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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/09/2025, n. 13316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13316 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Concettina Midili, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 58285 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 6.2.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, Viale Bruno Buozzi Parte_1
99, presso lo studio del Prof. Avv. Fabrizio Criscuolo, che la rappresenta e difende giusto mandato in atti
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandra Controparte_1
Carlomagno e Felice Pettograsso, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Campobasso, Piazza Vittorio Emanuele II, n. 9.
CONVENUTO
OGGETTO: avvisi di pagamento COSAP
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 6.2.2025 e rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore ha agito per l'annullamento di 5
avvisi di accertamento per omessa denuncia ed omesso versamento ed irrogazione delle sanzioni aventi ad oggetto l'Imposta Municipale Cosap per agli anni 2017, 2018, 2019
e 2020 e Canone unico patrimoniale 2021, e notificati il 29.7.2022, con il quale gli veniva ordinato il pagamento della somma complessiva di € € 10.716,52 per l'occupazione di Via Morgia Rossa effettuata mediante ponte di strada comunale intersecante la tratta autostradale A24.
A sostegno della domanda l'attore ha dedotto l'illegittimità degli avvisi di pagamento per inesistenza della notificazione, per inapplicabilità del canone Cosap stante l'inesistenza di un provvedimento di concessione da parte del Controparte_1
quale presupposto giuridico per l'esazione del canone, nonché, il difetto di legittimazione attiva e del potere impositivo dell'ente convenuto.
si è costituita in giudizio impugnando e contestando quanto dedotto e CP_2
prodotto da controparte in quanto infondato in fatto e diritto.
La controversia muove dall'opposizione avverso gli avvisi di pagamento di canone in violazione dell'art 63 D.lgs 446/1997 e Reg COSAP e OSP.
La fonte normativa primaria è costituita dal D.lgs 446/1997 il cui art 63 stabilisce che
“l'occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile,
comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati, sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione determinato nel medesimo atto di concessione in base alla tariffe”. Ciò posto l'occupazione di suolo pubblico è soggetta al pagamento di un canone di concessione in presenza di un titolo concessorio e di una indennità di pagamento in ipotesi di occupazione senza titolo.
Nel caso che ci occupa in difetto di un titolo concessorio, come pacificamente emerso,
la pretesa vantata dal Comune di nei confronti di parte attrice ha natura CP_1
indennitaria o risarcitoria - in conseguenza del pregiudizio subito per l'occupazione senza titolo – e non giustifica e legittima la richiesta del canone Cosap.
Per tali motivi la domanda attrice merita accoglimento;
ritenute assorbite le eccezioni non esaminate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M
.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie la domanda e dichiara non dovuto l'importo di cui agli avvisi di pagamento anni 2017, 2018, 2019 e 2020 nonché al Canone Unico Patrimoniale 2021;
2) condanna il al pagamento delle spese processuali in Controparte_1
favore di , che liquida in complessivi € 1.700,00 per compensi, Parte_1
oltre addizionali di legge.
Così deciso in Roma, 29 settembre 2025
Il Giudice
Concettina Midili