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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/03/2025, n. 3058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3058 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 20613/2024
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Casola, all'udienza del 12.03.2025, nella causa proposta da parte rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Pace Parte_1
ricorrente contro
” Controparte_1
(in seguito “ ), rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Del Vecchio CP_2
resistente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Conclusioni: come in atti
Oggetto: pagamento differenze retributive per assegnazione a mansioni superiori
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe ha proposto nei confronti dell'NP (in seguito anche “l'Ente” o “il datore di lavoro”) domanda di accertamento del credito per differenze retributive maturate dal 03.06.2020 al 13.11.2022 per effetto dello svolgimento di mansioni superiori al suo formale livello di inquadramento, con conseguente condanna dell'Ente al pagamento della somma di 12.675,70 €, determinata in base ad apposito conteggio inserito nel corpo del ricorso, o della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia.
A fondamento della domanda la parte ricorrente, premesso di avere l'abilitazione professionale di geometra e di essere dipendente adibito sin dal 1993 presso gli uffici del Settore Tecnico, ha CP_2 esposto che nel periodo in questione, seppur formalmente inquadrato come “Area professionale Ramo due – livello R2” dell'art. 44 del CCNL applicato, aveva svolto mansioni riconducibili al “Ramo uno
- livello R3” della stessa Area professionale, mansioni precedentemente espletate soltanto da colleghi con qualifica di dirigente.
1.1. In particolare, deduceva che in concomitanza del collocamento in quiescenza del dirigente cui riportava, Ing. , e precisamente in data 03.06.2020, aveva ricevuto la stessa Persona_1 procura corredata di subdelega ad operare già conferita al suo superiore, in attuazione della quale era divenuto personalmente e direttamente responsabile di ogni attività connessa all'espletamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero patrimonio immobiliare dell'Ente: dalla programmazione all'esecuzione dell'appalto, godendo di autonomia di spesa al pari delle risorse inquadrate in ruoli apicali e dirigenziali.
2. Costituitasi tempestivamente, ha contestato l'avversa domanda di cui ha chiesto il CP_2 rigetto.
2.1 In primo luogo, ha osservato come al ricorrente mancasse il titolo culturale della laurea per essere inquadrato nel ramo uno, anziché nel ramo due, dell'Area professionale di appartenenza, dedicata al personale non dirigente;
quindi, ha negato che al dipendente fossero state assegnate mansioni superiori, rilevando come le attività concretamente svolte, pure nel periodo di conferimento della subdelega, si fossero sempre esaurite nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli stabili affidatile per area geografica, manutenzione gestita dapprima sotto la supervisione dell'Ing.
, e, dal pensionamento di quest'ultimo, del direttore generale, dott.ssa Persona_1 [...]
, in qualità di dirigente ad interim. In sintesi, la prestazione lavorativa eseguita dalla Persona_2 parte ricorrente sarebbe stata costantemente riconducibile al profilo professionale in cui era formalmente inquadrata, vale a dire nel c.d. “Ramo due” definito dalla declaratoria contenuta nell'art. 44 del CCNL, a differenza di quella espletata dall'Ing. che in quanto dirigente Per_1 soprintendeva all'intero ufficio tecnico dell' assumendo nei confronti dell' la CP_2 Pt_2 responsabilità di ogni lavoro di manutenzione e svolgendo compiti di coordinamento vigilanza e controllo mai assegnati alla parte ricorrente.
2.2 In subordine la resistente, contestata l'esattezza del conteggio allegato da controparte, ha eccepito che la parte ricorrente aveva ricevuto elementi retributivi aggiuntivi (quali l'indennità per incarichi speciali, l'assegno di qualifica e gli assegni apicali) che il contratto integrativo aziendale prevedeva esclusivamente per i dipendenti inquadrati nel ramo due, di pertinenza del Parte_1 pertanto, lo scomputo di tali elementi aggiuntivi dal trattamento economico preteso avrebbe comunque comportato l'insussistenza di una differenza retributiva.
3. All'udienza del 5.12.2024, respinte le richieste istruttorie delle parti perché inammissibili e comunque irrilevanti, la causa veniva rinviata per la discussione e decisione.
4. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
5. Con la domanda proposta la parte ricorrente invoca la tutela offerta al lavoratore dall'art. 2103, co. 7 c.c., primo periodo, laddove dispone che “nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta”.
