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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/10/2025, n. 1557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1557 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10320/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
UD HE Presidente relatrice
ES LD IU
RE ES IU
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 10320/2025 R.G. promosso da
C.F. ), con l'Avv. VALLI FABIANA Parte_1 C.F._1
e
BE GO (C.F. ), con l'Avv. COPERCINI MAURO C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
1 “La casa coniugale, in comproprietà indivisa tra le parti, viene assegnata alla sig.ra Pt_1
che continuerà a sostenerne i relativi oneri tutti.
2 Il figlio come già definito in separazione, fermo l'affido condiviso ai due genitori, sarà Per_1
collocato prevalentemente e manterrà residenza presso la madre. Per quanto riguarda il diritto di visita e frequentazione dei minori, il genitore non collocatario potrà vedere il figlio ogni qualvolta lo desideri, previ accordi telefonici con la madre;
in ogni caso, il padre terrà con sé il figlio minore due sere la settimana, con la precisazione che l'orario indicativo di visita e frequentazione sarà dalle ore 18,30 alle ore 21,30; i giorni e gli orari di visita potranno essere
1 modificati in relazione agli impegni del minore, ma dovrà comunque essere garantita la presenza e la frequentazione almeno settimanale del padre. Il ragazzo trascorrerà altresì con il padre un fine settimana ogni quindici giorni, dal venerdì alle ore 18,30 alla domenica sera alle ore 21,30; il ragazzo trascorrerà con il padre sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie e tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, con le giornate del SS.
Natale/capodanno e della S. Pasqua/pasquetta ad anni alterni con ciascun genitore;
il ragazzo, infine, trascorreranno con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, durante i mesi estivi, previa comunicazione alla madre del periodo di ferie e dell'indirizzo di temporanea residenza entro il 31 maggio di ogni anno (e diversamente un anno i primi 15 giorni di agosto e l'Anno successivo la seconda quindicina).
3 Quanto al contributo al mantenimento del figlio il sig. GO verserà alla sig.ra Per_1 Pt_1
entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dalla pubblicazione della sentenza di divorzio/cessazione degli effetti civili del matrimonio, la somma di €. 400,00= mensile, somma rivalutabile annualmente secondo indici Istat;
4 I coniugi intendono definire, in relazione alla sistemazione globale del rapporto coniugale, le necessarie conseguenti attribuzioni patrimoniali traslative funzionali alla separazione prima ed ora al divorzio, al fine di dare sistemazione definitiva ai rapporti economici tra gli stessi. Dette attribuzioni traslative definiscono in modo risolutivo la crisi coniugale e sono strettamente necessarie e funzionali alla definitiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali intercorsi in costanza di matrimonio, ragion per cui sono ontologicamente legate l'una all'altra e rappresentano l'unica possibile soluzione ai fini della sistemazione patrimoniale tra gli stessi e pertanto chiedono che tutti gli atti inerenti e conseguenti siano totalmente esenti da ogni tassa o imposta diretta e indiretta, ivi comprese le imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali. In tale ottica i coniugi hanno concordato quanto ai seguenti punti 5.
5 Il sig. GO ER, anche in attuazione degli accordi raggiunti in sede di separazione e qui ribaditi, s'impegna a vendere la propria quota indivisa della casa coniugale (sita in AR Via
Ricci censita al Catasto Fabbricati del Comune di AR al fg. 15 sez. NCT – MAPP. 74 SUB.
5 – MAPP. 74 SUB. 19 e quota di 1/14 di area urbana strettamente pertinenziale censita al catasto fabbricati del Comune di AR al fg. 15 sez. NCT mapp. 57 sub. 5, come meglio identificata nell'atto di compravendita e relativo contratto di mutuo che si allega) alla sig.ra l corrispettivo concordato tra le parti di € 60.000,00=. Somma che la sig.ra Pt_1 Pt_1 ha corrisposto e/o si impegna a corrispondere al sig. GO ER alle seguenti scadenze: €
10.000,00 già corrisposti al deposito del ricorso consensuale per la separazione personale dei
2 coniugi;
€ 10.000,00 già versati entro il 15 gennaio 2024; € 20.000,00 da corrispondere entro
24 mesi a partire dal 15 gennaio 2024 (quindi entro il 15 gennaio 2026); € 10.000,00= da corrispondere entro i successivi 12 mesi (ovvero entro il 15.01.2027) ed infine 10.000,00 € a saldo da corrispondere entro il 15/01/2028. La sig.ra sin dalla sottoscrizione del ricorso Pt_1
congiunto per la separazione personale dei coniugi, si è assunta il pagamento del residuo del mutuo acceso sulla casa coniugale e sino, al totale pagamento in favore del sig. GO ER delle somme sopra concordate, quest'ultimo rimarrà comproprietario dell'immobile.
