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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 04/12/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, in persona dei magistrati:
dr. Maura Stassano Presidente
dr. Rocco Pavese Consigliere rel.
dr. Francesca Tritto Consigliere ha pronunciato in grado di appello, in data 24.11.25, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 646/2023 R. G. sezione lavoro, vertente tra (c.f. ), con gli Avv.ti Arcangelo Parte_1 CodiceFiscale_1
AM e SS AM, elettivamente domiciliato in Caivano, Corso
UM 321,
p.e.c. appellante Email_1
e
(p.i. ) in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
p.t. appellato
Oggetto: LAVORO DIPENDENTE / DIFFERENZE RETRIBUTIVE
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE 1. Con sentenza 838/2023 pubblicata il 17.5.23, il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato il ricorso proposto dal Parte_1
nei confronti del e compensato le spese di lite per intero. CP_1
° 2. A sostegno della decisione, il Tribunale ha osservato:
~ 1 ~ • che il ricorrente, dipendente del dal 10.10.2011, aveva agito per il CP_1
riconoscimento del livello 2 parametro A CCNL Fise 6.12.2016, avendo prestato attività subordinata per il nella posizione parametrale B per oltre CP_1
5 anni;
che il aveva avanzato la pretesa a far data dal 1.01.2016, Parte_1
invocando l'art. 15 del CCNL che prevede il passaggio al diverso parametro superiore, decorso il quinquennio nella posizione inferiore;
• che, però, la contrattazione invocata dal ricorrente era entrata in vigore in data
1.1.17; che il rapporto di lavoro del con il era cessato nel Parte_1 CP_1
2019 e che, quindi, egli non aveva lavorato per un quinquennio nella posizione parametrale B;
• che la presenza di precedenti difformi legittimava la compensazione delle spese.
° 3. Avverso la sentenza il ha proposto appello il 23.11.2023, dolendosi Parte_1
del rigetto del ricorso e concludendo per la riforma della sentenza, con vittoria di spese del doppio grado. Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che il giudice di prime cure non aveva considerato che già il CCNL Igiene
Ambientale del 21.03.2012, con decorrenza 01.01.2011, prevedeva il diritto al passaggio dalla posizione parametrale 2 B a quella parametrale 2A , trascorsi 5 anni di effettivo servizio;
• che in particolare l'art. 15 comma 7 del predetto contratto aveva previsto che a decorrere dal 1 maggio 2009, il personale neoassunto o comunque inquadrato nelle posizioni parametrali di tipo B accede alle corrispondenti posizioni parametrali di tipo A del medesimo livello professionale solo dopo che siano trascorsi 5 anni di effettiva prestazione…”;
• che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto applicare la precedente norma pattizia di riferimento;
ed infatti “ nel rito del lavoro, ove sia stata omessa, o sia errata, l'indicazione del contratto collettivo applicabile ...rientra nel potere- dovere del giudice acquisirlo d'ufficio ex art. 421 c.p.c., qualora vi sia solo
~ 2 ~ contestazione circa la sua applicabilità, non comportando tale acquisizione una supplenza ad una carenza probatoria su fatti costitutivi della domanda, ma piuttosto il superamento di una incertezza su un fatto indispensabile ai fini del decidere” (Cass. 6610/2017).
° 4. L'appellante, in data 10.10.2025, rappresentando di aver notificato tardivamente l'atto di appello, chiedeva alla Corte di essere autorizzato alla rinnovazione della notificazione. La Corte, con ordinanza 13.10.25, fissava all'appellante il termine perentorio del 20.10.2025 per rinnovare la notificazione dell'atto di appello.
° 5. L'appellante non ha notificato, come da ordinanza, il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza all'appellato che, conseguentemente, non si è costituito.
° 6. La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
° 7. Si deve dichiarare l'inammissibilità dell'appello, poiché – a seguito dell'ordinanza ex art. 291 c.p.c., pronunciata su istanza dell'appellante – il medesimo non ha rinnovato la notificazione. Trova qui applicazione il principio:
'L'inottemperanza all'ordine di rinnovazione della notifica dell'appello determina, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., l'inammissibilità del gravame, ove il rinnovo della notifica nulla sia stato del tutto omesso, diversamente dal caso di rinnovazione eseguita oltre il termine all'uopo fissato, che cagiona l'estinzione del processo' (Cass. Sez. 2 - , Sentenza 13637 del 30/5/2017)
Inoltre, il non è neppure comparso all'udienza di discussione, in quanto Parte_1
non ha depositato le note scritte, malgrado l'avvenuta comunicazione da parte della Cancelleria del provvedimento del Presidente di Sezione, che avvisava
~ 3 ~ l'appellante circa la trattazione della controversia secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
° 8. Con riferimento alle spese processuali, la Corte nulla dispone, non essendosi costituito l'appellato. Trattandosi di pronunzia di inammissibilità dell'appello, si dà atto che sussistono astrattamente i presupposti di cui all'art. 13comma 1-quater DPR
n. 115/2002, a prescindere dalla dichiarazione di esenzione allegata dall'istante
(cfr. Cass. Sez. U, sentenza 4315 del 20/02/20: 'La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza
è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria').
