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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/07/2025, n. 6205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6205 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. 8322/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Grazia
Fedele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio R.G. n. 8322/2020 promosso da:
C.F. (Avv. Marco Impelluso) – attrice- Parte_1 C.F._1
Contro
P.IVA (Avv. Erika Villanova) – Controparte_1 P.IVA_1 convenuta – nonché contro
e – convenuti contumaci – Controparte_2 Controparte_3
Oggetto: RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE – LESIONE
PERSONALE
Conclusioni: come da fogli depositati per via telematica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sintesi dello svolgimento del giudizio.
Con atto di citazione regolarmente notificato la sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio quale proprietaria della vettura Dacia ND (tg. Controparte_2
EF646ME), , quale conducente, e quale Controparte_3 Controparte_1
pagina 1 di 19 compagnia assicurativa della predetta vettura, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti a causa del sinistro stradale occorso in data 16.11.2017, alle ore 18:15 circa, nel Comune di Salsomaggiore Terme (PR). In particolare, l'attrice allegava e deduceva che nelle predette circostanze di tempo e luogo si trovava a percorrere a piedi la via del Lavoro provenendo dal centro città verso la periferia di
Salsomaggiore e, giunta all'altezza del negozio di elettrodomestici collocato sul lato opposto della predetta via, attraversava la strada e, quando aveva già superato la metà della carreggiata, veniva investita dall'autovettura Dacia ND (tg. EF646ME) condotta dal convenuto , il quale non si avvedeva della presenza Controparte_3 dell'attrice in quanto, come dal medesimo dichiarato, il vetro della propria auto era appannato. A seguito dell'impatto l'attrice veniva caricata sul cofano della vettura e poi scaricata violentemente a terra. Sul luogo del sinistro intervenivano i Carabinieri della
Stazione di Salsomaggiore che, effettuati gli opportuni rilievi e raccogliendo le dichiarazioni delle persone presenti al momento del sinistro, redigevano la relazione di incidente stradale. A causa dell'investimento l'attrice subiva lesioni e veniva trasportata presso il P.S. dell'Ospedale di Fidenza, ove le veniva diagnosticata una “frattura del malleolo tibiale posteriore e frattura della diafisi distale del perone”. La sig.ra veniva quindi ricoverata e sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione e Parte_1 sintesi. Alla stabilizzazione dei postumi, l'attrice si sottoponeva a visita medico-legale presso il dott. il quale accertava in capo alla medesima un grado di Persona_1 invalidità permanente pari al 9-10%. In via stragiudiziale, la compagnia convenuta non corrispondeva alcuna somma all'attrice ritenendola responsabile in via esclusiva nella determinazione del sinistro.
Si costituiva tempestivamente la compagnia contestando Controparte_1
l'an debeatur ed eccependo la responsabilità esclusiva dell'attrice nella determinazione del sinistro di causa, per aver attraversato la strada senza servirsi dell'apposito attraversamento pedonale, in modo repentino, in orario notturno con luce artificiale fioca che precludeva ai veicoli la visuale e senza accertarsi di poter eseguire l'attraversamento in sicurezza, tanto che la stessa attrice veniva sanzionata dai pagina 2 di 19 Carabinieri per aver violato l'art. 190 del Codice della Strada. La compagnia convenuta, inoltre, contestava il quantum debeatur di cui all'atto di citazione.
Dichiarata la contumacia dei convenuti e e Controparte_2 Controparte_3 assegnati alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., il sottoscritto
Giudice ammetteva le prove orali richieste dalle parti e riservava all'esito la pronuncia in merito all'ammissione della CTU medico-legale sulla persona dell'attrice.
Alle udienze del 31.03.2022 e del 06.10.2022 venivano assunte le dichiarazioni testimoniali e il convenuto non si presentava al fine di rendere Controparte_3
l'interrogatorio formale. Con Ordinanza del 20.01.2023, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.10.2022, il Giudice disponeva CTU medico- legale sulla persona dell'attrice.
A seguito della predetta CTU il Giudice riteneva la causa matura per la decisione e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 24.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. La causa veniva quindi trattenuta in decisione alla scadenza dei termini massimi di legge per conclusionali e repliche.
2. Sulla dinamica del sinistro e la responsabilità delle parti.
All'esito dell'istruttoria svolta, il fatto storico e la dinamica del sinistro di causa risultano accertate alla luce del complessivo compendio probatorio, che consta della relazione di incidente dei Carabinieri di Salsomaggiore intervenuti sul luogo del sinistro
(v. doc.2, fasc. att.) – che ha efficacia probatoria fidefacente fino a querela di falso in ordine ai rilievi e agli accertamenti espletati – e delle dichiarazioni testimoniali rese alle udienze del 31.03.2022 e del 06.10.2022.
In particolare, i Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, dopo aver effettuato gli opportuni rilievi e accertamenti, hanno ricostruito la seguente dinamica: “Il sig.
conducente dell'autovettura Dacia ND, percorreva la Via del Controparte_3
Lavoro, nel Comune di Salsomaggiore Terme, da lato periferia a lato centro città quando giunto in prossimità dell'intersezione a sinistra con viale 1° maggio colpiva un pedone che attraversata la carreggiata, da sinistra verso destra, al di fuori dell'attraversamento pedonale […] Dalle immagini scattate la sera del sinistro pagina 3 di 19 possiamo stabilire che il sinistro è avvenuto all'intersezione con Viale 1° maggio, avvalorando il particolare oggettivo riferito dal Sig. Tale Controparte_3 localizzazione ci permette di poter definire che il pedone ha attraversato la carreggiata al di furi dell'idoneo attraversamento pedonale, quest'ultimo collocato a meno di 100 metri dal punto di investimento;
infatti il passaggio riservato ai pedoni dista circa 70 metri dall'intersezione con Via 1° maggio. Un'altra valutazione che deve essere eseguita è se il conducente avesse a disposizione gli elementi fondamentali per poter percepire la presenza del pedone che, da sinistra, attraversava la strada verso destra.
L'immagine successiva, scattata con il flash, ci riporta condizioni di luce molto fioche
[…] La stessa persona informata sui fatti riferisce di avere percepito la presenza del pedone solamente grazie ad un veicolo che, transitando nell'opposta corsia di marcia, ha illuminato per un attimo la sig.ra […] Le condizioni descritte sono Parte_1 tali che fanno sorgere dubbi sulla possibilità per il di poter Controparte_3 percepire tempestivamente la presenza della donna in fase di attraversamento e di riuscire, tempestivamente, a porre in essere tutte le dovute manovre di emergenza. Per tale motivo, in conclusione della ricostruzione, siamo in grado di poter stabilire che la sig.ra non ha mantenuto un comportamento corretto poiché non ha Parte_1 utilizzato l'idoneo attraversamento pedonale posto a meno di 100 metri di distanza, mentre ci si astiene dall'elevare sanzioni in danno del sig. in quanto Controparte_3 non si dispone di elementi oggettivi certi che consentano di poter dimostrare che le condizioni a disposizione dello stesso potessero essere di per sé sufficienti a percepire la presenza del pedone” (v. doc.2, pag. 9 ss., fasc. att.). Le circostanze di cui alla relazione di incidente sono state altresì confermate dall'Ass. Scelto Controparte_4 escusso in qualità di testimone all'udienza del 31.03.2022.
I Carabinieri hanno dunque accertato che l'attrice ha attraversato la Parte_1 strada omettendo di servirsi dell'apposito attraversamento pedonale – che peraltro era presente a 70 metri di distanza dal luogo del sinistro – in condizioni di visibilità non ottimali che hanno impedito al conducente di percepirne la presenza;
per tale CP_3 ragione i Carabinieri hanno provveduto a sanzionare la sig.ra per aver violato Parte_1
l'art. 190 del Codice della strada (v. doc.2, pag. 14, fasc. att.). pagina 4 di 19 Inoltre, i Carabinieri hanno altresì provveduto ad assumere le dichiarazioni della teste oculare, sig.ra la quale si trovava dietro la vettura condotta dal convenuto Testimone_1
e ha dichiarato quanto segue: “In data 16.11.2017, attorno alle ore 18:10 circa, stavo percorrendo in auto Via del Lavoro, a Salsomaggiore Terme da lato periferia verso il centro città, incolonnata nel traffico della mia corsia mentre nel senso opposto di marcia vi erano pochissimi veicoli. Davanti a me avevo una vettura grigia e procedevamo tutti a bassissima velocità. Quando siamo arrivati in prossimità dell'intersezione a sinistra via Via 1° Maggio ho visto una donna di mezz'età che, velocemente, attraversava la strada da sinistra verso destra, fuori dalle strisce pedonali, in una condizione di luce pessima. La signora indossava una giacca marroncino scuro/beige e dei leggins melange e ricordo di aver percepito la presenza della donna, di profilo destro, solamente perché dall'altro senso di marcia stava provenendo una vettura che con i fari l'ha illuminata per un attimo;
precedentemente non avevo avuto nessuna percezione della sua presenza. Subito dopo dirigevo il mio sguardo verso la vettura che mi precedeva e mi rendevo conto che il conducente non frenava perché non si accendevano i fari di STOP posteriori e dopo qualche istante ho visto la testa della donna a terra che sporgeva lateralmente, da sinistra, dalla sagoma della vettura. Sono scesa per prestare soccorso ed ho chiamato il 118. Mentre mi trovavo ad assistere le persone il ragazzo mi ripeteva di non aver visto la donna poiché il vetro era appannato […]” (v. doc.2, pag. 9 ss., fasc. att.).
