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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 14/03/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. SENT.
N. 2582/2024 R.G.V.G.
N. CRON.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ISERNIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Caroppoli Presidente rel.
Dott.ssa Elvira Puleio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale, pendente tra i coniugi:
Parte 1 codice fiscale nata l'[...], a [...], " C.F. 1
assistita e difesa dall'Avv. MARIO FUSCHINO, codice fiscale C.F. 2
e
Parte 2 codice fiscale C.F. 3 nato il [...], a [...]
(USA), assistito e difeso dall'Avv. MARIO FUSCHINO, codice fiscale C.F. 2
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
Le parti, compreso il PM, hanno concluso per l'accoglimento della domanda di separazione personale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 06.12.2024 i coniugi e la difesa, ai sensi degli artt. 473 - bis.51 cpc e
127 ter cpc, hanno richiesto di sostituire l'udienza davanti al Presidente relatore con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare, avendo il P.M. in data 12.02.2025 espresso parere favorevole al suo accoglimento.
Ritiene il Collegio, sentito il Presidente relatore che ne ha riferito nell'odierna camera di consiglio da remoto, che la richiesta vada accolta, compensandosi le spese processuali.
In particolare, il Tribunale dà atto della conformità alla legge dei patti e delle condizioni concordati dai coniugi, come indicati nel ricorso introduttivo e confermati nelle note scritte depositate in data 24.02.2025, patti e condizioni che vengono di seguito riportati:
1)
Cessazione della convivenza e assegnazione casa coniugale
La casa coniugale - immobile sito in Vineland - New Jersey (USA) - rimarrà, seppur nella disponibilità di entrambi i coniugi, quale abitazione del Sig. ed in caso di alienazione del bene il Parte 2
ricavato verrà egualmente diviso tra i coniugi;
2)
Uso dei beni mobili ed arredi
I mobili e gli arredi esistenti nella casa coniugale vengono lasciati a servizio della stessa.
3)
Divisione dei beni comuni
Tutti gli altri beni comuni, compresi quelli di natura finanziaria, sono stati già equamente diviso tra i coniugi;
L'autoveicolo Peugeot 207 Tg. DN469ZH, già di proprietà quale bene personale della sig.ra [...]
Parte 1 rimane nella sua esclusiva disponibilità. '
Il premio per la polizza intestata alla sig.ra Parte_1 e stipulata nell'interesse della prole con scadenza al 10/4/2033 n. 62992015 Allianz SPA con frazionamento annuale del premio e con scadenza al
10 aprile di ogni anno sarà continuato ad essere corrisposto dai coniugi in parti uguali;
il Pt 2 tal fine anticiperà l'importo della quota a suo carico, pari alla metà, entro il 31 Marzo di ogni anno alla Parte 1 che avrà, invece, l'onere di provvedere al pagamento e di inviare la relativa quietanza sig.ra al Pt 2 I coniugi convengono che alla scadenza della polizza (10/4/2033) l'importo maturato sarà diviso in parti uguali tra i due figli Per 1 e Per_2 per le loro esigenze.
Il sig. provvederà ad estinguere il conto corrente cointestato con la sig.ra [...] Parte 2 ed acceso presso TD Bank entro il 31 dicembre 2024. Parte 1
rimanga la somma di € 37.000.00I coniugi concordano che nella disponibilità del sig. Parte_2 circa da destinarsi esclusivamente ai viaggi da USA in l'Italia e viceversa da utilizzarsi dai coniugi e dai figli per soddisfare il diritto di visita.
L'investimento eseguito tra i coniugi in monete XRP pari a complessive 8.000,00 rimarrà gestito dal sig. avrà diritto alla sua quota pari a numero 4.000,00Parte 1Parte 2 mentre la sig.ra monete che potrà liquidare in ogni momento che vorrà.
4)
Cambio di residenza e domicilio
Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento, l'avvenuto cambio di residenza e domicilio.