L'immobile in questione potrà essere gestito in piena autonomia dalla sig.ra , Parte_1
che potrà pertanto sottoscrivere contratti di locazione a tempo determinato o effettuare interventi ordinari o straordinari alla struttura, senza alcuna autorizzazione preventiva da parte del sig. GO ER, che viene pertanto dalla stessa dispensato e manlevato per ogni eventuale richiesta a qualsiasi titolo e/o ragione. Le imposte, tasse e onorari/compensi relativi all'atto notarile volto a formalizzare la cessione da parte del sig. GO ER della quota di proprietà dell'immobile in favore della sig.ra a seguito del pagamento Parte_1 dell'ultima rata di prezzo sopra concordata, saranno a carico della parte acquirente. Il sig.
GO rimarrà comunque garante del Mutuo sino alla data concordata del 15.01.2030, data entro la quale la sig.ra si impegna/obbliga ad ottenere la liberazione Parte_1 dall'obbligazione mutuataria del sig. GO, ovvero, ad attuare una rinegoziazione del mutuo residuo, esclusivamente a carico/in capo alla proprietaria. Nel frattempo, qualora la signora non adempisse al pagamento delle rate di mutuo e il sig. GO, dovesse procedere al Pt_1
relativo pagamento di rate, avrà diritto di ripetizione della somma nei confronti della sig.ra maggiorata di una penale di € 200,00 per ciascuna rata pagata in sostituzione Parte_1
della parte mutuataria ( ). Tale importo comprende anche eventuali danni Parte_1 conseguenti all'inserimento del sig. GO in una centrale rischi che ne pregiudichi l'accesso al credito. I mobili di casa (interamente acquistati dalla sig.ra con relativo Parte_1
finanziamento) vengono assegnati alla sig.ra . Qualora il sig. GO non Parte_1 provvedesse al versamento dell'assegno di mantenimento del figlio sino a quando Per_1 dovuto, l'importo relativo verrà decurtato dal prezzo concordato fra le parti per la cessione della quota dell'immobile.
6 Il figlio pratica attività sportiva non agonistica e nello specifico frequenta con frequenza Per_1
bisettimanale un corso di nuoto presso la Piscina di AR ove il minore viene talvolta accompagnato o prelevato a fine allenamento dai nonni paterni.
7 Il sig. GO ER, in attuazione degli accordi assunti già in sede di separazione, continuerà
a sostenere gli oneri legati al finanziamento di € 8.000,00 acceso con l'istituto Unicredit S.p.a.
3 e stipulato a suo nome, ma contratto per i bisogni della famiglia, per l'importo di circa euro
150,00 mensili.
8 Le spese straordinarie verranno suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, che viene di seguito ritrascritto:
SPESE PER LA SALUTE
a) Spese mediche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante – cure dentistiche presso strutture pubbliche – accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica– tickets sanitari b) Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche – cure termali e fisioterapiche, accertamenti e trattamenti erogati anche dal Servizio sanitario Nazionale, farmaci particolari
SPESE PER L'ISTRUZIONE
c) Spese scolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico d) Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso le scuole/universita'.
e) Spese extrascolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo : tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola – centro ricreativo estivo e gruppo estivo
SPESE PER LA CUSTODIA DI PROLE MI
f) Spese (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, – spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite, centro ricreativo estivo o gruppo estivo
SPESE PER IL DIVERTIMENTO
g) Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo : attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, viaggi e vacanze, corsi di lingua straniera.
Se tali spese saranno anticipate da un genitore l'altro provvederà a corrispondergli il 50% entro
15 giorni dal ricevimento della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento.
4 * * *
9 L'assegno unico sarà incassato per il 100% dalla madre in ragione della prevalente collocazione del figlio presso di lei, così come le detrazioni.