In via preliminare, è necessario chiarire, ai fini dell'esatta individuazione della fonte giuridica regolativa del rapporto, che la norma codicistica dell'art. 2103, espressamente richiamata in ricorso,
è astrattamente applicabile al rapporto di lavoro predicato dal attesa l'attuale natura di Parte_1 fondazione privata di acificamente desumibile dagli atti introduttivi. CP_2
Per un ordinato iter motivazionale, è necessario, ancora, premettere, ai fini della verifica dell'astratta sussumibilità delle mansioni che si assumono svolte, rispetto a quelle proprie del livello invocato, che, in questo tipo di fattispecie, il giudice di merito “deve seguire un procedimento logico- giuridico che comporta l'accertamento in fatto delle mansioni effettivamente stolte dal dipendente,
l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali si articola nella normativa collettiva, il raffronto, infine, tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che nei testi contrattuali definiscono i singoli livelli, con riferimento anche alla responsabilità e autonomia propria della qualifica rivendicata" (Cass. n. 4766/87; cfr. ex multis Cass. n. 14608/01 e Cass. 3069/2005).
Peraltro, la Suprema corte ha precisato che "non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito. Né può a tal fine sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare è provare gli elementi complessivi posti a fondamento della domanda" (Cass. sez. lav. n. 8025/03). E ancora: “La necessità della specificazione dei contenuti della prestazione e delle modalità concrete di espletamento è vieppiù necessaria laddove una determinata attività sia astrattamente collocabile in più qualifiche od in più profili professionali” (Cass Sez. lav., n. 12092 del 01/07/2004).
Torna, quindi, utile e deve essere ribadito il principio secondo cui, “ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento “ (Cass Sez. L, n. 10905 del 24/05/2005).
Quindi è necessario che il lavoratore indichi esattamente le mansioni espletate, le declaratorie contrattuali del livello di inquadramento posseduto e del livello rivendicato, effettui i raffronti fra tali livelli.
Nel caso di specie, incombe pertanto sulla parte ricorrente l'onere di allegare e provare l'effettivo svolgimento di mansioni riconducibili al profilo professionale preteso (Area professionale ramo uno ex art. 44 del CCNL di riferimento).
Tanto premesso, il giudice deve muovere dalla constatazione secondo cui la contrattazione collettiva di settore, prevede che l'Area professionale sia divisa in 2 Rami. Nello specifico, nella declaratoria contrattuale dell'Area Professionale (art. 44 del Ccnl del 15 gennaio 2020, è disposto che:
“appartengono a questa area i dipendenti inclusi in detta area che assumono la personale responsabilità nello svolgimento dell'attività professionale nel rispetto delle norme che regolano il relativo Ordine o Collegio […]
L'area professionale si distingue in due rami a seconda del requisito culturale di base:
Ramo uno: diploma di laurea ed iscrizione all'albo professionale;
Ramo due: diploma di istruzione superiore ed iscrizione all'albo professionale.
In ogni ramo esistono tre livelli retributivi […]
Ramo uno
Appartiene a questo settore il personale non dirigente che svolge con carattere continuativo funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'Ente, dando uno specifico contributo al generale andamento dell'attività aziendale intesa nel suo complesso attraverso lo svolgimento di funzioni professionali specialistiche di notevole importanza. Comprende alcune tipiche figure professionali, con competenze specialistiche, abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione nei relativi albi, con funzioni di studio, consulenza, progettazione, programmazione e ricerca ad essi assegnati dall'Amministrazione dell'Ente, e con il coordinamento della Direzione.
Ramo due
Appartiene a questo settore il personale che svolge attività di progettazione e/o direzione dei lavori, di opere edili ed impianti tecnologici, ristrutturazione e migliorie, nonché interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Coadiuva il progettista o il direttore dei lavori, titolare per opere di importanza rilevante, nello svolgimento di tutti i compiti connessi alla natura dell'incarico, assumendo, nell'ambito della specifica competenza personale, responsabilità degli atti professionali svolti nell'espletamento dell'incarico di collaborazione.
Esegue il collaudo di opere edili e di impianti che rientrano nelle competenze previste dagli ordinamenti professionali, l'esame delle questioni relative alla condotta, alla esecuzione ed alla contabilità dei lavori di appalto;
in particolare, provvede alla istruttoria della pratica, all'esame degli atti, all'applicazione delle norme sugli appalti ed alla valutazione delle riserve.
È incaricato della revisione prezzo degli appalti;
in particolare provvede alla elaborazione di computi ed alla liquidazione dei compensi spettanti alle ditte appaltatrici, previa istruttoria delle pratiche, esame degli atti, applicazione di leggi speciali e valutazione dei prezzi rilevati dalle apposite
Commissioni.