Le predette dichiarazioni sono state confermate dalla teste anche Testimone_1 all'udienza del 06.10.2022, laddove la teste ha confermato i capitoli di prova di parte attrice e parte convenuta, ribadendo che la sig.ra al momento del sinistro stava Parte_1 attraversando la strada senza servirsi dell'attraversamento pedonale e in condizioni di scarsa visibilità.
È dunque acclarato, alla luce delle complessive emergenze processuali, che l'attrice
, nel momento in cui ha attraversato la carreggiata in corrispondenza Parte_1 dell'intersezione con via 1° Maggio, non si è servita dell'apposito attraversamento pedonale, che era presente a 70 metri di distanza, adottando, dunque, una condotta gravemente imprudente e negligente in violazione del Codice della Strada. pagina 5 di 19 Ed infatti, l'attrice ha innanzi tutto violato la regola generale di cui all'art. 140 del
Codice della Strada, che impone agli utenti della strada di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale;
inoltre, l'attrice ha altresì violato la regola cautelare di cui all'art. 190, comma II, del Codice della Strada, il quale dispone che “I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sè o per altri”.
Giova, infatti, rilevare che nel caso di specie, come accertato dal Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, l'attraversamento pedonale distava circa 70 metri rispetto al punto di attraversamento (dunque meno di 100 metri) e, pertanto, l'attrice avrebbe dovuto servirsene anziché attraversare la strada nel punto, privo di strisce pedonali, in cui poi è stata investita dal convenuto.
L'attrice ha dunque posto in essere una condotta gravemente imprudente e negligente, specie tenuto conto del fatto che il sinistro è occorso in orario notturno (il 16.11.2017 alle ore 18:15 circa) e in condizioni di traffico intenso e scarsa visibilità in quanto, come accertato dai Carabinieri, era presente solo l'illuminazione artificiale veicolare e, come dichiarato anche dalla teste oculare vi era “una condizione di luce pessima”: tali Tes_1 circostanze avrebbero dunque dovuto indurre la sig.ra ad adottare la massima Parte_1 prudenza e diligenza prima di intraprendere l'attraversamento della strada.
Ciò posto, non apparendo del tutto superata da parte convenuta la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 co. 1 c.c., devono qui richiamarsi i condivisibili principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in casi sovrapponibili o analoghi a quello di specie: “L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del pagina 6 di 19 primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta.” (Cass. n.
8663/2017)
“La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art.
2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione.” (Cass. n. 842/2020)
Orbene, nel caso di specie l'attraversamento senza utilizzare le strisce pedonali da parte dell'attrice in spregio al divieto di cui all'art. 190, comma II, Cod. Strada costituisce senz'altro una condotta colposa grave, ma non tale da essere causa esclusiva del sinistro, tenuto conto che non era imprevedibile da parte del convenuto CP_3
l'attraversamento di pedoni, anche alla luce del principio di cui all'art. 140 del Codice della Strada, che impone agli utenti della strada di comportarsi in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale anche in relazione ai pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada (cfr. ex multis
Cass. civ. 9528/2012 e Cass. Civ. 17985/2012).
Ed infatti, il convenuto ha dichiarato quanto segue ai Carabinieri: Controparte_3
“Percorrevo viale del Lavoro con direzione da periferia al centro lentamente a causa del traffico intenso, quando all'altezza dell'incrocio con viale 1° Maggio ho percepito dal mio lato sinistro una figura che stava attraversando la strada solo che in quel momento ho praticamente inchiodato ma non sono riuscito ad evitare l'impatto con quella che dopo ho realizzato essere una persona. Sono sceso dalla macchina per prestare le prime cure alla signora” (v. doc.2, pag. 7, fasc. att.).
pagina 7 di 19 Anche la teste oculare ha dichiarato ai Carabinieri che “Mentre mi trovavo Testimone_1 ad assistere le persone il ragazzo mi ripeteva di non aver visto la donna poiché il vetro era appannato […]” (v. doc.2, pag. 9 ss., fasc. att.).
Inoltre, a sostegno della responsabilità del convenuto nella determinazione del sinistro di causa, deve altresì rilevarsi che, nonostante la regolarità della notifica dell'Ordinanza del 23.06.2021 effettuata nei confronti del convenuto contumace ai Controparte_3 sensi dell'art. 292 c.p.c., quest'ultimo non è comparso all'udienza del 31.03.2022 al fine di rendere l'interrogatorio formale sui capitoli di prova ammessi di cui alla memoria istruttoria di parte attrice (v. verbale udienza del 31.03.2022).
Ebbene, la mancata comparizione senza giustificato motivo del convenuto contumace all'interrogatorio formale ammesso dal Giudice assume rilievo ai sensi e per gli effetti dell'art. 232 c.p.c. e consente di ritenere confermati i fatti dedotti nei capitoli di prova ammessi e, in particolare nel caso di specie, la circostanza di cui al capitolo 8 della memoria istruttoria di parte attrice in ordine al fatto che il parabrezza dell'autovettura del convenuto fosse appannato al momento del sinistro e, pertanto, tale circostanza gli impediva di vedere la strada.
È dunque acclarato che il convenuto, alla guida della vettura Dacia ND (tg.
EF646ME), non si è avveduto della presenza dell'attrice che stava attraversando la strada dinnanzi alla sua vettura – verosimilmente perché il vetro della propria vettura era appannato al momento del sinistro – nonostante la presenza del pedone non fosse assolutamente imprevedibile trattandosi di strada urbana in un centro abitato e caratterizzato dalla presenza di abitazioni e negozi.
Ebbene, tenuto conto delle condizioni della strada – caratterizzata dalla presenza di un'intersezione – dell'orario notturno e delle condizioni di scarsa luminosità al momento del sinistro e del fatto che il vetro del parabrezza della propria vettura era appannato, il convenuto avrebbe dovuto adottare la massima diligenza e prudenza e, se necessario, accostare al fine di attendere che il vetro dell'auto tornasse in condizioni di normalità e la propria visuale fosse nuovamente libera;
in tal modo il convenuto sarebbe indubbiamente stato in grado di avvedersi per tempo della presenza del pedone che pagina 8 di 19 stava attraversando l'intersezione, nonostante l'assenza delle strisce pedonali glielo impedisse, come già ampiamente esposto.
Facendo dunque applicazione degli artt. 1227 co. 1 e 2056 c.c. si ritiene di poter diminuire il risarcimento dovuto dai convenuti ai sensi dell'art. 2054 commi 1 e 3 c.c., tenuto conto della gravità del concorso colposo dell'attrice e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, che portano ad attribuire alla stessa attrice una quota di responsabilità del 50%.
La responsabilità del convenuto per l'investimento per cui è causa Controparte_3 deve pertanto essere limitata alla residua quota del 50%.
3. I danni subiti dalla sig.ra . Parte_1
3.1. Sul danno non patrimoniale.
Così accertata la responsabilità concorrente dell'attrice e del convenuto nella determinazione del sinistro di causa, non rimane che concentrarsi sugli aspetti relativi al quantum debeatur.
Sul punto il CTU, dott.ssa , ha accertato in capo all'attrice le Persona_2 seguenti lesioni: “La Signora riportò, a seguito dell'evento Parte_1 infortunistico avvenuto a Salsomaggiore Terme (PR) il giorno 16.11.2017, trauma contusivo dell'arto inferiore destro con frattura del malleolo tibiale posteriore e frattura della diafisi distale del perone, in un quadro preesistente di obesità e valgismo delle due ginocchia, più accentuato a destra” (v. relazione peritale, pag. 10).
Le considerazioni medico-legali del CTU dott.ssa , da condividersi in quanto Per_2 congruamente ed esaustivamente motivate dal punto di vista logico e metodologico, oltre che non contestate, sono le seguenti: “Sono derivati un periodo di inabilità temporanea biologica totale di giorni 4 (quattro) per ricovero in Ospedale ed un periodo successivo a parziale al 75 % di giorni 40 (quaranta) per immobilizzazione della caviglia in doccia gessata e divieto di carico a sinistra, al 50 % di giorni 45
(quarantacinque) ed al 25% di altri giorni 45 (quarantacinque) per controlli e riabilitazione. Venendo ora al quesito “se il soggetto sia stato o meno in grado di percepire gli effetti della malattia sul “fare quotidiano”, si precisa che nei 4 giorni di pagina 9 di 19 degenza in Ospedale la paziente non potè attendere del tutto alle ordinarie occupazioni mentre nei successivi 40 giorni potè attendervi solo in parte e con particolare difficoltà per quelle che comportavano spostamento sugli arti inferiori, nei successivi 90 giorni vi attese invece con ripresa via via progressivamente graduale. Grado di sofferenza elevata nei 4 giorni di ricovero in Ospedale, media nei successivi 40 giorni e lieve nei restanti 90 giorni. Sono residuati postumi permanenti delineanti esclusivamente una riduzione dell'efficienza psico-fisica della persona (danno biologico) nella misura nella misura del 10% (dieci per cento). Tali postumi sono stati valutati sulla base delle valutazioni percentuali riportate nei più comuni testi di valutazione medico-legali.
