Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 03/06/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Verona - Sezione Lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Angeletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di lavoro promossa con ricorso depositato in data 10/4/2019
DA
, comparsa in causa a mezzo dell'avv. Parte_1
Luciano Guerrini per mandato inserito nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Verona, Viale
Nino Bixio n. 22/A
CONTRO
, comparso in causa a mezzo dell'avv. Mattia Controparte_1
Lancerotto per mandato inserito nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Verona, Via Gorizia n. 8
NONCHE' CONTRO
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, comparso in causa a mezzo dell'avv. Daniela Guarino per procura generale alle liti a rogito del Notaio Per_1 di Roma n. 80974/21569 del 21/7/2015 ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio di avvocatura dell'Istituto in Verona, Via C. Battisti n. 19
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro subordinato – differenze retributive
UDIENZA DI DISCUSSIONE: 22/5/2025
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: 1) Accertarsi e dichiararsi che la ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa quale collaboratrice domestica a favore di da Controparte_1
26 maggio 2011 al 14 novembre 2016, allorquando è stata licenziata senza giustificato motivo e senza preavviso.
2) Per l'effetto, accertarsi e dichiararsi che la ricorrente è creditrice dell'importo di €.29.634,00, di cui € 21.672,00 per retribuzioni ordinarie maturate e non percepite, € 2.294,00 per ferie maturate e non godute, € 4.868,00 a titolo di TFR, €.800,00 per l'indennità sostitutiva di preavviso di
1
€.29.634,00 o quelle diverse somme che dovessero essere accertate nel corso del giudizio, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dì dei dovuti pagamenti al saldo effettivo.
4) Accertarsi e dichiararsi il parziale mancato pagamento dei contributi previdenziali dovuti dal sig. alla ricorrente, come da narrativa dei CP_1 fatti, e per l'effetto condannarsi il convenuto a versare dette somme direttamente all' ; CP_3
5) Vittoria di spese e competenze oltre quota spese generali, CPA e IVA come per legge.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA:
In via principale: senza inversione dell'onere probatorio gravante su controparte, integralmente rigettarsi le domande proposte dalla ricorrente, perché infondate in fatto e in diritto.
In subordine: accertarsi ed dichiararsi la prescrizione di eventuali crediti della ricorrente con riferimento al periodo antecedente al 20.5.2014 o al diverso periodo che sarà accertato in corso di causa. Ridursi, in ogni caso, le pretese avversarie di giustizia. in ogni caso:
Con vittoria di compensi e spese di causa, oltre accessori di legge.
CONCLUSIONI DELL' : CP_3 Voglia l'Ill.mo Giudice adito: a) ove fosse accertato il diritto della ricorrente agli emolumenti rivendicati in ricorso, condannare al pagamento in favore dell' Controparte_1 CP_3 dei contributi previdenziali e delle sanzioni civili come per legge sino al saldo, dovuti su tutte le somme corrisposte e da corrispondere all'esito della presente causa durante e/o a causa del rapporto di lavoro ed illegittimamente non sottoposte a contribuzione previdenziale;
b) con vittoria di spese e competenze di lite.
Motivi della decisione
La signora conviene in giudizio l'ex datore di Parte_1
lavoro, , per veder riconosciuto il proprio diritto di credito Controparte_1
di € 29.634,00 a titolo di differenze retributive maturate e non pagate, oltre rivalutazione, interessi e ai correlativi contributi previdenziali, in ragione del rapporto di lavoro prestato alle dipendenze del convenuto dal
2 26/05/2011 al 14/11/2016. A sostegno della domanda la ricorrente, in fatto, espone:
-di essere stata assunta con mansioni di collaboratrice domestica presso l'abitazione del datore di lavoro in Verona, in Via Bonuzzo Sant'Anna n.2/a e inquadrata alla categoria B del relativo CCNL, a seguito della lettera di assunzione sottoscritta in data 26/05/2011;
- che l'accordo sottoscritto prevedeva in particolare un orario di lavoro di
25 ore settimanali e la corresponsione di una “retribuzione mensile di
800,00 Euro, pari a 8,00 Euro l'ora”.
