TRIB
Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 18/06/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 672/25 R.G.
PROMOSSA DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Casagrande Fulvia giusta procura Parte_1 speciale alle liti allegata al ricorso introduttivo
ATTRICE
NEI CONFRONTI DI
in sede Controparte_1
CONVENUTO
OGGETTO: rettificazione anagrafica di sesso.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 10/6/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/3/25 ha adito questo Tribunale Parte_1 sostenendo di avere manifestato fin dalla sua infanzia una propria natura psicologica e comportamentale tipicamente di un uomo pur essendo un individuo di sesso biologico femminile, e ciò le ha comportato sofferenza e problemi nell'integrazione sociale in ragione del contrasto tra la propria soggettiva identità sessuale maschile e la sua esteriorità. Tale proprio vissuto si è tra l'altro Per estrinsecato nell'avere scelto per sé il nome d'elezione “ ”, col quale è ormai da tempo conosciuta e identificata nei suoi vari contesti sociali e col quale da ultimo ha ottenuto di svolgere la sua carriera universitaria con tale nome in funzione di alias. Il tutto ha trovato riscontro nell'attenta osservazione clinica effettuata su di lei da parte di esperti dell'Ospedale San Camillo-Forlanini di Roma. L'analisi
1 psico-sessuale svolta da tali esperti fin dall'aprile 2024, e poi conclusasi in data
31/1/25, ha accertato la sua condizione di portatrice di incongruenza - o altrimenti detta, disforia - di genere ( doc. 3, produzioni documentali dell'attrice ).
La ha invero iniziato ad assumere a far data dal 17/10/24 una correlativa Pt_1 terapia ormonale su prescrizione di un endocrinologo del Policlinico Umberto I di
Roma ( doc. 4, ibidem ) che è tutt'ora in corso ( cfr. la già cit. relazione psico- sessuale finale del 31/1/25 ). Essa attrice intende dunque porre fine alla predetta frustrante sua condizione, chiedendo l'emanazione dell'ordine di rettificazione del Per suo sesso da femminile a maschile e del suo nome da “ ” ad “ ”. Ha quindi Pt_1 formulato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1)
Accertare e dichiarare il sesso maschile dell'odierna attrice come questione pregiudiziale di merito, e per tale Per via 2) disporsi la rettifica di attribuzione di sesso con assegnazione ad essa del nome maschile di con conseguente ordine all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita, ossia IP (FR), o altro ritenuto competente, di effettuare la rettificazione nel relativo registro dello Stato civile, dell'atto concernente Pt_1
Per a sesso femminile a sesso maschile, con cambiamento del nome in .”.
[...]
Con decreto del 24/3/25 il Giudice rel. ha dato le disposizioni per l'instaurazione del contraddittorio nei confronti del Pubblico Ministero.
Il P.M. in sede non ha depositato scritti difensivi né è comparso all'udienza del
10/6/25 e il G.rel. ha ivi accertato la ritualità della notifica nei suoi confronti di ricorso e decreto, ciò che è sufficiente per integrare il presupposto normativo della partecipazione del P.M. al presente giudizio ( art. 31, co. 3, D.Lgs. 150 dell'1/9/11 ).
Alla predetta prima udienza ha tra l'altro confermato anche Parte_1 personalmente la predetta sua domanda giudiziale come approdo conclusivo del suo convinto e ponderato percorso verso l'obiettivo del mutamento del suo sesso da femminile a maschile: il difensore dell'attrice ha quindi precisato le conclusioni richiamando quelle del ricorso, previa rettifica del mero errore materiale “laddove il
Comune di nascita di è indicato in IP ( FR ) mentre invece la medesima è nata a [...]”, e Parte_1 insistendo per l'accoglimento della domanda giudiziale senza chiedere l'assegnazione di un termine per il deposito della comparsa conclusionale. Il
G.rel. ha pertanto rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda giudiziale dell'attrice di rettificazione anagrafica dell'attribuzione di sesso è fondata.
2 Va rilevata in via preliminare la competenza territoriale di questo Tribunale
( questione soggetta a verifica d'ufficio, trattandosi di competenza funzionale e inderogabile in ragione della partecipazione del P.M. al presente giudizio ), posto che l'attrice è residente in [...]( FR ) e dunque in un luogo ricompreso nel circondario di questo Tribunale ( art. 31 cit., co. 2, D.Lgs. cit. ).