Grado di sofferenza menomazione correlata: lieve. Sono allegate ricevute di spese mediche e di cura sostenute direttamente dall' infortunata in conseguenza dell'evento de quo, che si ritengono congrue ed ammontano a complessivi € 684,40 =
(seicentottantaquattro/40). Non si ritengono necessarie spese mediche in futuro” (v. relazione peritale, pag. 10 ss.).
Ed allora, circa gli aspetti del quantum debeatur, le lesioni riportate dall'attrice a seguito del sinistro del 16.11.2017 hanno comportato, secondo la valutazione espressa dal C.T.U., un periodo di inabilità temporanea di 4 giorni al 100%, di 40 giorni al 75%, di 45 giorni al 50% e di 45 giorni al 25%. Il CTU ha peraltro valutato che il danno temporaneo subito dall'attrice ha determinato una sofferenza soggettiva di grado elevato nei primi 4 giorni di inabilità temporanea al 100%, di grado medio nei successivi 40 giorni e di grado lieve nei restanti 90 giorni, quindi si stima confacente ad un integrale ristoro un importo giornaliero per l'invalidità temporanea assoluta pari a € 135,00.
Complessivamente si ottiene dunque l'importo di € 9.146,25. Circa la liquidazione del danno biologico permanente del 10%, tenuto conto della gravità delle lesioni e dell'entità dei postumi permanenti (per i quali è stata stimata una sofferenza soggettiva di grado lieve), avuto riguardo ai criteri di liquidazione del danno alla persona indicati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano Edizione 2024, nell'ottica di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, può essere riconosciuto per i postumi pagina 10 di 19 permanenti, avuto riguardo all'età dell'attrice all'epoca della stabilizzazione dei postumi permanenti (51 anni), l'importo in moneta attuale di € 24.687,00.
A tale importo va aggiunto il superiore importo di € 9.146,25 per invalidità temporanea, così ottenendosi l'importo complessivo in moneta attuale di € 33.833,25, in cui è già ricompresa la componente del danno morale, denominazione tradizionale del danno non patrimoniale conseguente alle lesioni in termini di sofferenza soggettiva, in quanto da presumersi in base all'entità ed agli effetti delle lesioni patite, anche per le già viste ripercussioni in termini di sofferenza psico-fisica.
Alla predetta somma va applicata la riduzione del 50% in ragione del concorso di colpa dell'attrice, così ottenendosi l'importo di € 16.916,62.
Sulla predetta somma, prima devalutata e poi via via rivalutata (cfr. Cass. SS.UU. n.
1712/1995), vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. (stimato equo dal Tribunale) a far tempo dalla data del sinistro (16.11.2017) fino alla data della presente pronuncia. Sulla somma così determinata sono poi dovuti i soli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
Deve pertanto essere respinta la richiesta attorea di calcolare i predetti interessi compensativi al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 c.p.c., o comunque ad un tasso annuo non inferiore al 4/5%, a far tempo dalla data della domanda, in quanto, in assenza allo stato di una pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte sul punto1, a parere di questo
Giudice, in materia di obbligazioni risarcitorie di fonte extracontrattuale, devono condividersi, sulla scorta dei principi dottrinari e giurisprudenziali consolidatisi da decenni, le argomentazioni così efficacemente espresse in parte motiva nella sentenza della Cassazione, Sez. 3, n. 21936/2014 (par.
4.2 di pag. 7):
“Il debitore del risarcimento del danno aquiliano è in mora ex re dal giorno del fatto illecito (art. 1219, comma 2, n. 1, c.c.). 1 Invero i principi affermati dalla recentissima Cass. S.U. n. 12449/2024 concernono la fase esecutiva del giudizio, confermando il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo laddove la pronuncia si riferisca - anche in parte motiva - genericamente agli “interessi legali”, da calcolarsi quindi in base al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. anche dopo la proposizione della domanda. pagina 11 di 19 La mora nell'adempimento dell'obbligo di risarcire il danno come noto non produce interessi legali: non ai sensi dell'art. 1283 c.c., né ai sensi dell'art. 1224 c.c.: l'una e
l'altra di tali norme sono infatti dettate con esclusivo riferimento all'ipotesi di ritardato pagamento di debiti di valuta, nozione nella quale non rientra l'obbligo di risarcimento, che ha natura di obbligazione di valore.
La mora nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria non è tuttavia senza effetti: essa comporta l'obbligo del debitore di risarcire al creditore il pregiudizio rappresentato dalla perduta possibilità di investire la somma spettantegli a titolo di risarcimento, e ricavarne un lucro finanziario.
Tale danno, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., può essere monetizzato anche sotto forma di interessi, purché sia ben chiaro che:
(a) quelli in esame non sono interessi in senso tecnico, cioè frutti civili del credito principale, ma una voce o componente dell'unico credito risarcitorio;
(b) vanno liquidati ad un saggio equitativamente scelto dal giudice, secondo le circostanze del caso concreto;
(c) vanno applicati sulla semisomma, cioè la media tra il credito risarcitorio espresso in moneta dell'epoca del fatto illecito, e lo stesso credito espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, ovvero - il risultato è analogo - sul credito espresso in moneta nell'epoca del fatto, e poi rivalutato anno per anno (per tutti questi principi si veda la fondamentale decisione pronunciata da Sez. U, sentenza numero 1712 del 17/02/1995, rv 490480).”.
Del resto l'art. 1284 c.c. è collocato nella Sezione I del Titolo I del Libro IV del codice civile, intitolata “Delle obbligazioni pecuniarie”, noto essendo che tali sono per definizione quelle che hanno ad oggetto sin dal loro sorgere una somma determinata di denaro. Inoltre, ad avviso di questo Giudice, alla stregua di una interpretazione letterale e logica, nonché complessiva, delle norme dettate dal codice civile in materia, non vi sono ragioni per discostarsi da quanto affermato più di recente dalla stessa Suprema
Corte, secondo cui “il saggio d'interesse previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. si applica esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale, dal momento che, qualora tali obbligazioni derivino, invece, da fatto illecito o dalla pagina 12 di 19 legge, non è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio, accordo la cui mancanza costituisce presupposto indefettibile di operatività della disposizione.” (Cass. Sez. 2, 07/11/2018, n. 28409).
Infine, anche a voler aderire ad una tesi estensiva rispetto all'applicazione dell'art. 1284 co. 4 c.c., non essendo nel caso di specie la relativa richiesta fondata sulla deduzione di circostanze anche a livello solo presuntivo, vanno recepite - ad ulteriore suffragio di quanto sopra - le indicazioni di un altro recente arresto della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. (Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito).” (Cass. Sez. 3, 05/07/2023, n.
19063).
Quanto, infine, alla domanda di personalizzazione del danno biologico formulata dall'attrice nei propri scritti difensivi, questo Giudice chiarisce che nessuna ulteriore somma può essere riconosciuta a tale titolo in quanto l'attrice non ha dedotto profili
“diversi e ulteriori rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico e la sofferenza morale ad esso correlata” che avrebbero potuto giustificare la liquidazione di una personalizzazione del danno, limitandosi a dedurre quanto segue: “La sig.ra
è casalinga e – come è noto – i lavori domestici presuppongono una buona Parte_1 dose di impegno fisico. Fratturare una gamba e riportare contusioni varie al corpo, pagina 13 di 19 agli arti superiori pregiudica inevitabilmente lo svolgimento dei lavori quotidiani […]
Nel caso di specie, la danneggiata ha subito un percorso di riabilitazione impegnativo e ciò conduce a dover ritenere applicabile la personalizzazione in termini medio/massimi sia con riferimento al danno permanente che con riferimento al danno temporaneo” (v. atto di citazione, pag. 16 ss.).
Al riguardo, si rileva che la giurisprudenza di legittimità sul punto ha affermato infatti che “in presenza di un danno permanente alla salute (…) la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza
“normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. “personalizzazione”)”
(cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 28988/2019 e, in senso conforme, Cass. civ.
21939/2017; Cass. civ. 4032/2018 e Cass. civ. 7513/2018).
La predetta domanda di personalizzazione non può dunque trovare accoglimento.
3.2. Sul danno patrimoniale.
Quanto al danno patrimoniale subito dalla sig.ra , vanno anzitutto Parte_1 considerate le spese mediche e di cura, riconosciute congrue dal CTU, con le seguenti precisazioni. Il CTU ha valutato congrue spese mediche per complessivi Euro 684,00, somma superiore rispetto a quella effettivamente risultante dalla documentazione prodotta in atti da parte attrice (v. docc. 18-25), dovendo ciò attribuirsi evidentemente ad un errore materiale.
