/07/2020).
Per completezza ed in disparte dell'inammissibilità di cui si è appena detto, deve ritenersi meramente ripropositiva la tesi secondo la quale ai fini della quantificazione del ritardo dovrebbe considerarsi anche il periodo di tempo necessario per l'ultimazione dei lavori, avendo ben spiegato il Tribunale che nel contratto non è stato pattuito in tale criterio temporale di calcolo della penale (sentenza pag. 19) e non essendo stata formulata alcuna specifica censura rispetto a tale ragionamento.
5) Il primo motivo di appello incidentale, afferente ai vizi dell'opera, è solo in parte fondato.
5.1) E' bene chiarire che relativamente ai dedotti vizi l'opponente ha chiesto alternativamente la riduzione del prezzo dell'appalto in considerazione del minor valore dell'opera o la condanna al pagamento dell'importo necessario per la rimozione dei vizi, entrambi quantificati in
€ 75.000,00,
Il Tribunale ha rigettato la domanda: per generica allegazione dei vizi;
per difetto di prova che i pagina 16 di 25 vizi siano relativi a lavorazioni eseguite da piuttosto che da altre imprese presenti Parte_1 nel cantiere;
per mancanza di prova sia del minor valore dell'opera (quantificazione operata unilateralmente da e non risultante dalla relazione peritale prodotta a dimostrazione dei CP_1
vizi, doc. 5 sia per difetto di prova della spesa asseritamente sostenuta per eliminare i CP_1
vizi (attesa la genericità delle fatture prodotte).
5.2) Per comprendere la statuizione del Tribunale in relazione alla ritenuta “genericità” delle allegazioni poste a fondamento della domanda in esame è necessario precisare che le allegazioni dell'opponente sul punto sono state analiticamente contestate dall'appaltatore nel primo grado di giudizio. In particolare, anche mediante rimando ad una propria relazione Parte_1
tecnica di parte (doc. 9 ), ha dato atto della genericità di talune contestazioni (non Parte_1 essendo individuabile l'area di interesse) e/o che si trattava di lavorazioni eseguite dall'impresa cui in precedenza erano stati appaltati i lavori e/o che non si trattava di vizi ma di lavorazioni ancora in corso (quindi da ultimare), di semplice bagnamento da pioggia ecc.
Così chiarite le difese delle parti, fatta eccezione per i vizi di impermeabilizzazione della copertura (che si ritengono sufficientemente allegati e dimostrati, come verrà illustrato nel prosieguo) la valutazione del Tribunale può nel suo complesso ritenersi condivisibile e soprattutto il gravame è privo di specificità rispetto ad alcuni snodi della motivazione.
Sempre tralasciando le doglianze afferenti al difetto di impermeabilizzazione della copertura, nella contestazione della direzione lavori (mail del 06.12.2020, doc. 4 e nella relazione CP_1 tecnica di parte (doc. 5 , in parte non è effettivamente dato comprendere quale sia l'area CP_1
ove sarebbero stati riscontrati alcuni vizi, in parte si tratta di lavorazioni ancora in corso o in fase di ripristino, in parte ancora di bagnamento dovuto a pioggia.
Soprattutto il Tribunale ha ritenuto pacifico che aveva assunto l'appalto a lavori già Parte_1
iniziati e che nel cantiere operavano anche altre imprese (pagg. 15, 16 sentenza).
Ne consegue che è riduttiva l'affermazione di secondo la quale i vizi Controparte_1 sarebbero necessariamente ascrivibili a solo perché quest'ultima aveva Parte_1 assunto l'impegno di ultimare l'opera.
Lo stato dei luoghi è infine pacificamente mutato ed all'attualità gli stessi non potrebbero essere pagina 17 di 25 accertati tramite CTU.
Come già illustrato in precedenza, la prova orale riproposta in appello da è CP_1
inammissibile ex art. 342 c.p.c. per difetto di impugnazione delle ragioni illustrate dal Tribunale
(all'udienza del 22.11.2022) a fondamento della mancata ammissione di tali mezzi istruttori.
Ne consegue che la specifica consistenza di tali vizi non può neanche essere “dettagliata” ricorrendo alla prova orale.
5.3) Soprattutto non è stata esaustivamente impugnata la parte della sentenza con cui il Tribunale si è pronunciato sulla domanda risarcitoria pari ai costi necessari e sostenuti per l'eliminazione dei vizi.
Più nello specifico il Tribunale, oltre ad avere dato atto che della quantificazione della domanda risarcitoria (€ 75.000,00) non vi era traccia nella perizia di parte:
- ha ritenuto non indimostrati i costi sostenuti per l'eliminazione dei vizi (essendo generiche le corrispondenti fatture);
- ha dato atto che il committente, come era suo onere, non aveva neanche dimostrato quale fosse il minor valore o il minor rendimento dell'opera eseguita rispetto a quella pattuita (ai fini della riduzione del prezzo dell'appalto).
Rispetto a tale articolata motivazione, l'appello difetta di specificità.
In particolare:
- non è stata impugnata la parte della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto che non siano dimostrati i costi sostenuti per l'eliminazione dei vizi essendo generiche le relative fatture;
- nulla è stato censurato in relazione al difetto di prova del minor valore dell'opera.
ha piuttosto insistito sull'espletamento della CTU volta ad esaminare Controparte_1
quanto descritto nella perizia di parte in rapporto agli interventi edili successivamente eseguiti e descritti nelle fatture prodotte, senza prendere posizione sulla genericità di tali fatture.
Neanche viene chiarito per quale ragione, il rigetto di una delle due domande (minor valore /
pagina 18 di 25 eliminazione vizi), non comporti l'implicito rigetto anche della domanda alternativa, considerato che “la domanda di riduzione del prezzo deve ritenersi ricompresa nella domanda di reintegra in forma specifica, sicché il rigetto della seconda comporta l'inequivoco rigetto anche della prima”
(Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8432 del 15/03/2022).
5.4) L'unico aspetto sul quale l'impugnazione incidentale può stimarsi sufficientemente specifica, come già detto, afferisce ai vizi di impermeabilizzazione.
Nella relazione di parte richiamata dall'opponente ai fini della descrizione “tecnica” dei vizi
(doc. 5 , vengono in effetti elencate tutta una serie di difetti connessi alla non corretta CP_1
posa in opera della guaina impermeabilizzante.
Parimenti, in sede di impugnazione incidentale, viene richiamata la mail del 25.10.1010 del direttore dei lavori (doc. 13 ) ove viene rimarcata la presenza di infiltrazioni causate Parte_1 dalla erronea realizzazione dell'impermeabilizzazione.
Tale vizio, pertanto, può ritenersi sufficientemente allegato.
Se è vero che non è stata censurata la parte della sentenza afferente ai costi concretamente sostenuti per l'eliminazione di tutti i vizi, è anche vero che dalla documentazione in atti risulta l'esatta quantificazione del corrispettivo già versato a per le lavorazioni Parte_1 viziate con la conseguenza che quanto meno il tema del minor compenso dovuto all'appaltatore per l'opera realizzata è stato devoluto in appello ed è passibile di esame in rapporto alla domanda di restituzione/pagamento della ritenuta del 10% operata sui SAL a garanzia dell'esatto adempimento.
6) Il secondo motivo di appello principale ha ad oggetto il rigetto nel merito delle domande riconvenzionali del convenuto opposto e nello specifico la domanda restituzione delle somme ritenute a garanzia sulla regolare esecuzione del contratto e la remunerazione dei lavori extracontratto eseguiti dall'appaltatore.
Tali domande sono state ritenute ammissibili dal Tribunale ed in relazione a tale statuizione non vi è appello incidentale.
6.1) Quanto all'importo trattenuto dal committente a garanzia dell'esatta esecuzione dei lavori, il pagina 19 di 25 motivo di gravame è fondato nei limiti che seguono.
In effetti, se in pendenza del rapporto è corretto sostenere che la trattenuta del 10% sui lavori contabilizzati sia legittima (in quanto pattuita) a garanzia dell'esatto adempimento, altrettanto non può dirsi nel caso di cessazione del rapporto contrattuale.
E' in effetti evidente che all'esito del contratto debba essere “chiusa” anche la contabilità dell'appalto e determinati i rapporti dare-avere tra le parti, essendo impensabile una ritenuta sine die.
Con il 16° SAL sono documentate ritenute per un importo complessivo di € 43.564,56.