10 Le spese veterinarie per i cani, che resteranno presso la sig.ra saranno sostenute dalla Pt_1
sig.ra Pt_1
11 Il sig. GO in attuazione degli accordi già assunti in sede di separazione, si fa altresì carico del pagamento ed estinzione del prestito contratto con per l'installazione Parte_2
dei pannelli fotovoltaici, liberando la sig.ra da qualsiasi garanzia al riguardo. Pt_1
Qualora il sig. GO ER non provvedesse al pagamento delle residue rate di mutuo, nell'ipotesi in cui la sig.ra fosse tenuta al relativo pagamento avrà Parte_1
diritto alla ripetizione di quanto versato oltre al pagamento per ciascuna rata di una penale di
€ 200,00 ivi includendo anche i danni conseguenti all'eventuale inserimento della sig.ra nella centrale rischi precludendole l'accesso a crediti o finanziamenti Parte_1
ulteriori. La sig.ra si impegna a corrispondere al sig. GO contestualmente al Pt_1 pagamento dell'ultima rata concordata per l'acquisto della quota del sig. GO della casa coniugale, la somma determinata a saldo e stralcio di € 1.000,00= per i pannelli fotovoltaici installati sulla casa coniugale.
12 I coniugi si autorizzano reciprocamente all'ottenimento dei documenti propri e il figlio minore per l'espatrio.
13 I coniugi rinunciano rispettivamente ad assegni di mantenimento e/o alimenti avendo autonoma attività lavorativa e/o occupazione lavorativa. Tanto il sig. GO quanto la sig.ra hanno recentemente intrapreso rispettivamente la libera professione e un'attività Pt_1
individuale di servizi alla persona ed hanno entrambi limitate disponibilità economiche e finanziarie.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a AR (BS) in data 12.7.2008, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di CHIARI al n. 32, parte II, serie A, anno 2008.
Dall'unione è nato il figlio il 26.4.2009. Per_1
La separazione è stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Brescia n. 1052/2024 (R.G.
12513/2023), pubblicata in data 14.3.2024 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
5 ***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, anche rispetto al figlio della coppia, che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo rispettoso del principio di bigenitorialità, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
UD HE
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
UD HE Presidente relatrice
ES LD IU
RE ES IU
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 10320/2025 R.G. promosso da
C.F. ), con l'Avv. VALLI FABIANA Parte_1 C.F._1
e
BE GO (C.F. ), con l'Avv. COPERCINI MAURO C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
1 “La casa coniugale, in comproprietà indivisa tra le parti, viene assegnata alla sig.ra Pt_1
che continuerà a sostenerne i relativi oneri tutti.
2 Il figlio come già definito in separazione, fermo l'affido condiviso ai due genitori, sarà Per_1
collocato prevalentemente e manterrà residenza presso la madre. Per quanto riguarda il diritto di visita e frequentazione dei minori, il genitore non collocatario potrà vedere il figlio ogni qualvolta lo desideri, previ accordi telefonici con la madre;
in ogni caso, il padre terrà con sé il figlio minore due sere la settimana, con la precisazione che l'orario indicativo di visita e frequentazione sarà dalle ore 18,30 alle ore 21,30; i giorni e gli orari di visita potranno essere
1 modificati in relazione agli impegni del minore, ma dovrà comunque essere garantita la presenza e la frequentazione almeno settimanale del padre. Il ragazzo trascorrerà altresì con il padre un fine settimana ogni quindici giorni, dal venerdì alle ore 18,30 alla domenica sera alle ore 21,30; il ragazzo trascorrerà con il padre sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie e tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, con le giornate del SS.
Natale/capodanno e della S. Pasqua/pasquetta ad anni alterni con ciascun genitore;
il ragazzo, infine, trascorreranno con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, durante i mesi estivi, previa comunicazione alla madre del periodo di ferie e dell'indirizzo di temporanea residenza entro il 31 maggio di ogni anno (e diversamente un anno i primi 15 giorni di agosto e l'Anno successivo la seconda quindicina).