È incaricato delle stime, delle consulenze tecnico-legali, degli accertamenti e operazioni catastali.
Effettua, anche in collaborazione con altre professionalità, verifiche e controlli funzionali, costruzioni, impianti, sistemi semplici e complessi di ogni tipo e caratteristica, apparati, laboratori, materiali, strumentazioni, organizzazioni, piani di sistemazione del territorio. Esegue personalmente interventi specializzati. Sorveglia l'esecuzione dei lavori verificandone i risultati tecnici in corso d'opera e/o prodotto finito.
Svolge, anche in collaborazione con le professionalità superiori, attività professionale nell'ambito dell'articolazione del settore agrario, forestale, zootecnico ed agro alimentare, dei beni storico-artistici e culturali”.
6. Ebbene, nel ricorso introduttivo del presente giudizio gli elementi indicati, atti a far ritenere anche solo in astratto corrispondenti le mansioni svolte al livello rivendicato e non a quello effettivamente riconosciuto sono di per sé insufficienti. Tale preliminare insufficienza ha del resto comportato anche irrilevanza e l'inammissibilità dei mezzi di prova orale, ex art. 244 cpc
In particolare, mancano in ricorso tanto sufficienti elementi comprovanti l'assegnazione della parte lavoratrice a mansioni superiori da parte di segnatamente a quelle riconducibili al ramo uno CP_2 dell'Area professionale delineata dall'art. 44 CCNL applicato, quanto e soprattutto l'effettivo svolgimento da parte del di attività corrispondenti a tale profilo professionale. Parte_1
Sotto questo ultimo aspetto, è fondamentale osservare che la declaratoria del CCNL costruisce la definizione del Ramo Uno – come differenziato dal Ramo due - attorno alla figura del laureato iscritto ad un ordine professionale, affinché la risorsa offra continuativamente un contributo specifico di rilevante importanza al generale andamento dell'Ente, attraverso un apporto di studio e ricerca, programmazione e consulenza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi aziendali dell'Ente.
6.1 Orbene, alla luce della disciplina applicabile, dirimente, ai fini della conclusione testé rassegnata, è il dato pacifico (in quanto ammesso dalla stessa parte ricorrente) che il dipendente non era e non è in possesso di una laurea.
Sul punto, è bene precisare che il conseguimento del titolo di studio universitario e dell'iscrizione all'albo, rispetto alla declaratoria contrattuale, non si riduce a mero requisito formale, costituendo invero un presupposto indefettibile e connotante le mansioni svolte. Infatti, solo le competenze ed il patrimonio di conoscenze acquisibili attraverso un corso di laurea e attraverso la successiva iscrizione all'albo professionale, secondo la discrezionale e del tutto ragionevole valutazione compiuta dalle parti sociali, e come puntualmente argomentato dalla parte resistente, sono in grado di consentire al dipendente l'espletamento delle funzioni previste, con il grado di elevata qualità tecnica intrinseca, di responsabilità, di autonomia ed iniziativa rispetto alle attività strategiche dell' , CP_1 caratterizzante il profilo professionale del ramo uno.
Il difetto del titolo di studio e dell'iscrizione all'albo professionale, in apicibus, è dunque radicalmente ostativo al conseguimento della qualifica superiore invocata e comunque in radice è ostativo alla possibilità di ritenere sussumibili le mansioni svolte nella declaratoria indicata, trattandosi di elemento connotante il loro contenuto sostanziale intrinseco. Pertanto, a confutazione di quanto argomentato dalla difesa attorea anche in sede di discussione orale, non si pongono profili di rispetto della qualità del lavoro svolto, anche ai sensi dell'art. 36 cost.
6.2 Peraltro, solo per completezza, si deve anche considerare che l'esame della documentazione in atti dimostra esaustivamente come la prestazione lavorativa svolta dalla parte ricorrente in costanza di subdelega non sia rapportabile al livello di inquadramento superiore oggetto di domanda giudiziale.
6.2.1 Con la subdelega datata 3.6.2020 (doc. 6 ricorso) al non fu affidata la responsabilità Parte_1 dell'intero ciclo degli appalti, dalla iniziale programmazione all'intera esecuzione dei lavori concernenti il patrimonio immobiliare dell'Ente come suggerito nel ricorso, bensì un segmento circoscritto all'acquisto di forniture per le manutenzione ordinaria degli alloggi e a piccoli interventi di straordinaria manutenzione edile nel limite di spesa di 10.000,00 €, aumentato a 30.000,00 € solo in riferimento ad ogni “ordinativo che riguardi il restauro di un alloggio”. Coerentemente, l'attività negoziale svolta dal in esecuzione della subdelega si è esaurita nella predisposizione di Parte_1 semplici preventivi di spesa per cifre modiche ed interventi di modesta rilevanza tecnica, tra cui ricorrono con maggiore frequenza “riparazione avvolgibile”, “sostituzione maniglia e pulizia terrazzi”, “sostituzione infissi”, affidati sempre alla stessa ditta, la (cfr. doc 9 Controparte_3 ricorso).
