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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa A. Baroncini in data 9.1.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n.8583 /2024 R.G. cont.
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, via Valadier n.53, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Silvia Allegra e dell'avv. Patrizia Casula che lo rappresentano e difendono unita- mente e disgiuntamente, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
- in persona del pre- Controparte_1 sidente pro - tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Cipriani, giusta procura generale alle liti, con il quale domicilia presso l'Avvocatura Distrettuale di Roma, via Cesa- re Beccaria n.29
RESISTENTE
Oggetto: Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.3.2024 il ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione Lavoro, chiedendo la fissazione nell'udienza di discussione nella causa promossa avverso l , avente ad oggetto il riconoscimento del proprio diritto a percepire CP_1
l'indennità richiesta con domanda del 3.3.2023 e, per l'effetto, la condanna CP_2 dell'istituto resistente al pagamento dei relativi ratei a decorrere dalla presentazione della domanda, oltre interessi dal 121° giorno, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favo- re dei procuratori antistatari.
Costituitosi ritualmente il contraddittorio, l eccepiva la mancanza di retribuzione nel CP_1
quadriennio antecedente lo stato di disoccupazione, per cui, anche procedendo alla c.d.
“neutralizzazione” dei periodi di contribuzione cassa integrazione straordinaria (dal
01/07/2017 al 03/05/2020) e di cassa integrazione in deroga (dal 04/05/2020 al
31/12/2021)- non si può procedere alla liquidazione della Naspi per impossibilità di deter- minarne il relativo ammontare;
successivamente provvedeva tuttavia alla liquidazione della prestazione, chiedendo per l'effetto, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite, per essere i flussi Uniemens pervenuti all'istituto solo a luglio 2024.
All'odierna udienza, esaurita la discussione, in cui le parti chiedevano concordemente pro- nunciarsi declaratoria di cessazione della materia del contendere - reclamando tuttavia il ricorrente il favore delle spese di lite, per essere la liquidazione intervenuta dopo il deposi- to e la notifica del ricorso - il giudice decideva come da dispositivo.
Avendo il diritto azionato trovato soddisfazione in via amministrativa ed avendo le parti concluso in tal senso, deve pronunciarsi, quanto al merito della presente controversia, sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Cionondimeno un sommario esame del merito è necessario al fine di provvedere in ordine alle spese processuali, in base al principio della cd. soccombenza virtuale.
In base a tale principio anche quando il procedimento si concluda con una sentenza di cessazione della materia del contendere occorre una delibazione in ordine alla individua- zione della parte che sarebbe risultata vittoriosa.
Orbene nel presente giudizio le spese devono in linea generale seguire la soccombenza virtuale dell'istituto che provvedeva comunque solo dopo il deposito e la notifica del ricorso alla liquidazione della prestazione e tuttavia il tardivo deposito dei flussi Uniemens non ascrivibile ad alcuna delle due parti, ne giustifica la compensazione per 1/3.
P.Q.M.
2
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione di- sattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa per 1/3 le spese di lite e, per l'effetto, condanna l alla refusione in favore CP_1
del ricorrente dei residui 2/3, liquidati in euro 1.800,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Roma, 9.1.2025
IL GIUDICE
Dott. Anna Baroncini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa A. Baroncini in data 9.1.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n.8583 /2024 R.G. cont.
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, via Valadier n.53, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Silvia Allegra e dell'avv. Patrizia Casula che lo rappresentano e difendono unita- mente e disgiuntamente, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
- in persona del pre- Controparte_1 sidente pro - tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Cipriani, giusta procura generale alle liti, con il quale domicilia presso l'Avvocatura Distrettuale di Roma, via Cesa- re Beccaria n.29
RESISTENTE
Oggetto: Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.3.2024 il ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione Lavoro, chiedendo la fissazione nell'udienza di discussione nella causa promossa avverso l , avente ad oggetto il riconoscimento del proprio diritto a percepire CP_1
l'indennità richiesta con domanda del 3.3.2023 e, per l'effetto, la condanna CP_2 dell'istituto resistente al pagamento dei relativi ratei a decorrere dalla presentazione della domanda, oltre interessi dal 121° giorno, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favo- re dei procuratori antistatari.
Costituitosi ritualmente il contraddittorio, l eccepiva la mancanza di retribuzione nel CP_1
quadriennio antecedente lo stato di disoccupazione, per cui, anche procedendo alla c.d.
“neutralizzazione” dei periodi di contribuzione cassa integrazione straordinaria (dal
01/07/2017 al 03/05/2020) e di cassa integrazione in deroga (dal 04/05/2020 al
31/12/2021)- non si può procedere alla liquidazione della Naspi per impossibilità di deter- minarne il relativo ammontare;
successivamente provvedeva tuttavia alla liquidazione della prestazione, chiedendo per l'effetto, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite, per essere i flussi Uniemens pervenuti all'istituto solo a luglio 2024.
All'odierna udienza, esaurita la discussione, in cui le parti chiedevano concordemente pro- nunciarsi declaratoria di cessazione della materia del contendere - reclamando tuttavia il ricorrente il favore delle spese di lite, per essere la liquidazione intervenuta dopo il deposi- to e la notifica del ricorso - il giudice decideva come da dispositivo.
Avendo il diritto azionato trovato soddisfazione in via amministrativa ed avendo le parti concluso in tal senso, deve pronunciarsi, quanto al merito della presente controversia, sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Cionondimeno un sommario esame del merito è necessario al fine di provvedere in ordine alle spese processuali, in base al principio della cd. soccombenza virtuale.
In base a tale principio anche quando il procedimento si concluda con una sentenza di cessazione della materia del contendere occorre una delibazione in ordine alla individua- zione della parte che sarebbe risultata vittoriosa.
Orbene nel presente giudizio le spese devono in linea generale seguire la soccombenza virtuale dell'istituto che provvedeva comunque solo dopo il deposito e la notifica del ricorso alla liquidazione della prestazione e tuttavia il tardivo deposito dei flussi Uniemens non ascrivibile ad alcuna delle due parti, ne giustifica la compensazione per 1/3.
P.Q.M.
2
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione di- sattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa per 1/3 le spese di lite e, per l'effetto, condanna l alla refusione in favore CP_1
del ricorrente dei residui 2/3, liquidati in euro 1.800,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Roma, 9.1.2025
IL GIUDICE
Dott. Anna Baroncini
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