Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/03/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione terza civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Alberto Nicola Filardo Presidente
Fabrizio Cosentino Consigliere
Anna Maria Torchia Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1733/2016 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto un contratto di vendita mobiliare e vertente
TRA
Parte_1
(iscritta al Registro delle imprese presso la
[...]
Camera di commercio di Monaco al n. HRB ), rappresentata e difesa C.F._1
in giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Enrico
Storari e Giacomo Zanfei, e C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa in giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Enrico Storari e Giacomo Zanfei
Parte appellante e
(C.F.: , rappresentato e difeso in CP_2 C.F._2
giudizio dall'avvocato Antonio Cavallo
Parte appellata
1
Per la parte appellante: “Nel merito, in via principale: in totale riforma della sentenza n. 446/2016 emessa dal Tribunale di Paola in persona del Giudice Dott. Antonio Magliocchi, pubblicata in data
13.07.2016, nel procedimento R.G. n. 596/2012 Rep. n. 557/16, notificata in data 28.07.2016 a mezzo pec, accogliersi l'appello contro di essa formulato con il presente atto, e per l'effetto: - dichiarare non sufficientemente provata, l'esistenza di un difetto di funzionamento dell'impianto elettrico (“corto circuito”) che possa avere dato origine all'incendio, se del caso ricorrendo all'ammissione di CTU tecnica, da affidarsi ad un ingegnere esperto nel settore Automotive, che escluda la riconducibilità dell'incendio all'azione di richiamo più volte citata. -
Accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da sulla base di tutto quanto esposto, dichiarare che i rapporti tra CP_1
la convenuta e sono regolati dal contratto di CP_3 CP_1
concessione, conseguentemente, dichiarare che la risoluzione del contratto non può essere pronunciata nei confronti di così come la CP_1
condanna alla restituzione del prezzo di vendita (peraltro mai dalla stessa percepito) pari ad € 37.329,67. - Dichiarare inammissibili ed infondate tutte le domande risarcitorie svolte nei confronti di e CP_1 Pt_1
mancando una qualsiasi condotta rilevante delle stesse, nonché la
[...]
prova del difetto, del danno e del nesso di causalità tra difetto e danno e, conseguentemente, respingersi le stesse. - Dichiarare la non risarcibilità del danno non patrimoniale per tutti i motivi sopra esposti e, conseguentemente, respingere la domanda di risarcimento dello stesso -
Disporre la restituzione in favore di di tutti gli importi Pt_1
corrisposti in forza della sentenza per cui è impugnazione pari ad €
37.329,67 oltre ad interessi dalla data del pagamento, ingiustamente
2 percepiti a titolo di restituzione del prezzo di vendita (€ 19.426,09), di risarcimento del danno non patrimoniale (€ 8.435,35) e di spese legali ed accessori comprensive di spese di CTU (€ 9.468,23) in forza della sentenza di primo grado. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa per entrambi i giudizi, rimborso forfettario 15%, CPA ed Iva”.
Per la parte appellata: “1. “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita dichiarare l'inammissibilità del proposto gravame per ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., comma 1, poiché lo stesso non ha una ragionevole probabilità di essere accolto, per tutte le ragioni esposte nel punto n. 1 della narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 446/16, resa dal Tribunale di Paola, con ogni consequenziale statuizione di legge;
2. Nella denegata ed improbabile ipotesi in cui l'On. Corte d'Appello adita non dichiari il proposto gravame inammissibile sin dalla prima udienza, decidendo invece di sottoporlo al suo vaglio nel merito, Voglia accertare e dichiarare la sua palese infondatezza ed illegittimità e rigettarlo in toto, per tutte le motivazioni esplicitate ed argomentate in narrativa, confermando per l'effetto la sentenza n. 446/16 resa dal Tribunale di Paola;
3. Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della impugnazione proposta, si insiste nell'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto di citazione in primo grado per come precisate all'udienza dell'11.04.2016.
Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi nei confronti del sottoscritto procuratore antistatario.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierno attore conveniva in giudizio le società
[...]
e esponendo: a) di avere acquistato, in data CP_4 CP_1
Contro 02.02.2012, dalla concessionaria , l'autovettura CP_4
3 BMW 525 XD, targata DM749EN corrispondendo quale prezzo l'importo di € 18.000,00; b) che in data 23.02.2012, mentre si trovava alla guida del suddetto veicolo lo stesso veniva avvolto, per autocombustione, dalle fiamme rimanendo poi distrutto;
c) che i Vigili del Fuoco intervenuti accertavano nel loro rapporto di intervento che l'incendio era avvenuto per un corto circuito interno;
d) che era intervenuta anche la Polizia Stradale che constatava l'accaduto e disponeva la rimozione del veicolo, avvenuto a spese dell'attore; e) che aveva denunciato l'accaduto alla concessionaria, la quale si era dimostrata disponibile alla consegna di altro veicolo similare;
f) che pertanto aveva disponeva il trasporto dei veicolo danneggiato presso la concessionaria;
g) che attesa la mancata consegna dell'auto sostitutiva costituiva in mora la concessionaria a mezzo missiva del procuratore;
h) che la rigettava ogni sua richiesta negando CP_3
la esistenza di compravendita tra le parti;
i) che era intercorsa corrispondenza richiedente i danni anche con la la quale CP_1
riscontrava negativamente la richiesta;
j) che da tale corrispondenza con le convenute era emersa anche la circostanza che il bene venduto recava una indicazione alterata dei km percorsi;
k) che in considerazione di quanto sopra, aveva subito danni, anche fisici. Tanto premesso chiedeva che il
Tribunale, accertato il grave adempimento delle convenute con conseguente risoluzione contrattuale, le condannasse alla restituzione del prezzo pagato, delle spese sostenute, e dei danni morali e patrimoniali.
Chiedeva inoltre la condanna dei convenuti, in via solidale, al risarcimento dei danni suboti ex art. 2043 c.c. Si costituiva in giudizio la sola
[...]
, contestando la domanda, eccependo la propria carenza di CP_1
legittimazione passiva atteso che era la mera importatrice e distributrice di beni prodotti dalla casa madre, la ontestava anche il merito Pt_1
della domanda attesa la carenza di prova del difetto denunciato nonché la non risarcibilità del danno riferibile alla cosa danneggiata ai sensi dell'art. 4 13 del codice del consumo. L'attore, autorizzato su richiesta, provvedeva a notificare l'atto di chiamata in causa al terzo , che si costituiva Pt_1
in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda attorea per le medesime ragioni di merito eccepite dalla consorella italiana ed allegando inoltre che essendo risultata la manomissione dell'autovettura, con riferimento ai Km percorsi, era decaduta ogni tipo di responsabilità del produttore. Venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma, veniva ammessa ed esperita prova testimoniale e CTU medico legale. Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza dell11.04.2016”.
Con la sentenza n. 446/2016, resa il 13.7.2016 a definizione del giudizio n. 596/2012 r.g.a.c., il Tribunale di Paola, avendo ritenuto dimostrato il malfunzionamento dell'impianto elettrico del veicolo da cui era scaturito l'incendio dello stesso e i danni che l'evento aveva cagionato al proprietario, aveva accolto la domanda di risoluzione del contratto di vendita e, per l'effetto, condannato e Controparte_4 Controparte_1
in solido tra loro, al pagamento in favore di di € 19.426,09, CP_2
ossia del prezzo pagato e delle spese sostenute, oltre interessi legali dalla data della decisione sino al soddisfacimento, nonché Controparte_4
e in solido tra loro, al pagamento di € Controparte_1 Pt_1
8.435,35, oltre interessi legali dalla data della decisione sino al soddisfacimento, condannando, infine, le tre società, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite e di c.t.u.