Ancora in via preliminare va rilevata la sussistenza del presupposto processuale di cui al già cit. art. 31, co. 3, posto che l'attrice ha ribadito in udienza di essere tuttora di stato libero ( lo risulta documentalmente fino al 20/1/25, dì del certificato anagrafico in atti: doc. 2 ) e di non avere figli: siffatte circostanze di fatto, in difetto di contrarie risultanze probatorie, vanno ritenute provate.
Nel merito le ampie, univoche e convergenti risultanze documentali in atti già sopra citate, provenienti da due rinomate strutture ospedaliere pubbliche, rendono palese che la rettificazione anagrafica del sesso – da femminile a maschile – corrisponde all'interesse fisico e morale dell'attrice, e che nella specie ne sussistono tutti i presupposti di legge senza che debba procedersi ad alcuna ulteriore istruzione probatoria ( che sarebbe del tutto ultronea ). E' noto invero che è ormai consolidato, e condivisibile, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della
CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.”
( così Cass. 15138 del 20/7/15; cfr. anche la sentenza della Corte Costituzionale
221 del 5/11/15, di rigetto di questione di legittimità costituzionale e come tale non vincolante ma comunque costituente un autorevole precedente giurisprudenziale ).
Va sottolineato inoltre che dalle risultanze complessive e coordinate delle due citate relazioni psico-sessuale ed endocrinologica si desume altresì la compiutezza e serietà del percorso intrapreso da tempo dall'attrice per l'acquisizione della sua desiderata nuova identità di genere ( maschile ) rispetto a quella anagrafica attuale ( femminile ), peraltro da lei già spesa ormai da tempo con soddisfazione
3 nelle sue relazioni sociali giusta quanto dall'attrice stessa convintamente dichiarato in udienza.
La domanda giudiziale dall'attrice ora in esame, in definitiva, va accolta.
Va rilevato brevemente che l'attrice non ha invece proposto anche domanda giudiziale di essere autorizzata all'eventuale effettuazione del trattamento chirurgico per l'adeguamento dei suoi attuali caratteri sessuali femminili a quelli maschili, e il Collegio osserva sul punto che una siffatta eventuale domanda giudiziale sarebbe stata inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione in quanto nel nostro ordinamento giuridico non v'è ( più ) alcuna norma giuridica che disciplini una siffatta autorizzazione giudiziale nelle ipotesi, qual è quella qui in esame, nelle quali sia stata accolta la domanda giudiziale di rettificazione di attribuzione di sesso, stante la sopravvenuta declaratoria d'illegittimità costituzionale della norma che ciò prima prevedeva: “1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso” ( così Corte Costituzionale n. 143 del 23/7/24 ). A ciò consegue, dunque, che - la quale verrà a denominarsi, dopo il passaggio in giudicato Parte_1 della presente sentenza, - già ex lege ha il diritto di sottoporsi al Parte_2 predetto trattamento chirurgico in forza della presente sentenza di accoglimento della sua domanda di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso e senza che il Tribunale debba - né possa - emanare alcuna autorizzazione in proposito.
Non v'è luogo a provvedere, infine, sulla regolamentazione delle spese del presente giudizio, in quanto nello stesso non v'è stata contrapposizione di parti private e quindi non è ipotizzabile neppure in tesi una questione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda giudiziale proposta da col ricorso Parte_1 depositato in data 14/3/25, così provvede:
a) accoglie la domanda giudiziale dell'attrice di rettificazione di attribuzione di sesso di essa , nata a [...] il [...], nel senso di rettificarne Parte_1
4 il sesso femminile enunciato nel suo atto di nascita in sesso maschile, e per l'effetto ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IP ( FR ) di effettuare tale rettificazione nel relativo registro, dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza, in relazione all'atto di nascita n. 3, Parte I, Serie A, dell'anno Per_ 2005 del Comune di IP, modificandone altresì il nome da “ ” in “ ”; Pt_1
b) manda alla cancelleria di trasmettere la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IP;
c) n.l.p. sulla regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Frosinone, il 17/6/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
5
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 672/25 R.G.
