Art. 1. Articolo unico.
La lettera a) dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1463, n. 1463, e' sostituita dalla seguente:
"a) aver compiuto regolare servizio nelle scuole parificate o pareggiate per ciechi per almeno un triennio nel decennio immediatamente precedente alla data della presente legge, riportando per almeno due anni la qualifica di "ottimo" e per gli altri anni qualifica non inferiore a "distinto".
La lettera a) dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1463, n. 1463, e' sostituita dalla seguente:
"a) aver compiuto regolare servizio nelle scuole parificate o pareggiate per ciechi per almeno un triennio nel decennio immediatamente precedente alla data della presente legge, riportando per almeno due anni la qualifica di "ottimo" e per gli altri anni qualifica non inferiore a "distinto".