Articolo 1 della Legge 14 marzo 1961, n. 204
Versione
26 aprile 1961
Art. 1. Articolo unico.

La lettera a) dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1463, n. 1463, e' sostituita dalla seguente:
"a) aver compiuto regolare servizio nelle scuole parificate o pareggiate per ciechi per almeno un triennio nel decennio immediatamente precedente alla data della presente legge, riportando per almeno due anni la qualifica di "ottimo" e per gli altri anni qualifica non inferiore a "distinto".

Entrata in vigore il 26 aprile 1961