Pertanto, compete all'attrice il rimborso della somma di Euro 242,60 per spese mediche
(di cui Euro 150,85 per prestazioni sanitarie ed Euro 95,75 per acquisto farmaci: v. docc.18-23, fasc. att.) somma che, rivalutata all'attualità dal dì degli esborsi (data pagina 14 di 19 intermedia equitativamente individuata nel 18.03.2018) è pari a Euro 289,42; Euro
10,30 per la copia della cartella clinica (v. doc.24, fasc. att.) somma che, rivalutata all'attualità dal dì degli esborsi (18.09.2018) è pari a Euro 12,21; Euro 250,00 per la consulenza medico-legale ante causam affidata al dott. (v. doc.24, fasc. att.) Persona_1 somma che, rivalutata all'attualità dal dì degli esborsi (16.10.2018) è pari a Euro
296,25.
Dunque, la somma complessivamente spettante all'attrice a titolo di spese mediche sostenute in relazione al sinistro per cui è causa è pari a Euro 597,88, importo da decurtarsi del 50% per il contributo causale dell'attrice, così ottenendosi la somma di €
298,94. Su tale somma devono essere calcolati gli interessi compensativi secondo i già enunciati criteri (v. Cass. SS.UU. n. 1712/1995).
Quanto alle spese di CTU e di CTP sostenute da parte attrice, per come documentate
(doc.27, fasc. att.), sulle stesse si provvederà di seguito in sede di regolamento delle spese di lite.
L'attrice ha domandato, altresì, il risarcimento del danno patrimoniale derivante da lucro cessante per l'impossibilità di svolgere la propria attività di casalinga a causa delle lesioni e dei postumi riportati in segui all'evento lesivo per cui è causa.
In particolare, parte attrice sostiene che l'inabilità temporanea di complessivi 134 giorni
(accertata dal CTU), determinata dalle lesioni riportate a causa del sinistro de quo, ha avuto delle inevitabili ripercussioni sulla sua capacità di attendere alle mansioni quotidiane, impedendole di svolgere la propria attività lavorativa di casalinga.
Al riguardo il CTU ha accertato quanto segue: “si precisa che nei 4 giorni di degenza in
Ospedale la paziente non potè attendere del tutto alle ordinarie occupazioni mentre nei successivi 40 giorni potè attendervi solo in parte e con particolare difficoltà per quelle che comportavano spostamento sugli arti inferiori, nei successivi 90 giorni vi attese invece con ripresa via via progressivamente graduale” (v. relazione peritale, pag.8).
Inoltre, si rileva altresì che, come accertato dal CTU, i postumi permanenti riscontrati in capo all'attrice in seguito all'evento lesivo per cui è causa “vanno inseriti in un quadro patologico preesistente dato da valgismo bilaterale delle ginocchia (+ a destra) ed obesità” (v. relazione peritale, pag.8). pagina 15 di 19 Ebbene, per quanto riguarda il danno da lucro cessante nel periodo di invalidità temporanea, giova rilevare che l'attrice non ha prodotto in atti alcuna documentazione idonea a dimostrare che durante il predetto periodo di 134 giorni – nel quale l'attrice ritiene di non aver potuto attendere alle faccende domestiche a causa delle lesioni riportare in seguito al sinistro – l'attrice abbia effettivamente sostenuto dei costi per l'assunzione di una collaboratrice domestica, dunque non ha fornito alcuna prova della lamentata perdita patrimoniale.
In ogni caso, si rileva altresì che parte attrice fa riferimento nei propri scritti difensivi ad attività domestiche aventi carattere certamente straordinario, ovvero “alle pulizie di cambio stagione, al lavaggio delle tende, allo spolverare gli armadi, lavaggio tapparelle e persiane etc.. è evidente che tali limitazioni, che hanno pregiudicato e che pregiudicano lo svolgimento delle predette attività, rendendole più gravose, dovranno trovare puntuale risarcimento” (v. atto di citazione, pag. 21). Tali attività, per loro natura, non devono essere svolte quotidianamente, ma soltanto in determinati periodi dell'anno.
Pertanto, tenuto altresì conto del fatto che – come accertato dal CTU – l'attrice presentava già delle problematiche di salute, ovvero “un quadro patologico preesistente dato da valgismo bilaterale delle ginocchia (+ a destra) ed obesità” (v. relazione peritale, pag.8), è verosimile che la medesima, già prima del sinistro, necessitasse di un ausilio esterno nello svolgimento delle predette attività domestiche, ausilio per il quale - in assenza di specifiche allegazioni documentali - potrebbe essersi rivolta a parenti o ad amici, con costo pari a zero o comunque non economicamente quantificabile. Ne consegue che tale voce di danno non può ritenersi adeguatamente provata e deve dunque essere rigettata.
Quanto alle spese per l'assistenza legale stragiudiziale, occorre rammentare che:
“le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre- contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova” (Cass. Ord. 24481 del 04/11/2020). Ed ancora: "Le spese di assistenza legale stragiudiziale hanno natura di danno emergente e vanno pagina 16 di 19 liquidate secondo le tariffe forensi;
la quantificazione del compenso dovuto per tale attività, se determinata in misura compresa tra i minimi e i massimi tariffari, costituisce oggetto di apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità" (Cass. n.
2644/2018).
Recentemente è stato affermato anche che “in caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all'assistenza di uno studio di consulenza infortunistica stradale ai fini dell'attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l'intervento del suddetto studio non abbia fatto recedere
l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento” (Cass. Sez. 6, 26/05/2021, n. 14444).
Declinando i predetti principi alla fattispecie in esame, tenuto conto della documentazione versata in atti (sub docc.
8-16 fasc. att.) – dalla quale si evince l'attività di assistenza legale prestata in via stragiudiziale in relazione al sinistro di causa dalla
GS Gestione Sinistri S.r.l. – pur non essendo opponibile ai terzi il mandato conferito dagli attori a GS Gestione Sinistri s.r.l. e la quantificazione del compenso (non ancora corrisposto) in esso prevista (v. doc.8, fasc. att.), si ritiene di poter equamente liquidare per tali spese stragiudiziali in applicazione dei criteri per la liquidazione delle spese stragiudiziali di cui al D.M. 55/2014 e succ. modifiche (applicando il valore della causa compreso tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00 – complessità media), l'importo di Euro
3.150,00 a favore di , in moneta attuale (di cui Euro 1.890,00 per Parte_1
l'assistenza stragiudiziale ed Euro 1.260,00 per la negoziazione assistita), somma che, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa dell'attrice nella misura del 50%, è pari e
Euro 1.575,00.
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4. Sulle spese di lite.
Quanto al profilo delle spese di lite, stante l'esito della lite e l'accertato concorso di colpa dell'attrice nella misura del 50%, si ritiene di compensare le spese Parte_1 di lite tra le parti nella misura della metà e di porre la restante metà a carico delle parti convenute, spese liquidate come in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M.
55/2014 e succ. mod. (tenuto conto dell'art. 6 del D.M. 147/2022 che ne limita l'applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore), spese di lite da distrarsi a favore dell'avv. Marco Impelluso, come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c..
Secondo i medesimi criteri devono essere definitivamente posti a carico delle parti convenute, nella residua misura della metà, gli esborsi sostenuti da parte attrice per il contributo unificato e la marca da bollo (pari ad Euro 237,00 + Euro 27,00), nonché gli esborsi per la c.t.u. medico-legale - per i quali deve farsi riferimento al fondo spese di €
800,00 oltre oneri di cui all'ordinanza in data 16.2.2023, non avendo il CTU fatto istanza di integrazione dello stesso all'esito del deposito dell'elaborato -, e gli esborsi per l'attività svolta dal c.t.p. attoreo, dott. nel corso delle operazioni Persona_3 peritali pari a Euro 854,00 (v. doc.27, fasc. att.), in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale le spese di c.t.p. rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. Cass. civ., 84/2013 e 3380/2015).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione X civile, in persona del G.U. dott.ssa Grazia Fedele, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accerta la responsabilità concorrente, nella misura del 50% ciascuno, dell'attrice e del convenuto nella determinazione del Parte_1 Controparte_3 sinistro di causa occorso in data 16.11.2017;
2) condanna i convenuti e , in solido Controparte_1 Controparte_2 tra loro e nelle rispettive qualità, a corrispondere all'attrice la Parte_1 pagina 18 di 19 somma di Euro 16.916,62 a titolo di danno non patrimoniale ed Euro 1.873,94
a titolo di danno patrimoniale (di cui Euro 298,00 per le spese mediche ed Euro
1.575,00 per l'attività stragiudiziale), oltre accessori come in motivazione, già tenuto conto dell'accertato concorso di colpa dell'attrice nella misura del 50%;
3) rigetta ogni ulteriore domanda formulata da parte attrice nei confronti dei convenuti;
4) condanna i convenuti e , in solido Controparte_1 Controparte_2 tra loro e nelle rispettive qualità, previa compensazione nella misura della metà,
a rifondere all'attrice le spese di lite, che si liquidano per la restante metà, in
Euro 2.498,00 per compensi, Euro 132,00 per esborsi ed Euro 427,00 per spese di c.t.p. in corso di causa, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
5) dispone la distrazione delle spese di lite come innanzi liquidate in favore dell'avv. Impelluso, dichiaratosi antistatario;
6) pone le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico del convenuti e in solido tra Controparte_1 Controparte_2 loro.