Da tale importo deve essere decurtato il corrispettivo già versato a (con il 14° Parte_1
SAL) per i lavori di impermeabilizzazione della copertura che sono stati pacificamente rimossi in quanto inidonei.
In proposito deve rilevarsi che costituendosi nel giudizio di merito aveva Parte_1
contestato che le fossero addebitabili i vizi di impermeabilizzazione della copertura sostenendo che si trattava di opera dalla stessa non realizzata.
Le argomentazioni difensive di sono smentite: Parte_1
- dalle ulteriori difese svolte dallo stesso appaltatore nella parte in cui è stato sostenuto che le lavorazioni viziate sono state contabilizzate e remunerate con il 14° SAL (argomentazione che è stata sviluppata proprio per sostenere che non vi erano ragioni ostative per corrispondere quanto dovuto in relazione al 15° ed al 16° SAL);
- dalla corrispondenza prodotta in atti, con particolare riferimento alla mail del 25.10.2020,
(doc. 13 ) con cui il direttore dei lavori si è doluto dell'erronea realizzazione delle Parte_1 coperture, ha attribuito la lavorazione e l'errore a e si è rammaricato di avere Parte_1 contabilizzato tali lavorazioni nei Sal già emessi sostenendo che “se la problematica si fosse rivelata prima della predisposizione del relativo Sal non avrei inserito tra le opere da contabilizzare un'opera manchevole o non correttamente eseguita”.
Dalla documentazione in atti è possibile quantificare il compenso già corrisposto e non dovuto per le opere viziate e completamente rimosse.
In particolare, nella mail del 03.12.2020 (doc. 35 il direttore ha ricordato Parte_1
pagina 20 di 25 all'appaltatore “che sono state già da tempo contabilizzate (e regolarmente saldate) le opere di impermeabilizzazione sulla copertura;
opere che risultano ad oggi per oltre il 60% rimosse in quanto difettose e malamente seguite (ed il restante 40% dovrà essere comunque perlomeno parzialmente rimosso se non totalmente). Pertanto esse si configurano, ad oggi, come opere non eseguite. A titolo informativo si precisano le somme da stralciare […]” che il direttore lavori ha quantificato in complessivi € 17.947,94 oltre Iva di legge.
In definitiva, l'importo trattenuto a titolo di garanzia sulla corretta esecuzione delle opere e che deve essere corrisposto all'appaltatore all'esito della risoluzione del contratto è pari ad
€ 25.616,62 (€ 43.564,56 - € 17.947,94).
6.2) L'appellante principale si duole del mancato riconoscimento degli importi richiesti per le lavorazioni extra-contratto e nello specifico:
- per sbancamento e trasporto terra (al netto di quanto già corrisposto) € 34.632,00
- per trasporto pietre già pagati alla € 600,00 Parte_2
- per lavori in economia € 2.700,00
- per fornitura escavatore già pagata alla € 4.720,00 Parte_2
- per fornitura waterstop € 3.105,00
- per realizzazione intonaco esterno € 2.988,00
Il tutto per un totale di € 48.745,00.
Con il secondo ed il terzo motivo di appello principale la società ha Parte_1
specificatamente censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la richiesta di pagamento per difetto di allegazione con riferimento al trasporto terra e per difetto di prova in relazione a tutte le voci appena elencate.
6.2.1) Con specifico riferimento allo sbancamento ed al trasporto terra, nel primo grado di giudizio aveva dato atto che: nel corso dell'appalto aveva trasportato in discarica Parte_1
materiale per un totale di mc 2.826,00; la direzione lavori, senza giustificazione alcuna (come emergeva dalla contabilità e dai SAL allegati) aveva riconosciuto minori quantità di materiale trasportato per soli mc 1.890,14, con una differenza di metri cubi non riconosciuti e non pagati a pagina 21 di 25 pari a mc 936. “Ove si consideri l'importo riconosciuto a per metro Parte_1 Parte_1 cubo, pari ad € 37,00, controparte dovrà essere dichiarata tenuta e come tale condannata a corrispondere all'odierna opposta un importo pari ad € 34.632,00, oltre interessi”.
Il Tribunale ha rigettato la domanda innanzitutto per difetto di allegazione degli elementi costitutivi della pretesa con riferimento: al periodo in cui non sarebbero stati riconosciuti e pagati mc 936 di terreno sbancato;
alle ragioni per le quali non vi sia mai stata alcuna contestazione circa la mancata contabilizzazione di tali lavori.
Ad avviso di questa Corte la valutazione del Tribunale relativamente al difetto di allegazione non
è condivisibile se non altro considerando che in sede di comparsa di costituzione Parte_1 aveva specificamente richiamato (anche ai fini dell'allegazione dei fatti costitutivi della
[...]
pretesa):
- le ricevute di tutto il materiale portato in discarica (docc.15-20) deducendo che la somma matematica dei metri cubi riportati in tali ricevute portava ad un totale di mc 2.826,00;
- la cronologia dei lavori e la contabilità dell'appalto allegati (docc. 5, 27 aggiornati al novembre
2020), deducendo che dagli stessi erano ricavabili i minori metri cubi riconosciuti dalla direzione lavori ed i prezzi unitari applicati per tale voce.
Dal punto di vista probatorio, il rilievo del Tribunale secondo il quale l'appaltatore in costanza di rapporto non aveva svolto rimostranze in relazione al mancato riconoscimento dei maggiori volumi di terra trasportati è smentito dalla copiosa documentazione in atti con particolare riferimento alla corrispondenza con la direzione lavori dalla quale risulta che il tema fosse stato ripetutamente affrontato e mai risolto (a titolo meramente esemplificativo si vedano le mail prodotte su doc. 28 e docc. 40 e ss. ). Parte_1
Quanto alla prova dell'effettivo svolgimento di tali prestazioni, oltre ai documenti richiamati anche con l'odierno gravame (pagg. 18 e ss appello, cui per brevità si rimanda attesa l'analitica ricostruzione ivi operata) deve darsi atto che nel primo grado di giudizio, a seguito della costituzione di e della formulazione della domanda riconvenzionale di Parte_1
pagamento per le varie lavorazioni extra-contratto, alcuna specifica contestazione è stata svolta da entro il maturare delle preclusioni assertive. Controparte_1
pagina 22 di 25 In particolare, in sede di note depositate in data 24.05.2022 (che peraltro non risultano essere state preventivamente autorizzate) si è limitato ad osservare che le Controparte_1
richieste di maggiori compensi per le opere extra-contratto erano sfornite di prova.
Nulla di specifico è stato dedotto all'udienza di prima comparizione del 26.05.2022 e nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.
L'affermazione che le varie richieste erano “sfornite di ogni prova” non integra una contestazione specifica rispetto ai fatti analiticamente dedotti dall'appaltatore in relazione alle qualità, quantità, prezzi unitari applicati e/o esborsi contrattualmente non previsti ed anticipati dall'appaltatore.
6.2.2) Analoghi rilievi devono essere svolti in relazione alle altre lavorazioni extra-contratto.
Il Tribunale in proposito ha rigettato la domanda per difetto di prova, trascurando peraltro che le singole lavorazioni non erano state oggetto di specifica contestazione (salvo, come già detto, una generica doglianza di “assenza di prova”).
7) Concludendo in ordine ai reciproci gravami.
deve essere condannato al pagamento dell'importo azionato in sede Controparte_1 monitoria pari a complessivi € 22.995,21.
In sede di ricorso monitorio aveva chiesto che venissero riconosciuti anche gli Parte_1
interessi ex D.lvo n. 231/2002. Non consta che venga in rilievo una transazione commerciale e del tutto ragionevolmente la parte ha inteso fare riferimento agli interessi legali di cui all'art. 1284, 4° comma c.c..
Difettando l'allegazione e la prova di un atto di costituzione in mora antecedente alla notificazione del decreto ingiuntivo, sull'importo riconosciuto sono quindi dovuti gli interessi legali ex art. 1284, 4° comma, c.c. dalla notificazione del ricorso per ingiunzione (18.11.2021) sino al saldo.
Per le medesime ragioni devono essere riconosciuti in favore di gli importi di Parte_1
€ 25.616,62 (ritenuta a titolo di garanzia sulla corretta esecuzione dei lavori) e di € 48.745,00 (per lavori extracontratto) per un totale di € 74.361,62, oltre interessi legali ex art. 1284, 4° comma,
c.c. dalla data della reconventio reconventionis (14.04.2022) sino saldo.
pagina 23 di 25 8) La riforma della sentenza di primo grado in relazione alla debenza degli importi richiesti in sede monitoria e l'erronea revoca del decreto ingiuntivo opposto comporta che debbano essere riconosciute in favore del creditore procedente le spese già sostenute e liquidate per quella fase
(€ 540,00 per compensi ed € 145,50 per esborsi oltre accessori di legge.