Le società appellanti in epigrafe hanno impugnato la suddetta sentenza, deducendo che: 1) al contrario di quanto ritenuto dal tribunale, mediante la relazione redatta dai Vigili del fuoco, la documentazione prodotta dall'attore e la deposizione del teste non sarebbe Testimone_1
stato dimostrato che l'incendio del veicolo sarebbe stato provocato da un malfunzionamento dell'impianto elettrico dell'autovettura, in quanto: a) i
Vigili del fuoco avrebbero redatto il rapporto nell'immediatezza
5 dell'accaduto, indicando quale causa dell'incendio un corto circuito, senza aver, tuttavia, utilizzato alcuno strumento diagnostico;
b) la lettera con cui la casa madre aveva invitato i proprietari di veicoli del tipo di quello venduto a - peraltro emessa dopo il verificarsi della vicenda CP_2
oggetto del contendere, con cui si invitavano i clienti a sottoporre l'autovettura in loro possesso a controllo, essendo stata riscontrata la possibilità che il cavo positivo della batteria non fosse fissato in maniera adeguata sulla pavimentazione del bagagliaio, date le anomalie alla rete di bordo che ciò avrebbe potuto comportare - aveva paventato il rischio dello sviluppo di un evento termico, anche a motore spento, nondimeno nella parte posteriore del veicolo, non anche in quella anteriore, come accaduto nella fattispecie in esame;
c) il teste citato aveva confermato che le fiamme si erano sviluppate proprio nella parte anteriore dell'autovettura; 2) diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, tra e CP_1 [...]
non vi sarebbe un rapporto di commissione né la prima CP_4
avrebbe ratificato la vendita effettuata dalla seconda, atteso che, in realtà, esse sarebbero legate da un rapporto di concessione in base al quale la concessionaria sarebbe autonoma, con la conseguenza che CP_1
sarebbe sprovvista di legittimazione passiva;
3) il giudice di primo grado avrebbe accolto la domanda risarcitoria, nonostante il c.t.u. avesse escluso la sussistenza di un danno biologico permanente. si è costituito in giudizio: 1) eccependo CP_2
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. nonché la carenza di interesse ad agire di rispetto alla domanda di CP_1
restituzione della somma corrispostagli in esecuzione della sentenza, dato che il pagamento sarebbe stato effettuato da , e di;
2) Pt_1 Pt_1
rilevando la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...]
3) eccependo l'inammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c. sia CP_4
della domanda di accertamento della natura del rapporto contrattuale
6 intercorrente tra e sia della produzione Controparte_4 CP_1
documentale rappresentata dalle fotografie inserite nell'atto di appello nonché dal contratto di concessione stipulato dalle citate società; 4) argomentando per l'infondatezza dell'impugnazione nel merito e reiterando, in via subordinata, le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado.
Rigettata la richiesta di rinnovazione della c.t.u., all'udienza del
25.6.2024 la causa – assegnata al relatore in pari data – è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica, come da ordinanza pubblicata e comunicata ai difensori il 4.7.2024, data di inizio della decorrenza dei suddetti termini.
Dev'essere, anzitutto, rilevata l'integrità del contraddittorio nel presente grado di giudizio.
Il tribunale ha condannato e in solido, Controparte_4 CP_1
al pagamento in favore di di € 19.426,09 a titolo di CP_2
restituzione del prezzo della vendita e delle spese sostenute unitamente agli interessi legali nonché e , Controparte_4 Controparte_1 Pt_1
in solido, a corrispondergli € 8.435,35, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento dei danni.
Dacché la sentenza di primo grado è stata impugnata soltanto da e , ha chiesto l'integrazione del Controparte_1 Pt_1 CP_2
contraddittorio nei confronti di contumace in primo Controparte_4
grado.
La corte, in un primo momento, con l'ordinanza del 27.1.2017, ha escluso che si dovesse disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società concessionaria, ex art. 331 c.p.c., non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario, considerato che l'obbligazione solidale passiva non avrebbe comportato l'inscindibilità delle cause,
7 nonché ex art. 332 c.p.c., essendo in ogni caso per la parte pretermessa decorsi i termini per impugnare.
