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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/07/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. 5332/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5332/2021 R.G.;
OGGETTO: separazione Giudiziale;
promossa da
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
17/06/1987 e residente in [...](Germania) Hemnigestrasse n. 67, elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIA ADDA N. 9/F, presso lo studio dell'avv. SCALORA
MARZIA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente-
Contro
(c.f. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(TURCHIA) il 25/08/1971 e residente in [...](Germania) Hemnigestrasse n. 67;
- resistente contumace con l'intervento del pubblico ministero (visto del 23.10.2023);
pagina 1 di 6 posta in decisione all'esito dell'udienza del 18/03/2025, sulle conclusioni precisate come in atti, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso, depositato in data 17/11/2021 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia di separazione personale dal marito Controparte_1 sposato a TE (GERMANIA) il 29/11/2019 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di FLORIDIA anno 2019 n. 16, Parte II, Serie C), l'affidamento in via esclusiva dei figli minori ed (nate il 20.5.2018), con collocamento presso la Per_1 Per_2 madre e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ricorso, nonché di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie nella misura mensile di € 700,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per le stesse. Chiedeva, inoltre, di ordinare al resistente di restituirle la documentazione medica e le carte di risparmio Commerz Bank delle figlie, nonché tutti i suoi beni personali e documenti reddituali.
Regolarmente notificato il ricorso introduttivo al resistente, all'udienza del 29.3.2022 innanzi al Presidente compariva la sola ricorrente, mentre il resistente non si costituiva né compariva personalmente. Il Presidente, quindi, impossibilitato ad esperire il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati ed adottava i provvedimenti provvisori di sua competenza, affidando in via esclusiva alla madre le figlie minori, regolamentando il diritto di visita del genitore non collocatario come indicato in ordinanza e ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura mensile di €
700,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi. Il
Presidente nominava, quindi, il Giudice Istruttore e fissava l'udienza dell'11.10.2022 per la comparizione delle parti e trattazione della causa.
All'udienza dell'11.10.2022 il Giudice Istruttore, constatata la regolarità della notifica dell'ordinanza presidenziale e del decreto di fissazione udienza al convenuto non comparso, ne dichiarava la contumacia e, rilevata l'inammissibilità della domanda restitutoria avanzata parte attrice, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 6 Alla successiva udienza del 18.3.2025 il procuratore di parte attrice precisava le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2.La domanda principale di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
E' incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi è da tempo venuta meno, stante le allegazioni della ricorrente che ha riferito di non coabitare con il marito sin dal luglio 2020. Non appare, quindi, possibile una loro riconciliazione. Del resto, il convenuto non si è costituito e non ha fornito una diversa prospettazione dei fatti, come acquisita nell'odierno giudizio.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
3.Ritiene il Tribunale che, alla luce del materiale probatorio in atti, debba essere disposto l'affidamento dei minori ed in via esclusiva alla madre, con collocamento Per_1 Per_2 presso la medesima, abilitando la stessa a modificare la residenza dei minori, anche senza il consenso paterno.
Tale misura appare, infatti, quella maggiormente rispondente all'interesse dei minori, tenuto conto, da un lato, dell'assenza di qualsiasi rapporto padre-figli, nonché della mancanza di comunicazione nella coppia genitoriale, e, dall'altro lato, del fatto che il resistente, anche dopo la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio e dei successivi verbali d'udienza non ha dimostrato la volontà di assumere un consapevole ruolo genitoriale, non contestando neppure i comportamenti di disinteresse materiale e morale verso i figli allegati dalla ricorrente. Il disinteresse del genitore per le questioni relative alla prole giustifica, pertanto, l'affidamento monogenitoriale (ex multis, cfr. Cass. Civ., sez. I 19 giugno 2008 n. 16593; Trib. Milano, sez. IX, sentenza 25 marzo 2013; sentenza 5 giugno
2013).
pagina 3 di 6 Invero, secondo le risultanze probatorie, fondate principalmente sulle dichiarazioni della ricorrente, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, il SInor dopo la CP_1 separazione di fatto e il trasferimento in Germania, si è disinteressato dei bisogni accuditivi e affettivi dei figli;
è, infatti, tornato in Italia per far loro visita unicamente a dicembre
2020 e nei mesi di marzo ed agosto 2021; da allora non ha intrattenuto più alcun contatto né con la madre né con i figli, né ha collaborato alle eSIenze di vita quotidiane degli stessi
(solo di recente ha iniziato a versarle la somma di 500,00 euro), negando alla ricorrente l'autorizzazione al cambio di residenza e costringendola a inserire nuovamente i minori alla scuola materna privata.