Per il resto, le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di ed in favore di .. Controparte_1 Parte_1
Quanto al primo grado la liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase istruttoria-trattazione, fase decisionale), del valore della controversia (compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22.
Sono documentate spese per € 786,00 (€ 759,00 per CU ed € 27,00 per diritti di cancelleria)
Quanto al secondo grado di giudizio la liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale),
(compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM
n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con
DM n. 147/22.
Sono documentate spese per € 1.165,50 (€ 1.138,50 per CU ed € 27,00 per diritti di cancelleria).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale ed in parziale modifica della sentenza resa inter partes dal Tribunale di Vercelli n. 1033/23 pubblicata il
06.04.2023 così provvede:
2) Condanna (o al pagamento in favore di CP_1 CP_1 CP_1 Parte_1 dell'importo di € 22.995,21 oltre interessi legali ex art. 1284, 4° comma, c.c. dal 18.11.2021 sino al saldo;
3) Condanna al pagamento in favore di dell'importo Controparte_1 Parte_1 di € 74.361,62 oltre interessi legali ex art. 1284, 4° comma, c.c. dal 14.04.2022 sino al saldo;
pagina 24 di 25 4) Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si Controparte_1 Parte_1
liquidano come segue:
(a) € 145,50 per esposti, € 540,00 per compensi per la fase monitoria;
(b) € 786,00 per esposti, € 14.103,00 per compensi per il primo grado di giudizio;
(c) € 1.165,50 per esposti, € 9.991,00 per compensi per il presente gravame:
(d) in ogni caso oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 15/10/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1196/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Salandin Maura, Parte_1 P.IVA_1
appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. Battistotti Adriano, appellato
Verbale di rimessione in decisione ex art. 352 c.p.c. del 09.10.2025
OGGETTO: appalto
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, riformare la sentenza n. 1033/2023 del 06.04.2023, emessa dal Tribunale di Vercelli e non notificata e conseguentemente in accoglimento dei motivi di gravame proposti:
Respingere le domande tutte dedotte da controparte anche in via di appello incidentale in quanto pagina 1 di 25 infondate in fatto e in diritto.
Nel merito in via principale
- Respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo avversaria e ogni conclusione ed eccezione dedotta dal debitore rigettando tutte le eccezioni e le domande proposte, sia in via preliminare, che in via principale e in via riconvenzionale, in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa, dando integrale conferma al d.i. opposto emesso dal Tribunale di Vercelli.
- In ogni caso dichiarare tenuto e come tale condannare il Signor al pagamento CP_1 dell'importo di € 22.995,21 oltre interessi
- Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Nel merito in via riconvenzionale
- Dichiarare altresì tenuto e come tale condannare, in via riconvenzionale, il Signor al CP_1 pagamento in favore di dell'ulteriore importo di € 92.309,56, o quell'altra Parte_1
maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa per le causali tutte di cui in atti, oltre interessi e rivalutazione.
- Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria […]”.
Per l'appellato : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi tutti esposti in atti ed in accoglimento delle svolte eccezioni:
I) in via preliminare, ammettere le prove richieste e dedotte in primo grado con memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c., e precisamente […]
II) nel merito ed in ogni caso, dichiarare che nessuna somma è dovuta dal Signor CP_1 alla e per l'effetto confermare la sentenza Trib. Vercelli 6 aprile 2023 n. Parte_1
1033/2023;
III) nel merito, rigettare le domande di riforma della suddetta sentenza proposte da Parte_1 nell'atto di appello siccome infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza
Trib. Vercelli 6 aprile 2023 n. 1033/2023;
IV) nel merito e in ogni caso, confermare la sentenza Trib. Vercelli 6 aprile 2023 n. 1033/2023 la dove accerta e dichiara la risoluzione di diritto del contratto di appalto tra il Signor CP_1
pagina 2 di 25 e la Società per esclusivo inadempimento di quest'ultima; CP_1 Parte_1
V) nel merito, in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, accertati e dichiarati i difetti, i vizi e le difformità dei lavori eseguiti sull'immobile di proprietà del committente dalla determinare il conseguente minor valore delle Parte_1 opere, in tal modo procedendo alla riduzione del prezzo, e condannare quest'ultima al pagamento della somma di Euro 75.000,00 o di quell'altra somma meglio vista e ritenuta ed accertanda e liquidanda, anche in via equitativa, in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal giorno della domanda al saldo,
- ovvero condannare la al pagamento della somma di Euro 75.000,00 o di Parte_1 quell'altra somma meglio vista e ritenuta ed accertanda e liquidanda, anche in via equitativa, in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal giorno della domanda al saldo, quale importo necessario per la rimozione dei vizi, difetti e difformità accertati;
VI) nel merito, in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento della somma di
Euro 57.600,00, o quella meglio vista e ritenuta ma comunque calcolata in ragione di
Euro 400,00 per ogni giorno di ritardo, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal giorno della domanda al saldo, quale penale contrattuale dovuta per il ritardo per la ultimazione dei lavori;
VII) in ogni caso, con vittoria di spese, compensi ed onorari di giudizio del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
(o proponeva opposizione avverso il decreto n. 590/21 emesso CP_1 CP_1 CP_1
dal Tribunale di Vercelli in data 29.09.2021 con cui gli era stato ingiunto il pagamento dell'importo capitale di € 22.995,21 oltre interessi e spese di lite in base a due fatture emesse da per lavori da quest'ultima eseguiti in forza del contratto di appalto stipulato Parte_1
dalle parti e nello specifico in forza del 15° e 16° SAL.
A fondamento dell'opposizione deduceva che: Controparte_1
(1) non sussisteva prova scritta del credito azionato ex art. 634 c.p.c., non essendo sufficiente a tale scopo il contratto sottoscritto tra le parti e le fatture;
pagina 3 di 25 (2) il contratto si era risolto di diritto a seguito di diffida del 10.12.2020 rimasta inevasa per inadempimento dell'appaltatore il quale, non essendo più in regola con i versamenti contributivi, aveva sospeso i lavori il 06.12.2020;
(3) le opere eseguite erano affette dai vizi meglio elencati nella relazione a firma del geom. CP_2 corredata di 337 fotografie, vizi che venivano opposti sia per “paralizzare” la domanda monitoria sia per richiedere alternativamente la riduzione del prezzo dell'appalto (per la ridotta funzionalità
e deprezzamento dell'opera) oppure il risarcimento dei danni pari ai costi necessari per la loro eliminazione;
(4) la società appaltatrice era in ritardo nell'ultimazione delle opere (pur considerando la c.d. sospensione OV) ragione per la quale era dovuta la penale contrattualmente pattuita all'art. 15 del contratto;
(5) a seguito dell'abbandono del cantiere il committente aveva dovuto stipulare un nuovo contratto di appalto per ultimare i lavori, con conseguenti maggiori costi che si riservava di richiedere in separata sede.
La società contestava l'opposizione. Parte_1
Deduceva che l'impossibilità di pagare gli oneri contributivi (con conseguente sospensione dei lavori) era dipesa dal fatto dello stesso committente che: non aveva pagato le due fatture oggetto di ingiunzione pur a fronte dei lavori approvati dalla direzione lavori;
aveva trattenuto il 10% di quanto dovuto per ogni SAL;
non aveva corrisposto quanto dovuto per le lavorazioni extra contratto e per il movimento terra;
aveva unilateralmente praticato scontistiche contrattualmente non pattuite.
Contestava l'esistenza dei vizi dell'opera così come contestava il ritardo nella sua realizzazione dovuto al periodo emergenziale OV, alla conseguente difficoltà nel reperimento del materiale edile, alle numerose varianti a progetto approvate dal solo a fine luglio Controparte_3
2020.
In via di reconventio reconventionis chiedeva che venisse condannato alla Controparte_1 restituzione dell'importo di € 43.564,56 (pari al 10% trattenuto su ogni SAL) ed alla corresponsione di quanto dovuto per i lavori extracontratto.
pagina 4 di 25 II) Sulla sentenza di primo grado.
