Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/01/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 11835/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.10.2024 da
1) Parte_1 nata a [...], il [...]; cittadina: italiana;
Cod. Fisc.: ; CodiceFiscale_1 residente a [...]; con l'Avv. Sonia A. Fraioli, come da procura in atti, con studio a Milano in Via A. Lamarmora, 22, presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) CP_1 nato a [...], il [...]; cittadino: italiano;
Cod. Fisc.: ; CodiceFiscale_2 residente a [...]; con l'Avv. Sonia A. Fraioli, come da procura in atti, con studio a Milano in Via A. Lamarmora, 22, presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a Milano, in data 21.10.2006
(anno 2006; atto n. 1817; reg. 01; parte 1) separati consensualmente con verbale in data 28.06.2017, omologato con decreto del Tribunale di
Milano in data 07.09.2017 con i seguenti figli:
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maggiorenne, economicamente autosufficiente e
(C.F.: ), nato a [...], il [...], cittadino italiano, Controparte_3 C.F._4
minore di età.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
'1) il figlio minore , studente, viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con CP_3 collocazione prevalente presso la madre, NO , nell'appartamento condotto in Parte_1
locazione dalla stessa a Milano, in Via Demonte, 2;
2) così come attualmente, starà con il padre quando desidera e, in ogni caso, a fine settimana CP_3
alternati, dal pomeriggio del venerdì sino alla domenica sera e cenerà con il padre almeno una sera alla settimana a sua scelta;
3) così come attualmente, durante le vacanze estive starà con il padre almeno quindici CP_3
giorni, anche non consecutivi, mentre durante le vacanze natalizie starà con ciascun genitore, alternativamente, dall'inizio delle vacanze sino al 30 dicembre e dal 30 dicembre sino alla ripresa delle lezioni;
le vacanze di carnevale e pasquali continueranno ad essere trascorse da CP_3
alternativamente e interamente con ciascun genitore;
4) il Signor verserà alla NO , quale contributo per il mantenimento di , la CP_1 Pt_1 CP_3 somma mensile di € 150,00 (centocinquanta/00), importo che sarà versato anticipatamente, per dodici mensilità, entro il giorno 28 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla
NO , alle coordinate già note al Signor detto importo sarà annualmente Parte_1 CP_1
rivalutato in base agli indici Istat, costo vita, con prima rivalutazione a ottobre 2025;
5) il Signor terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative al figlio secondo le CP_1
'Linee Guida spese extra assegno' approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di
Milano in data 14.11.2017 e, più precisamente:
- delle spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o dallo specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante e/o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
pagina 2 di 4 - delle spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- delle spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- delle spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- delle spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
e) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); f) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto del figlio;
6) dette suindicate spese verranno rimborsate al genitore che le avrà anticipate, previa esibizione della relativa documentazione, a semplice richiesta;
7) i Signori e dichiarano di essere, entrambi, economicamente autosufficienti, di non Pt_1 CP_1
avere pretese da rivolgersi reciprocamente per il proprio mantenimento'.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma terzo, c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
pagina 3 di 4 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma primo, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Milano, in data 21.10.2006 tra
[...]
e ; Pt_1 CP_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 12.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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