PROMOSSA DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Casagrande Fulvia giusta procura Parte_1 speciale alle liti allegata al ricorso introduttivo
ATTRICE
NEI CONFRONTI DI
in sede Controparte_1
CONVENUTO
OGGETTO: rettificazione anagrafica di sesso.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 10/6/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/3/25 ha adito questo Tribunale Parte_1 sostenendo di avere manifestato fin dalla sua infanzia una propria natura psicologica e comportamentale tipicamente di un uomo pur essendo un individuo di sesso biologico femminile, e ciò le ha comportato sofferenza e problemi nell'integrazione sociale in ragione del contrasto tra la propria soggettiva identità sessuale maschile e la sua esteriorità. Tale proprio vissuto si è tra l'altro Per estrinsecato nell'avere scelto per sé il nome d'elezione “ ”, col quale è ormai da tempo conosciuta e identificata nei suoi vari contesti sociali e col quale da ultimo ha ottenuto di svolgere la sua carriera universitaria con tale nome in funzione di alias. Il tutto ha trovato riscontro nell'attenta osservazione clinica effettuata su di lei da parte di esperti dell'Ospedale San Camillo-Forlanini di Roma. L'analisi
1 psico-sessuale svolta da tali esperti fin dall'aprile 2024, e poi conclusasi in data
31/1/25, ha accertato la sua condizione di portatrice di incongruenza - o altrimenti detta, disforia - di genere ( doc. 3, produzioni documentali dell'attrice ).
La ha invero iniziato ad assumere a far data dal 17/10/24 una correlativa Pt_1 terapia ormonale su prescrizione di un endocrinologo del Policlinico Umberto I di
Roma ( doc. 4, ibidem ) che è tutt'ora in corso ( cfr. la già cit. relazione psico- sessuale finale del 31/1/25 ). Essa attrice intende dunque porre fine alla predetta frustrante sua condizione, chiedendo l'emanazione dell'ordine di rettificazione del Per suo sesso da femminile a maschile e del suo nome da “ ” ad “ ”. Ha quindi Pt_1 formulato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1)
Accertare e dichiarare il sesso maschile dell'odierna attrice come questione pregiudiziale di merito, e per tale Per via 2) disporsi la rettifica di attribuzione di sesso con assegnazione ad essa del nome maschile di con conseguente ordine all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita, ossia IP (FR), o altro ritenuto competente, di effettuare la rettificazione nel relativo registro dello Stato civile, dell'atto concernente Pt_1
Per a sesso femminile a sesso maschile, con cambiamento del nome in .”.
[...]
Con decreto del 24/3/25 il Giudice rel. ha dato le disposizioni per l'instaurazione del contraddittorio nei confronti del Pubblico Ministero.
Il P.M. in sede non ha depositato scritti difensivi né è comparso all'udienza del
10/6/25 e il G.rel. ha ivi accertato la ritualità della notifica nei suoi confronti di ricorso e decreto, ciò che è sufficiente per integrare il presupposto normativo della partecipazione del P.M. al presente giudizio ( art. 31, co. 3, D.Lgs. 150 dell'1/9/11 ).
Alla predetta prima udienza ha tra l'altro confermato anche Parte_1 personalmente la predetta sua domanda giudiziale come approdo conclusivo del suo convinto e ponderato percorso verso l'obiettivo del mutamento del suo sesso da femminile a maschile: il difensore dell'attrice ha quindi precisato le conclusioni richiamando quelle del ricorso, previa rettifica del mero errore materiale “laddove il
Comune di nascita di è indicato in IP ( FR ) mentre invece la medesima è nata a [...]”, e Parte_1 insistendo per l'accoglimento della domanda giudiziale senza chiedere l'assegnazione di un termine per il deposito della comparsa conclusionale. Il
G.rel. ha pertanto rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda giudiziale dell'attrice di rettificazione anagrafica dell'attribuzione di sesso è fondata.
2 Va rilevata in via preliminare la competenza territoriale di questo Tribunale
( questione soggetta a verifica d'ufficio, trattandosi di competenza funzionale e inderogabile in ragione della partecipazione del P.M. al presente giudizio ), posto che l'attrice è residente in [...]( FR ) e dunque in un luogo ricompreso nel circondario di questo Tribunale ( art. 31 cit., co. 2, D.Lgs. cit. ).