Il Tribunale di Vercelli, con sentenza n. 1033/23 pubblicata il 06.04.2023:
- revocava il decreto ingiuntivo;
- dichiarava risolto il contratto di appalto stipulato tra le parti in data 19.06.2019;
- rigettava le domande riconvenzionali di;
Controparte_1
- rigettava la reconventio recontentionis di Parte_1
- compensava integralmente le spese di lite.
Quanto alla domanda di pagamento azionata in sede monitoria il Tribunale dava atto che CP_1 aveva sostanzialmente opposto un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (in relazione all'avvenuta sospensione dei lavori), eccezione che riteneva fondata. non aveva dimostrato, come era suo onere, che la mancata rinnovazione del Parte_1
fosse dipesa da un fatto ascrivibile al committente: CP_4
- i lavori erano stati sospesi il 06.12.2020;
- le due fatture azionate in sede monitoria erano state emesse il 02.12.2020 ed il 18.12.2020 (a fronte di corrispondenti SAL di ottobre e di novembre);
- era quindi da escludere che il mancato pagamento soltanto di tali due fatture potesse avere causato l'irregolarità contributiva dell'appaltatore che peraltro non aveva neanche palesato un simile rischio al committente se non con la mail del 06.12.2020;
- non era verosimile che quello fosse stato l'unico cantiere attivo della società e che ogni ritardato pagamento su tale appalto potesse determinare l'impossibilità di pagare i contributi ai propri dipendenti;
- la ritenuta del 10% su ogni SAL a garanzia dell'esatto adempimento era stata contrattualmente pattuita e quindi l'appaltatore non poteva dolersi che il committente si fosse avvalso di tale diritto.
In merito ai compensi per le lavorazioni asseritamente riconosciute nei SAL il Tribunale dava atto che:
- corrispondeva al vero che i SAL erano stati predisposti dal Direttore dei Lavori;
pagina 5 di 25 - i SAL posti a fondamento della domanda monitoria (SAL n. 15 e n. 16) non erano però stati sottoscritti dal direttore dei lavori che aveva anche opposto la presenza di problematiche riscontrate sulle lavorazioni effettuate (docc. 13, 14 Küllmer).
Quanto alle reciproche domande di risoluzione del contratto, la concorde richiesta delle parti giustificava l'accoglimento della domanda di risoluzione che peraltro doveva essere ascritta all'inadempimento di Parte_1
Il Tribunale rigettava le domande riconvenzionali di in relazione ai vizi dell'opera CP_1
(domanda di risarcimento del danno per riduzione del valore dell'opera in considerazione della sua ridotta funzionalità o di risarcimento del danno per i costi di eliminazione dei vizi).
In proposito osservava che la relazione tecnica di parte descrittiva dei vizi a firma del geom. era estremamente generica, non consentiva di ritenere allegati i vizi specificamente CP_2
imputabili a (a tale scopo non essendo sufficiente il solo repertorio Parte_1
fotografico in atti) e tale genericità non avrebbe potuto essere superata neanche attraverso una
CTU. Le stesse lettere di contestazione dei vizi (docc. 6 e 7 nulla dimostravano ed era CP_1 onere del committente dimostrare i vizi, il minor valore dell'opera e/o i costi necessari per la loro eliminazione.
Con riferimento specifico ai costi sostenuti per l'eliminazione dei vizi, il Tribunale osservava che i documenti prodotti (docc. 14-42 nulla provavano attesa la genericità delle fatture CP_1
prodotte.
Rigettava altresì la domanda di condanna al pagamento della penale in quanto, secondo la giurisprudenza, qualora nel corso dei lavori fossero state pattuite notevoli ed importanti variazioni alle opere, il regolamento contrattuale doveva ritenersi modificato in relazione al termine di consegna dei lavori ed alla penale da ritardo (salvo diverso ed esplicito accordo delle parti in tal senso).
Il mero “sforamento” dei termini era quindi irrilevante. Il committente non aveva neanche allegato e provato quale fosse stato lo specifico danno cagionato dal ritardo (non costituendo danno nemmeno lo sfratto già a suo tempo ricevuto da nel marzo 2020), non vi era prova CP_1
pagina 6 di 25 che il ritardo fosse ascrivibile a attesa la SCIA presentata in corso d'opera ed Parte_1
approvata solo il 30.07.2020 nonché la scelta delle nuove piastrelle effettuata il 22.10.2022.
Il Tribunale riteneva ammissibile la reconventio reconventionis azionata da Parte_1
ma la stimava infondata nel merito.
In particolare, riteneva che:
- correttamente il committente aveva trattenuto il 10% dell'importo dovuto in base ai SAL approvati (art. 20 contratto), tale importo rappresentava una garanzia del corretto adempimento dell'appaltatore e, non essendo immediatamente esigibile, non poteva essere considerato quale corrispettivo contrattuale;
- nulla era dovuto per le opere di sbancamento del terreno per insufficiente allegazione dei fatti costitutivi della domanda, non essendo stato allegato a quale periodo si riferisse la movimentazione terra (pari a residui mc 936) e per quale ragione pur a fronte di un simile credito nulla fosse stato contestato alla direzione lavori;
- rigettava infine le altre voci (lavori in economia, noleggio escavatore, fornitura di waterstop, intonaco esterno) in quanto non sufficientemente documentate ed oggetto di capitoli di prova generici.
III) Motivi di appello proposti da Parte_1
Con il primo motivo censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha Parte_1 revocato il decreto ingiuntivo in accoglimento dell'opposizione.
(1.1) Considera errata la parte della sentenza in cui il Tribunale ha ritenuto indimostrato che il mancato rinnovo del sia dipeso proprio dal mancato pagamento delle fatture. CP_4
Rileva innanzitutto che il mancato pagamento delle due fatture è stata “la goccia che ha fatto traboccare il vaso”.
Osserva che:
- nel corso del rapporto contrattuale (come dimostrato dai docc. 5, 25, 27, 28, 58, 68) la committenza aveva spesso applicato tagli, sconti sugli importi dovuti;
- l'appaltatore aveva più volte palesato il rischio di non riuscire ad ottenere il rinnovo del DURC
(docc. 40/44, 52, 72).
pagina 7 di 25 Ritiene priva di fondamento giuridico l'affermazione secondo la quale non è verosimile che il mancato pagamento di due fatture di un solo cantiere possa causare il mancato rinnovo del
DURC e rileva che i ricavi degli altri cantieri non dovevano essere utilizzati per coprire i mancati pagamenti di CP_1
ad ogni modo, sarebbe stato gravemente inadempiente alle obbligazioni assunte. CP_1
Ritiene quindi che l'inadempimento del committente sia stato più grave di quello (contestato) dell'appaltatore.
(1.2) Quanto alla mancata approvazione per iscritto da parte del direttore dei lavori dei due SAL
(posti a fondamento delle fatture azionate in sede monitoria) osserva che:
- è pacifico e documentalmente dimostrato che i SAL sono stati predisposti dalla D.L.;
- non costituiva prassi né era contrattualmente prevista la sottoscrizione dei SAL da parte del
D.L. (come risulterebbe dai SAL prodotti sub doc 6);
- i vizi (peraltro contestati) di cui si era doluto il DL nella mail del 25.10.2020 non sarebbero comunque relativi ai SAL n. 15 e 16 (come risulterebbe dai docc. 13 e 14 , trattandosi CP_1
piuttosto di vizi afferenti alle lavorazioni di cui al precedente SAL n. 14 (doc. 5 e 6 ); Parte_1
- la stessa D.L avrebbe riconosciuto la debenza degli importi di cui ai SAL n. 15 e 16 (mail del
23.11.2020, doc. 14 ). Parte_1
Con il secondo motivo, si duole del rigetto delle domande riconvenzionali proposte in primo grado.
(2.1) Quanto all'importo di € 43.564,56 pari al 10% di ogni SAL, osserva che correttamente il
Tribunale ha ritenuto tale importo trattenuto a garanzia dell'esatto adempimento dell'appaltatore.
Rileva che se il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale di condanna dell'appaltatore al risarcimento dei danni per i vizi dell'opera appaltata e per il ritardo, allora la “funzione di garanzia” sarebbe venuta meno (per insussistenza di danni e/o vizi) con conseguente obbligo del committente di versare il residuo ancora dovuto.
