Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 14/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 1817 / 2024
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n.
OGGETTO
Separazione consensuale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao Giudice rel. Dott. ssa Valentina Lisi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1817 /2024 R.G. promossa da c.f. , nata a [...], il [...], ammessa, ai Parte_1 C.F._1 fini della presente procedura, in via provvisoria ed anticipata, al patrocinio a spese dello Stato e
, c.f. , nato a [...], il [...] Controparte_1 C.F._2 entrambi residenti in [...], Int. 10 ed elettivamente domiciliati in Siena, Strada Massetana Romana, 50/A, Scala A, Int. 11, presso e nello studio dell'Avv. Vincenzo Bonomei, c.f. che li rappresenta e difende, giusta procura C.F._3 alle liti allegata al ricorso RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 1.10.2024 e chiedevano Parte_1 Controparte_1 l'omologa della separazione personale e assumevano : di avere contratto matrimonio in data 3.7.1976, in Napoli;
-che dall'unione sono nati cinque figli, oggi tutti maggiorenni e autonomi economicamente;
-che i rapporti tra i coniugi erano andati progressivamente deteriorandosi, sì da rendere impossibile la convivenza, nonché il mantenimento della necessaria unione materiale e spirituale e avevano maturato la determinazione di separarsi nella forma consensuale alle seguenti condizioni: 1) i coniugi vivranno separati, con obbligo di mantenersi reciproco rispetto;
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3) provvederà a versare, entro il giorno 5 di ogni mese, a Controparte_1 [...]
la somma di €. 300,00=, rivalutabile annualmente ex indici istat, a titolo di Parte_1 mantenimento;
4) i coniugi stabiliscono che l'autovettura Wolkswagen Polo targata targata BV005XM, intestata a , rimarrà nella titolarità esclusiva della medesima;
Parte_1
5) i coniugi dichiarano di non avere nulla da dividere e/o rivendicare l'uno nei confronti dell'altro, dandosi, inoltre, reciprocamente atto di custodire ognuno i propri effetti personali e di non avere null'altro di patrimonialmente rilevante da concordare e/o da dividere. Non risultando la trasmissione degli atti al P.M. il giudice relatore , con provvedimento del 10.1.2025, mandava alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti . In pari data la Cancelleria eseguiva annotazione di avvenuta trasmissione degli atti in data 4.10.2024 Le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione comprovano, una crisi del rapporto coniugale tale da escludere, la possibilità di riconciliazione. Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi. Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare . Il P.M. ha ricevuto gli atti ma non ha formulato conclusioni scritte.
Nessuna pronuncia è dovuta sulle spese . Quanto alla richiesta di liquidazione delle spese al difensore per la parte ammessa al gratuito patrocinio ( ) il Collegio Parte_1 provvede come da separata ordinanza
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, come sopra composto, definitivamente pronunciando: 1) Omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 CP_1
(generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) che hanno
[...] contratto matrimonio in Napoli il 3.6.1976 , atto trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Napoli nell'anno 1976, Atto n.637 p. II s.A sez. A alle condizioni riportate in epigrafe
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Napoli di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni.
3) Nulla sulle spese salvo quanto previsto in parte motiva per la parte ammessa al gratuito patrocinio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Siena, camera di consiglio del 14.1.2025 Il Presidente Paolo Bernardini Il Giudice est Marianna Serrao Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti siano omessi
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