6.2.3 Irrilevante ai fini del decidere è poi la circostanza - valorizzata in ricorso - che la subdelega ricevuta dal fosse la stessa già conferita al suo ex superiore, Ing. nel Parte_1 Persona_1
2019 (doc. 7 ricorso), giacché, in disparte le differenze qualitative e quantitative tra i due atti, resta insuperabile il dato saliente del possesso del titolo di laurea. In ogni caso, la pretesa assimilazione di atti di subdelega non dimostra ex se che l'attività concretamente svolta dall'interessato sia riconducibile al livello di cui al ramo uno dell'Area professionale definita dall'art. 44 del CCNL applicabile, che è invece il thema probandum scaturente dalla domanda giudiziale proposta dalla parte ricorrente.
6.2.4 Parimenti irrilevanti sono i SAL attestati dalla parte lavoratrice in relazione ad alcuni incarichi di direzione lavori assunti (doc. 11 ricorso). La direzione lavori e i compiti ad essa conseguenti sono infatti attività tipiche del geometra, perfettamente rientranti nel profilo professionale delineato dall'art. 44 CCNL per il c.d. “Ramo due”, formalmente riconosciuto alla parte ricorrente.
Dalla declaratoria del richiamato CCNL si apprende infatti testualmente che “appartiene a questo settore il personale che svolge … direzione lavori di opere edili, ristrutturazioni e migliorie, nonché interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria … l'esame delle questioni relative alla esecuzione ed alla contabilità dei lavori di appalto … Sorveglia l'esecuzione dei lavori verificandone i risultati tecnici in corso d'opera e/o prodotto finito”.
Del resto, per scrupolo motivazionale, si rileva che, riguardando la direzione lavori una fase di gestione esecutiva di un contratto di appalto già stipulato, il fatto che la parte ricorrente abbia assunto tale ruolo non dimostra la sua stabile partecipazione alle fasi di programmazione e studio dell'opera commissionata né alla predisposizione delle clausole contrattuali e/o dei documenti di gara;
così come la formazione dei SAL, pur significando una partecipazione del dipendente al procedimento di spesa dell'Ente - segnatamente al momento della liquidazione - non dimostra la autonomia operativa e di spesa genericamente rivendicata nel ricorso.
7. In definitiva, il conferimento alla parte ricorrente nel periodo oggetto di causa tanto della subdelega ad operare del 3.6.2020 quanto di taluni incarichi di direzione lavori, non configura l'assegnazione, né lo svolgimento di mansioni superiori riconducibili al profilo professionale delineato dall'art. 44 CCNL nel ramo uno, bensì un fisiologico esercizio del potere direttivo e conformativo della prestazione lavorativa nell'ambito delle mansioni corrispondenti alla qualifica formalmente riconosciuta alla parte ricorrente (id est ramo due – livello R2 della citata disposizione del CCNL di riferimento), dunque perfettamente conforme al disposto dell'art. 2103 co. 2, c.c.
7.1. Del resto, nella attuazione della subdelega e/o delle direzioni lavori documentate dalla parte ricorrente non si rinviene quell'elevato apporto professionale continuativo e specifico, in termini di studio, consulenza e programmazione, connotante le complesse funzioni specialistiche che l'art. 44 CCNL, nel tracciare il profilo del c.d. “Ramo uno”, riserva coerentemente al professionista laureato.
La domanda attorea, pertanto, deve essere rigettata.
8. La condanna alle spese di lite segue la regola della soccombenza di cui all'art. 91, co. 1, c.p.c.
La liquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sulla scorta dei parametri di cui al D.M.
10 marzo 2014, n. 55. Per la determinazione del compenso si ha riguardo, in particolare, ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55 cit., con gli aggiornamenti introdotti dal D.M. n. 147 del
13/08/2022, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio.
Va inoltre liquidata una somma pari al 15% del compenso totale per la prestazione a titolo di rimborso spese forfettarie (art. 2 D.M. n. 55 del 2014).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
1. rigetta il ricorso proposto da Parte_1
2. condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese di lite, che liquida in complessivi 2.695,00 € per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge.
