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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 19/10/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. LV La AL, all'esito dell'udienza del 19 settembre 2025, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3035/2023 R.G. promossa da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Roccella Jonica, alla via XXV Aprile n. 13, presso lo studio dell'avv.to Fabrizio CHIEFARI che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo, pec:
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RICORRENTE
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Locri, alla via Margherita di CP_1
Savoia n. 54, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti del 16.04.2024 per atto del notaio da Catanzaro, rep. 48247, dall'avv. to Antonio D'AGOSTINO Persona_1
pec: Email_2
CONVENUTO
OGGETTO: indennità infortunio sul lavoro ex art. 13 d.lgs. 38/2000
ESPOSIZIONE DEI FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.09.2023, premesso di essere stato Parte_1 dipendente della , con sede legale in Como, ha esposto che in data Controparte_2
17.1.2022 mentre si trovava a lavoro in un sito nell'area portuale del comune di Livorno, precisamente mentre era intento a legare alcuni blocchi di alluminio posti sopra il cassone di un camion, si rompeva una cinghia di ancoraggio, causando un contraccolpo e la sua caduta
Pag. 1 a 6 dallo stesso mezzo da circa due metri di altezza;
che, pertanto, in data 18.1.2022, stante la persistenza della sintomatologia si è recato al pronto soccorso del presidio Ospedaliero di
Cernusco sul Naviglio, dove gli è stato diagnosticato: “trauma distorsivo”; che ha presentato denuncia di infortunio sul lavoro ai sensi degli art.. 131 e ss del D.P.R. n. 1124/1965 e del d.lgs. n. 38/2000; che con comunicazione del 27.4.23, caso n. 515453756, l' ha CP_3
riconosciuto la sussistenza del nesso causale tra il sinistro e l'infortunio, ha attribuito 90 giorni di inabilità temporanea assoluta e riconosciuto una menomazione all'integrità psicofisica nella misura del 3%; che tale valutazione è stata contestata ai sensi dell'art. 104 T. U. in data
13.06.2023, con richiesta di riconoscimento della menomazione nella misura del 9%, stante la sussistenza delle patologie rubricate ai nn. 207 e 212 della tabella di cui al D.M. 12.7.2000.
Ha, dunque, formulato le seguenti conclusioni:”1)) l'accertamento giudiziale dell'infortunio sul lavoro occorsogli nella circostanza descritta in ricorso, e conseguentemente della sussistenza del nesso di casualità intercorrente tra l'evento infortunistico e le patologie riscontrate(“Esiti di trauma lombare con ematoma lombare e frattura apofisi traversa di L1 con disfunzionalità residua –Ernia Discale L4 L5 da fissurazione post traumatica del disco intervertebrale con ernia del disco che protrude posteriormente ad ampio raggio, comprimendo il sacco durale e che impegna le porzioni basali dei forami di coniugazione bilateralmente –Disturbi trofico sensitivi persistenti –Deficit Funzionale Grave dei movimenti del tronco sul bacino e disturbi trofico sensitivi ricorrenti”)e denunciate, con conseguente diritto a percepire adeguato indennizzo per danno biologico, verificando quanto sopra enunciato con accertamento peritale medico-legale che sin da ora si chieda venga disposto;
2) conseguentemente che venga dichiarato il di lui diritto a percepire il prescritto indennizzo per danno biologico, ovvero la rendita rapportata al grado di lesione dell'Integrità psico fisica della persona accertando e quantificabile nella misura del 9%di
Danno Biologico ovvero in subordine in misura superiore a quanto riconosciuto dall'Istituto
Assicuratore in sede di vertenza amministrativa;
3) la condanna dell' in persona CP_1
del suo legale rappresentante pro-tempore con sede in Roma, a corrispondere al ricorrente
l'indennizzo richiesto, nei limiti quantificandi e con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto, con gli interessi e il maggior danno per la diminuzione del valore del credito, e con ogni altra conseguenza di legge;
4) con vittoria di spese e competenze di giudizio, da
Pag. 2 a 6 distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario;
5) con sentenza esecutiva come per legge".
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituito l' e ha eccepito CP_1
l'infondatezza della domanda, l'omesso assolvimento dell'onere della prova e ha dedotto la correttezza dell'operato dell' che ha riconosciuto un periodo di inabilità temporanea CP_3
pari a 119 giorni, nonché la presenza di postumi nella misura del 3%, dunque al di sotto della soglia minima indennizzabile. Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:“Voglia
L'Ill.mo Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, rigettare
l'avversa domanda in quanto nulla per indeterminatezza, oltre che integralmente e radicalmente infondata in fatto e in diritto”.
La causa è stata istruita mediante CTU medico legale, con nomina della dott.ssa
[...]
, la quale ha depositato il proprio elaborato in data 18.6.2025 e all'odierna udienza è Per_2
stata decisa.
Il ricorrente agisce al fine di ottenere il riconoscimento del danno biologico per l'infortunio sul lavoro subito, quantificato nella misura del 9%.
La domanda è infondata e come tale non può essere accolta.
Va posto in premessa che si considera infortunio sul lavoro l'evento occorso al lavoratore per causa violenta e in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o l'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, o un'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.