Milano, 24.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Grazia Fedele
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Grazia
Fedele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio R.G. n. 8322/2020 promosso da:
C.F. (Avv. Marco Impelluso) – attrice- Parte_1 C.F._1
Contro
P.IVA (Avv. Erika Villanova) – Controparte_1 P.IVA_1 convenuta – nonché contro
e – convenuti contumaci – Controparte_2 Controparte_3
Oggetto: RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE – LESIONE
PERSONALE
Conclusioni: come da fogli depositati per via telematica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sintesi dello svolgimento del giudizio.
Con atto di citazione regolarmente notificato la sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio quale proprietaria della vettura Dacia ND (tg. Controparte_2
EF646ME), , quale conducente, e quale Controparte_3 Controparte_1
pagina 1 di 19 compagnia assicurativa della predetta vettura, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti a causa del sinistro stradale occorso in data 16.11.2017, alle ore 18:15 circa, nel Comune di Salsomaggiore Terme (PR). In particolare, l'attrice allegava e deduceva che nelle predette circostanze di tempo e luogo si trovava a percorrere a piedi la via del Lavoro provenendo dal centro città verso la periferia di
Salsomaggiore e, giunta all'altezza del negozio di elettrodomestici collocato sul lato opposto della predetta via, attraversava la strada e, quando aveva già superato la metà della carreggiata, veniva investita dall'autovettura Dacia ND (tg. EF646ME) condotta dal convenuto , il quale non si avvedeva della presenza Controparte_3 dell'attrice in quanto, come dal medesimo dichiarato, il vetro della propria auto era appannato. A seguito dell'impatto l'attrice veniva caricata sul cofano della vettura e poi scaricata violentemente a terra. Sul luogo del sinistro intervenivano i Carabinieri della
Stazione di Salsomaggiore che, effettuati gli opportuni rilievi e raccogliendo le dichiarazioni delle persone presenti al momento del sinistro, redigevano la relazione di incidente stradale. A causa dell'investimento l'attrice subiva lesioni e veniva trasportata presso il P.S. dell'Ospedale di Fidenza, ove le veniva diagnosticata una “frattura del malleolo tibiale posteriore e frattura della diafisi distale del perone”. La sig.ra veniva quindi ricoverata e sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione e Parte_1 sintesi. Alla stabilizzazione dei postumi, l'attrice si sottoponeva a visita medico-legale presso il dott. il quale accertava in capo alla medesima un grado di Persona_1 invalidità permanente pari al 9-10%. In via stragiudiziale, la compagnia convenuta non corrispondeva alcuna somma all'attrice ritenendola responsabile in via esclusiva nella determinazione del sinistro.
Si costituiva tempestivamente la compagnia contestando Controparte_1
l'an debeatur ed eccependo la responsabilità esclusiva dell'attrice nella determinazione del sinistro di causa, per aver attraversato la strada senza servirsi dell'apposito attraversamento pedonale, in modo repentino, in orario notturno con luce artificiale fioca che precludeva ai veicoli la visuale e senza accertarsi di poter eseguire l'attraversamento in sicurezza, tanto che la stessa attrice veniva sanzionata dai pagina 2 di 19 Carabinieri per aver violato l'art. 190 del Codice della Strada. La compagnia convenuta, inoltre, contestava il quantum debeatur di cui all'atto di citazione.
Dichiarata la contumacia dei convenuti e e Controparte_2 Controparte_3 assegnati alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., il sottoscritto
Giudice ammetteva le prove orali richieste dalle parti e riservava all'esito la pronuncia in merito all'ammissione della CTU medico-legale sulla persona dell'attrice.
Alle udienze del 31.03.2022 e del 06.10.2022 venivano assunte le dichiarazioni testimoniali e il convenuto non si presentava al fine di rendere Controparte_3
l'interrogatorio formale. Con Ordinanza del 20.01.2023, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.10.2022, il Giudice disponeva CTU medico- legale sulla persona dell'attrice.
A seguito della predetta CTU il Giudice riteneva la causa matura per la decisione e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 24.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. La causa veniva quindi trattenuta in decisione alla scadenza dei termini massimi di legge per conclusionali e repliche.
2. Sulla dinamica del sinistro e la responsabilità delle parti.
All'esito dell'istruttoria svolta, il fatto storico e la dinamica del sinistro di causa risultano accertate alla luce del complessivo compendio probatorio, che consta della relazione di incidente dei Carabinieri di Salsomaggiore intervenuti sul luogo del sinistro
(v. doc.2, fasc. att.) – che ha efficacia probatoria fidefacente fino a querela di falso in ordine ai rilievi e agli accertamenti espletati – e delle dichiarazioni testimoniali rese alle udienze del 31.03.2022 e del 06.10.2022.
In particolare, i Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, dopo aver effettuato gli opportuni rilievi e accertamenti, hanno ricostruito la seguente dinamica: “Il sig.
conducente dell'autovettura Dacia ND, percorreva la Via del Controparte_3
Lavoro, nel Comune di Salsomaggiore Terme, da lato periferia a lato centro città quando giunto in prossimità dell'intersezione a sinistra con viale 1° maggio colpiva un pedone che attraversata la carreggiata, da sinistra verso destra, al di fuori dell'attraversamento pedonale […] Dalle immagini scattate la sera del sinistro pagina 3 di 19 possiamo stabilire che il sinistro è avvenuto all'intersezione con Viale 1° maggio, avvalorando il particolare oggettivo riferito dal Sig. Tale Controparte_3 localizzazione ci permette di poter definire che il pedone ha attraversato la carreggiata al di furi dell'idoneo attraversamento pedonale, quest'ultimo collocato a meno di 100 metri dal punto di investimento;
infatti il passaggio riservato ai pedoni dista circa 70 metri dall'intersezione con Via 1° maggio. Un'altra valutazione che deve essere eseguita è se il conducente avesse a disposizione gli elementi fondamentali per poter percepire la presenza del pedone che, da sinistra, attraversava la strada verso destra.
L'immagine successiva, scattata con il flash, ci riporta condizioni di luce molto fioche
[…] La stessa persona informata sui fatti riferisce di avere percepito la presenza del pedone solamente grazie ad un veicolo che, transitando nell'opposta corsia di marcia, ha illuminato per un attimo la sig.ra […] Le condizioni descritte sono Parte_1 tali che fanno sorgere dubbi sulla possibilità per il di poter Controparte_3 percepire tempestivamente la presenza della donna in fase di attraversamento e di riuscire, tempestivamente, a porre in essere tutte le dovute manovre di emergenza. Per tale motivo, in conclusione della ricostruzione, siamo in grado di poter stabilire che la sig.ra non ha mantenuto un comportamento corretto poiché non ha Parte_1 utilizzato l'idoneo attraversamento pedonale posto a meno di 100 metri di distanza, mentre ci si astiene dall'elevare sanzioni in danno del sig. in quanto Controparte_3 non si dispone di elementi oggettivi certi che consentano di poter dimostrare che le condizioni a disposizione dello stesso potessero essere di per sé sufficienti a percepire la presenza del pedone” (v. doc.2, pag. 9 ss., fasc. att.). Le circostanze di cui alla relazione di incidente sono state altresì confermate dall'Ass. Scelto Controparte_4 escusso in qualità di testimone all'udienza del 31.03.2022.
I Carabinieri hanno dunque accertato che l'attrice ha attraversato la Parte_1 strada omettendo di servirsi dell'apposito attraversamento pedonale – che peraltro era presente a 70 metri di distanza dal luogo del sinistro – in condizioni di visibilità non ottimali che hanno impedito al conducente di percepirne la presenza;
per tale CP_3 ragione i Carabinieri hanno provveduto a sanzionare la sig.ra per aver violato Parte_1
l'art. 190 del Codice della strada (v. doc.2, pag. 14, fasc. att.). pagina 4 di 19 Inoltre, i Carabinieri hanno altresì provveduto ad assumere le dichiarazioni della teste oculare, sig.ra la quale si trovava dietro la vettura condotta dal convenuto Testimone_1
e ha dichiarato quanto segue: “In data 16.11.2017, attorno alle ore 18:10 circa, stavo percorrendo in auto Via del Lavoro, a Salsomaggiore Terme da lato periferia verso il centro città, incolonnata nel traffico della mia corsia mentre nel senso opposto di marcia vi erano pochissimi veicoli. Davanti a me avevo una vettura grigia e procedevamo tutti a bassissima velocità. Quando siamo arrivati in prossimità dell'intersezione a sinistra via Via 1° Maggio ho visto una donna di mezz'età che, velocemente, attraversava la strada da sinistra verso destra, fuori dalle strisce pedonali, in una condizione di luce pessima. La signora indossava una giacca marroncino scuro/beige e dei leggins melange e ricordo di aver percepito la presenza della donna, di profilo destro, solamente perché dall'altro senso di marcia stava provenendo una vettura che con i fari l'ha illuminata per un attimo;
precedentemente non avevo avuto nessuna percezione della sua presenza. Subito dopo dirigevo il mio sguardo verso la vettura che mi precedeva e mi rendevo conto che il conducente non frenava perché non si accendevano i fari di STOP posteriori e dopo qualche istante ho visto la testa della donna a terra che sporgeva lateralmente, da sinistra, dalla sagoma della vettura. Sono scesa per prestare soccorso ed ho chiamato il 118. Mentre mi trovavo ad assistere le persone il ragazzo mi ripeteva di non aver visto la donna poiché il vetro era appannato […]” (v. doc.2, pag. 9 ss., fasc. att.).