-che con successiva dichiarazione il datore di lavoro richiamava il contratto del 26/5/2011 confermando che l'assunzione era avvenuta in pari data (doc. 2 datato 30.12.2011;
- che il contratto a cura della ricorrente era stato tradotto in lingua portoghese, con asseverazione resa dalla Dott.ssa Persona_2
traduttore interprete iscritta all'albo del consulenti tecnici, presso
[...]
il Tribunale di Verona, il 5 Gennaio 2012 (doc. 3-4);
-che anche tale contratto era firmato in ogni sua parte dal datore di lavoro
; Controparte_1
-di aver ricevuto per tutta la durata del rapporto la minor somma mensile di € 600,00, che le veniva pagata in contanti;
-di aver appreso, quanto alla posizione previdenziale, che era stata dichiarata all' la diversa e inferiore retribuzione oraria di € 5,00; CP_3
-di non aver ricevuto la tredicesima mensilità per gli anni 2011, 2012,
2013, 2014, 2015 e 2016, gli scatti di anzianità di Giugno 2013 e Giugno
2015, la retribuzione per le ferie godute dal 04/12/2013 al 20/01/2014 e dal 06/02/2015 al 20/03/2015 e il trattamento di fine rapporto;
3 - che nel novembre 2016 il rapporto di lavoro è cessato per l'iniziativa unilaterale del datore di lavoro e senza preavviso.
-che le differenze retributive spettanti in ragione dei fatti esposti risultano pari a € 28.834,00, , di cui € 21.672,00 per retribuzioni maturate e non percepite, € 2.294,00 per ferie maturate e non godute e € 4.868,00 a titolo di TFR, ed € 800,00 per l'indennità sostitutiva di preavviso.
si è ritualmente costituito in giudizio, esponendo una Controparte_1
diversa ricostruzione con riguardo a come si sarebbe svolto il rapporto di lavoro con la propria dipendente dal momento dell'assunzione e quello del licenziamento e come in particolare che:
-L'accordo intervenuto sin dal momento dell'assunzione prevedeva che venisse mensilmente corrisposta una retribuzione netta di € 600,00
omnicomprensiva dei ratei di 13^ e TFR.. - Detto importo era quindi comprensivo di una quota di salario mensile di € 500,00 e per la parte restante della quota di 13esima mensilità e del TFR.
-le ferie sarebbero state regolarmente pagate. In particolare quelle dal
4.12.2013 al 20.1.2014 e dal 6.2.2015 al 20.3.2015.
-il rapporto di lavoro sarebbe cessato per furti ascrivibili alla dipendente e comunque concedendo il preavviso.
Il convenuto ha inoltre formalmente disconosciuto l'autenticità della propria firma per come risultante apposta ai contratti prodotti in atti chiedendo l'esibizione degli originali, contestando l'esattezza dei conteggi per come prospettati in giudizio. Nel concludere per il rigetto della domanda ha infine eccepito la prescrizione degli eventuali crediti retributivi per il periodo antecedente al 20.5.2014.
Si è costituita in giudizio anche l ritualmente evocata, affermando CP_3
che laddove le vicende del rapporto di lavoro in contestazione, così come
4 illustrate in atti, avessero trovato conferma in tutto o in parte in corso di causa, sarebbe stata da affermarsi la sussistenza di differenze retributive a favore della dipendente per il periodo compreso tra il 26.05.2011 ed il
14.11.2016, con conseguente condanna di alla Controparte_1
regolarizzazione della posizione assicurativa della ricorrente, mediante il pagamento in favore dell' dei contributi previdenziali sulle somme già CP_3
corrisposte a titolo retributivo nel corso del rapporto di lavoro ed illegittimamente non sottoposte a contribuzione, nonché sulle somme ulteriori riconosciute come dovute a titolo retributivo all'esito del giudizio e comunque in misura non inferiore ai minimali contributivi di cui alla L.
389/89, oltre alle sanzioni civili come per legge, il tutto nei limiti della prescrizione quinquennale.
Alla prima udienza fissata l' 8.11.2020 veniva sentito il convenuto
[...]
, il quale così rispondeva: “Non mi risulta che la firma sul CP_1
contratto del 26.05.2011 sotto l'espressione empregador, sia autentica ossia sia mia. Faccio comunque presente che si tratta di una copia.”
Lo scrivente patrocinio chiedeva un rinvio per poter produrre l'originale.
Il Giudice differiva l'udienza al 25.3.2020 per esperire il tentativo di conciliazione.
All'udienza del 24.3.20, parte ricorrente esibiva i docc. 1- 4 in originale.
Il Giudice ne autorizzava il deposito telematico. Nella medesima udienza il convenuto dichiarava di riconoscere la propria firma a pag. 2, 3, 4 e a pag.
5 rilevando peraltro di non aver mai concluso il contratto datato 26.5.2011
e di non aver mai visto i documenti che gli venivano mostrati.