IL GIUDICE
dott.ssa Maria Casola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 20613/2024
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Casola, all'udienza del 12.03.2025, nella causa proposta da parte rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Pace Parte_1
ricorrente contro
” Controparte_1
(in seguito “ ), rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Del Vecchio CP_2
resistente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Conclusioni: come in atti
Oggetto: pagamento differenze retributive per assegnazione a mansioni superiori
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe ha proposto nei confronti dell'NP (in seguito anche “l'Ente” o “il datore di lavoro”) domanda di accertamento del credito per differenze retributive maturate dal 03.06.2020 al 13.11.2022 per effetto dello svolgimento di mansioni superiori al suo formale livello di inquadramento, con conseguente condanna dell'Ente al pagamento della somma di 12.675,70 €, determinata in base ad apposito conteggio inserito nel corpo del ricorso, o della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia.
A fondamento della domanda la parte ricorrente, premesso di avere l'abilitazione professionale di geometra e di essere dipendente adibito sin dal 1993 presso gli uffici del Settore Tecnico, ha CP_2 esposto che nel periodo in questione, seppur formalmente inquadrato come “Area professionale Ramo due – livello R2” dell'art. 44 del CCNL applicato, aveva svolto mansioni riconducibili al “Ramo uno
- livello R3” della stessa Area professionale, mansioni precedentemente espletate soltanto da colleghi con qualifica di dirigente.
1.1. In particolare, deduceva che in concomitanza del collocamento in quiescenza del dirigente cui riportava, Ing. , e precisamente in data 03.06.2020, aveva ricevuto la stessa Persona_1 procura corredata di subdelega ad operare già conferita al suo superiore, in attuazione della quale era divenuto personalmente e direttamente responsabile di ogni attività connessa all'espletamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero patrimonio immobiliare dell'Ente: dalla programmazione all'esecuzione dell'appalto, godendo di autonomia di spesa al pari delle risorse inquadrate in ruoli apicali e dirigenziali.
2. Costituitasi tempestivamente, ha contestato l'avversa domanda di cui ha chiesto il CP_2 rigetto.
2.1 In primo luogo, ha osservato come al ricorrente mancasse il titolo culturale della laurea per essere inquadrato nel ramo uno, anziché nel ramo due, dell'Area professionale di appartenenza, dedicata al personale non dirigente;
quindi, ha negato che al dipendente fossero state assegnate mansioni superiori, rilevando come le attività concretamente svolte, pure nel periodo di conferimento della subdelega, si fossero sempre esaurite nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli stabili affidatile per area geografica, manutenzione gestita dapprima sotto la supervisione dell'Ing.
, e, dal pensionamento di quest'ultimo, del direttore generale, dott.ssa Persona_1 [...]
, in qualità di dirigente ad interim. In sintesi, la prestazione lavorativa eseguita dalla Persona_2 parte ricorrente sarebbe stata costantemente riconducibile al profilo professionale in cui era formalmente inquadrata, vale a dire nel c.d. “Ramo due” definito dalla declaratoria contenuta nell'art. 44 del CCNL, a differenza di quella espletata dall'Ing. che in quanto dirigente Per_1 soprintendeva all'intero ufficio tecnico dell' assumendo nei confronti dell' la CP_2 Pt_2 responsabilità di ogni lavoro di manutenzione e svolgendo compiti di coordinamento vigilanza e controllo mai assegnati alla parte ricorrente.
2.2 In subordine la resistente, contestata l'esattezza del conteggio allegato da controparte, ha eccepito che la parte ricorrente aveva ricevuto elementi retributivi aggiuntivi (quali l'indennità per incarichi speciali, l'assegno di qualifica e gli assegni apicali) che il contratto integrativo aziendale prevedeva esclusivamente per i dipendenti inquadrati nel ramo due, di pertinenza del Parte_1 pertanto, lo scomputo di tali elementi aggiuntivi dal trattamento economico preteso avrebbe comunque comportato l'insussistenza di una differenza retributiva.
3. All'udienza del 5.12.2024, respinte le richieste istruttorie delle parti perché inammissibili e comunque irrilevanti, la causa veniva rinviata per la discussione e decisione.
4. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
5. Con la domanda proposta la parte ricorrente invoca la tutela offerta al lavoratore dall'art. 2103, co. 7 c.c., primo periodo, laddove dispone che “nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta”.