Le predette dichiarazioni sono state confermate dalla teste anche Testimone_1 all'udienza del 06.10.2022, laddove la teste ha confermato i capitoli di prova di parte attrice e parte convenuta, ribadendo che la sig.ra al momento del sinistro stava Parte_1 attraversando la strada senza servirsi dell'attraversamento pedonale e in condizioni di scarsa visibilità.
È dunque acclarato, alla luce delle complessive emergenze processuali, che l'attrice
, nel momento in cui ha attraversato la carreggiata in corrispondenza Parte_1 dell'intersezione con via 1° Maggio, non si è servita dell'apposito attraversamento pedonale, che era presente a 70 metri di distanza, adottando, dunque, una condotta gravemente imprudente e negligente in violazione del Codice della Strada. pagina 5 di 19 Ed infatti, l'attrice ha innanzi tutto violato la regola generale di cui all'art. 140 del
Codice della Strada, che impone agli utenti della strada di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale;
inoltre, l'attrice ha altresì violato la regola cautelare di cui all'art. 190, comma II, del Codice della Strada, il quale dispone che “I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sè o per altri”.
Giova, infatti, rilevare che nel caso di specie, come accertato dal Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, l'attraversamento pedonale distava circa 70 metri rispetto al punto di attraversamento (dunque meno di 100 metri) e, pertanto, l'attrice avrebbe dovuto servirsene anziché attraversare la strada nel punto, privo di strisce pedonali, in cui poi è stata investita dal convenuto.
L'attrice ha dunque posto in essere una condotta gravemente imprudente e negligente, specie tenuto conto del fatto che il sinistro è occorso in orario notturno (il 16.11.2017 alle ore 18:15 circa) e in condizioni di traffico intenso e scarsa visibilità in quanto, come accertato dai Carabinieri, era presente solo l'illuminazione artificiale veicolare e, come dichiarato anche dalla teste oculare vi era “una condizione di luce pessima”: tali Tes_1 circostanze avrebbero dunque dovuto indurre la sig.ra ad adottare la massima Parte_1 prudenza e diligenza prima di intraprendere l'attraversamento della strada.
Ciò posto, non apparendo del tutto superata da parte convenuta la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 co. 1 c.c., devono qui richiamarsi i condivisibili principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in casi sovrapponibili o analoghi a quello di specie: “L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del pagina 6 di 19 primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta.” (Cass. n.
8663/2017)
“La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art.
2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione.” (Cass. n. 842/2020)
Orbene, nel caso di specie l'attraversamento senza utilizzare le strisce pedonali da parte dell'attrice in spregio al divieto di cui all'art. 190, comma II, Cod. Strada costituisce senz'altro una condotta colposa grave, ma non tale da essere causa esclusiva del sinistro, tenuto conto che non era imprevedibile da parte del convenuto CP_3
l'attraversamento di pedoni, anche alla luce del principio di cui all'art. 140 del Codice della Strada, che impone agli utenti della strada di comportarsi in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale anche in relazione ai pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada (cfr. ex multis
Cass. civ. 9528/2012 e Cass. Civ. 17985/2012).
Ed infatti, il convenuto ha dichiarato quanto segue ai Carabinieri: Controparte_3
“Percorrevo viale del Lavoro con direzione da periferia al centro lentamente a causa del traffico intenso, quando all'altezza dell'incrocio con viale 1° Maggio ho percepito dal mio lato sinistro una figura che stava attraversando la strada solo che in quel momento ho praticamente inchiodato ma non sono riuscito ad evitare l'impatto con quella che dopo ho realizzato essere una persona. Sono sceso dalla macchina per prestare le prime cure alla signora” (v. doc.2, pag. 7, fasc. att.).
pagina 7 di 19 Anche la teste oculare ha dichiarato ai Carabinieri che “Mentre mi trovavo Testimone_1 ad assistere le persone il ragazzo mi ripeteva di non aver visto la donna poiché il vetro era appannato […]” (v. doc.2, pag. 9 ss., fasc. att.).
Inoltre, a sostegno della responsabilità del convenuto nella determinazione del sinistro di causa, deve altresì rilevarsi che, nonostante la regolarità della notifica dell'Ordinanza del 23.06.2021 effettuata nei confronti del convenuto contumace ai Controparte_3 sensi dell'art. 292 c.p.c., quest'ultimo non è comparso all'udienza del 31.03.2022 al fine di rendere l'interrogatorio formale sui capitoli di prova ammessi di cui alla memoria istruttoria di parte attrice (v. verbale udienza del 31.03.2022).
Ebbene, la mancata comparizione senza giustificato motivo del convenuto contumace all'interrogatorio formale ammesso dal Giudice assume rilievo ai sensi e per gli effetti dell'art. 232 c.p.c. e consente di ritenere confermati i fatti dedotti nei capitoli di prova ammessi e, in particolare nel caso di specie, la circostanza di cui al capitolo 8 della memoria istruttoria di parte attrice in ordine al fatto che il parabrezza dell'autovettura del convenuto fosse appannato al momento del sinistro e, pertanto, tale circostanza gli impediva di vedere la strada.
È dunque acclarato che il convenuto, alla guida della vettura Dacia ND (tg.
EF646ME), non si è avveduto della presenza dell'attrice che stava attraversando la strada dinnanzi alla sua vettura – verosimilmente perché il vetro della propria vettura era appannato al momento del sinistro – nonostante la presenza del pedone non fosse assolutamente imprevedibile trattandosi di strada urbana in un centro abitato e caratterizzato dalla presenza di abitazioni e negozi.
Ebbene, tenuto conto delle condizioni della strada – caratterizzata dalla presenza di un'intersezione – dell'orario notturno e delle condizioni di scarsa luminosità al momento del sinistro e del fatto che il vetro del parabrezza della propria vettura era appannato, il convenuto avrebbe dovuto adottare la massima diligenza e prudenza e, se necessario, accostare al fine di attendere che il vetro dell'auto tornasse in condizioni di normalità e la propria visuale fosse nuovamente libera;
in tal modo il convenuto sarebbe indubbiamente stato in grado di avvedersi per tempo della presenza del pedone che pagina 8 di 19 stava attraversando l'intersezione, nonostante l'assenza delle strisce pedonali glielo impedisse, come già ampiamente esposto.
Facendo dunque applicazione degli artt. 1227 co. 1 e 2056 c.c. si ritiene di poter diminuire il risarcimento dovuto dai convenuti ai sensi dell'art. 2054 commi 1 e 3 c.c., tenuto conto della gravità del concorso colposo dell'attrice e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, che portano ad attribuire alla stessa attrice una quota di responsabilità del 50%.
La responsabilità del convenuto per l'investimento per cui è causa Controparte_3 deve pertanto essere limitata alla residua quota del 50%.
3. I danni subiti dalla sig.ra . Parte_1
3.1. Sul danno non patrimoniale.
Così accertata la responsabilità concorrente dell'attrice e del convenuto nella determinazione del sinistro di causa, non rimane che concentrarsi sugli aspetti relativi al quantum debeatur.
Sul punto il CTU, dott.ssa , ha accertato in capo all'attrice le Persona_2 seguenti lesioni: “La Signora riportò, a seguito dell'evento Parte_1 infortunistico avvenuto a Salsomaggiore Terme (PR) il giorno 16.11.2017, trauma contusivo dell'arto inferiore destro con frattura del malleolo tibiale posteriore e frattura della diafisi distale del perone, in un quadro preesistente di obesità e valgismo delle due ginocchia, più accentuato a destra” (v. relazione peritale, pag. 10).
Le considerazioni medico-legali del CTU dott.ssa , da condividersi in quanto Per_2 congruamente ed esaustivamente motivate dal punto di vista logico e metodologico, oltre che non contestate, sono le seguenti: “Sono derivati un periodo di inabilità temporanea biologica totale di giorni 4 (quattro) per ricovero in Ospedale ed un periodo successivo a parziale al 75 % di giorni 40 (quaranta) per immobilizzazione della caviglia in doccia gessata e divieto di carico a sinistra, al 50 % di giorni 45
(quarantacinque) ed al 25% di altri giorni 45 (quarantacinque) per controlli e riabilitazione. Venendo ora al quesito “se il soggetto sia stato o meno in grado di percepire gli effetti della malattia sul “fare quotidiano”, si precisa che nei 4 giorni di pagina 9 di 19 degenza in Ospedale la paziente non potè attendere del tutto alle ordinarie occupazioni mentre nei successivi 40 giorni potè attendervi solo in parte e con particolare difficoltà per quelle che comportavano spostamento sugli arti inferiori, nei successivi 90 giorni vi attese invece con ripresa via via progressivamente graduale. Grado di sofferenza elevata nei 4 giorni di ricovero in Ospedale, media nei successivi 40 giorni e lieve nei restanti 90 giorni. Sono residuati postumi permanenti delineanti esclusivamente una riduzione dell'efficienza psico-fisica della persona (danno biologico) nella misura nella misura del 10% (dieci per cento). Tali postumi sono stati valutati sulla base delle valutazioni percentuali riportate nei più comuni testi di valutazione medico-legali.