Tali comportamenti del padre determinano una impossibilità di una gestione comune e concordata delle decisioni riguardanti i minori, che dovranno dunque essere affidati esclusivamente alla madre.
Ed invero, per può essere formulata, in ordine alla idoneità Parte_1 genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata da sola dei bambini sin dalla interruzione della relazione con il SI. luglio 2020), seppur con l'aiuto dei suoi genitori, e Controparte_1 di aver dimostrato una buona capacità di garantire la relazione padre-figli.
4.Quanto alle modalità e ai tempi di visita tra il padre e i figli, ritiene il Collegio che, allo stato, tenuto conto dell'età dei bambini che hanno compiuto 7 anni il 20.5.2025, dell'assenza di una relazione padre-figli (cfr. verbalizzazioni d'udienza del 29.3.2022
“Confermo che la convivenza è cessata nel luglio 2020 e da allora il padre non li ha visti più ad eccezione di qualche giorno lo scorso mese di agosto 2021”), appare conforme all'interesse dei minori prevedere che il padre, quando si recherà in Italia, potrà incontrare i figli due pomeriggi alla settimana, da individuarsi di comune accordo tra le parti e, in mancanza, il martedì e il sabato, dalle ore 17:30 alle ore 19:30 alla presenza della madre o di altro individuo di riferimento per i minori.
pagina 4 di 6 5.Con riferimento al mantenimento dei figli, il Collegio ritiene che, all'esito del giudizio, debbano confermarsi le statuizioni presidenziali, non essendo emersi elementi che consentono di discostarsi dalle valutazioni operate dal presidente e considerato che parte attrice non ha formulato alcuna istanza istruttoria.
Invero dagli atti risulta che la ricorrente ha svolto attività lavorativa presso il laboratorio analisi “Elisa Lab” e che di recente si occupa della gestione di un B&B; mentre, il SInor svolge attività lavorativa in Germania per la Deutch Bahn, con guadagno mensile di CP_1
2.700,00 euro. Deve, pertanto, confermarsi la misura del contributo paterno al mantenimento dei figli nella misura mensile di € 700,00 complessivi.
Restano a carico di ciascun genitore, nella misura del 50% le spese straordinarie necessarie per o figli, determinate secondo il Protocollo sottoscritto tra Tribunale di Siracusa e COA di
Siracusa.
Quanto, infine, alla domanda di percezione per l'intero da parte della ricorrente dell'Assegno Unico Familiare per le figlie, lo stesso sarà percepito nella misura del 100% dalla SI.ra , in virtù dell'affidamento in via esclusiva alla madre delle Parte_1 due figlie minori.
6. Per le domande di restituzione dei beni propri e dei figli avanzate dalla ricorrente deve confermarsi l'inammissibilità nell'ambito di questo giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto andranno poste a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi e sposati a Parte_1 Controparte_1
TE (GERMANIA) il 29/11/2019 (atto trascritto nei Registri dello
Stato civile del Comune di FLORIDIA anno2019, n. 16, Parte II, Serie C);
2. Affida le figlie minori in via esclusiva alla madre Parte_1
pagina 5 di 6 collocandole presso la stessa, nell'abitazione dei genitori di quest'ultima sita in Floridia in via Rosselli n. 83, anche ai fini della residenza anagrafica.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie, quando si recherà in Italia, due pomeriggi alla settimana, da individuarsi di comune accordo tra le parti e, in mancanza, il martedì e il sabato, dalle ore 17:30 alle ore 19:30 alla presenza della madre o di altro individuo di riferimento per le minori;
4. Pone a carico di con decorrenza dalla Controparte_1 mensilità di dicembre 2021, l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie mediante versamento alla madre, in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese, della somma mensile di € 700,00, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
5. Pone a carico di ciascun genitore, nella misura del 50% ciascuno, il pagamento delle spese straordinarie per i figli, determinate secondo le Linee
Guida per il mantenimento dei figli di cui al Protocollo tra Tribunale di
Siracusa e COA di SIRACUSA, pubblicate il 30.1.2020;
6. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
7. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FLORIDIA perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Siracusa, nella camera di conSIlio della Prima Sezione Civile del 3.07.2025
Il Giudice Rel. Est Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5332/2021 R.G.;
OGGETTO: separazione Giudiziale;
promossa da
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
17/06/1987 e residente in [...](Germania) Hemnigestrasse n. 67, elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIA ADDA N. 9/F, presso lo studio dell'avv. SCALORA
MARZIA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente-
Contro
(c.f. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(TURCHIA) il 25/08/1971 e residente in [...](Germania) Hemnigestrasse n. 67;
- resistente contumace con l'intervento del pubblico ministero (visto del 23.10.2023);
pagina 1 di 6 posta in decisione all'esito dell'udienza del 18/03/2025, sulle conclusioni precisate come in atti, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso, depositato in data 17/11/2021 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia di separazione personale dal marito Controparte_1 sposato a TE (GERMANIA) il 29/11/2019 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di FLORIDIA anno 2019 n. 16, Parte II, Serie C), l'affidamento in via esclusiva dei figli minori ed (nate il 20.5.2018), con collocamento presso la Per_1 Per_2 madre e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ricorso, nonché di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie nella misura mensile di € 700,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per le stesse. Chiedeva, inoltre, di ordinare al resistente di restituirle la documentazione medica e le carte di risparmio Commerz Bank delle figlie, nonché tutti i suoi beni personali e documenti reddituali.
