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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/12/2025, n. 9626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9626 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29179/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Il Tribunale di Milano, sezione tredicesima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
AN SA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29179 del R.G.A.C. dell'anno 2025, e vertente
TRA
(C.F. e P.I. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 P.IVA_1 avv.ti Cesare Carlizzi e Valentina Resta;
RICORRENTE
E
(C.F. ) residente in [...] C.F._1
Progresso n. 22;
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: risoluzione contrattuale, rilascio immobile e pagamento somme.
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
- accertata la risoluzione del rapporto mutualistico di assegnazione in godimento di alloggio intercorso tra la e il signor e l'occupazione Parte_1 Controparte_1 senza titolo da parte di quest'ultimo dell'appartamento identificato con il n. 14, sito in 20125 Milano,
Via del Progresso n. 22, piano terzo:
- condannare il convenuto a rilasciare e a restituire immediatamente nella Controparte_1 disponibilità della (Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. Parte_1 P.IVA_1
l'appartamento n. 14, ubicato al piano terzo dello stabile sociale sito in 20125 Milano, via del
Progresso n. 22, composto da complessivi n. 1 locale, con cucina e servizi, identificato catastalmente al foglio 196, mappale 33, subalterno 15, libero da persone e cose sue.
pagina 1 di 4 - condannare il convenuto al pagamento in favore della Controparte_1 [...]
dell'importo di € 8.272,94 all'attualità per i titoli dedotti in narrativa, oltre interessi Parte_1 di mora nella misura del tasso legale maggiorato di tre punti percentuali come previsto dall'art. 11 del
Regolamento interno della Cooperativa dal 1° febbraio 2025 al saldo effettivo.
Per il resistente: non precisate - contumace.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La , premesso che con contratto in data 6 ottobre 2020 aveva assegnato Parte_1 in godimento al l'appartamento n. 14, ubicato al piano 3° dello stabile Controparte_2 sociale sito in Milano, via del Progresso n. 22, composto da n. 1 locale più cucina e servizi identificato catastalmente al foglio 196 mappale 33, subalterno 15 per un canone annuo di godimento di € 3.600,00, oltre IVA di legge ed oltre oneri accessori e servizi generali, che l'assegnatario si era reso inadempiente nel pagamento dei canoni di godimento e delle spese a partire dal mese di luglio 2023, che il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa accertata l'esposizione debitoria per canoni e spese non pagate al 31 dicembre 2024 pari ad € 6.043,84 in data 10 febbraio 2025 deliberava l'esclusione dello stesso da socio della e, in ogni caso, la risoluzione e revoca dell'assegnazione in godimento Parte_1 dell'appartamento, dandogliene rituale comunicazione, che il resistente sottoscriveva un piano di rientro che non onoraria per intero accumulando ulteriore morosità, che con delibera in data 14 luglio
2025 il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa dichiarava Controparte_1 decaduto dalla dilazione di pagamento precedentemente accordata e deliberava la definitiva esclusione dello stesso da socio, con risoluzione del rapporto sociale e mutualistico, revocando, in ogni caso,
l'assegnazione in godimento dell'alloggio, chiedeva di accertare la risoluzione del rapporto mutualistico di assegnazione in godimento di alloggio intercorso tra la e Parte_1
e l'occupazione senza titolo da parte di quest'ultimo dell'appartamento Controparte_1 identificato con il n. 14, sito in 20125 Milano, Via del Progresso n. 22, piano terzo, di condannare il convenuto al rilascio dell'appartamento per cui è causa libero da persone e cose e al pagamento dell'importo di € 8.797,97 per i titoli dedotti in narrativa, oltre interessi di mora nella misura del tasso legale maggiorato di tre punti percentuali come previsto dall'art. 11 del Regolamento interno della
Cooperativa dal 1° febbraio 2025 al saldo effettivo, nonché di un'indennità di occupazione senza titolo dell'alloggio in questione per il periodo decorrente dal 1° ottobre 2025 e fino alla data di effettivo rilascio della predetta unità immobiliare, nella misura di € 300,00 mensili, corrispondente al canone di godimento mensile contrattualmente previsto, oltre IVA e spese accessorie.
restava contumace. Controparte_1
pagina 2 di 4 All'udienza del 27.11.2025 all'esito della precisazione delle conclusioni in cui si chiedeva di condannare il resistente al rilascio dell'alloggio ed al pagamento della somma di € 8.272,94 all'attualità, oltre interessi e delle spese di lite e della discussione orale della causa il giudice riservava il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c..