Grado di sofferenza menomazione correlata: lieve. Sono allegate ricevute di spese mediche e di cura sostenute direttamente dall' infortunata in conseguenza dell'evento de quo, che si ritengono congrue ed ammontano a complessivi € 684,40 =
(seicentottantaquattro/40). Non si ritengono necessarie spese mediche in futuro” (v. relazione peritale, pag. 10 ss.).
Ed allora, circa gli aspetti del quantum debeatur, le lesioni riportate dall'attrice a seguito del sinistro del 16.11.2017 hanno comportato, secondo la valutazione espressa dal C.T.U., un periodo di inabilità temporanea di 4 giorni al 100%, di 40 giorni al 75%, di 45 giorni al 50% e di 45 giorni al 25%. Il CTU ha peraltro valutato che il danno temporaneo subito dall'attrice ha determinato una sofferenza soggettiva di grado elevato nei primi 4 giorni di inabilità temporanea al 100%, di grado medio nei successivi 40 giorni e di grado lieve nei restanti 90 giorni, quindi si stima confacente ad un integrale ristoro un importo giornaliero per l'invalidità temporanea assoluta pari a € 135,00.
Complessivamente si ottiene dunque l'importo di € 9.146,25. Circa la liquidazione del danno biologico permanente del 10%, tenuto conto della gravità delle lesioni e dell'entità dei postumi permanenti (per i quali è stata stimata una sofferenza soggettiva di grado lieve), avuto riguardo ai criteri di liquidazione del danno alla persona indicati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano Edizione 2024, nell'ottica di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, può essere riconosciuto per i postumi pagina 10 di 19 permanenti, avuto riguardo all'età dell'attrice all'epoca della stabilizzazione dei postumi permanenti (51 anni), l'importo in moneta attuale di € 24.687,00.
A tale importo va aggiunto il superiore importo di € 9.146,25 per invalidità temporanea, così ottenendosi l'importo complessivo in moneta attuale di € 33.833,25, in cui è già ricompresa la componente del danno morale, denominazione tradizionale del danno non patrimoniale conseguente alle lesioni in termini di sofferenza soggettiva, in quanto da presumersi in base all'entità ed agli effetti delle lesioni patite, anche per le già viste ripercussioni in termini di sofferenza psico-fisica.
Alla predetta somma va applicata la riduzione del 50% in ragione del concorso di colpa dell'attrice, così ottenendosi l'importo di € 16.916,62.
Sulla predetta somma, prima devalutata e poi via via rivalutata (cfr. Cass. SS.UU. n.
1712/1995), vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. (stimato equo dal Tribunale) a far tempo dalla data del sinistro (16.11.2017) fino alla data della presente pronuncia. Sulla somma così determinata sono poi dovuti i soli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
Deve pertanto essere respinta la richiesta attorea di calcolare i predetti interessi compensativi al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 c.p.c., o comunque ad un tasso annuo non inferiore al 4/5%, a far tempo dalla data della domanda, in quanto, in assenza allo stato di una pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte sul punto1, a parere di questo
Giudice, in materia di obbligazioni risarcitorie di fonte extracontrattuale, devono condividersi, sulla scorta dei principi dottrinari e giurisprudenziali consolidatisi da decenni, le argomentazioni così efficacemente espresse in parte motiva nella sentenza della Cassazione, Sez. 3, n. 21936/2014 (par.
4.2 di pag. 7):
“Il debitore del risarcimento del danno aquiliano è in mora ex re dal giorno del fatto illecito (art. 1219, comma 2, n. 1, c.c.). 1 Invero i principi affermati dalla recentissima Cass. S.U. n. 12449/2024 concernono la fase esecutiva del giudizio, confermando il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo laddove la pronuncia si riferisca - anche in parte motiva - genericamente agli “interessi legali”, da calcolarsi quindi in base al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. anche dopo la proposizione della domanda. pagina 11 di 19 La mora nell'adempimento dell'obbligo di risarcire il danno come noto non produce interessi legali: non ai sensi dell'art. 1283 c.c., né ai sensi dell'art. 1224 c.c.: l'una e
l'altra di tali norme sono infatti dettate con esclusivo riferimento all'ipotesi di ritardato pagamento di debiti di valuta, nozione nella quale non rientra l'obbligo di risarcimento, che ha natura di obbligazione di valore.
La mora nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria non è tuttavia senza effetti: essa comporta l'obbligo del debitore di risarcire al creditore il pregiudizio rappresentato dalla perduta possibilità di investire la somma spettantegli a titolo di risarcimento, e ricavarne un lucro finanziario.
Tale danno, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., può essere monetizzato anche sotto forma di interessi, purché sia ben chiaro che:
(a) quelli in esame non sono interessi in senso tecnico, cioè frutti civili del credito principale, ma una voce o componente dell'unico credito risarcitorio;
(b) vanno liquidati ad un saggio equitativamente scelto dal giudice, secondo le circostanze del caso concreto;
(c) vanno applicati sulla semisomma, cioè la media tra il credito risarcitorio espresso in moneta dell'epoca del fatto illecito, e lo stesso credito espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, ovvero - il risultato è analogo - sul credito espresso in moneta nell'epoca del fatto, e poi rivalutato anno per anno (per tutti questi principi si veda la fondamentale decisione pronunciata da Sez. U, sentenza numero 1712 del 17/02/1995, rv 490480).”.
Del resto l'art. 1284 c.c. è collocato nella Sezione I del Titolo I del Libro IV del codice civile, intitolata “Delle obbligazioni pecuniarie”, noto essendo che tali sono per definizione quelle che hanno ad oggetto sin dal loro sorgere una somma determinata di denaro. Inoltre, ad avviso di questo Giudice, alla stregua di una interpretazione letterale e logica, nonché complessiva, delle norme dettate dal codice civile in materia, non vi sono ragioni per discostarsi da quanto affermato più di recente dalla stessa Suprema
Corte, secondo cui “il saggio d'interesse previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. si applica esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale, dal momento che, qualora tali obbligazioni derivino, invece, da fatto illecito o dalla pagina 12 di 19 legge, non è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio, accordo la cui mancanza costituisce presupposto indefettibile di operatività della disposizione.” (Cass. Sez. 2, 07/11/2018, n. 28409).
Infine, anche a voler aderire ad una tesi estensiva rispetto all'applicazione dell'art. 1284 co. 4 c.c., non essendo nel caso di specie la relativa richiesta fondata sulla deduzione di circostanze anche a livello solo presuntivo, vanno recepite - ad ulteriore suffragio di quanto sopra - le indicazioni di un altro recente arresto della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. (Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito).” (Cass. Sez. 3, 05/07/2023, n.
19063).
Quanto, infine, alla domanda di personalizzazione del danno biologico formulata dall'attrice nei propri scritti difensivi, questo Giudice chiarisce che nessuna ulteriore somma può essere riconosciuta a tale titolo in quanto l'attrice non ha dedotto profili
“diversi e ulteriori rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico e la sofferenza morale ad esso correlata” che avrebbero potuto giustificare la liquidazione di una personalizzazione del danno, limitandosi a dedurre quanto segue: “La sig.ra
è casalinga e – come è noto – i lavori domestici presuppongono una buona Parte_1 dose di impegno fisico. Fratturare una gamba e riportare contusioni varie al corpo, pagina 13 di 19 agli arti superiori pregiudica inevitabilmente lo svolgimento dei lavori quotidiani […]
Nel caso di specie, la danneggiata ha subito un percorso di riabilitazione impegnativo e ciò conduce a dover ritenere applicabile la personalizzazione in termini medio/massimi sia con riferimento al danno permanente che con riferimento al danno temporaneo” (v. atto di citazione, pag. 16 ss.).
Al riguardo, si rileva che la giurisprudenza di legittimità sul punto ha affermato infatti che “in presenza di un danno permanente alla salute (…) la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza
“normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. “personalizzazione”)”
(cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 28988/2019 e, in senso conforme, Cass. civ.
21939/2017; Cass. civ. 4032/2018 e Cass. civ. 7513/2018).
La predetta domanda di personalizzazione non può dunque trovare accoglimento.
3.2. Sul danno patrimoniale.
Quanto al danno patrimoniale subito dalla sig.ra , vanno anzitutto Parte_1 considerate le spese mediche e di cura, riconosciute congrue dal CTU, con le seguenti precisazioni. Il CTU ha valutato congrue spese mediche per complessivi Euro 684,00, somma superiore rispetto a quella effettivamente risultante dalla documentazione prodotta in atti da parte attrice (v. docc. 18-25), dovendo ciò attribuirsi evidentemente ad un errore materiale.