Il Giudice reiterava il tentativo di conciliazione e per il suo approfondimento fissava per la prosecuzione della causa l'udienza del 5 maggio 2021 ore 9,00 con modalità “da remoto”. All'udienza del 5.5.2021
5 la parte ricorrente rappresentava che la propria assistita aveva ricevuto avviso di comparizione davanti al G.I.P. per la trattazione dell'opposizione all'archiviazione richiesta dal P.M., segnalando che tale procedimento, in seguito archiviato, aveva ad oggetto i reati di truffa processuale e l'estorsione originati dalla medesima vicenda per cui è processo..
All'udienza dell'8.11.2021 si dava atto che il riconoscimento della propria firma da parte del sig. si riferisce al documento 11 (il quale CP_1
collaziona i documenti da 1 a 4) di parte ricorrente, nuovamente esibito in originale.
Veniva poi sentita ad interrogatorio libero la ricorrente, la quale confermando quanto già riportato in precedente udienza dichiarava: “ho
dovuto tradurre il contratto in portoghese perché mi serviva per richiedere
un finanziamento in Brasile. Prima del contratto lui mi dava € 600,00, e lui
mi disse che mi poteva dare quello perché era in crisi con la moglie. Poi
facciamo un contratto di € 800,00 ma preciso a tale riguardo che fu scritto
dal sindacato non da me perché io non capivo la lingua italiana. Io chiesi
al sig. di darmi più di € 600,00 e di darmi precisamente € 800,00 CP_1
ma lui continuava a dirmi che era in difficoltà. Io ho continuato a
chiederglieli e lui mi ha detto che non poteva darmeli e che se mi fossi
rivolta ad un avvocato sarebbe stata la mia condanna a morte. Io sono
rimasta da lui perché non avevo nessun posto dove andare a vivere. Io vivevo nella casa in cui svolgevo la mia attività lavorativa. “
Il Giudice tentava la conciliazione della lite con esito negativo. CP_1
offriva a titolo conciliativo € 2.000,00 non accettati dalla ricorrente.
[...]
Nella medesima udienza il procuratore di parte resistente presentava la querela di falso chiedendo di poterla depositare telematicamente entro il termine di 5 giorni.
6 Il Giudice autorizzava il deposito e fissava termine a parte ricorrente
CP_ nonchè all' , fino ai successivi 10 giorni per prendere posizione sulla querela di falso.
Autorizzata la querela di falso, il processo veniva sospesoex artt. 65 disp.
Att. c.p.c. e 295 c.p.c.. Il giudizio veniva definito con la sentenza n.2786/2024 pubblicata il 5.12.2024 che pronunciava il rigetto della querela di falso.
A seguito di ricorso per riassunzione, la causa veniva fissata udienza al
26.2.25 a seguito della quale il Giudice con ordinanza 26.2.2025 rigettava l'istanza di sospensione del giudizio formulata dal convenuto, fissando udienza di discussione al 15 maggio 2025, autorizzando le parti al deposito di note scritte. In data 22 maggio 2025 veniva data lettura del dispositivo della sentenza.
***
E' fatto pacifico e non contestato che il datore di lavoro, , Controparte_1
abbia corrisposto alla ricorrente nel periodo in cui è stata alle sue dipendenze, una paga mensile di € 600,00.
Le tesi contrapposte delle parti, come è agevole evincere dalla sintesi del processo, sono così riassumibili: secondo parte ricorrente, il compenso pattuito era pari a € 800,00, mentre secondo parte resistente le parti concordano un compenso mensile di € 600,00.
Parte ricorrente a sostegno della sua allegazione ha prodotto il contratto di lavoro del 26.5.2011 in lingua italiana, composto di due fogli con sottoscrizione delle parti nella seconda pagina e il contratto tradotto in lingua portoghese recante la sottoscrizione in entrambe le pagine. Ha
inoltre prodotto una dichiarazione del convenuto con la quale lo stesso dichiara che il rapporto è iniziato il 25.5.2011. Anche nel contratto in lingua
7 porteghese l'importo di € 800,00 è scritto in cifre (non in lettere) e la pagina che da' conto di tale importo è sottoscritta dal convenuto.
Parte convenuta, pur allegando che il contenuto contrattuale era diverso e senza addurre una forma differente da quella scritta, non ha prodotto alcun documento tale da attestare, almeno induttivamente, che l'accordo era diverso da quello allegato da parte ricorrente.
