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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 31/03/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Eugenio Facciolla ha pronunciato, all'udienza di discussione del 13 marzo 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1144/2022 R.G. e vertente
FRA
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Mariangela Nella ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio, in Filiano via Isca Lunga 32,
giusta mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Susanna CP_1
Mazzaferri e dall'avv. Vito Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio Persona_1
in Roma, come in atti;
- RESISTENTE -
Oggetto: assegno mensile.
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 21.4.2022 e ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 ricorso avverso l'esito dell'accertamento tecnico preventivo, ove il nominato CTU ha disconosciuto la sussistenza dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento del diritto all'assegno mensile.
Con memoria depositata il 25.8.2022 l' si è costituito, eccependo la insussistenza del requisito CP_1
sanitario, ed ha chiesto il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita mediante rinnovo della C.T.U..
All'odierna udienza sulle note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente la causa è stata trattenuta per la decisione e viene pronunciata la presente sentenza, dandosi lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione mediante deposito in telematico.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Preliminarmente va dichiarato che la domanda è stata preceduta da tempestivo atto di dissenso alle valutazioni del consulente nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
A fronte dei motivi di contestazione specificati dalla parte ricorrente, il CTU specialista-settore, ha rivalutato il quadro clinico riconoscendo la sussistenza delle condizioni di sussistenza del beneficio richiesto, e, in particolare, ha dichiarato: “ La OR , nata a [...], Parte_1
03/06/1963, è Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa del 75%
(settantacinque%) e quindi meritevole di Assegno Mensile di Assistenza a decorrere dalla domanda amministrativa (19/11/2020)”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa delle condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e, peraltro, immuni da rilievi critici.
L'ulteriore documentazione medica prodotta, e l'aggravamento delle patologie esistenti, con insorgenza di nuove patologie, costituiscono elementi utili e rilevanti per rivedere la precedente valutazione in fase di ATP.
3. Le spese di lite in considerazione del riconoscimento del presupposto sanitario dalla data della domanda, vengono liquidate in euro 2.697,00 oltre accessori di legge.
Le spese di C.T.U., già liquidate con separato provvedimento, vanno poste in via definitiva a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , ogni Parte_1
altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso;
b) condanna parte resistente di Potenza al pagamento di euro 2.697,00 a titolo di spese e CP_1
onorari di lite, in favore di parte ricorrente con distrazione in favore del difensore antistatario;
c) spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico della parte resistente in via definitiva.
Potenza lì 13 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla