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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 05/05/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3689/2024 vertente tra
(C.F. ) nato a [...] il [...] rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. David Zappelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Viareggio
(LU), Corso Giuseppe Garibaldi n°132, giusta procura in atti.
ricorrente
E
(C.F. ), nata a [...], il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. David Zappelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viareggio (LU), Corso Giuseppe Garibaldi n°132, giusta procura in atti.
ricorrente
E
Pubblico Ministero
Interventore ex-lege avente per oggetto: scioglimento del matrimonio
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 24.04.2025 – tenuta in modalità cartolare – le parti, previa rinuncia a comparire, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi contenute.
* * *
Le parti hanno agito in giudizio con ricorso congiunto – depositato in data 14.12.2024 – deducendo che:
- hanno contratto matrimonio civile, in regime di separazione dei beni, a Buti (PI), il giorno
26 novembre 2013, trascritto all'atto N.9 parte 1 - anno 2013 di detto Comune;
- dal matrimonio non sono nati figli;
- il Tribunale di Pisa, comparsi i coniugi davanti al Presidente il 25.3.19, omologava le condizioni con decreto del 3.6.2019;
- l'unione dopo la separazione non si è ristabilita e pertanto sussistono i presupposti di cui all'art. 3, punto 2, lett.B, della Legge n°898/70 così come modificata dalla Legge n. 55 del
06.05.2015 che giustificano la domanda di divorzio, sono infatti decorsi oltre 6 mesi dalla comparizione dei coniugi avanti al Tribunale di Pisa nel procedimento di separazione personale dei coniugi, senza che da allora sia mai ripresa la convivenza matrimoniale, né sussistono i presupposti per recuperare la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
- il IG. consulente finanziario, ha un reddito netto medio mensile dell'ultimo anno Parte_1
pari ad euro 6.000,00 circa;
- il suo patrimonio è formato come di seguito;
1) rapporti bancari: c/c presso Banca Mediolanum con saldo attuale Euro 9.000,00; 2) rapporti finanziari: investimenti in fondi comuni pari ad
Euro 50.000,00; 3) diritti reali su beni immobili: piena proprietà dell'immobile di residenza e
1/8 di immobile sito in Via Alberto Profeti, 4, in Cascina (PI) mortis causa; 4) diritti reali su beni mobili registrati: n. tre ciclomotori;
mutui/finanziamenti: mutuo prima casa sull'immobile di residenza con debito residuo pari a d Euro 100.000,00 circa;
- la IG.ra , atta a casa, ha un reddito medio netto mensile dell'ultimo anno pari a euro CP_1
1.100,00 circa;
il suo patrimonio è formato come di seguito;
1) rapporti bancari: c/c presso
Banca Mediolanum con saldo attuale euro 2.000,00 circa;
2) rapporti finanziari: nessuno;
3) diritti reali su beni immobili: piena proprietà dell'immobile di residenza 4) diritti reali su beni mobili registrati: una vettura di proprietà esclusiva;
mutui/finanziamenti: nessuno.
I coniugi sopra indicati hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) il IG. corrisponderà alla IG.ra un assegno mensile di euro Parte_1 Controparte_1
1.300,00 da versarsi sul conto corrente bancario intestato a quest'ultima di cui alle seguenti coordinate bancarie IBAN: IT [...] 000000 1818511; La suddetta somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 20 di ogni mese e sarà rivalutata annualmente secondo la variazione degli indici Istat.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Visto quanto sopra sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le condizioni concordate appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico e pertanto la comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza.
P. Q. M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G. 3689/2024, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e a Buti (PI), il giorno 26 novembre 2013,
[...] Controparte_1 trascritto all'atto N.9 parte 1 - anno 2013 di detto Comune;
b) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Buti (PI) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
c) DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni così stabilite:
1) il IG. corrisponderà alla IG.ra un assegno mensile di euro Parte_1 Controparte_1
1.300,00 da versarsi sul conto corrente bancario intestato a quest'ultima di cui alle seguenti coordinate bancarie IBAN: IT [...] 000000 1818511; La suddetta somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 20 di ogni mese e sarà rivalutata annualmente secondo la variazione degli indici
Istat.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 02.05.2025
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefana Curadi
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3689/2024 vertente tra
(C.F. ) nato a [...] il [...] rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. David Zappelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Viareggio
(LU), Corso Giuseppe Garibaldi n°132, giusta procura in atti.
ricorrente
E
(C.F. ), nata a [...], il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. David Zappelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viareggio (LU), Corso Giuseppe Garibaldi n°132, giusta procura in atti.
ricorrente
E
Pubblico Ministero
Interventore ex-lege avente per oggetto: scioglimento del matrimonio
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 24.04.2025 – tenuta in modalità cartolare – le parti, previa rinuncia a comparire, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi contenute.