Ancora in via preliminare va rilevata la sussistenza del presupposto processuale di cui al già cit. art. 31, co. 3, posto che l'attrice ha ribadito in udienza di essere tuttora di stato libero ( lo risulta documentalmente fino al 20/1/25, dì del certificato anagrafico in atti: doc. 2 ) e di non avere figli: siffatte circostanze di fatto, in difetto di contrarie risultanze probatorie, vanno ritenute provate.
Nel merito le ampie, univoche e convergenti risultanze documentali in atti già sopra citate, provenienti da due rinomate strutture ospedaliere pubbliche, rendono palese che la rettificazione anagrafica del sesso – da femminile a maschile – corrisponde all'interesse fisico e morale dell'attrice, e che nella specie ne sussistono tutti i presupposti di legge senza che debba procedersi ad alcuna ulteriore istruzione probatoria ( che sarebbe del tutto ultronea ). E' noto invero che è ormai consolidato, e condivisibile, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della
CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.”
( così Cass. 15138 del 20/7/15; cfr. anche la sentenza della Corte Costituzionale
221 del 5/11/15, di rigetto di questione di legittimità costituzionale e come tale non vincolante ma comunque costituente un autorevole precedente giurisprudenziale ).
Va sottolineato inoltre che dalle risultanze complessive e coordinate delle due citate relazioni psico-sessuale ed endocrinologica si desume altresì la compiutezza e serietà del percorso intrapreso da tempo dall'attrice per l'acquisizione della sua desiderata nuova identità di genere ( maschile ) rispetto a quella anagrafica attuale ( femminile ), peraltro da lei già spesa ormai da tempo con soddisfazione
3 nelle sue relazioni sociali giusta quanto dall'attrice stessa convintamente dichiarato in udienza.
La domanda giudiziale dall'attrice ora in esame, in definitiva, va accolta.
Va rilevato brevemente che l'attrice non ha invece proposto anche domanda giudiziale di essere autorizzata all'eventuale effettuazione del trattamento chirurgico per l'adeguamento dei suoi attuali caratteri sessuali femminili a quelli maschili, e il Collegio osserva sul punto che una siffatta eventuale domanda giudiziale sarebbe stata inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione in quanto nel nostro ordinamento giuridico non v'è ( più ) alcuna norma giuridica che disciplini una siffatta autorizzazione giudiziale nelle ipotesi, qual è quella qui in esame, nelle quali sia stata accolta la domanda giudiziale di rettificazione di attribuzione di sesso, stante la sopravvenuta declaratoria d'illegittimità costituzionale della norma che ciò prima prevedeva: “1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso” ( così Corte Costituzionale n. 143 del 23/7/24 ). A ciò consegue, dunque, che - la quale verrà a denominarsi, dopo il passaggio in giudicato Parte_1 della presente sentenza, - già ex lege ha il diritto di sottoporsi al Parte_2 predetto trattamento chirurgico in forza della presente sentenza di accoglimento della sua domanda di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso e senza che il Tribunale debba - né possa - emanare alcuna autorizzazione in proposito.
Non v'è luogo a provvedere, infine, sulla regolamentazione delle spese del presente giudizio, in quanto nello stesso non v'è stata contrapposizione di parti private e quindi non è ipotizzabile neppure in tesi una questione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda giudiziale proposta da col ricorso Parte_1 depositato in data 14/3/25, così provvede:
a) accoglie la domanda giudiziale dell'attrice di rettificazione di attribuzione di sesso di essa , nata a [...] il [...], nel senso di rettificarne Parte_1
4 il sesso femminile enunciato nel suo atto di nascita in sesso maschile, e per l'effetto ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IP ( FR ) di effettuare tale rettificazione nel relativo registro, dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza, in relazione all'atto di nascita n. 3, Parte I, Serie A, dell'anno Per_ 2005 del Comune di IP, modificandone altresì il nome da “ ” in “ ”; Pt_1
b) manda alla cancelleria di trasmettere la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IP;
c) n.l.p. sulla regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Frosinone, il 17/6/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
5