Ribadisce la contestazione sul merito dei pretesi vizi afferenti al tetto (lavorazioni di cui al SAL
14) e rileva che, limitatamene a tali danni, l'importo che la committente avrebbe potuto ritenere era di soli € 17.947,94.
pagina 8 di 25 (2.2) Quanto agli importi richiesti per sbancamento terreno, ritiene di avere compiutamente dimostrato il fatto costitutivo della pretesa avendo prodotto: i documenti comprovanti i viaggi e la quantità di terra trasportata (docc. da 16 a 20); la contabilità dell'appalto (doc. H-27, riscontrato dal doc. E-25) dalla quale risulterebbe la differenza tra quantità trasportata in discarica e quantità riconosciuta dall'appaltatore.
Quanto agli altri importi richiesti in pagamento, sostiene che il Tribunale non abbia tenuto conto del fatto che i documenti prodotti a dimostrazione dei crediti consistano in mail la cui provenienza non è stata contestata.
Con il terzo motivo si duole della mancata ammissione delle istanze istruttorie censurando la valutazione illustrata dal Tribunale a fondamento delle statuizioni istruttorie.
IV) Difese ed appello incidentale di . Controparte_1
, costituendosi tempestivamente, ha contestato l'appello principale ed ha a Controparte_1
sua volta proposto appello incidentale.
Quanto al primo motivo di appello principale, ritiene corretta la decisione del Tribunale.
Rileva infatti che non vi è prova della sottoscrizione dei SAL 15 e 16 da parte della DL e che vi è piuttosto prova della mancata approvazione di tali lavori per le ragioni illustrate nella mail del medesimo DL in data 25.10.2020.
Rileva quindi di non avere corrisposto quanto richiesto a fronte dei vizi dell'opera riscontrati
(infiltrazioni dal tetto), avendo comunque manifestato la disponibilità a corrispondere il saldo all'esito della rimozione dei vizi.
Contesta e ritiene indimostrato che sia stata prassi quella di non sottoscrivere i SAL.
Quanto alla risoluzione del contratto per inadempimento di osserva che Parte_1
l'appaltatore ha sospeso i lavori e che tale inadempimento è considerato grave sulla base degli stessi artt. 14.1, 14.2, 28 del contatto di appalto, ragione per la quale, all'esito dell'infruttuosa diffida del 10.12.2020, il contratto di sarebbe risolto di diritto.
pagina 9 di 25 Quanto al secondo motivo di appello principale, ritiene corretta la decisione del Tribunale in merito alla mancata restituzione di quanto trattenuto a garanzia del corretto adempimento dell'appaltatore, trattandosi di importo che non costituisce corrispettivo e non è esigibile (come previsto dall'art. 20 del contratto).
Con il primo motivo di appello incidentale, si duole del mancato accoglimento della domanda di riduzione del prezzo.
Ritiene che i vizi dell'opera (che elenca) siano stati analiticamente indicati con mail della DL del
06.12.2020 (doc. 4) redatta a seguito di sopralluogo e nella relazione peritale del geom. CP_2
(doc. 5).
Ritiene evidente che i vizi siano relativi a lavorazioni eseguite dalla società Parte_1
venendo in rilievo i lavori descritti agli artt. 2 e 5 del contratto di appalto.
Contesta che l'elaborato del geom. sia generico e sostiene che lo stato di fatto esistente alla CP_2
data della sospensione dei lavori non sarebbe stato neanche specificamente contestato dalla
[...]
Parte_1
Ribadisce che pur a seguito della modificazione dello stato dei luoghi in caso di dubbio il
Tribunale avrebbe potuto disporre CTU sulla documentazione versata in atti.
Anche limitando l'analisi al solo tetto, la documentazione versata in atti comproverebbe il difetto di impermeabilizzazione dell'opera.
Con il secondo motivo di appello incidentale impugna la parte della sentenza con cui è stata rigettata la domanda di condanna al pagamento della penale da ritardo di cui all'art. 15 del contratto di appalto.
Ritiene che nel caso concreto non siano intervenute varianti significative in corso d'opera e rileva che la presentata a fine luglio 2020 aveva ad oggetto solamente una diversa distribuzione CP_5
interna delle pareti ancora da erigere.
Sostiene quindi che la clausola penale non sia stata caducata per effetto delle varianti richieste ed aggiunge che non potrebbe che essere ritenuta in colpevole ritardo avendo Parte_1
abbandonato il cantiere.
Insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte in primo grado.
pagina 10 di 25 V) Decisione della Corte.
L'appello principale e l'appello incidentale sono parzialmente fondati e devono essere accolti per quanto di ragione.
1) E' bene precisare che entrambe le parti hanno formulato conclusioni istruttorie.
1.1) Le conclusioni istruttorie del committente devono stimarsi inammissibili. CP_1
Come è noto “I motivi di appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio e, per questo profilo, incidono sullo stesso esercizio del potere d'impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell'atto di appello. Pertanto, la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo” (Corte di Cassazione Sez. 3,
Sentenza n. 15519 del 07/07/2006).
Il mero richiamo delle istanze di primo grado non accompagnato da una adeguata censura delle ragioni illustrate dal primo giudice in sede di ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori a fondamento delle statuizioni istruttorie deve pertanto stimarsi inammissibile.
In sede di appello incidentale ha richiamato i singoli capitoli di prova ritenuti CP_1 indispensabili e/o utili ai fini dell'accoglimento dell'appello incidentale ma non ha articolato alcuno specifico motivo di impugnazione volto a confutare le ragioni illustrate dal Tribunale a giustificazione del rigetto delle sue istanze istruttorie.
Nello specifico il Tribunale all'udienza del 24 novembre 2022 ha rigettato le istanze istruttorie dell'opponente ritenendo i capitoli irrilevanti (cap. 4) e generici (capp. 1, 2, 3, 5) e l'appellante incidentale non ha spiegato la ragione per la quale le valutazioni espresse dal Tribunale siano in ipotesi errate.
Analoghe considerazioni devono essere effettuate in ordine al rigetto dell'istanza di CTU relativamente alla quale il Tribunale ha ampiamente motivato in sede di ordinanza datata 27
pagina 11 di 25 gennaio 2023.
1.2) Le istanze istruttorie di prova orale riproposte dall'appellante principale mediante formulazione di uno specifico motivo di gravame, fatto salvo quanto verrà indicato in relazione alla disamina dei singoli motivi di gravame, devono invece stimarsi sostanzialmente superflue per le ragioni illustrate nel prosieguo.
2) Non vi è gravame in ordine alla parte della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto di poter dichiarare la risoluzione del contratto di appalto a fronte delle contrapposte domande delle parti.
A fronte dell'intervenuta risoluzione, residuano quindi esclusivamente le eventuali obbligazioni restitutorie e la definizione dei rapporti dare/avere tra le parti.
3) Il primo motivo di appello principale, nella parte in cui è volto a contestare la sussistenza dell'inadempimento ascritto all'appaltatore, ha quindi scarso rilievo decisorio atteso che la dichiarazione di risoluzione operata dal Tribunale a fronte delle reciproche e contrapposte domande consente di ritenere assorbito il tema dell'imputabilità dell'inadempimento, residuando per l'appunto le sole domande restitutorie, di pagamento e/o risarcitorie.
3.1) Ad ogni modo, quanto alla mancata rinnovazione del DURC si rileva innanzitutto che entro il maturare delle preclusioni assertive, nulla è stato allegato in relazione alla consistenza degli oneri contributivi non versati di talché non è neanche possibile apprezzare la loro rilevanza economica in rapporto allo specifico appalto e più in generale alle condizioni economiche dell'appaltatore.
L'appellante contesta di non avere prospettato al committente il rischio di non essere in grado di garantire la regolarità contributiva in caso di omesso pagamento dei SAL e/o di applicazione di scontistica non concordata.
A tale scopo, peraltro, richiama documenti (docc. da 40 a 44, 52, 72 ) che hanno ad Parte_1
oggetto le interlocuzioni tra le parti in relazione al compenso dovuto per il movimento terra, ma negli stessi non viene fatto alcun accenno al rischio di mancata rinnovazione del DURC.
pagina 12 di 25 Correttamente il Tribunale non ha ammesso la prova orale volta a dimostrare l'esistenza di un nesso causale tra ritardati/omessi pagamenti e regolarità contributiva:
- il cap. 72 “È vero che la aveva comunicato alla committenza e alla DL tale Parte_1
situazione di difficoltà (doc. 34)” a ben vedere conferma che solamente con la mail in data
06.12.2020 (doc. 34 richiamato nel capitolo di prova) è stato palesato il rischio di mancata rinnovazione del CP_4
- il cap. 71 “Vero che nel mese di dicembre, a seguito del ritardato pagamento da parte della committenza e degli importi trattenuti sulle fatture, la risultava impossibilitata a Parte_1
adempiere ai propri oneri contributivi?” deve stimarsi valutativo, non essendo indicati gli elementi fattuali che consentano in qualche modo di riscontrare gli assunti dell'appaltatore, non essendo stati prodotti bilanci, conti economici (ecc.) della Parte_1
Contrariamente a quanto sostenuto con il motivo di gravame, non è privo di fondamento giuridico il rilievo del Tribunale in merito all'inverosimiglianza che il cantiere oggetto del presente giudizio fosse l'unico attivo all'epoca dei fatti e che ivi fossero impiegate tutte le maestranze dell'appaltatore.