In seguito, con l'ordinanza del 12 maggio 2020, il collegio ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_4
[...]
A tale ordine, però, non è stato dato seguito da alcuna delle parti.
Cionondimeno, la regolare prosecuzione del giudizio non risulta inficiata.
Per le ragioni esposte nell'ordinanza del 27.1.2017, infatti, non v'era alcuna necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della società concessionaria – ritualmente citata in giudizio in primo grado e non costituitasi (vedasi verbale dell'udienza del 22.12.2012) - , la quale, per giunta, aveva un autonomo interesse a dolersi della pronuncia di condanna inflitta in accoglimento delle domande che l'attore aveva avanzato nei suoi confronti.
Di talché, non avendo impugnato la sentenza di Controparte_4
primo grado, la decisione nei suoi confronti è divenuta cosa giudicata.
Preliminarmente occorre dichiarare infondata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., atteso che non emerge dall'atto introduttivo la sua manifesta infondatezza, al contrario la corte lo ritiene fondato e meritevole d'accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Il secondo motivo d'appello – da esaminarsi in via prioritaria, giacché con esso sono state sollevate censure inerenti alla declaratoria di risoluzione del contratto di compravendita e alla conseguente statuizione di condanna alla restituzione del prezzo – è fondato. ha chiesto al Tribunale di Paola di dichiarare la CP_2
risoluzione del contratto di vendita stipulato il 2.2.2012 con CP_5
[..
[...] [...]
e di condannare quest'ultima alla restituzione del prezzo di vendita
[...]
nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Il primo giudice ha accolto la domanda, dichiarando la risoluzione del contratto de quo e condannando alla restituzione del prezzo di vendita e delle spese sostenute la società concessionaria convenuta e altresì
[...]
con l'argomento che essa avesse ratificato il contratto di CP_1
compravendita concluso da a cui era legata da un Controparte_4
rapporto di commissione e assunto, di conseguenza, le obbligazioni nascenti dal suddetto contratto. asserisce che, contrariamente a quanto ritenuto Controparte_1
dal giudice di prime cure, essa avrebbe un rapporto di concessione con in forza del quale la concessionaria opererebbe in Controparte_4
maniera del tutto autonoma, sicché essa non risponderebbe dell'operato di quest'ultima, e reitera, perciò, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva già sollevata in primo grado.
In disparte ogni considerazione inerente alle argomentazioni addotte a sostegno dell'eccezione in parola, sollevata da con la Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 30.10.2012,
e della qualificazione in termini di eccezione afferente al merito operatane dal tribunale, occorre evidenziare che, com'è stato chiarito dalla Corte di cassazione, “le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa, in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato” (Cass. civ., sez. L, ord. n. 23721/2021).
9 Ebbene, il tenore delle conclusioni rassegnate da – il CP_2
quale ha chiesto la declaratoria della risoluzione della vendita intercorsa fra le parti in data 02.02.2012 e, per l'effetto, la condanna della
[...]
al pagamento di una somma – nonché delle ragioni di fatto e CP_4
di diritto addotte a sostegno delle medesime consente di affermare la sussistenza della legittimazione processuale passiva unicamente in capo a
Controparte_4
In riforma della sentenza impugnata, pertanto, al pagamento di €
19.426,09 in favore dell'attore deve ritenersi condannata soltanto
[...]
con statuizione che, alla luce delle superiori considerazioni, CP_4
è divenuta cosa giudicata.
Parimenti fondato è il primo motivo di appello.
ha chiesto al tribunale di condannare e CP_2 CP_1
al risarcimento dei danni derivanti dai vizi dell'autovettura Pt_1
venduta da ai sensi dell'art. 2043 c.c., asserendo che Controparte_4
l'evento dannoso dato dall'autocombustione del veicolo sarebbe stato causato da “[…] un difetto originario dell'impianto elettrico la cui responsabilità non può non ricollegarsi al produttore che ha messo in commercio l'autovettura stessa” (cfr. pag. 12 dell'atto di citazione in primo grado).