È opportuno a tal fine riportare la disciplina applicabile al caso di specie, ovvero l'art. 13 del d.lgs. n. 38/00, che al comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell' àmbito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo CP_1
della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga
l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica
«tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è
Pag. 3 a 6 erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita
«tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per
l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Quanto all'onere della prova, in materia di cause per rendita o indennizzo da inabilità professionale il ricorrente deve allegare e provare, a norma degli artt. 2697 cod. civ. e 414 cod. proc. civ., i fatti generatori del diritto preteso.
Il ricorrente produce documentazione sanitaria, tra cui: referto Pronto Soccorso
Ospedale di Cernusco sul Naviglio del 18.01.2022, referti RM Spinale L S del 29.01.2022,
26.01.2023 e del 14.02.2023, referti visite ortopediche del 06.04.2022 e del 19.04.2022, certificati medici del 06.10.2022 e del 05.12.2022, referti visite neurochirurgiche eseguite presso l'Ospedale di Catanzaro del 23.01.2023 e del 27.02.2023, referto esame neurologico del 09.02.2023.
L' non ha contestato la verificazione dell'infortunio sul lavoro, anzi ha CP_1 individuato il nesso di causalità tra l'infortunio occorso durante lo svolgimento dell'attività lavorativa e l'insorgenza delle lesioni lamentate ma, sebbene abbia attribuito 119 giorni di inabilità temporanea assoluta, non ha riconosciuto la sussistenza di menomazioni permanenti all'integrità psicofisica.
In merito agli accertamenti tecnici disposti con l'espletata consulenza tecnica, il perito nominato: “Dalla documentazione depositata in atti e sulla base degli esiti delle operazioni peritali può concludersi per la sussistenza, in capo al periziato, di esiti permanenti da ritenersi attendibili in riferimento alle lesioni riportate in occasione dell'infortunio per cui è
Pag. 4 a 6 causa, responsabili di un danno biologico calcolato nella misura per come appresso indicato con riferimento alle tabelle delle menomazioni di cui all'allegato 1 del D Lg n. 38/2000 CP_1
e con decorrenza a far data dal 17/05/22, epoca di stabilizzazione dei postumi. Cod. 203: esiti dolorosi di frattura del processo trasverso di L1 in soggetto con patologia erniaria ed artrosica lombare, 3%”.
A tali conclusioni hanno fatto seguito osservazioni ex art. 195 c.p.c.
In particolare, parte ricorrente ha contestato l'esclusione, ai fini della quantificazione dei postumi, degli esiti della pregressa frattura, che, sebbene sia stata riconosciuta dal CTU, diversamente da quanto avvenuto in sede amministrativa, ha comunque reso i due giudizi
(amministrativo e medico-legale) sovrapponibili, ed ha a tal proposito precisato che:”(…)
Tale osservazione non può essere accolta principalmente in ragione dell'incontestabile circostanza che il parere della scrivente viene espresso sulla base delle proprie conoscenze
(…) senza obbligo alcuno di uniformarsi, o meno, al giudizio di terzi in riferimento allo stesso evento, giudizio (…)”.
Altra contestazione ha avuto ad oggetto la valutazione dell'ernia discale in L4–L5 e la fissurazione post-traumatica del disco intervertebrale. Orbene, al riguardo il CTU ha evidenziato che: “la Risonanza Magnetica rappresenta indagine di elezione anche per lo studio dei dischi intervertebrali, ma, soprattutto, che la lesione identificata quale
“fissurazione post-traumatica del disco intervertebrale”, con conseguente protrusione erniaria, non emerge da alcuna delle indagini eseguite, sia TC che RMN, ma piuttosto unicamente dalla valutazione medico-legale di parte allegata all'atto di opposizione. E difatti, non si comprende perché il medico-legale abbia ricondotto all'evento traumatico proprio l'ernia del tratto L4-L5 e non già un'altra, o anche tutte, del pari evidenziate con le medesime indagini”. IL consulente ha inoltre impreziosito di completezza la propria indagine dando atto che ha verificato, ai fini dell'indagine medico-legale, la “compatibilità di quelle
(lesioni) documentate e di quanto di diretta osservazione in sede peritale”, ed ha dunque valutato “l'eventuale preesistenza o la riconducibilità ad altre cause successivamente intervenute, in ogni caso facendo rigorosamente fede ai criteri medico-legali di giudizio”, dimostrando in tal modo di aver applicato un elevato rigore nell'indagine etiopatogenesi.
Alla luce di quanto espresso, la CTU, nelle conclusioni in ordine all'accertamento delle condizioni cliniche, appare pienamente condivisibile. La valutazione effettuata è conforme
Pag. 5 a 6 alle tabelle di cui al T.U. 1124/65 e successive modificazioni ed è sorretta dalla documentazione medica in atti nonché appare corretta sotto il profilo logico, anche in considerazione degli esiti delle osservazioni rese a seguito di osservazioni ex art. 195 c.p.c.
Per tutte le ragioni sopra esposte, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
In considerazione della valida dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. formulata dalla ricorrente, nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
- nulla per le spese.
Locri, 19 ottobre 2025
Il Giudice
LV La AL
Pag. 6 a 6