Regolarmente notificato il ricorso introduttivo al resistente, all'udienza del 29.3.2022 innanzi al Presidente compariva la sola ricorrente, mentre il resistente non si costituiva né compariva personalmente. Il Presidente, quindi, impossibilitato ad esperire il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati ed adottava i provvedimenti provvisori di sua competenza, affidando in via esclusiva alla madre le figlie minori, regolamentando il diritto di visita del genitore non collocatario come indicato in ordinanza e ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura mensile di €
700,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi. Il
Presidente nominava, quindi, il Giudice Istruttore e fissava l'udienza dell'11.10.2022 per la comparizione delle parti e trattazione della causa.
All'udienza dell'11.10.2022 il Giudice Istruttore, constatata la regolarità della notifica dell'ordinanza presidenziale e del decreto di fissazione udienza al convenuto non comparso, ne dichiarava la contumacia e, rilevata l'inammissibilità della domanda restitutoria avanzata parte attrice, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 6 Alla successiva udienza del 18.3.2025 il procuratore di parte attrice precisava le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2.La domanda principale di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
E' incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi è da tempo venuta meno, stante le allegazioni della ricorrente che ha riferito di non coabitare con il marito sin dal luglio 2020. Non appare, quindi, possibile una loro riconciliazione. Del resto, il convenuto non si è costituito e non ha fornito una diversa prospettazione dei fatti, come acquisita nell'odierno giudizio.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
3.Ritiene il Tribunale che, alla luce del materiale probatorio in atti, debba essere disposto l'affidamento dei minori ed in via esclusiva alla madre, con collocamento Per_1 Per_2 presso la medesima, abilitando la stessa a modificare la residenza dei minori, anche senza il consenso paterno.
Tale misura appare, infatti, quella maggiormente rispondente all'interesse dei minori, tenuto conto, da un lato, dell'assenza di qualsiasi rapporto padre-figli, nonché della mancanza di comunicazione nella coppia genitoriale, e, dall'altro lato, del fatto che il resistente, anche dopo la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio e dei successivi verbali d'udienza non ha dimostrato la volontà di assumere un consapevole ruolo genitoriale, non contestando neppure i comportamenti di disinteresse materiale e morale verso i figli allegati dalla ricorrente. Il disinteresse del genitore per le questioni relative alla prole giustifica, pertanto, l'affidamento monogenitoriale (ex multis, cfr. Cass. Civ., sez. I 19 giugno 2008 n. 16593; Trib. Milano, sez. IX, sentenza 25 marzo 2013; sentenza 5 giugno
2013).
pagina 3 di 6 Invero, secondo le risultanze probatorie, fondate principalmente sulle dichiarazioni della ricorrente, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, il SInor dopo la CP_1 separazione di fatto e il trasferimento in Germania, si è disinteressato dei bisogni accuditivi e affettivi dei figli;
è, infatti, tornato in Italia per far loro visita unicamente a dicembre
2020 e nei mesi di marzo ed agosto 2021; da allora non ha intrattenuto più alcun contatto né con la madre né con i figli, né ha collaborato alle eSIenze di vita quotidiane degli stessi
(solo di recente ha iniziato a versarle la somma di 500,00 euro), negando alla ricorrente l'autorizzazione al cambio di residenza e costringendola a inserire nuovamente i minori alla scuola materna privata.