In via preliminare, è necessario chiarire, ai fini dell'esatta individuazione della fonte giuridica regolativa del rapporto, che la norma codicistica dell'art. 2103, espressamente richiamata in ricorso,
è astrattamente applicabile al rapporto di lavoro predicato dal attesa l'attuale natura di Parte_1 fondazione privata di acificamente desumibile dagli atti introduttivi. CP_2
Per un ordinato iter motivazionale, è necessario, ancora, premettere, ai fini della verifica dell'astratta sussumibilità delle mansioni che si assumono svolte, rispetto a quelle proprie del livello invocato, che, in questo tipo di fattispecie, il giudice di merito “deve seguire un procedimento logico- giuridico che comporta l'accertamento in fatto delle mansioni effettivamente stolte dal dipendente,
l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali si articola nella normativa collettiva, il raffronto, infine, tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che nei testi contrattuali definiscono i singoli livelli, con riferimento anche alla responsabilità e autonomia propria della qualifica rivendicata" (Cass. n. 4766/87; cfr. ex multis Cass. n. 14608/01 e Cass. 3069/2005).
Peraltro, la Suprema corte ha precisato che "non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito. Né può a tal fine sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare è provare gli elementi complessivi posti a fondamento della domanda" (Cass. sez. lav. n. 8025/03). E ancora: “La necessità della specificazione dei contenuti della prestazione e delle modalità concrete di espletamento è vieppiù necessaria laddove una determinata attività sia astrattamente collocabile in più qualifiche od in più profili professionali” (Cass Sez. lav., n. 12092 del 01/07/2004).
Torna, quindi, utile e deve essere ribadito il principio secondo cui, “ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento “ (Cass Sez. L, n. 10905 del 24/05/2005).
Quindi è necessario che il lavoratore indichi esattamente le mansioni espletate, le declaratorie contrattuali del livello di inquadramento posseduto e del livello rivendicato, effettui i raffronti fra tali livelli.
Nel caso di specie, incombe pertanto sulla parte ricorrente l'onere di allegare e provare l'effettivo svolgimento di mansioni riconducibili al profilo professionale preteso (Area professionale ramo uno ex art. 44 del CCNL di riferimento).
Tanto premesso, il giudice deve muovere dalla constatazione secondo cui la contrattazione collettiva di settore, prevede che l'Area professionale sia divisa in 2 Rami. Nello specifico, nella declaratoria contrattuale dell'Area Professionale (art. 44 del Ccnl del 15 gennaio 2020, è disposto che:
“appartengono a questa area i dipendenti inclusi in detta area che assumono la personale responsabilità nello svolgimento dell'attività professionale nel rispetto delle norme che regolano il relativo Ordine o Collegio […]
L'area professionale si distingue in due rami a seconda del requisito culturale di base:
Ramo uno: diploma di laurea ed iscrizione all'albo professionale;
Ramo due: diploma di istruzione superiore ed iscrizione all'albo professionale.
In ogni ramo esistono tre livelli retributivi […]
Ramo uno
Appartiene a questo settore il personale non dirigente che svolge con carattere continuativo funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'Ente, dando uno specifico contributo al generale andamento dell'attività aziendale intesa nel suo complesso attraverso lo svolgimento di funzioni professionali specialistiche di notevole importanza. Comprende alcune tipiche figure professionali, con competenze specialistiche, abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione nei relativi albi, con funzioni di studio, consulenza, progettazione, programmazione e ricerca ad essi assegnati dall'Amministrazione dell'Ente, e con il coordinamento della Direzione.
Ramo due
Appartiene a questo settore il personale che svolge attività di progettazione e/o direzione dei lavori, di opere edili ed impianti tecnologici, ristrutturazione e migliorie, nonché interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Coadiuva il progettista o il direttore dei lavori, titolare per opere di importanza rilevante, nello svolgimento di tutti i compiti connessi alla natura dell'incarico, assumendo, nell'ambito della specifica competenza personale, responsabilità degli atti professionali svolti nell'espletamento dell'incarico di collaborazione.
Esegue il collaudo di opere edili e di impianti che rientrano nelle competenze previste dagli ordinamenti professionali, l'esame delle questioni relative alla condotta, alla esecuzione ed alla contabilità dei lavori di appalto;
in particolare, provvede alla istruttoria della pratica, all'esame degli atti, all'applicazione delle norme sugli appalti ed alla valutazione delle riserve.
È incaricato della revisione prezzo degli appalti;
in particolare provvede alla elaborazione di computi ed alla liquidazione dei compensi spettanti alle ditte appaltatrici, previa istruttoria delle pratiche, esame degli atti, applicazione di leggi speciali e valutazione dei prezzi rilevati dalle apposite
Commissioni.
È incaricato delle stime, delle consulenze tecnico-legali, degli accertamenti e operazioni catastali.