* * *
Le parti hanno agito in giudizio con ricorso congiunto – depositato in data 14.12.2024 – deducendo che:
- hanno contratto matrimonio civile, in regime di separazione dei beni, a Buti (PI), il giorno
26 novembre 2013, trascritto all'atto N.9 parte 1 - anno 2013 di detto Comune;
- dal matrimonio non sono nati figli;
- il Tribunale di Pisa, comparsi i coniugi davanti al Presidente il 25.3.19, omologava le condizioni con decreto del 3.6.2019;
- l'unione dopo la separazione non si è ristabilita e pertanto sussistono i presupposti di cui all'art. 3, punto 2, lett.B, della Legge n°898/70 così come modificata dalla Legge n. 55 del
06.05.2015 che giustificano la domanda di divorzio, sono infatti decorsi oltre 6 mesi dalla comparizione dei coniugi avanti al Tribunale di Pisa nel procedimento di separazione personale dei coniugi, senza che da allora sia mai ripresa la convivenza matrimoniale, né sussistono i presupposti per recuperare la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
- il IG. consulente finanziario, ha un reddito netto medio mensile dell'ultimo anno Parte_1
pari ad euro 6.000,00 circa;
- il suo patrimonio è formato come di seguito;
1) rapporti bancari: c/c presso Banca Mediolanum con saldo attuale Euro 9.000,00; 2) rapporti finanziari: investimenti in fondi comuni pari ad
Euro 50.000,00; 3) diritti reali su beni immobili: piena proprietà dell'immobile di residenza e
1/8 di immobile sito in Via Alberto Profeti, 4, in Cascina (PI) mortis causa; 4) diritti reali su beni mobili registrati: n. tre ciclomotori;
mutui/finanziamenti: mutuo prima casa sull'immobile di residenza con debito residuo pari a d Euro 100.000,00 circa;
- la IG.ra , atta a casa, ha un reddito medio netto mensile dell'ultimo anno pari a euro CP_1
1.100,00 circa;
il suo patrimonio è formato come di seguito;
1) rapporti bancari: c/c presso
Banca Mediolanum con saldo attuale euro 2.000,00 circa;
2) rapporti finanziari: nessuno;
3) diritti reali su beni immobili: piena proprietà dell'immobile di residenza 4) diritti reali su beni mobili registrati: una vettura di proprietà esclusiva;
mutui/finanziamenti: nessuno.
I coniugi sopra indicati hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) il IG. corrisponderà alla IG.ra un assegno mensile di euro Parte_1 Controparte_1
1.300,00 da versarsi sul conto corrente bancario intestato a quest'ultima di cui alle seguenti coordinate bancarie IBAN: IT [...] 000000 1818511; La suddetta somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 20 di ogni mese e sarà rivalutata annualmente secondo la variazione degli indici Istat.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Visto quanto sopra sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le condizioni concordate appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico e pertanto la comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza.
P. Q. M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G. 3689/2024, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e a Buti (PI), il giorno 26 novembre 2013,
[...] Controparte_1 trascritto all'atto N.9 parte 1 - anno 2013 di detto Comune;
b) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Buti (PI) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
c) DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni così stabilite:
1) il IG. corrisponderà alla IG.ra un assegno mensile di euro Parte_1 Controparte_1
1.300,00 da versarsi sul conto corrente bancario intestato a quest'ultima di cui alle seguenti coordinate bancarie IBAN: IT [...] 000000 1818511; La suddetta somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 20 di ogni mese e sarà rivalutata annualmente secondo la variazione degli indici
Istat.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 02.05.2025
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefana Curadi