Tali comportamenti del padre determinano una impossibilità di una gestione comune e concordata delle decisioni riguardanti i minori, che dovranno dunque essere affidati esclusivamente alla madre.
Ed invero, per può essere formulata, in ordine alla idoneità Parte_1 genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata da sola dei bambini sin dalla interruzione della relazione con il SI. luglio 2020), seppur con l'aiuto dei suoi genitori, e Controparte_1 di aver dimostrato una buona capacità di garantire la relazione padre-figli.
4.Quanto alle modalità e ai tempi di visita tra il padre e i figli, ritiene il Collegio che, allo stato, tenuto conto dell'età dei bambini che hanno compiuto 7 anni il 20.5.2025, dell'assenza di una relazione padre-figli (cfr. verbalizzazioni d'udienza del 29.3.2022
“Confermo che la convivenza è cessata nel luglio 2020 e da allora il padre non li ha visti più ad eccezione di qualche giorno lo scorso mese di agosto 2021”), appare conforme all'interesse dei minori prevedere che il padre, quando si recherà in Italia, potrà incontrare i figli due pomeriggi alla settimana, da individuarsi di comune accordo tra le parti e, in mancanza, il martedì e il sabato, dalle ore 17:30 alle ore 19:30 alla presenza della madre o di altro individuo di riferimento per i minori.
pagina 4 di 6 5.Con riferimento al mantenimento dei figli, il Collegio ritiene che, all'esito del giudizio, debbano confermarsi le statuizioni presidenziali, non essendo emersi elementi che consentono di discostarsi dalle valutazioni operate dal presidente e considerato che parte attrice non ha formulato alcuna istanza istruttoria.
Invero dagli atti risulta che la ricorrente ha svolto attività lavorativa presso il laboratorio analisi “Elisa Lab” e che di recente si occupa della gestione di un B&B; mentre, il SInor svolge attività lavorativa in Germania per la Deutch Bahn, con guadagno mensile di CP_1
2.700,00 euro. Deve, pertanto, confermarsi la misura del contributo paterno al mantenimento dei figli nella misura mensile di € 700,00 complessivi.
Restano a carico di ciascun genitore, nella misura del 50% le spese straordinarie necessarie per o figli, determinate secondo il Protocollo sottoscritto tra Tribunale di Siracusa e COA di
Siracusa.
Quanto, infine, alla domanda di percezione per l'intero da parte della ricorrente dell'Assegno Unico Familiare per le figlie, lo stesso sarà percepito nella misura del 100% dalla SI.ra , in virtù dell'affidamento in via esclusiva alla madre delle Parte_1 due figlie minori.
6. Per le domande di restituzione dei beni propri e dei figli avanzate dalla ricorrente deve confermarsi l'inammissibilità nell'ambito di questo giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto andranno poste a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi e sposati a Parte_1 Controparte_1
TE (GERMANIA) il 29/11/2019 (atto trascritto nei Registri dello
Stato civile del Comune di FLORIDIA anno2019, n. 16, Parte II, Serie C);
2. Affida le figlie minori in via esclusiva alla madre Parte_1
pagina 5 di 6 collocandole presso la stessa, nell'abitazione dei genitori di quest'ultima sita in Floridia in via Rosselli n. 83, anche ai fini della residenza anagrafica.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie, quando si recherà in Italia, due pomeriggi alla settimana, da individuarsi di comune accordo tra le parti e, in mancanza, il martedì e il sabato, dalle ore 17:30 alle ore 19:30 alla presenza della madre o di altro individuo di riferimento per le minori;
4. Pone a carico di con decorrenza dalla Controparte_1 mensilità di dicembre 2021, l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie mediante versamento alla madre, in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese, della somma mensile di € 700,00, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
5. Pone a carico di ciascun genitore, nella misura del 50% ciascuno, il pagamento delle spese straordinarie per i figli, determinate secondo le Linee
Guida per il mantenimento dei figli di cui al Protocollo tra Tribunale di
Siracusa e COA di SIRACUSA, pubblicate il 30.1.2020;
6. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
7. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FLORIDIA perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Siracusa, nella camera di conSIlio della Prima Sezione Civile del 3.07.2025
Il Giudice Rel. Est Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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