La domanda è fondata per quanto di ragione e dev'essere pertanto accolta nei modi e nei termini appresso detti.
Anzitutto deve ritenersi accertata la qualità di socio di per effetto dell'atto Controparte_1 del 06.10.2020 di assegnazione in godimento l'appartamento n. 14, ubicato al piano 3° dello stabile sociale sito in Milano, via del Progresso n. 22, composto da n. 1 locale più cucina e servizi identificato catastalmente al foglio 196 mappale 33, subalterno 15, che prevedeva il pagamento di un canone annuo di godimento di € 3.600,00, oltre IVA di legge ed oltre oneri accessori e servizi generali, da corrispondersi in 4 rate trimestrali anticipate, come risulta dalla documentazione allegata che riscontra tali circostanze.
Tanto premesso, dev'essere accolta la domanda di risoluzione ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale e dell'art. 1453 e ss. c.c., nonché dell'art. 11 del Regolamento interno e dell'art. 6 del contratto di assegnazione, in virtù dei quali il mancato pagamento del canone di godimento e delle spese accessorie per l'importo di due fatture comporta la revoca dell'assegnazione dell'alloggio oggetto di causa, con conseguente condanna al rilascio dell'immobile, nonché di pagamento della somma azionata per i ratei maturati, pari complessivamente ad € 8.272,94 per come precisato all'udienza del
27.11.2025 oltre interessi per come richiesti.
Al riguardo va infatti osservato che la Cooperativa ha prodotto la delibera di definitiva esclusione del
14.07.2025, con cui il Consiglio di Amministrazione verificato il mancato adempimento di
[...] al piano di rientro con lo stesso concordato lo dichiarava decaduto dalla dilazione Controparte_1 di pagamento e deliberava la definitiva esclusione dello stesso da socio, con risoluzione del rapporto sociale e mutualistico, revocando, in ogni caso, l'assegnazione in godimento dell'alloggio, che ha comunicato a mezzo lettera raccomandata del 29.07.2025, mentre il resistente non si è costituito in giudizio né si è presentato, mostrando disinteresse per la controversia, e non ha in particolare dimostrato di avere impugnato la delibera resa né di avere corrisposto i canoni di godimento e le spese maturate, pur essendo gravato dal relativo onere, in applicazione del principio dell'inerenza probatoria.
Da ultimo, dev'essere disattesa la domanda di condanna al pagamento degli ulteriori importi maturandi sino all'effettivo rilascio dell'immobile, difettando l'attualità dell'interesse ad agire, trattandosi di inammissibile condanna in futuro in relazione alla quale non è applicabile l'art. 664 c.p.c.
pagina 3 di 4 che configura una delle ipotesi eccezionali delle quali non è consentito allargare per analogia l'area oltre le ipotesi espressamente previste.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'impegno profuso nelle fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- Accoglie per quanto di ragione la domanda per l'effetto dichiara l'avvenuta risoluzione del rapporto mutualistico di assegnazione in godimento di alloggio intercorso tra la Parte_1
e il signor e l'occupazione senza titolo da parte di
[...] Controparte_1 quest'ultimo dell'appartamento identificato con il n. 14, sito in 20125 Milano, Via del Progresso n.
22, piano terzo;
- condanna il convenuto a rilasciare e a restituire immediatamente nella Controparte_1 disponibilità della l'appartamento n. 14, ubicato al piano terzo dello Parte_1 stabile sociale sito in 20125 Milano, via del Progresso n. 22, composto da complessivi n. 1 locale, con cucina e servizi, identificato catastalmente al foglio 196, mappale 33, subalterno 15, libero da persone e cose sue, ed al pagamento dell'importo di € 8.272,94 all'attualità, oltre interessi di mora nella misura del tasso legale maggiorato di tre punti percentuali come previsto dall'art. 11 del
Regolamento interno della Cooperativa dal 1° febbraio 2025 al saldo effettivo, ed al rimborso delle spese di lite che liquida in € 282,13 per esborsi ed € 2.547,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Milano, 13 dicembre 2025
Il giudice
AN SA
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Il Tribunale di Milano, sezione tredicesima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
AN SA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29179 del R.G.A.C. dell'anno 2025, e vertente
TRA
(C.F. e P.I. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 P.IVA_1 avv.ti Cesare Carlizzi e Valentina Resta;
RICORRENTE
E
(C.F. ) residente in [...] C.F._1
Progresso n. 22;
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: risoluzione contrattuale, rilascio immobile e pagamento somme.
