TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 5772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5772 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2160 dell'anno 2024 del Ruolo generale LAVORO TRA
rappresentato e difeso dall'avv. TIZIANA OLIVARES Parte_1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura in atti RICORRENTE E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A. M. INGALA RESISTENTE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 29.1.2024 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l assumendo: che con sentenza n 784/2019 del 05.02.2019, il CP_1 Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, dichiarava il suo diritto alla corresponsione della Pensione Privilegiata per Inabilità alla Navigazione ex artt.32 e 34 della Legge n. 413/1984, con decorrenza dal 07.10.2015, con condanna dell al pagamento dei relativi ratei CP_1 arretrati, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
che la predetta sentenza veniva notificata all ed, a seguito di mancato CP_1 pagamento, otteneva la liquidazione dei ratei di pensione maturati mediante pignoramento mobiliare presso terzi conclusosi con ordinanza di assegnazione del Tribunale di Napoli n. 2157/2020; che l non CP_1 provvedeva al pagamento dei ratei di pensione a titolo di Pensione Privilegiata per Inabilità alla Navigazione ex artt. 32 e 34 della Legge n. 413/1984 maturatisi mensilmente e successivamente alla predetta procedura esecutiva;
di aver proceduto, pertanto, al pignoramento mobiliare Part presso terzi, cui veniva assegnato . 5749/2022 per le somme maturate dal 01.10.2019 al 01.01.2022, per un totale complessivo di € 12.146,84; che avendo reso dichiarazione positiva, il terzo ex Controparte_2 art. 547 c.p.c., l'istante chiedeva l'assegnazione delle somme;
che il G.E. fissava l'udienza di comparizione delle parti al 20.12.2023 all'esito della quale, in accoglimento dell'istanza avanzata dall'opponente, sospendeva la procedura esecutiva, concedendo termine di giorni novanta, decorrenti dalla comunicazione del 22.12.2023, per l'introduzione del giudizio di merito, dinanzi al giudice competente. Tanto premesso, concludeva: accogliere il presente ricorso, accertando e dichiarando, per le causali esposte, il diritto del sig.
[...]
ad agire in executivis, per i ratei pensionistici maturati e Parte_1 successivi alla data di deposito del titolo esecutivo (Sentenza n. 784/2019 del 05.02.2019 – RG. 23360/2016, Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro); b) per l'effetto, revocare il provvedimento di sospensione della procedura esecutiva RGEs. N. 5749/2022 - Tribunale di Napoli;
c) condannare l , CP_1 ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
d) con vittoria di spese e competenze di lite da attribuirsi al procuratore antistatario”.
L , nel costituirsi in giudizio, resisteva all'avverso ricorso CP_1 chiedendone il rigetto.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
Il ricorso è fondato. E' noto che la Pensione Privilegiata per Inabilità alla Navigazione ex artt. 32 e 34 della L. 413/1984 stabilisce che tale beneficio pensionistico è una prestazione previdenziale riconosciuta ai lavoratori marittimi, soggetti all'obbligo assicurativo previsto dalla Legge 413/1984 all'art. 34, riconosciuti permanentemente inabili alla navigazione, in conseguenza di malattia o infortunio verificatosi mentre erano imbarcati o per causa di servizio connesso all'imbarco, a prescindere da qualsiasi requisito di età o di periodo assicurativo. Trattasi quindi, di una prestazione previdenziale, riconosciuta al marittimo dichiarato permanentemente inabile alla navigazione con ritiro definitivo del libretto di navigazione, non soggetta a limite temporale e/o a revisione. E' una prestazione previdenziale a carattere permanente di cui il beneficiario godrà vita natural durante.
L erroneamente afferma che i ratei liquidati al sig. a CP_1 Parte_1 titolo di Pensione Privilegiata per Inabilità alla Navigazione, sarebbero stati assorbiti dalla RE , di cui l'istante è titolare, in CP_3 applicazione del divieto di cumulo di cui all'art. 1, comma 43, legge 8 agosto 1995 n.335. Tuttavia, la RE Inail percepita dal ricorrente non riguarda lo stesso evento. Infatti, “il divieto di cumulo stabilito dall'art. 1 comma quarantatreesimo legge 8 agosto 1995 n.335 si riferisce alle sole ipotesi di concorrenza di trattamenti e RE derivanti dallo stesso evento invalidante CP_1 CP_3 e non è applicabile in relazione a reversibilità di trattamenti di invalidità a carico dell originati da situazioni invalidanti diverse CP_1 dall'infortunio o dalla malattia professionale determinativi della RE
in favore del lavoratore, in quanto la ratio del divieto di cumulo CP_3 è quella di evitare l'erogazione di prestazioni a carico di enti diversi, originate dal medesimo evento invalidante, liquidate in conseguenza di infortunio o malattia Professionale. Ciò detto, è da evidenziare che il ricorrente è titolare di RE per infortuni verificatisi nel 2008, nel 2009 e nel 2010 con un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica riconosciuto nella misura di 34 punti percentuali, come si evince dalla Comunicazione allegata in CP_3 atti. L'infortunio per il quale la sentenza in questione gli ha riconosciuto il diritto alla Pensione Privilegiata per Inabilità alla Navigazione ex art. 32 e 34 della Legge n.413/1984, si è verificato in data 08.08.2012. Tra i due trattamenti, RE e Pensione Privilegiata per Inabilità alla CP_3 Navigazione, che va corrisposta dall non vi è concorrenza in quanto, CP_1 non derivanti dallo stesso evento invalidante, ma da infortuni verificatisi in epoche diverse, non essendoci incompatibilità tra le stesse. Alla stregua di queste considerazioni il ricorso può essere accolto. Pertanto, l va condannata al pagamento in favore del ricorrente al CP_1 pagamento dei ratei pensionistici maturati e successivi alla data di deposito del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 784/2019 del 05.02.2019. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo non ricorrendo le condizioni ex art. 96 cpc.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l al pagamento in CP_1 favore del ricorrente dei ratei pensionistici maturati e successivi alla data di deposito della sentenza n. 784/2019 del 05.02.2019. Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi CP_1
€ 1965,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese, con distrazione. Napoli, il 14.07.2025 IL GIUDICE Stefania Borrelli