Effettua, anche in collaborazione con altre professionalità, verifiche e controlli funzionali, costruzioni, impianti, sistemi semplici e complessi di ogni tipo e caratteristica, apparati, laboratori, materiali, strumentazioni, organizzazioni, piani di sistemazione del territorio. Esegue personalmente interventi specializzati. Sorveglia l'esecuzione dei lavori verificandone i risultati tecnici in corso d'opera e/o prodotto finito.
Svolge, anche in collaborazione con le professionalità superiori, attività professionale nell'ambito dell'articolazione del settore agrario, forestale, zootecnico ed agro alimentare, dei beni storico-artistici e culturali”.
6. Ebbene, nel ricorso introduttivo del presente giudizio gli elementi indicati, atti a far ritenere anche solo in astratto corrispondenti le mansioni svolte al livello rivendicato e non a quello effettivamente riconosciuto sono di per sé insufficienti. Tale preliminare insufficienza ha del resto comportato anche irrilevanza e l'inammissibilità dei mezzi di prova orale, ex art. 244 cpc
In particolare, mancano in ricorso tanto sufficienti elementi comprovanti l'assegnazione della parte lavoratrice a mansioni superiori da parte di segnatamente a quelle riconducibili al ramo uno CP_2 dell'Area professionale delineata dall'art. 44 CCNL applicato, quanto e soprattutto l'effettivo svolgimento da parte del di attività corrispondenti a tale profilo professionale. Parte_1
Sotto questo ultimo aspetto, è fondamentale osservare che la declaratoria del CCNL costruisce la definizione del Ramo Uno – come differenziato dal Ramo due - attorno alla figura del laureato iscritto ad un ordine professionale, affinché la risorsa offra continuativamente un contributo specifico di rilevante importanza al generale andamento dell'Ente, attraverso un apporto di studio e ricerca, programmazione e consulenza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi aziendali dell'Ente.
6.1 Orbene, alla luce della disciplina applicabile, dirimente, ai fini della conclusione testé rassegnata, è il dato pacifico (in quanto ammesso dalla stessa parte ricorrente) che il dipendente non era e non è in possesso di una laurea.
Sul punto, è bene precisare che il conseguimento del titolo di studio universitario e dell'iscrizione all'albo, rispetto alla declaratoria contrattuale, non si riduce a mero requisito formale, costituendo invero un presupposto indefettibile e connotante le mansioni svolte. Infatti, solo le competenze ed il patrimonio di conoscenze acquisibili attraverso un corso di laurea e attraverso la successiva iscrizione all'albo professionale, secondo la discrezionale e del tutto ragionevole valutazione compiuta dalle parti sociali, e come puntualmente argomentato dalla parte resistente, sono in grado di consentire al dipendente l'espletamento delle funzioni previste, con il grado di elevata qualità tecnica intrinseca, di responsabilità, di autonomia ed iniziativa rispetto alle attività strategiche dell' , CP_1 caratterizzante il profilo professionale del ramo uno.
Il difetto del titolo di studio e dell'iscrizione all'albo professionale, in apicibus, è dunque radicalmente ostativo al conseguimento della qualifica superiore invocata e comunque in radice è ostativo alla possibilità di ritenere sussumibili le mansioni svolte nella declaratoria indicata, trattandosi di elemento connotante il loro contenuto sostanziale intrinseco. Pertanto, a confutazione di quanto argomentato dalla difesa attorea anche in sede di discussione orale, non si pongono profili di rispetto della qualità del lavoro svolto, anche ai sensi dell'art. 36 cost.
6.2 Peraltro, solo per completezza, si deve anche considerare che l'esame della documentazione in atti dimostra esaustivamente come la prestazione lavorativa svolta dalla parte ricorrente in costanza di subdelega non sia rapportabile al livello di inquadramento superiore oggetto di domanda giudiziale.
6.2.1 Con la subdelega datata 3.6.2020 (doc. 6 ricorso) al non fu affidata la responsabilità Parte_1 dell'intero ciclo degli appalti, dalla iniziale programmazione all'intera esecuzione dei lavori concernenti il patrimonio immobiliare dell'Ente come suggerito nel ricorso, bensì un segmento circoscritto all'acquisto di forniture per le manutenzione ordinaria degli alloggi e a piccoli interventi di straordinaria manutenzione edile nel limite di spesa di 10.000,00 €, aumentato a 30.000,00 € solo in riferimento ad ogni “ordinativo che riguardi il restauro di un alloggio”. Coerentemente, l'attività negoziale svolta dal in esecuzione della subdelega si è esaurita nella predisposizione di Parte_1 semplici preventivi di spesa per cifre modiche ed interventi di modesta rilevanza tecnica, tra cui ricorrono con maggiore frequenza “riparazione avvolgibile”, “sostituzione maniglia e pulizia terrazzi”, “sostituzione infissi”, affidati sempre alla stessa ditta, la (cfr. doc 9 Controparte_3 ricorso).