Parte convenuta ha infatti incentrato tutte le sue difese sul valore probatorio dei documenti di parte ricorrente, asserendo in prima battuta che la sottoscrizione non era genuina ed instando al tempo stesso (e correttamente) per la produzione degli originali;
ha poi ipotizzato che l'importo scritto nel contratto fosse di € 800,00 perché il contratto era finalizzato ad ottenere un finanziamento in Brasile (implicitamente dando per riconosciuta l'autenticità del contratto); in seguito, esibiti in giudizio gli originali ha riconosciuto la propria sottoscrizione. Infine, ha dichiarato che i documenti prodotti dalla ricorrente (sub 1-4 collazionati nel doc. 11) erano frutto di falsità materiale e ha, nei termini già precisati e risultanti agli atti,
proposto la querela di falso, con esito sfavorevole.
Parte convenuta, pendendo ancora i termini per l'appello, ha chiesto a questo giudice la sospensione del processo, cui sarebbe corretto pervenire ove la prognosi giudiziale di riforma fosse positiva ex art. 337
c.p.c., valutazione che questo giudice non ritiene di poter fare,
condividendo appieno le argomentazioni epresse dal tribunale, qui di seguito riportate nei passaggi salienti.
“rilevato che, con riferimento alla falsità del contratto in lingua italiana in data 26/05/11, il querelante ha declinato a supporto della denunciata falsità solo profili di falso materiale, cioè di pretese alterazioni materiali del documento, senza in alcun modo denunciare profili di falsità ideologica,
8 vale a dire di riempimento abusivo del documento firmato in bianco
(absque pactis), ovvero di riempimento contrario alle condizioni concordate (contra pacta), per esempio rispetto alle condizioni economiche del contratto, o alla data del perfezionamento dell'accordo contrattuale, o alla durata del rapporto di lavoro, e così via;
osservato, inoltre, che il querelante, che assume che l'unico accordo intercorso con la querelata per la formalizzazione del rapporto di lavoro domestico si sarebbe perfezionato il 25/05/11, non ha prodotto alcun contratto in data
25/05/11, che avrebbe rappresentato l'elemento principale a sostegno della asserita falsità del contratto invece invocato dalla lavoratrice con la produzione in causa del documento contrattuale in data 26/05/11;
osservato, poi, che, nella querela introduttiva, il querelante ha denunciato esclusivamente i seguenti profili di falsità 'estrinseca' (cfr. atto di citazione,
pag. 4) che si riportano testualmente di seguito:
1. Le pagine 1 e 2 sono staccate (non sono un unico foglio fronte
retro) e non c'è giunzione tra di esse.
2. La pag. 1 non riporta nessuna siglatura delle parti sottoscriventi la
pagina asseritamente successiva.
3. La pag. 2 non riporta data, ma solo una singola parola finale.
4. La pag. 2 non ha bollo sul suo fronte.
5. La pag. 2 non ha la stessa giustificazione del formato di scrittura
“word” di ag.
1.
6. Vi è, poi, una evidente troncatura dopo la parola “effettivo” che
risulta essere totalmente slegata dal periodo successivo ove si parla di
“contratto nazionale CCNL personale domestico” che non trova alcun riferimento rispetto “all'esito del positivo del periodo di prova”; ritenuto
9 che nessuno degli elementi sopra indicati dal querelante appare di per sé idoneo a giustificare l'assunto di falsità materiale del contratto
26/05/11, tenuto conto che il contratto di lavoro, ed anche il contratto di lavoro domestico secondo il CCNL lavoratori domestici (cfr. art. 6), è un contratto per il quale vige il principio della libertà delle forme, che non richiede, cioè, per il suo perfezionamento, né l'adozione di forma scritta
ad substantiam né, a fortiori, il ricorso a formule tipiche o modalità
vincolate, quali per esempio l'utilizzo di un foglio unico fronte-retro, la siglatura di ciascuna pagina da parte dei contraenti, l'apposizione di bolli
(aventi semmai rilevanza sul piano amministrativo), o l'obbligo di un determinato stile grafico del documento;
osservato che, mutatis
mutandis, le considerazioni sopra formulate con riferimento al contratto in lingua italiana sub doc. 1 della causa di lavoro valgono anche con riferimento alla traduzione in portoghese di cui al doc. 4 della causa di lavoro, tenuto conto che: i) nessuno degli elementi di falsità materiale indicati dal querelante (cfr. atto di citazione, pag. 5 e ss.) risulta di per sé
idoneo a giustificare l'assunto di falsità materiale del contratto 26/05/11, non foss'altro per il fatto che gli elementi essenziali dell'accordo contrattuale di lavoro risultanti dal contratto redatto in italiano (CCNL di riferimento, inquadramento, retribuzione oraria, luogo di lavoro) ricorrono identici anche nel documento contenente la traduzione in portoghese,