5)
Consenso all'espatrio
I genitori si obbligano a concedere il rilascio o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio con iscrizione dei figli minorenni nonché al rinnovo ed al rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei minori anche se non per motivi di studio o lavoro. I minori, in ogni caso, non potranno abbandonare il territorio italiano senza il consenso di entrambi i genitori. Per quanto riguarda i genitori trova applicazione quanto previsto e disciplinato dalla legge n. 1865/1967 in materia di rilascio dei passaporti.
6)
Assegno mantenimento coniugi e minori
Si dà atto che la sig.ra Parte 1 è attualmente disoccupata avendo da sempre dedicato le proprie energie alla cura, dedizione, crescita ed educazione della prole, mentre il sig. Pt 2 è negli Stati Uniti
d'America socio di attività commerciale dedita alla rivendita di autovetture aperta ed avviata anche con i risparmi della sig.ra Parte_1 corrisponderà alla sig.ra Parte 1 a titoloIn considerazione di quanto sopra, il sig. Pt 2 di mantenimento del coniuge la somma di € 200,00 (€ duecento/00) mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla stessa già noto con adeguamento annuale agli indici ISTAT con valuta, entro e non oltre, il giorno 10 di ogni mese.
Parte_1Il sig. Pt 2 corrisponderà, inoltre, alla sig.ra a titolo di mantenimento dei figli la corresponsione dell'importo mensile di € 1.400,00 (euro millequattrocento/00) mensili (€ 700,00 per ogni figlio) mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla stessa già noto con adeguamento annuale agli indici ISTAT con rivalutazione. Detto importo mensile verrà corrisposto dal sig. Pt_2 in due rate con cadenza semestrale entro e non oltre il 10 gennaio ed il 10 luglio. dalla data di allontanamento dalla casa I coniugi si danno reciprocamente atto che il sig. Parte 2
la somma di € 6.200,00 per il periodo familiare sino ad oggi ha corrisposto alla sig.ra Parte 1
settembre-dicembre 2024 (euro 1.550,00 mensili) a titolo di assegno di mantenimento dei figli minori, comprensivo anche delle spese straordinarie a suo carico nella misura del 50%.
7)
Spese straordinarie per i figli
Per la regolamentazione delle stesse i genitori faranno riferimento al Protocollo spese straordinarie del
Tribunale di Isernia di cui con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di aver ricevuto copia.
8)
Assegni familiari
Per ciò che concerne l'attribuzione dell'assegno unico familiare in entrata in vigore si conviene che la predetta prestazione a sostegno del reddito venga percepita dalla sig.ra Parte 1 nella misura del 100%, riservandosi le parti, all'esito di ulteriori variazioni rispetto alla situazione odierna o di sopravvenute modifiche legislative, una diversa valutazione nell'interesse prioritario della prole.
9)
Affidamento condiviso dei figli
I figli minori Per_1 e Per_2 avranno domicilio presso la madre con la quale coabiteranno in Italia
e vengono affidati ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale.
I coniugi potranno concordare, di volta in volta, le modalità del diritto di visita specie con riguardo alle festività e ai periodi di permanenza del sig. Parte 2 in Italia ma, in difetto di accordo, si conviene che:
durante il periodo scolastico:
I coniugi potranno concordare, di volta in volta, anche rispettando la volontà della minore, le modalità del diritto di visita specie con riguardo alle festività, ma in difetto di accordo e sempre con il consenso della minore, si conviene che:
durante il periodo scolastico quando il Pt 2 sarà in Italia:
- dalle ore 17:00 del venerdì alle ore 08:00 del lunedì quando il padre accompagnerà i figli a scuola;
- ogni pomeriggio il padre ha facoltà di tenere con sé i figli dalle ore 17:00 in poi compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludiche fino alle ore 20:30 quando dopo aver provveduto alla cena degli stessi li riaccompagnerà presso il loro domicilio;
durante il periodo di chiusura della scuola:
- fine settimana alternati tra i due genitori dalle 16:30 del venerdì alle ore 22 della domenica;
un pomeriggio infrasettimanale da trascorrere con il padre, concordati di volta in volta con la madre, anche con pernotto presso l'abitazione dello stesso padre.