3 Quanto al contributo al mantenimento del figlio il sig. GO verserà alla sig.ra Per_1 Pt_1
entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dalla pubblicazione della sentenza di divorzio/cessazione degli effetti civili del matrimonio, la somma di €. 400,00= mensile, somma rivalutabile annualmente secondo indici Istat;
4 I coniugi intendono definire, in relazione alla sistemazione globale del rapporto coniugale, le necessarie conseguenti attribuzioni patrimoniali traslative funzionali alla separazione prima ed ora al divorzio, al fine di dare sistemazione definitiva ai rapporti economici tra gli stessi. Dette attribuzioni traslative definiscono in modo risolutivo la crisi coniugale e sono strettamente necessarie e funzionali alla definitiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali intercorsi in costanza di matrimonio, ragion per cui sono ontologicamente legate l'una all'altra e rappresentano l'unica possibile soluzione ai fini della sistemazione patrimoniale tra gli stessi e pertanto chiedono che tutti gli atti inerenti e conseguenti siano totalmente esenti da ogni tassa o imposta diretta e indiretta, ivi comprese le imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali. In tale ottica i coniugi hanno concordato quanto ai seguenti punti 5.
5 Il sig. GO ER, anche in attuazione degli accordi raggiunti in sede di separazione e qui ribaditi, s'impegna a vendere la propria quota indivisa della casa coniugale (sita in AR Via
Ricci censita al Catasto Fabbricati del Comune di AR al fg. 15 sez. NCT – MAPP. 74 SUB.
5 – MAPP. 74 SUB. 19 e quota di 1/14 di area urbana strettamente pertinenziale censita al catasto fabbricati del Comune di AR al fg. 15 sez. NCT mapp. 57 sub. 5, come meglio identificata nell'atto di compravendita e relativo contratto di mutuo che si allega) alla sig.ra l corrispettivo concordato tra le parti di € 60.000,00=. Somma che la sig.ra Pt_1 Pt_1 ha corrisposto e/o si impegna a corrispondere al sig. GO ER alle seguenti scadenze: €
10.000,00 già corrisposti al deposito del ricorso consensuale per la separazione personale dei
2 coniugi;
€ 10.000,00 già versati entro il 15 gennaio 2024; € 20.000,00 da corrispondere entro
24 mesi a partire dal 15 gennaio 2024 (quindi entro il 15 gennaio 2026); € 10.000,00= da corrispondere entro i successivi 12 mesi (ovvero entro il 15.01.2027) ed infine 10.000,00 € a saldo da corrispondere entro il 15/01/2028. La sig.ra sin dalla sottoscrizione del ricorso Pt_1
congiunto per la separazione personale dei coniugi, si è assunta il pagamento del residuo del mutuo acceso sulla casa coniugale e sino, al totale pagamento in favore del sig. GO ER delle somme sopra concordate, quest'ultimo rimarrà comproprietario dell'immobile.
L'immobile in questione potrà essere gestito in piena autonomia dalla sig.ra , Parte_1
che potrà pertanto sottoscrivere contratti di locazione a tempo determinato o effettuare interventi ordinari o straordinari alla struttura, senza alcuna autorizzazione preventiva da parte del sig. GO ER, che viene pertanto dalla stessa dispensato e manlevato per ogni eventuale richiesta a qualsiasi titolo e/o ragione. Le imposte, tasse e onorari/compensi relativi all'atto notarile volto a formalizzare la cessione da parte del sig. GO ER della quota di proprietà dell'immobile in favore della sig.ra a seguito del pagamento Parte_1 dell'ultima rata di prezzo sopra concordata, saranno a carico della parte acquirente. Il sig.
GO rimarrà comunque garante del Mutuo sino alla data concordata del 15.01.2030, data entro la quale la sig.ra si impegna/obbliga ad ottenere la liberazione Parte_1 dall'obbligazione mutuataria del sig. GO, ovvero, ad attuare una rinegoziazione del mutuo residuo, esclusivamente a carico/in capo alla proprietaria. Nel frattempo, qualora la signora non adempisse al pagamento delle rate di mutuo e il sig. GO, dovesse procedere al Pt_1
relativo pagamento di rate, avrà diritto di ripetizione della somma nei confronti della sig.ra maggiorata di una penale di € 200,00 per ciascuna rata pagata in sostituzione Parte_1
della parte mutuataria ( ). Tale importo comprende anche eventuali danni Parte_1 conseguenti all'inserimento del sig. GO in una centrale rischi che ne pregiudichi l'accesso al credito. I mobili di casa (interamente acquistati dalla sig.ra con relativo Parte_1
finanziamento) vengono assegnati alla sig.ra . Qualora il sig. GO non Parte_1 provvedesse al versamento dell'assegno di mantenimento del figlio sino a quando Per_1 dovuto, l'importo relativo verrà decurtato dal prezzo concordato fra le parti per la cessione della quota dell'immobile.