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
- accertata la risoluzione del rapporto mutualistico di assegnazione in godimento di alloggio intercorso tra la e il signor e l'occupazione Parte_1 Controparte_1 senza titolo da parte di quest'ultimo dell'appartamento identificato con il n. 14, sito in 20125 Milano,
Via del Progresso n. 22, piano terzo:
- condannare il convenuto a rilasciare e a restituire immediatamente nella Controparte_1 disponibilità della (Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. Parte_1 P.IVA_1
l'appartamento n. 14, ubicato al piano terzo dello stabile sociale sito in 20125 Milano, via del
Progresso n. 22, composto da complessivi n. 1 locale, con cucina e servizi, identificato catastalmente al foglio 196, mappale 33, subalterno 15, libero da persone e cose sue.
pagina 1 di 4 - condannare il convenuto al pagamento in favore della Controparte_1 [...]
dell'importo di € 8.272,94 all'attualità per i titoli dedotti in narrativa, oltre interessi Parte_1 di mora nella misura del tasso legale maggiorato di tre punti percentuali come previsto dall'art. 11 del
Regolamento interno della Cooperativa dal 1° febbraio 2025 al saldo effettivo.
Per il resistente: non precisate - contumace.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La , premesso che con contratto in data 6 ottobre 2020 aveva assegnato Parte_1 in godimento al l'appartamento n. 14, ubicato al piano 3° dello stabile Controparte_2 sociale sito in Milano, via del Progresso n. 22, composto da n. 1 locale più cucina e servizi identificato catastalmente al foglio 196 mappale 33, subalterno 15 per un canone annuo di godimento di € 3.600,00, oltre IVA di legge ed oltre oneri accessori e servizi generali, che l'assegnatario si era reso inadempiente nel pagamento dei canoni di godimento e delle spese a partire dal mese di luglio 2023, che il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa accertata l'esposizione debitoria per canoni e spese non pagate al 31 dicembre 2024 pari ad € 6.043,84 in data 10 febbraio 2025 deliberava l'esclusione dello stesso da socio della e, in ogni caso, la risoluzione e revoca dell'assegnazione in godimento Parte_1 dell'appartamento, dandogliene rituale comunicazione, che il resistente sottoscriveva un piano di rientro che non onoraria per intero accumulando ulteriore morosità, che con delibera in data 14 luglio
2025 il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa dichiarava Controparte_1 decaduto dalla dilazione di pagamento precedentemente accordata e deliberava la definitiva esclusione dello stesso da socio, con risoluzione del rapporto sociale e mutualistico, revocando, in ogni caso,
l'assegnazione in godimento dell'alloggio, chiedeva di accertare la risoluzione del rapporto mutualistico di assegnazione in godimento di alloggio intercorso tra la e Parte_1
e l'occupazione senza titolo da parte di quest'ultimo dell'appartamento Controparte_1 identificato con il n. 14, sito in 20125 Milano, Via del Progresso n. 22, piano terzo, di condannare il convenuto al rilascio dell'appartamento per cui è causa libero da persone e cose e al pagamento dell'importo di € 8.797,97 per i titoli dedotti in narrativa, oltre interessi di mora nella misura del tasso legale maggiorato di tre punti percentuali come previsto dall'art. 11 del Regolamento interno della
Cooperativa dal 1° febbraio 2025 al saldo effettivo, nonché di un'indennità di occupazione senza titolo dell'alloggio in questione per il periodo decorrente dal 1° ottobre 2025 e fino alla data di effettivo rilascio della predetta unità immobiliare, nella misura di € 300,00 mensili, corrispondente al canone di godimento mensile contrattualmente previsto, oltre IVA e spese accessorie.
restava contumace. Controparte_1
pagina 2 di 4 All'udienza del 27.11.2025 all'esito della precisazione delle conclusioni in cui si chiedeva di condannare il resistente al rilascio dell'alloggio ed al pagamento della somma di € 8.272,94 all'attualità, oltre interessi e delle spese di lite e della discussione orale della causa il giudice riservava il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c..