Sul punto le doglianze dell'appellante sono decettive.
Il “tema” di indagine, in effetti, non è l'autonomia dei contratti di appalto e tanto meno la necessità che i ricavi di un appalto vengano utilizzati per coprire le mancanze di altri appalti.
Si tratta piuttosto di dovere allegare e provare la complessiva situazione economica dell'impresa e di dimostrare che solo per effetto dello specifico appalto in contestazione l'appaltatore non è stato in grado di garantire la regolarità contributiva.
Prova che nel caso di specie è del tutto assente.
3.2) Per il resto il primo motivo di gravame è mirato a censurare la parte della sentenza con cui il
Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo e rigettato la domanda monitoria.
Le doglianze dell'appellante principale sono fondate.
E' bene ricordare che in sede monitoria era stato richiesto il pagamento dei compensi dovuti in virtù del 15° e del 16° SAL.
Con il 15° SAL era stato riconosciuto in favore dell'appaltatore un credito (al netto della ritenuta pagina 13 di 25 di garanzia del 10% e dell'Iva) di € 16.960,41 per le lavorazioni eseguite sino al 24.10.2020 e tale importo è stato poi richiesto in pagamento mediante fattura n. 38/2020 azionata in sede monitoria.
Con il 16° SAL era stato riconosciuto in favore dell'appaltatore un credito (al netto della ritenuta di garanzia del 10% e dell'Iva) di € 5.150,37 per le lavorazioni eseguite sino al 20.10.2020 e tale importo è stato poi richiesto in pagamento mediante fattura n. 46/2020 azionata in sede monitoria.
Parimenti è opportuno chiarire sin d'ora che i vizi afferenti all'impermeabilizzazione copertura sono relativi a lavori contabilizzati con SAL precedenti e nello specifico con il 14° SAL.
È pacifico che tutti i SAL siano stati predisposti dalla direzione dei lavori in coerenza con i lavori man mano accertati e contabilizzati.
Il contratto di appalto stipulato tra le parti non prevede che i SAL debbano essere sottoscritti dalla direzione lavori, nulla disponendo in tal senso l'art. 20 del contratto (“pagamenti in acconto dei lavori ed a saldo dell'importo dell'appalto”).
La predisposizione dei SAL in uno con la predisposizione del libretto delle misure consente di ritenere che i lavori contabilizzati con l'emissione di ciascuno stato di avanzamento lavori siano stati riconosciuti come realizzati dalla committenza, salve ovviamente le contestazioni aventi una qualche specificità (tale essendo ad esempio la questione del mancato riconoscimento dei compensi dovuti in relazione ai riscontrati vizi di impermeabilizzazione della copertura).
Non può condividersi il rilievo del Tribunale in ordine al fatto che la mancata sottoscrizione dei
SAL da parte del direttore dei lavori sia idonea a sminuire il valore probatorio insito nella stessa predisposizione dei SAL.
In senso contrario si osserva che la quasi totalità dei SAL non è stata sottoscritta dalla direzione lavori e ciò non ha impedito la corresponsione degli importi attestati dai medesimi SAL non sottoscritti.
L'effettiva realizzazione dei lavori contabilizzati con il 15° e 16° SAL è ulteriormente riscontrata dalla mail in data 23.11.2020 (doc. 14 ). Parte_1
Con tale mail il direttore dei lavori:
- ha inviato a il SAL aggiornato al 23.11.2020 (ovverosia il 16° SAL), Parte_1
pagina 14 di 25 - ha confermato, facendo peraltro salva la questione dell'impermeabilizzazione della copertura
(oggetto di un differente SAL) che “l'importo del suddetto SAL, n° 15 del 24 ottobre, ammontante ad € 16.960,41 è proporzionato ai costi finora sostenuti dal committente”.
Gli specifici importi riconosciuti con il 15° e 16° SAL (oggetto di ingiunzione di pagamento) sono quindi dovuti.
4) Prima di esaminare il secondo motivo di appello principale (afferente anche alla restituzione della ritenuta a titolo di garanzia del 10% su ogni SAL) si impone la disamina dei motivi di appello incidentale proposti da . Controparte_1
E' inammissibile il secondo motivo di appello incidentale afferente ai danni da ritardo ed all'applicazione della penale contrattualmente pattuita.
Il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale sostanzialmente aderendo alle difese di
[...]
. Pt_1
In particolare, ha ritenuto che i termini inizialmente convenuti tra le parti fossero stati superati considerando:
- la richiesta di notevoli ed importanti variazioni delle opere, tale essendo la variante presentata nella primavera 2020 ed approvata a luglio 2020;
- la non imputabilità del ritardo (che il Tribunale ha ritenuto non prospettata dall'opponente) in considerazione della pandemia OV 2020 a partire dal marzo 2020 sia in relazione alla sospensione dei lavori sia in relazione ai rallentamenti nelle forniture che questa aveva comportato.
Parimenti il Tribunale ha ritenuto destituita di fondamento, in quanto non contemplata nel contratto di appalto, la pretesa di computare nel ritardo e nella penale anche il periodo di tempo compreso tra l'interruzione finale dei lavori da parte di e l'ultimazione “teorica” Parte_1
delle opere.
Ha infine dato atto che il committente non aveva neanche provato i concreti danni subiti per effetto del ritardo.
pagina 15 di 25 Avuto riguardo alle plurime rationes decidendi l'appellante con il motivo di gravame ha dedotto di avere già “scomputato” il periodo di sospensione dei lavori derivante dalla c.d. normativa emergenziale OV ed ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che vi siano state variazioni importanti alle opere commissionate (con conseguente venir meno del termine di consegna inizialmente pattuito). Per contro non ha impugnato:
- la parte della motivazione afferente alla difficoltà, ritenuta dal Tribunale notoria, nel reperimento dei materiali edili all'esito della pandemia.
- la parte in cui il Tribunale ha affermato che non è stata fornita la prova del danno (pur venendo in rilievo una clausola penale).
Come è noto “Quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata, piuttosto che per carenza di interesse” (Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13880 del 06/07/2020).
Per completezza ed in disparte dell'inammissibilità di cui si è appena detto, deve ritenersi meramente ripropositiva la tesi secondo la quale ai fini della quantificazione del ritardo dovrebbe considerarsi anche il periodo di tempo necessario per l'ultimazione dei lavori, avendo ben spiegato il Tribunale che nel contratto non è stato pattuito in tale criterio temporale di calcolo della penale (sentenza pag. 19) e non essendo stata formulata alcuna specifica censura rispetto a tale ragionamento.
5) Il primo motivo di appello incidentale, afferente ai vizi dell'opera, è solo in parte fondato.
5.1) E' bene chiarire che relativamente ai dedotti vizi l'opponente ha chiesto alternativamente la riduzione del prezzo dell'appalto in considerazione del minor valore dell'opera o la condanna al pagamento dell'importo necessario per la rimozione dei vizi, entrambi quantificati in
€ 75.000,00,
Il Tribunale ha rigettato la domanda: per generica allegazione dei vizi;
per difetto di prova che i pagina 16 di 25 vizi siano relativi a lavorazioni eseguite da piuttosto che da altre imprese presenti Parte_1 nel cantiere;
per mancanza di prova sia del minor valore dell'opera (quantificazione operata unilateralmente da e non risultante dalla relazione peritale prodotta a dimostrazione dei CP_1
vizi, doc. 5 sia per difetto di prova della spesa asseritamente sostenuta per eliminare i CP_1
vizi (attesa la genericità delle fatture prodotte).