Pertanto, compete all'attrice il rimborso della somma di Euro 242,60 per spese mediche
(di cui Euro 150,85 per prestazioni sanitarie ed Euro 95,75 per acquisto farmaci: v. docc.18-23, fasc. att.) somma che, rivalutata all'attualità dal dì degli esborsi (data pagina 14 di 19 intermedia equitativamente individuata nel 18.03.2018) è pari a Euro 289,42; Euro
10,30 per la copia della cartella clinica (v. doc.24, fasc. att.) somma che, rivalutata all'attualità dal dì degli esborsi (18.09.2018) è pari a Euro 12,21; Euro 250,00 per la consulenza medico-legale ante causam affidata al dott. (v. doc.24, fasc. att.) Persona_1 somma che, rivalutata all'attualità dal dì degli esborsi (16.10.2018) è pari a Euro
296,25.
Dunque, la somma complessivamente spettante all'attrice a titolo di spese mediche sostenute in relazione al sinistro per cui è causa è pari a Euro 597,88, importo da decurtarsi del 50% per il contributo causale dell'attrice, così ottenendosi la somma di €
298,94. Su tale somma devono essere calcolati gli interessi compensativi secondo i già enunciati criteri (v. Cass. SS.UU. n. 1712/1995).
Quanto alle spese di CTU e di CTP sostenute da parte attrice, per come documentate
(doc.27, fasc. att.), sulle stesse si provvederà di seguito in sede di regolamento delle spese di lite.
L'attrice ha domandato, altresì, il risarcimento del danno patrimoniale derivante da lucro cessante per l'impossibilità di svolgere la propria attività di casalinga a causa delle lesioni e dei postumi riportati in segui all'evento lesivo per cui è causa.
In particolare, parte attrice sostiene che l'inabilità temporanea di complessivi 134 giorni
(accertata dal CTU), determinata dalle lesioni riportate a causa del sinistro de quo, ha avuto delle inevitabili ripercussioni sulla sua capacità di attendere alle mansioni quotidiane, impedendole di svolgere la propria attività lavorativa di casalinga.
Al riguardo il CTU ha accertato quanto segue: “si precisa che nei 4 giorni di degenza in
Ospedale la paziente non potè attendere del tutto alle ordinarie occupazioni mentre nei successivi 40 giorni potè attendervi solo in parte e con particolare difficoltà per quelle che comportavano spostamento sugli arti inferiori, nei successivi 90 giorni vi attese invece con ripresa via via progressivamente graduale” (v. relazione peritale, pag.8).
Inoltre, si rileva altresì che, come accertato dal CTU, i postumi permanenti riscontrati in capo all'attrice in seguito all'evento lesivo per cui è causa “vanno inseriti in un quadro patologico preesistente dato da valgismo bilaterale delle ginocchia (+ a destra) ed obesità” (v. relazione peritale, pag.8). pagina 15 di 19 Ebbene, per quanto riguarda il danno da lucro cessante nel periodo di invalidità temporanea, giova rilevare che l'attrice non ha prodotto in atti alcuna documentazione idonea a dimostrare che durante il predetto periodo di 134 giorni – nel quale l'attrice ritiene di non aver potuto attendere alle faccende domestiche a causa delle lesioni riportare in seguito al sinistro – l'attrice abbia effettivamente sostenuto dei costi per l'assunzione di una collaboratrice domestica, dunque non ha fornito alcuna prova della lamentata perdita patrimoniale.
In ogni caso, si rileva altresì che parte attrice fa riferimento nei propri scritti difensivi ad attività domestiche aventi carattere certamente straordinario, ovvero “alle pulizie di cambio stagione, al lavaggio delle tende, allo spolverare gli armadi, lavaggio tapparelle e persiane etc.. è evidente che tali limitazioni, che hanno pregiudicato e che pregiudicano lo svolgimento delle predette attività, rendendole più gravose, dovranno trovare puntuale risarcimento” (v. atto di citazione, pag. 21). Tali attività, per loro natura, non devono essere svolte quotidianamente, ma soltanto in determinati periodi dell'anno.
Pertanto, tenuto altresì conto del fatto che – come accertato dal CTU – l'attrice presentava già delle problematiche di salute, ovvero “un quadro patologico preesistente dato da valgismo bilaterale delle ginocchia (+ a destra) ed obesità” (v. relazione peritale, pag.8), è verosimile che la medesima, già prima del sinistro, necessitasse di un ausilio esterno nello svolgimento delle predette attività domestiche, ausilio per il quale - in assenza di specifiche allegazioni documentali - potrebbe essersi rivolta a parenti o ad amici, con costo pari a zero o comunque non economicamente quantificabile. Ne consegue che tale voce di danno non può ritenersi adeguatamente provata e deve dunque essere rigettata.
Quanto alle spese per l'assistenza legale stragiudiziale, occorre rammentare che:
“le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre- contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova” (Cass. Ord. 24481 del 04/11/2020). Ed ancora: "Le spese di assistenza legale stragiudiziale hanno natura di danno emergente e vanno pagina 16 di 19 liquidate secondo le tariffe forensi;
la quantificazione del compenso dovuto per tale attività, se determinata in misura compresa tra i minimi e i massimi tariffari, costituisce oggetto di apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità" (Cass. n.
2644/2018).
Recentemente è stato affermato anche che “in caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all'assistenza di uno studio di consulenza infortunistica stradale ai fini dell'attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l'intervento del suddetto studio non abbia fatto recedere
l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento” (Cass. Sez. 6, 26/05/2021, n. 14444).
Declinando i predetti principi alla fattispecie in esame, tenuto conto della documentazione versata in atti (sub docc.
8-16 fasc. att.) – dalla quale si evince l'attività di assistenza legale prestata in via stragiudiziale in relazione al sinistro di causa dalla
GS Gestione Sinistri S.r.l. – pur non essendo opponibile ai terzi il mandato conferito dagli attori a GS Gestione Sinistri s.r.l. e la quantificazione del compenso (non ancora corrisposto) in esso prevista (v. doc.8, fasc. att.), si ritiene di poter equamente liquidare per tali spese stragiudiziali in applicazione dei criteri per la liquidazione delle spese stragiudiziali di cui al D.M. 55/2014 e succ. modifiche (applicando il valore della causa compreso tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00 – complessità media), l'importo di Euro
3.150,00 a favore di , in moneta attuale (di cui Euro 1.890,00 per Parte_1
l'assistenza stragiudiziale ed Euro 1.260,00 per la negoziazione assistita), somma che, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa dell'attrice nella misura del 50%, è pari e
Euro 1.575,00.
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4. Sulle spese di lite.
Quanto al profilo delle spese di lite, stante l'esito della lite e l'accertato concorso di colpa dell'attrice nella misura del 50%, si ritiene di compensare le spese Parte_1 di lite tra le parti nella misura della metà e di porre la restante metà a carico delle parti convenute, spese liquidate come in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M.
55/2014 e succ. mod. (tenuto conto dell'art. 6 del D.M. 147/2022 che ne limita l'applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore), spese di lite da distrarsi a favore dell'avv. Marco Impelluso, come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c..
Secondo i medesimi criteri devono essere definitivamente posti a carico delle parti convenute, nella residua misura della metà, gli esborsi sostenuti da parte attrice per il contributo unificato e la marca da bollo (pari ad Euro 237,00 + Euro 27,00), nonché gli esborsi per la c.t.u. medico-legale - per i quali deve farsi riferimento al fondo spese di €
800,00 oltre oneri di cui all'ordinanza in data 16.2.2023, non avendo il CTU fatto istanza di integrazione dello stesso all'esito del deposito dell'elaborato -, e gli esborsi per l'attività svolta dal c.t.p. attoreo, dott. nel corso delle operazioni Persona_3 peritali pari a Euro 854,00 (v. doc.27, fasc. att.), in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale le spese di c.t.p. rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. Cass. civ., 84/2013 e 3380/2015).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione X civile, in persona del G.U. dott.ssa Grazia Fedele, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accerta la responsabilità concorrente, nella misura del 50% ciascuno, dell'attrice e del convenuto nella determinazione del Parte_1 Controparte_3 sinistro di causa occorso in data 16.11.2017;
2) condanna i convenuti e , in solido Controparte_1 Controparte_2 tra loro e nelle rispettive qualità, a corrispondere all'attrice la Parte_1 pagina 18 di 19 somma di Euro 16.916,62 a titolo di danno non patrimoniale ed Euro 1.873,94
a titolo di danno patrimoniale (di cui Euro 298,00 per le spese mediche ed Euro
1.575,00 per l'attività stragiudiziale), oltre accessori come in motivazione, già tenuto conto dell'accertato concorso di colpa dell'attrice nella misura del 50%;
3) rigetta ogni ulteriore domanda formulata da parte attrice nei confronti dei convenuti;
4) condanna i convenuti e , in solido Controparte_1 Controparte_2 tra loro e nelle rispettive qualità, previa compensazione nella misura della metà,
a rifondere all'attrice le spese di lite, che si liquidano per la restante metà, in
Euro 2.498,00 per compensi, Euro 132,00 per esborsi ed Euro 427,00 per spese di c.t.p. in corso di causa, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
5) dispone la distrazione delle spese di lite come innanzi liquidate in favore dell'avv. Impelluso, dichiaratosi antistatario;
6) pone le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico del convenuti e in solido tra Controparte_1 Controparte_2 loro.
Milano, 24.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Grazia Fedele
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