6 Il figlio pratica attività sportiva non agonistica e nello specifico frequenta con frequenza Per_1
bisettimanale un corso di nuoto presso la Piscina di AR ove il minore viene talvolta accompagnato o prelevato a fine allenamento dai nonni paterni.
7 Il sig. GO ER, in attuazione degli accordi assunti già in sede di separazione, continuerà
a sostenere gli oneri legati al finanziamento di € 8.000,00 acceso con l'istituto Unicredit S.p.a.
3 e stipulato a suo nome, ma contratto per i bisogni della famiglia, per l'importo di circa euro
150,00 mensili.
8 Le spese straordinarie verranno suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, che viene di seguito ritrascritto:
SPESE PER LA SALUTE
a) Spese mediche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante – cure dentistiche presso strutture pubbliche – accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica– tickets sanitari b) Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche – cure termali e fisioterapiche, accertamenti e trattamenti erogati anche dal Servizio sanitario Nazionale, farmaci particolari
SPESE PER L'ISTRUZIONE
c) Spese scolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico d) Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso le scuole/universita'.
e) Spese extrascolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo : tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola – centro ricreativo estivo e gruppo estivo
SPESE PER LA CUSTODIA DI PROLE MI
f) Spese (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, – spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite, centro ricreativo estivo o gruppo estivo
SPESE PER IL DIVERTIMENTO
g) Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo : attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, viaggi e vacanze, corsi di lingua straniera.
Se tali spese saranno anticipate da un genitore l'altro provvederà a corrispondergli il 50% entro
15 giorni dal ricevimento della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento.
4 * * *
9 L'assegno unico sarà incassato per il 100% dalla madre in ragione della prevalente collocazione del figlio presso di lei, così come le detrazioni.
10 Le spese veterinarie per i cani, che resteranno presso la sig.ra saranno sostenute dalla Pt_1
sig.ra Pt_1
11 Il sig. GO in attuazione degli accordi già assunti in sede di separazione, si fa altresì carico del pagamento ed estinzione del prestito contratto con per l'installazione Parte_2
dei pannelli fotovoltaici, liberando la sig.ra da qualsiasi garanzia al riguardo. Pt_1
Qualora il sig. GO ER non provvedesse al pagamento delle residue rate di mutuo, nell'ipotesi in cui la sig.ra fosse tenuta al relativo pagamento avrà Parte_1
diritto alla ripetizione di quanto versato oltre al pagamento per ciascuna rata di una penale di
€ 200,00 ivi includendo anche i danni conseguenti all'eventuale inserimento della sig.ra nella centrale rischi precludendole l'accesso a crediti o finanziamenti Parte_1
ulteriori. La sig.ra si impegna a corrispondere al sig. GO contestualmente al Pt_1 pagamento dell'ultima rata concordata per l'acquisto della quota del sig. GO della casa coniugale, la somma determinata a saldo e stralcio di € 1.000,00= per i pannelli fotovoltaici installati sulla casa coniugale.
12 I coniugi si autorizzano reciprocamente all'ottenimento dei documenti propri e il figlio minore per l'espatrio.
13 I coniugi rinunciano rispettivamente ad assegni di mantenimento e/o alimenti avendo autonoma attività lavorativa e/o occupazione lavorativa. Tanto il sig. GO quanto la sig.ra hanno recentemente intrapreso rispettivamente la libera professione e un'attività Pt_1
individuale di servizi alla persona ed hanno entrambi limitate disponibilità economiche e finanziarie.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a AR (BS) in data 12.7.2008, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di CHIARI al n. 32, parte II, serie A, anno 2008.
Dall'unione è nato il figlio il 26.4.2009. Per_1
La separazione è stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Brescia n. 1052/2024 (R.G.
12513/2023), pubblicata in data 14.3.2024 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
5 ***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, anche rispetto al figlio della coppia, che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo rispettoso del principio di bigenitorialità, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
UD HE
6