che - è opportuno ricordare - riporta la sottoscrizione del datore di lavoro
Dr. , dallo stesso riconosciuta come autografa in seno alla causa CP_1
di lavoro;
ii) di per sé, la doglianza relativa alla cattiva qualità della traduzione dei patti contrattuali in portoghese non è elemento sufficiente a suffragare la doglianza di falsità materiale del documento contrattuale,
potendo semmai essere diretta a far valere la responsabilità
10 professionale del traduttore, che è, tuttavia, profilo del tutto distinto ed autonomo dal falso materiale oggetto della querela attorea;
rilevato, poi che le prove orali che il querelante ha formulato a sostegno del proprio assunto di falsità materiale risulta inammissibili (ed infatti sono state respinte dal giudice istruttore) in quanto non finalizzate alla prova della falsità materiale del testo come circoscritta dal giudice del lavoro con ordinanza dep. 12/01/22, avendo ad oggetto circostanze storiche
(asseritamente avvenute molti anni dopo la stipulazione del contratto oggetto di causa) del tutto irrilevanti rispetto all'indagine relativa alla falsità materiale del documento contrattuale;
osservato, inoltre, che nemmeno la richiesta attorea di CTU grafologica è ammissibile in causa
(ed è stata, infatti, anch'essa respinta dal giudice istruttore), tenuto conto che essa, in quanto mezzo funzionalmente diretto all'accertamento dell'autografia della sottoscrizione, è del tutto irrilevante ai fini della presente decisione a fronte del fatto che il giudice del lavoro ha espressamente escluso l'esperibilità della querela in ordine all'autografia delle sottoscrizioni recate dal contratto e dalla sua traduzione in portoghese poiché riconosciute dallo stesso querelante/datore di lavoro nel corso della stessa causa lavoristica;
osservato, infine, che anche la richiesta attorea di prova tecnica sull'inchiostro usato per la redazione del testo del contratto è inammissibile (ed è stata respinta dal giudice istruttore) in quanto irrilevante ai fini della decisione, tenuto conto che nessuna norma di legge vieta che la sottoscrizione del contratto da parte di uno dei contraenti sia apposta in un momento diverso da quello della predisposizione materiale del contenuto del documento contrattuale;
ritenuto, pertanto, che l'assunto attoreo di pretesa falsità materiale del
11 contratto in italiano 26/05/11 e della traduzione in portoghese sia rimasto del tutto sfornito di qualsiasi prova in causa…”;
Pertanto, a fronte della prova documentale dell'accordo nei termini allegati da parte ricorrente, nessun reale elemento documentale né indiziario risulta offerto da parte convenuta, tale da contrastare la prova della pattuizione di € 800,00 mensili.
Da ciò consegue anche la debenza degli scatti di anzianità medio tempo maturati nonché delle somme dovute per le 13esime mensilità (art 38
CCNL) e quelle corrispondenti alle indennità per ferie non godute e al t.f.r.,
somme tutte che discendono linearmente dall'applicazione del contratto in atti e del contratto collettivo richiamato nel contratto individuale e che parte convenuta non ha provato di aver corrisposto e non ha adeguatamente contestato nel loro specifico ammontare.
Non può essere accolta l'eccezione di prescrizione, sulla quale basterà
richiamare la nota sentenza n. 26246, del 6 settembre 2022, della Corte
di Cassazione, secondo cui la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.
E' stato evocato in giudizio anche l per quanto attiene alle differenze CP_3
contributive di spettanza della dipendente in ragione del minor importo dichiarato per la paga oraria da parte dal datore di lavoro.
L' ha assunto una posizione di favorevole precisando peraltro che il CP_3
termine di prescrizione dei contributi è quinquennale e non decennale.
Deve essere accolta quindi la domanda previdenziale nei termini precisati dall' . CP_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono calcolate sulla base delle fasi espletate e dei valori di cui al d.m. 55/2014.
P.Q.M.
12 Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Condanna a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
l'importo pari a € 29.634,00 oltre a interessi legali e alla
[...]
rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo effettivo;
2) Condanna al pagamento dei contributi Controparte_1
previdenziali dovuti sull'importo di cui al punto 1) nei limiti della prescrizione quinquennale;
3) Condanna alla rifusione delle spese di lite che Controparte_1
liquida in € 7.616,00 oltre IVA, CPA, rimb. sp. forf. a favore di parte ricorrente ed € 1.500,00 a favore dell' . CP_3
Verona, 22 maggio 2025
IL GIUDICE
Cristina Angeletti
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