6.2.3 Irrilevante ai fini del decidere è poi la circostanza - valorizzata in ricorso - che la subdelega ricevuta dal fosse la stessa già conferita al suo ex superiore, Ing. nel Parte_1 Persona_1
2019 (doc. 7 ricorso), giacché, in disparte le differenze qualitative e quantitative tra i due atti, resta insuperabile il dato saliente del possesso del titolo di laurea. In ogni caso, la pretesa assimilazione di atti di subdelega non dimostra ex se che l'attività concretamente svolta dall'interessato sia riconducibile al livello di cui al ramo uno dell'Area professionale definita dall'art. 44 del CCNL applicabile, che è invece il thema probandum scaturente dalla domanda giudiziale proposta dalla parte ricorrente.
6.2.4 Parimenti irrilevanti sono i SAL attestati dalla parte lavoratrice in relazione ad alcuni incarichi di direzione lavori assunti (doc. 11 ricorso). La direzione lavori e i compiti ad essa conseguenti sono infatti attività tipiche del geometra, perfettamente rientranti nel profilo professionale delineato dall'art. 44 CCNL per il c.d. “Ramo due”, formalmente riconosciuto alla parte ricorrente.
Dalla declaratoria del richiamato CCNL si apprende infatti testualmente che “appartiene a questo settore il personale che svolge … direzione lavori di opere edili, ristrutturazioni e migliorie, nonché interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria … l'esame delle questioni relative alla esecuzione ed alla contabilità dei lavori di appalto … Sorveglia l'esecuzione dei lavori verificandone i risultati tecnici in corso d'opera e/o prodotto finito”.
Del resto, per scrupolo motivazionale, si rileva che, riguardando la direzione lavori una fase di gestione esecutiva di un contratto di appalto già stipulato, il fatto che la parte ricorrente abbia assunto tale ruolo non dimostra la sua stabile partecipazione alle fasi di programmazione e studio dell'opera commissionata né alla predisposizione delle clausole contrattuali e/o dei documenti di gara;
così come la formazione dei SAL, pur significando una partecipazione del dipendente al procedimento di spesa dell'Ente - segnatamente al momento della liquidazione - non dimostra la autonomia operativa e di spesa genericamente rivendicata nel ricorso.
7. In definitiva, il conferimento alla parte ricorrente nel periodo oggetto di causa tanto della subdelega ad operare del 3.6.2020 quanto di taluni incarichi di direzione lavori, non configura l'assegnazione, né lo svolgimento di mansioni superiori riconducibili al profilo professionale delineato dall'art. 44 CCNL nel ramo uno, bensì un fisiologico esercizio del potere direttivo e conformativo della prestazione lavorativa nell'ambito delle mansioni corrispondenti alla qualifica formalmente riconosciuta alla parte ricorrente (id est ramo due – livello R2 della citata disposizione del CCNL di riferimento), dunque perfettamente conforme al disposto dell'art. 2103 co. 2, c.c.
7.1. Del resto, nella attuazione della subdelega e/o delle direzioni lavori documentate dalla parte ricorrente non si rinviene quell'elevato apporto professionale continuativo e specifico, in termini di studio, consulenza e programmazione, connotante le complesse funzioni specialistiche che l'art. 44 CCNL, nel tracciare il profilo del c.d. “Ramo uno”, riserva coerentemente al professionista laureato.
La domanda attorea, pertanto, deve essere rigettata.
8. La condanna alle spese di lite segue la regola della soccombenza di cui all'art. 91, co. 1, c.p.c.
La liquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sulla scorta dei parametri di cui al D.M.
10 marzo 2014, n. 55. Per la determinazione del compenso si ha riguardo, in particolare, ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55 cit., con gli aggiornamenti introdotti dal D.M. n. 147 del
13/08/2022, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio.
Va inoltre liquidata una somma pari al 15% del compenso totale per la prestazione a titolo di rimborso spese forfettarie (art. 2 D.M. n. 55 del 2014).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
1. rigetta il ricorso proposto da Parte_1
2. condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese di lite, che liquida in complessivi 2.695,00 € per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge.
IL GIUDICE
dott.ssa Maria Casola