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore - Sezione lavoro e previdenza n. 838/2023, pubblicata il 17/05/2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
I. dichiara inammissibile l'appello;
II. nulla per le spese del presente grado;
~ 4 ~ III. dichiara l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso in Salerno, camera di consiglio 24/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rocco Pavese Dr. Maura Stassano
~ 5 ~
dr. Maura Stassano Presidente
dr. Rocco Pavese Consigliere rel.
dr. Francesca Tritto Consigliere ha pronunciato in grado di appello, in data 24.11.25, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 646/2023 R. G. sezione lavoro, vertente tra (c.f. ), con gli Avv.ti Arcangelo Parte_1 CodiceFiscale_1
AM e SS AM, elettivamente domiciliato in Caivano, Corso
UM 321,
p.e.c. appellante Email_1
e
(p.i. ) in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
p.t. appellato
Oggetto: LAVORO DIPENDENTE / DIFFERENZE RETRIBUTIVE
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE 1. Con sentenza 838/2023 pubblicata il 17.5.23, il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato il ricorso proposto dal Parte_1
nei confronti del e compensato le spese di lite per intero. CP_1
° 2. A sostegno della decisione, il Tribunale ha osservato:
~ 1 ~ • che il ricorrente, dipendente del dal 10.10.2011, aveva agito per il CP_1
riconoscimento del livello 2 parametro A CCNL Fise 6.12.2016, avendo prestato attività subordinata per il nella posizione parametrale B per oltre CP_1
5 anni;
che il aveva avanzato la pretesa a far data dal 1.01.2016, Parte_1
invocando l'art. 15 del CCNL che prevede il passaggio al diverso parametro superiore, decorso il quinquennio nella posizione inferiore;
• che, però, la contrattazione invocata dal ricorrente era entrata in vigore in data
1.1.17; che il rapporto di lavoro del con il era cessato nel Parte_1 CP_1
2019 e che, quindi, egli non aveva lavorato per un quinquennio nella posizione parametrale B;
• che la presenza di precedenti difformi legittimava la compensazione delle spese.
° 3. Avverso la sentenza il ha proposto appello il 23.11.2023, dolendosi Parte_1
del rigetto del ricorso e concludendo per la riforma della sentenza, con vittoria di spese del doppio grado. Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che il giudice di prime cure non aveva considerato che già il CCNL Igiene
Ambientale del 21.03.2012, con decorrenza 01.01.2011, prevedeva il diritto al passaggio dalla posizione parametrale 2 B a quella parametrale 2A , trascorsi 5 anni di effettivo servizio;
• che in particolare l'art. 15 comma 7 del predetto contratto aveva previsto che a decorrere dal 1 maggio 2009, il personale neoassunto o comunque inquadrato nelle posizioni parametrali di tipo B accede alle corrispondenti posizioni parametrali di tipo A del medesimo livello professionale solo dopo che siano trascorsi 5 anni di effettiva prestazione…”;
• che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto applicare la precedente norma pattizia di riferimento;
ed infatti “ nel rito del lavoro, ove sia stata omessa, o sia errata, l'indicazione del contratto collettivo applicabile ...rientra nel potere- dovere del giudice acquisirlo d'ufficio ex art. 421 c.p.c., qualora vi sia solo
~ 2 ~ contestazione circa la sua applicabilità, non comportando tale acquisizione una supplenza ad una carenza probatoria su fatti costitutivi della domanda, ma piuttosto il superamento di una incertezza su un fatto indispensabile ai fini del decidere” (Cass. 6610/2017).
° 4. L'appellante, in data 10.10.2025, rappresentando di aver notificato tardivamente l'atto di appello, chiedeva alla Corte di essere autorizzato alla rinnovazione della notificazione. La Corte, con ordinanza 13.10.25, fissava all'appellante il termine perentorio del 20.10.2025 per rinnovare la notificazione dell'atto di appello.
° 5. L'appellante non ha notificato, come da ordinanza, il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza all'appellato che, conseguentemente, non si è costituito.
° 6. La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
° 7. Si deve dichiarare l'inammissibilità dell'appello, poiché – a seguito dell'ordinanza ex art. 291 c.p.c., pronunciata su istanza dell'appellante – il medesimo non ha rinnovato la notificazione. Trova qui applicazione il principio:
'L'inottemperanza all'ordine di rinnovazione della notifica dell'appello determina, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., l'inammissibilità del gravame, ove il rinnovo della notifica nulla sia stato del tutto omesso, diversamente dal caso di rinnovazione eseguita oltre il termine all'uopo fissato, che cagiona l'estinzione del processo' (Cass. Sez. 2 - , Sentenza 13637 del 30/5/2017)
Inoltre, il non è neppure comparso all'udienza di discussione, in quanto Parte_1
non ha depositato le note scritte, malgrado l'avvenuta comunicazione da parte della Cancelleria del provvedimento del Presidente di Sezione, che avvisava
~ 3 ~ l'appellante circa la trattazione della controversia secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
° 8. Con riferimento alle spese processuali, la Corte nulla dispone, non essendosi costituito l'appellato. Trattandosi di pronunzia di inammissibilità dell'appello, si dà atto che sussistono astrattamente i presupposti di cui all'art. 13comma 1-quater DPR
n. 115/2002, a prescindere dalla dichiarazione di esenzione allegata dall'istante
(cfr. Cass. Sez. U, sentenza 4315 del 20/02/20: 'La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza
è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria').
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore - Sezione lavoro e previdenza n. 838/2023, pubblicata il 17/05/2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
I. dichiara inammissibile l'appello;
II. nulla per le spese del presente grado;
~ 4 ~ III. dichiara l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso in Salerno, camera di consiglio 24/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rocco Pavese Dr. Maura Stassano
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