5.2) Per comprendere la statuizione del Tribunale in relazione alla ritenuta “genericità” delle allegazioni poste a fondamento della domanda in esame è necessario precisare che le allegazioni dell'opponente sul punto sono state analiticamente contestate dall'appaltatore nel primo grado di giudizio. In particolare, anche mediante rimando ad una propria relazione Parte_1
tecnica di parte (doc. 9 ), ha dato atto della genericità di talune contestazioni (non Parte_1 essendo individuabile l'area di interesse) e/o che si trattava di lavorazioni eseguite dall'impresa cui in precedenza erano stati appaltati i lavori e/o che non si trattava di vizi ma di lavorazioni ancora in corso (quindi da ultimare), di semplice bagnamento da pioggia ecc.
Così chiarite le difese delle parti, fatta eccezione per i vizi di impermeabilizzazione della copertura (che si ritengono sufficientemente allegati e dimostrati, come verrà illustrato nel prosieguo) la valutazione del Tribunale può nel suo complesso ritenersi condivisibile e soprattutto il gravame è privo di specificità rispetto ad alcuni snodi della motivazione.
Sempre tralasciando le doglianze afferenti al difetto di impermeabilizzazione della copertura, nella contestazione della direzione lavori (mail del 06.12.2020, doc. 4 e nella relazione CP_1 tecnica di parte (doc. 5 , in parte non è effettivamente dato comprendere quale sia l'area CP_1
ove sarebbero stati riscontrati alcuni vizi, in parte si tratta di lavorazioni ancora in corso o in fase di ripristino, in parte ancora di bagnamento dovuto a pioggia.
Soprattutto il Tribunale ha ritenuto pacifico che aveva assunto l'appalto a lavori già Parte_1
iniziati e che nel cantiere operavano anche altre imprese (pagg. 15, 16 sentenza).
Ne consegue che è riduttiva l'affermazione di secondo la quale i vizi Controparte_1 sarebbero necessariamente ascrivibili a solo perché quest'ultima aveva Parte_1 assunto l'impegno di ultimare l'opera.
Lo stato dei luoghi è infine pacificamente mutato ed all'attualità gli stessi non potrebbero essere pagina 17 di 25 accertati tramite CTU.
Come già illustrato in precedenza, la prova orale riproposta in appello da è CP_1
inammissibile ex art. 342 c.p.c. per difetto di impugnazione delle ragioni illustrate dal Tribunale
(all'udienza del 22.11.2022) a fondamento della mancata ammissione di tali mezzi istruttori.
Ne consegue che la specifica consistenza di tali vizi non può neanche essere “dettagliata” ricorrendo alla prova orale.
5.3) Soprattutto non è stata esaustivamente impugnata la parte della sentenza con cui il Tribunale si è pronunciato sulla domanda risarcitoria pari ai costi necessari e sostenuti per l'eliminazione dei vizi.
Più nello specifico il Tribunale, oltre ad avere dato atto che della quantificazione della domanda risarcitoria (€ 75.000,00) non vi era traccia nella perizia di parte:
- ha ritenuto non indimostrati i costi sostenuti per l'eliminazione dei vizi (essendo generiche le corrispondenti fatture);
- ha dato atto che il committente, come era suo onere, non aveva neanche dimostrato quale fosse il minor valore o il minor rendimento dell'opera eseguita rispetto a quella pattuita (ai fini della riduzione del prezzo dell'appalto).
Rispetto a tale articolata motivazione, l'appello difetta di specificità.
In particolare:
- non è stata impugnata la parte della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto che non siano dimostrati i costi sostenuti per l'eliminazione dei vizi essendo generiche le relative fatture;
- nulla è stato censurato in relazione al difetto di prova del minor valore dell'opera.
ha piuttosto insistito sull'espletamento della CTU volta ad esaminare Controparte_1
quanto descritto nella perizia di parte in rapporto agli interventi edili successivamente eseguiti e descritti nelle fatture prodotte, senza prendere posizione sulla genericità di tali fatture.
Neanche viene chiarito per quale ragione, il rigetto di una delle due domande (minor valore /
pagina 18 di 25 eliminazione vizi), non comporti l'implicito rigetto anche della domanda alternativa, considerato che “la domanda di riduzione del prezzo deve ritenersi ricompresa nella domanda di reintegra in forma specifica, sicché il rigetto della seconda comporta l'inequivoco rigetto anche della prima”
(Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8432 del 15/03/2022).
5.4) L'unico aspetto sul quale l'impugnazione incidentale può stimarsi sufficientemente specifica, come già detto, afferisce ai vizi di impermeabilizzazione.
Nella relazione di parte richiamata dall'opponente ai fini della descrizione “tecnica” dei vizi
(doc. 5 , vengono in effetti elencate tutta una serie di difetti connessi alla non corretta CP_1
posa in opera della guaina impermeabilizzante.
Parimenti, in sede di impugnazione incidentale, viene richiamata la mail del 25.10.1010 del direttore dei lavori (doc. 13 ) ove viene rimarcata la presenza di infiltrazioni causate Parte_1 dalla erronea realizzazione dell'impermeabilizzazione.
Tale vizio, pertanto, può ritenersi sufficientemente allegato.
Se è vero che non è stata censurata la parte della sentenza afferente ai costi concretamente sostenuti per l'eliminazione di tutti i vizi, è anche vero che dalla documentazione in atti risulta l'esatta quantificazione del corrispettivo già versato a per le lavorazioni Parte_1 viziate con la conseguenza che quanto meno il tema del minor compenso dovuto all'appaltatore per l'opera realizzata è stato devoluto in appello ed è passibile di esame in rapporto alla domanda di restituzione/pagamento della ritenuta del 10% operata sui SAL a garanzia dell'esatto adempimento.
6) Il secondo motivo di appello principale ha ad oggetto il rigetto nel merito delle domande riconvenzionali del convenuto opposto e nello specifico la domanda restituzione delle somme ritenute a garanzia sulla regolare esecuzione del contratto e la remunerazione dei lavori extracontratto eseguiti dall'appaltatore.
Tali domande sono state ritenute ammissibili dal Tribunale ed in relazione a tale statuizione non vi è appello incidentale.
6.1) Quanto all'importo trattenuto dal committente a garanzia dell'esatta esecuzione dei lavori, il pagina 19 di 25 motivo di gravame è fondato nei limiti che seguono.
In effetti, se in pendenza del rapporto è corretto sostenere che la trattenuta del 10% sui lavori contabilizzati sia legittima (in quanto pattuita) a garanzia dell'esatto adempimento, altrettanto non può dirsi nel caso di cessazione del rapporto contrattuale.
E' in effetti evidente che all'esito del contratto debba essere “chiusa” anche la contabilità dell'appalto e determinati i rapporti dare-avere tra le parti, essendo impensabile una ritenuta sine die.
Con il 16° SAL sono documentate ritenute per un importo complessivo di € 43.564,56.
Da tale importo deve essere decurtato il corrispettivo già versato a (con il 14° Parte_1
SAL) per i lavori di impermeabilizzazione della copertura che sono stati pacificamente rimossi in quanto inidonei.
In proposito deve rilevarsi che costituendosi nel giudizio di merito aveva Parte_1
contestato che le fossero addebitabili i vizi di impermeabilizzazione della copertura sostenendo che si trattava di opera dalla stessa non realizzata.
Le argomentazioni difensive di sono smentite: Parte_1
- dalle ulteriori difese svolte dallo stesso appaltatore nella parte in cui è stato sostenuto che le lavorazioni viziate sono state contabilizzate e remunerate con il 14° SAL (argomentazione che è stata sviluppata proprio per sostenere che non vi erano ragioni ostative per corrispondere quanto dovuto in relazione al 15° ed al 16° SAL);
- dalla corrispondenza prodotta in atti, con particolare riferimento alla mail del 25.10.2020,
(doc. 13 ) con cui il direttore dei lavori si è doluto dell'erronea realizzazione delle Parte_1 coperture, ha attribuito la lavorazione e l'errore a e si è rammaricato di avere Parte_1 contabilizzato tali lavorazioni nei Sal già emessi sostenendo che “se la problematica si fosse rivelata prima della predisposizione del relativo Sal non avrei inserito tra le opere da contabilizzare un'opera manchevole o non correttamente eseguita”.
Dalla documentazione in atti è possibile quantificare il compenso già corrisposto e non dovuto per le opere viziate e completamente rimosse.
In particolare, nella mail del 03.12.2020 (doc. 35 il direttore ha ricordato Parte_1
pagina 20 di 25 all'appaltatore “che sono state già da tempo contabilizzate (e regolarmente saldate) le opere di impermeabilizzazione sulla copertura;
opere che risultano ad oggi per oltre il 60% rimosse in quanto difettose e malamente seguite (ed il restante 40% dovrà essere comunque perlomeno parzialmente rimosso se non totalmente). Pertanto esse si configurano, ad oggi, come opere non eseguite. A titolo informativo si precisano le somme da stralciare […]” che il direttore lavori ha quantificato in complessivi € 17.947,94 oltre Iva di legge.