La domanda è fondata per quanto di ragione e dev'essere pertanto accolta nei modi e nei termini appresso detti.
Anzitutto deve ritenersi accertata la qualità di socio di per effetto dell'atto Controparte_1 del 06.10.2020 di assegnazione in godimento l'appartamento n. 14, ubicato al piano 3° dello stabile sociale sito in Milano, via del Progresso n. 22, composto da n. 1 locale più cucina e servizi identificato catastalmente al foglio 196 mappale 33, subalterno 15, che prevedeva il pagamento di un canone annuo di godimento di € 3.600,00, oltre IVA di legge ed oltre oneri accessori e servizi generali, da corrispondersi in 4 rate trimestrali anticipate, come risulta dalla documentazione allegata che riscontra tali circostanze.
Tanto premesso, dev'essere accolta la domanda di risoluzione ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale e dell'art. 1453 e ss. c.c., nonché dell'art. 11 del Regolamento interno e dell'art. 6 del contratto di assegnazione, in virtù dei quali il mancato pagamento del canone di godimento e delle spese accessorie per l'importo di due fatture comporta la revoca dell'assegnazione dell'alloggio oggetto di causa, con conseguente condanna al rilascio dell'immobile, nonché di pagamento della somma azionata per i ratei maturati, pari complessivamente ad € 8.272,94 per come precisato all'udienza del
27.11.2025 oltre interessi per come richiesti.
Al riguardo va infatti osservato che la Cooperativa ha prodotto la delibera di definitiva esclusione del
14.07.2025, con cui il Consiglio di Amministrazione verificato il mancato adempimento di
[...] al piano di rientro con lo stesso concordato lo dichiarava decaduto dalla dilazione Controparte_1 di pagamento e deliberava la definitiva esclusione dello stesso da socio, con risoluzione del rapporto sociale e mutualistico, revocando, in ogni caso, l'assegnazione in godimento dell'alloggio, che ha comunicato a mezzo lettera raccomandata del 29.07.2025, mentre il resistente non si è costituito in giudizio né si è presentato, mostrando disinteresse per la controversia, e non ha in particolare dimostrato di avere impugnato la delibera resa né di avere corrisposto i canoni di godimento e le spese maturate, pur essendo gravato dal relativo onere, in applicazione del principio dell'inerenza probatoria.
Da ultimo, dev'essere disattesa la domanda di condanna al pagamento degli ulteriori importi maturandi sino all'effettivo rilascio dell'immobile, difettando l'attualità dell'interesse ad agire, trattandosi di inammissibile condanna in futuro in relazione alla quale non è applicabile l'art. 664 c.p.c.
pagina 3 di 4 che configura una delle ipotesi eccezionali delle quali non è consentito allargare per analogia l'area oltre le ipotesi espressamente previste.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'impegno profuso nelle fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- Accoglie per quanto di ragione la domanda per l'effetto dichiara l'avvenuta risoluzione del rapporto mutualistico di assegnazione in godimento di alloggio intercorso tra la Parte_1
e il signor e l'occupazione senza titolo da parte di
[...] Controparte_1 quest'ultimo dell'appartamento identificato con il n. 14, sito in 20125 Milano, Via del Progresso n.
22, piano terzo;
- condanna il convenuto a rilasciare e a restituire immediatamente nella Controparte_1 disponibilità della l'appartamento n. 14, ubicato al piano terzo dello Parte_1 stabile sociale sito in 20125 Milano, via del Progresso n. 22, composto da complessivi n. 1 locale, con cucina e servizi, identificato catastalmente al foglio 196, mappale 33, subalterno 15, libero da persone e cose sue, ed al pagamento dell'importo di € 8.272,94 all'attualità, oltre interessi di mora nella misura del tasso legale maggiorato di tre punti percentuali come previsto dall'art. 11 del
Regolamento interno della Cooperativa dal 1° febbraio 2025 al saldo effettivo, ed al rimborso delle spese di lite che liquida in € 282,13 per esborsi ed € 2.547,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Milano, 13 dicembre 2025
Il giudice
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