Durante le vacanze estive, per un periodo di almeno 15 giorni, anche non consecutivi, durante il mese di agosto. Durante le vacanze natalizie i minori trascorreranno il 25 dicembre ed il 31 dicembre, ovvero il 24
dicembre ed il 1 gennaio di ogni anno, alternandosi anno per anno con i genitori, iniziando la turnazione dal dicembre 2021 con la madre, come pure in occasione delle festività pasquali, delle principali festività ed in occasione del compleanno dei figli e di persone care. Per il giorno dei compleanni delle minori - Per_1 e Per 2 - i genitori si organizzeranno di volta in volta;
I minori trascorreranno il giorno del compleanno della madre (11 Maggio) insieme ad ella e quello del padre (09 marzo) insieme a lui;
analogamente i minori trascorreranno la festa della Mamma insieme alla
Parte 1 e quella del Papà insieme al Pt 2
durante il periodo di chiusura della scuola:
La sig.ra Parte 1 si impegna in detto periodo ad accompagnare i minori (fino al raggiungimento dei sedici anni di entrambi) per la durata di quattro settimane presso la residenza del padre;
il periodo dovrà essere concordato tra i coniugi entro il 15 marzo;
il sig. Pt 2 avrà facoltà di trascorrere con i figli un periodo di due/tre settimane in Italia (per il periodo di permanenza in Italia con i figli in modo esclusivo detrarrà pro settimana l'importo dell'assegno di mantenimento;
in caso di settimana non completa si detrarrà l'importo nel caso si siano trascorsi almeno giorni quattro su sette).
I costi del viaggio e della permanenza negli U.S.A. dei minori e della madre saranno a cura ed onere del padre dal conto di cui al punto 3) del presente atto.
Qualora il Pt 2 si trovasse in Italia nel periodo compreso tra giugno e settembre, in concomitanza con la chiusura della scuola, i minori trascorreranno complessivamente le settimane con il padre e con la madre in modo alternato. I periodi non potranno essere superiori a sette giorni di seguito durante i quali i minori potranno recarsi, anche fuori regione, con un genitore, periodo da concordare preventivamente, ogni anno, con l'altro genitore, in relazione agli impegni di ciascuno di essi e, comunque entro e non oltre il 15 marzo di ogni anno. In ogni caso i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia. Le spese relative ad eventuali viaggi e soggiorni in vacanza dei minori saranno pagate da ciascuno dei genitori con cui si recheranno.
Nell'eventuale periodo di vacanza residuale troverà applicazione la disciplina ordinaria. Entrambi i genitori nell'esercizio del diritto di visita si impegnano a prelevare i minori e a riportarli presso l'abitazione dell'altro.
Durante le vacanze natalizie per il periodo dalle ore 11:00 del 23 dicembre alle ore 21:00 del 30 dicembre, ovvero dalle ore 11:00 del 31 dicembre alle ore 21:00 del 7 gennaio di ogni anno, alternandosi anno per anno con la madre, come pure in occasione delle festività pasquali, sempre ad anni alterni, dal giovedì
Santo dalle ore 11:00 alla Pasqua fino alle ore 21:00 con un genitore oppure dal Lunedì in Albis al giovedì successivo fino alle ore 11:00 con l'altro genitore;
nei predetti periodi è escluso il diritto di visita da parte dei genitori. I genitori si impegnano ad informarsi reciprocamente in caso di incidenti e/o malattie dei figli. In caso di malattia del minore di durata superiore a giorni tre, ogni genitore potrà recarsi a fargli visita presso il domicilio dell'altro. I genitori si impegnano ad installare sul cellulare del proprio figlio apposta app volta ad avere informazioni sui tempi e sulle modalità di utilizzo dell'apparecchio."
P.Q.M.
Il Tribunale omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi ai su esposti patti e condizioni, come indicati nel ricorso introduttivo del presente procedimento. Spese compensate.
Manda alla locale Cancelleria per ogni adempimento conseguenziale.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 13.03.2025
IL PRESIDENTE est.
(Dott. Michele Caroppoli)