Il giudice di primo grado, con la premessa che la tutela risarcitoria disciplinata dal codice civile non è preclusa da quella offerta dal codice del consumo, ha accolto la domanda attorea sul presupposto della sicura riconducibilità dell'incendio del veicolo a un difetto dell'impianto elettrico dell'autovettura in base alla relazione redatta dai Vigili del fuoco intervenuti su posto e della documentazione prodotta dall'attore “[…] narrante che nel medesimo periodo oggetto di giudizio, oltre un milione di autovetture, del medesimo modello di quella dello , venivano CP_2
10 Contro richiamate dalla per una campagna di verifica del possibile malfunzionamento dell'impianto elettrico con possibilità di incendio”.
Secondo le odierne appellanti, non sarebbe stata sufficientemente dimostrata l'esistenza di un difetto di malfunzionamento dell'impianto elettrico del veicolo scaturigine dell'incendio.
Appare opportuno, intanto, evidenziare come per poter ritenere un soggetto responsabile ai sensi dell'art. 2043 c.c. sia necessario che il danneggiato dimostri il fatto illecito, l'elemento psicologico del soggetto agente – o, comunque, di colui al quale il fatto allegato è imputabile –
l'evento dannoso, il nesso eziologico che lega quest'ultimo al fatto e il danno conseguenza derivante dall'evento dannoso.
Nella fattispecie in esame, l'unico elemento che può dirsi dimostrato
è l'evento dannoso di autocombustione del veicolo.
Il fatto illecito, da ravvisarsi in base alle prospettazioni dell'attore nella produzione di un veicolo difettoso e nella sua messa in commercio, non può ritenersi provato unicamente dalla circostanza che la casa madre avesse riscontrato nelle autovetture appartenenti al tipo acquistato da la possibilità che la copertura del cavo positivo della batteria CP_2
non fosse fissata in modo adeguato e che sarebbe stato opportuno intervenire per evitare anomalie alla rete di bordo e scongiurare il rischio, sebbene remoto, del verificarsi di un evento termico anche a veicolo spento.
Non vi sono, invero, elementi precisi e concordant che consentano di presumere sussistente il difetto elettrico nel veicolo.
Pur volendo, inoltre, ipotizzare che lo stesso vi fosse e, quindi, ritenere provato il fatto, non è possibile affermare che l'autocombustione sia stata provocata da un simile difetto.
11 L'attore, infatti, non ha fornito alcuna prova del nesso eziologico tra il difetto dell'impianto elettrico del veicolo e la sua messa in circolazione e l'autocombustione della vettura.
Nessuna prova, infine, della colpa del produttore, che, anzi, una volta riscontrato un possibile difetto nel funzionamento di alcuni veicoli da essa prodotti, ha invitato gli acquirenti a sottoporre le vetture rientrati nella tipologia interessata a controllo, 'sì da procedere all'eventuale opportuno intervento.
In assenza di prova degli elementi di cui si compone l'illecito civile, allora, la domanda risarcitoria dev'essere rigettata.
La trattazione del terzo motivo d'appello è assorbita dalla fondatezza del primo motivo di impugnazione.
Dalle considerazioni suesposte discende l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda risarcitoria avanzata da nei confronti di CP_2 [...]
e dev'essere rigettata. CP_1 Pt_1
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività defensionale svolta e della complessità della causa, che giustificano l'applicazione dei parametri minimi ratione temporis applicabili.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
a) dichiara la carenza di legittimazione passiva di Controparte_1
limitatamente alla domanda di condanna della stessa alla restituzione del prezzo di vendita e alle spese sostenute;
12 b) rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata da CP_2
nei confronti di e;
Controparte_1 Pt_1
- condanna al pagamento in favore di e CP_2 Controparte_1
delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € Pt_1
5.800,00, di cui € 804 per spese ed € 4.996,00 per onorari, oltre accessori di legge;
- condanna al pagamento in favore di e CP_2 Controparte_1
delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi Pt_1
€ 3.972,00, oltre accessori di legge.
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 12 novembre
2024.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
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