In definitiva, l'importo trattenuto a titolo di garanzia sulla corretta esecuzione delle opere e che deve essere corrisposto all'appaltatore all'esito della risoluzione del contratto è pari ad
€ 25.616,62 (€ 43.564,56 - € 17.947,94).
6.2) L'appellante principale si duole del mancato riconoscimento degli importi richiesti per le lavorazioni extra-contratto e nello specifico:
- per sbancamento e trasporto terra (al netto di quanto già corrisposto) € 34.632,00
- per trasporto pietre già pagati alla € 600,00 Parte_2
- per lavori in economia € 2.700,00
- per fornitura escavatore già pagata alla € 4.720,00 Parte_2
- per fornitura waterstop € 3.105,00
- per realizzazione intonaco esterno € 2.988,00
Il tutto per un totale di € 48.745,00.
Con il secondo ed il terzo motivo di appello principale la società ha Parte_1
specificatamente censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la richiesta di pagamento per difetto di allegazione con riferimento al trasporto terra e per difetto di prova in relazione a tutte le voci appena elencate.
6.2.1) Con specifico riferimento allo sbancamento ed al trasporto terra, nel primo grado di giudizio aveva dato atto che: nel corso dell'appalto aveva trasportato in discarica Parte_1
materiale per un totale di mc 2.826,00; la direzione lavori, senza giustificazione alcuna (come emergeva dalla contabilità e dai SAL allegati) aveva riconosciuto minori quantità di materiale trasportato per soli mc 1.890,14, con una differenza di metri cubi non riconosciuti e non pagati a pagina 21 di 25 pari a mc 936. “Ove si consideri l'importo riconosciuto a per metro Parte_1 Parte_1 cubo, pari ad € 37,00, controparte dovrà essere dichiarata tenuta e come tale condannata a corrispondere all'odierna opposta un importo pari ad € 34.632,00, oltre interessi”.
Il Tribunale ha rigettato la domanda innanzitutto per difetto di allegazione degli elementi costitutivi della pretesa con riferimento: al periodo in cui non sarebbero stati riconosciuti e pagati mc 936 di terreno sbancato;
alle ragioni per le quali non vi sia mai stata alcuna contestazione circa la mancata contabilizzazione di tali lavori.
Ad avviso di questa Corte la valutazione del Tribunale relativamente al difetto di allegazione non
è condivisibile se non altro considerando che in sede di comparsa di costituzione Parte_1 aveva specificamente richiamato (anche ai fini dell'allegazione dei fatti costitutivi della
[...]
pretesa):
- le ricevute di tutto il materiale portato in discarica (docc.15-20) deducendo che la somma matematica dei metri cubi riportati in tali ricevute portava ad un totale di mc 2.826,00;
- la cronologia dei lavori e la contabilità dell'appalto allegati (docc. 5, 27 aggiornati al novembre
2020), deducendo che dagli stessi erano ricavabili i minori metri cubi riconosciuti dalla direzione lavori ed i prezzi unitari applicati per tale voce.
Dal punto di vista probatorio, il rilievo del Tribunale secondo il quale l'appaltatore in costanza di rapporto non aveva svolto rimostranze in relazione al mancato riconoscimento dei maggiori volumi di terra trasportati è smentito dalla copiosa documentazione in atti con particolare riferimento alla corrispondenza con la direzione lavori dalla quale risulta che il tema fosse stato ripetutamente affrontato e mai risolto (a titolo meramente esemplificativo si vedano le mail prodotte su doc. 28 e docc. 40 e ss. ). Parte_1
Quanto alla prova dell'effettivo svolgimento di tali prestazioni, oltre ai documenti richiamati anche con l'odierno gravame (pagg. 18 e ss appello, cui per brevità si rimanda attesa l'analitica ricostruzione ivi operata) deve darsi atto che nel primo grado di giudizio, a seguito della costituzione di e della formulazione della domanda riconvenzionale di Parte_1
pagamento per le varie lavorazioni extra-contratto, alcuna specifica contestazione è stata svolta da entro il maturare delle preclusioni assertive. Controparte_1
pagina 22 di 25 In particolare, in sede di note depositate in data 24.05.2022 (che peraltro non risultano essere state preventivamente autorizzate) si è limitato ad osservare che le Controparte_1
richieste di maggiori compensi per le opere extra-contratto erano sfornite di prova.
Nulla di specifico è stato dedotto all'udienza di prima comparizione del 26.05.2022 e nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.
L'affermazione che le varie richieste erano “sfornite di ogni prova” non integra una contestazione specifica rispetto ai fatti analiticamente dedotti dall'appaltatore in relazione alle qualità, quantità, prezzi unitari applicati e/o esborsi contrattualmente non previsti ed anticipati dall'appaltatore.
6.2.2) Analoghi rilievi devono essere svolti in relazione alle altre lavorazioni extra-contratto.
Il Tribunale in proposito ha rigettato la domanda per difetto di prova, trascurando peraltro che le singole lavorazioni non erano state oggetto di specifica contestazione (salvo, come già detto, una generica doglianza di “assenza di prova”).
7) Concludendo in ordine ai reciproci gravami.
deve essere condannato al pagamento dell'importo azionato in sede Controparte_1 monitoria pari a complessivi € 22.995,21.
In sede di ricorso monitorio aveva chiesto che venissero riconosciuti anche gli Parte_1
interessi ex D.lvo n. 231/2002. Non consta che venga in rilievo una transazione commerciale e del tutto ragionevolmente la parte ha inteso fare riferimento agli interessi legali di cui all'art. 1284, 4° comma c.c..
Difettando l'allegazione e la prova di un atto di costituzione in mora antecedente alla notificazione del decreto ingiuntivo, sull'importo riconosciuto sono quindi dovuti gli interessi legali ex art. 1284, 4° comma, c.c. dalla notificazione del ricorso per ingiunzione (18.11.2021) sino al saldo.
Per le medesime ragioni devono essere riconosciuti in favore di gli importi di Parte_1
€ 25.616,62 (ritenuta a titolo di garanzia sulla corretta esecuzione dei lavori) e di € 48.745,00 (per lavori extracontratto) per un totale di € 74.361,62, oltre interessi legali ex art. 1284, 4° comma,
c.c. dalla data della reconventio reconventionis (14.04.2022) sino saldo.
pagina 23 di 25 8) La riforma della sentenza di primo grado in relazione alla debenza degli importi richiesti in sede monitoria e l'erronea revoca del decreto ingiuntivo opposto comporta che debbano essere riconosciute in favore del creditore procedente le spese già sostenute e liquidate per quella fase
(€ 540,00 per compensi ed € 145,50 per esborsi oltre accessori di legge.
Per il resto, le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di ed in favore di .. Controparte_1 Parte_1
Quanto al primo grado la liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase istruttoria-trattazione, fase decisionale), del valore della controversia (compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22.
Sono documentate spese per € 786,00 (€ 759,00 per CU ed € 27,00 per diritti di cancelleria)
Quanto al secondo grado di giudizio la liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale),
(compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM
n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con
DM n. 147/22.
Sono documentate spese per € 1.165,50 (€ 1.138,50 per CU ed € 27,00 per diritti di cancelleria).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale ed in parziale modifica della sentenza resa inter partes dal Tribunale di Vercelli n. 1033/23 pubblicata il
06.04.2023 così provvede:
2) Condanna (o al pagamento in favore di CP_1 CP_1 CP_1 Parte_1 dell'importo di € 22.995,21 oltre interessi legali ex art. 1284, 4° comma, c.c. dal 18.11.2021 sino al saldo;
3) Condanna al pagamento in favore di dell'importo Controparte_1 Parte_1 di € 74.361,62 oltre interessi legali ex art. 1284, 4° comma, c.c. dal 14.04.2022 sino al saldo;
pagina 24 di 25 4) Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si Controparte_1 Parte_1
liquidano come segue:
(a) € 145,50 per esposti, € 540,00 per compensi per la fase monitoria;
(b) € 786,00 per esposti, € 14.103,00 per compensi per il primo grado di giudizio;
(c) € 1.165,50 per esposti, € 9.991,00 per compensi per il presente gravame:
(d) in ogni caso oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 15/10/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Rossana Zappasodi
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