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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 16/07/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1049/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1049/2023
MEDIANTE COLLEGAMENTI AUDIOVISIVI A DISTANZA
ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 bis c.p.c.
tra
Parte_1
OPPONENTE
e
NELLA SUA QUALITÀ DI PROCURATRICE SPECIALE Controparte_1 CP_2
ALGOS S.R.L.
OPPOSTO
Oggi 16 luglio 2025 ad ore 11.18 innanzi alla dott.ssa Giorgia Sartoni, sono comparsi:
Per l'avv. GALLO GIANFRANCO, oggi sostituito dall'avv. VALENTINA Parte_1
PIRACCINI
Per NELLA SUA QUALITÀ DI PROCURATRICE SPECIALE Controparte_3 ALGOS S.R.L. l'avv. MASSIGNANI DOMENICO, oggi sostituito dall'avv. VALENTINA DI GREGORIO
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei difensori procuratori delle parti presenti. I difensori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori presenti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni. Parte opponente precisa le conclusioni come da note conclusive autorizzate depositate in data
16.07.2025.
Parte opposta precisa le conclusioni come da note conclusive autorizzate depositate in data 4.07.2025.
I difensori delle parti dichiarano di rinuciare a presenziare alla lettura della sentenza.
pagina 1 di 13 Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza.
Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in Camera di Consiglio, all'esito della quale pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
pagina 2 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1049/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALLO Parte_1 C.F._1
GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in VIA RENATO SERRA, N. 15, 47522 CESENA presso il difensore avv. GALLO GIANFRANCO
OPPONENTE contro
NELLA SUA QUALITÀ DI PROCURATRICE SPECIALE Controparte_3 ALGOS S.R.L. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSIGNANI DOMENICO, P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA RAGAZZI DEL '99, N. 12, MONTESILVANO, PESCARA presso il difensore avv. MASSIGNANI DOMENICO
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza in presenza del giorno 16 luglio 2025 ed in particolare:
- parte opponente come da note conclusive autorizzate depositate in data Parte_1
16.07.2025 in cui sono riportate le conclusioni rassegnate della prima memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, numero 1, c.p.c. depositata in data 6.03.2024 ovvero “Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare: - in via principale, nel merito, la nullità parziale del contratto di fidejussione rilasciato dal sig. limitatamente agli Parte_1 artt. 2, 7 e 8 del medesimo, con la conseguente intervenuta decadenza di cui all'art. 1957 c.c. e, quindi, l'estinzione della garanzia rilasciata dal sig. e l'intervenuta liberazione dello Parte_1 stesso, e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 1429/2022 del 19/12/2022, emesso dal Giudice dott.ssa Sartoni nell'ambito del procedimento R.G. n. 3068/2022 del Tribunale di Forlì, che andrà revocato;
- in ogni caso, con vittoria integrale di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”;
- parte opposta come da note conclusive autorizzate depositate in data 4.07.2025 CP_3 ovvero “insiste per il rigetto della proposta opposizione essendo la stessa infondata sia in fatto che in diritto oltre che non provata con conseguente condanna dell'opponente alla refusione delle spese e competenze di lite”.
pagina 3 di 13 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato, (di seguito anche solo Parte_1 garante) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1429/2022, con il quale il Tribunale di
Forlì, su ricorso di e per essa nella sua qualità di procuratrice speciale Algos s.r.l. (di Controparte_3 seguito anche senza indicazione del tipo sociale o solo cessionario), ingiungeva il pagamento della complessiva somma di euro 300.000,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, derivante dal saldo debitorio del contratto di mutuo fondiario per il complessivo importo di euro 700.000,00 concluso dalla società garantita con la banca finanziatrice Cassa di Risparmio Parte_2 di Cesena s.p.a. in data 6.07.2009 e revocato in data 5.11.2017, in forza di lettera di fideiussione specifica sottoscritta sempre in data 6.07.2009 anche dall'odierno opponente, in qualità di garante, nei limiti dell'importo massimo finanziato pari ad euro 700.000,00. Parte opponente, innanzitutto, eccepiva la nullità del contratto di fideiussione, sia per totale carenza dei requisiti minimi indispensabili al fine di renderlo valido e produttivo di effetti, sia in quanto aderente allo schema ABI 2003 sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.05.2005 in quanto violativa della normativa antitrust ed in particolare dell'art. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287/1990. Di conseguenza, parte opponente, presupponendo la nullità dell'art. 7 del regolamento di fideiussione, eccepiva la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione per decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c., con conseguente liberazione di da qualsiasi obbligazione. Parte_1 Per tali ragioni, parte opponente domandava l'accoglimento della propria opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in ogni caso con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 3.07.2023, si costituiva , che contestava e respingeva il contenuto dell'atto di citazione avversario e, CP_3 preliminarmente, eccepiva l'incompetenza del Tribunale ordinario adito per essere competente a decidere in materia di contratti di fideiussione la sezione specializzata del Tribunale delle Imprese. Quanto al merito, parte opposta ribadiva la validità e l'efficacia della garanzia personale rilasciata in relazione alla specifica operazione di finanziamento della società garantita Parte_2 non trovando applicazione la disciplina richiamata dalla controparte e dovendo un tale rapporto essere correttamente qualificato come contrato autonomo di garanzia. Quanto poi all'eccepita estinzione della garanzia personale prestata per violazione del termine di cui all'art. 1957 c.c., parte opposta deduceva l'erroneità della ricostruzione di parte opponente ed in ogni caso deducendo che la banca creditrice si è tempestivamente attivata nei termini contrattuali e/o di legge, secondo le modalità contrattualmente concordate con clausola a prima richiesta. Parte opposta, inoltre, documentava l'inoltro della formale messa in mora e diffida di pagamento alla società debitrice principale, nonché contestualmente a tutti i garanti, tanto nell'anno 2017 quanto nell'anno 2021, rispettivamente ricevute anche dal garante in data 24.10.2017 e in data 18.06.2021. Parte_1
Parte opposta, pertanto, domandava in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. e nel merito l'integrale rigetto dell'opposizione proposta con conferma del decreto ingiuntivo opposto anche in punto di interessi e spese ed in ogni caso con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza del 13.09.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenutasi in pari data, il giudice concedeva provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, disponeva la necessaria instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, d. lgs. n. 28/2010, assegnando alle parti termine di quindici giorni per la relativa introduzione;
assegnava altresì alle parti, come da richiesta, i termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. con decorrenza differita per consentire lo svolgimento della disposta mediazione obbligatoria.
Le parti provvedevano, poi, a depositare le rispettive memorie istruttorie. All'udienza del 22.05.2024, i difensori delle parti congiuntamente davano atto della pendenza di trattative fra le stesse e chiedevano congiuntamente un differimento dell'udienza. Con ordinanza del 27.09.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.09.2024, in cui le parti contestavano quanto ex adverso dedotto e prodotto, si riportavano alle rispettive memorie pagina 4 di 13 istruttorie ed insistevano per l'accoglimento delle istanze ivi proposte, il giudice dava atto dell'assolvimento della condizione di procedibilità della domanda, non ammetteva né l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. richiesto da parte opponente, né la consulenza tecnica d'ufficio contabile richiesta e, ritenuta dunque la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. al giorno 16.07.2025, concedendo alle parti termine per il deposito di brevi note conclusive sino a dieci giorni prima dell'udienza, nonché dando atto del rilevante numero di fascicoli già fissati per precisazione delle conclusioni e della necessità di dare prioritaria definizione ai fascicoli recanti anno di iscrizione al ruolo anteriore, in conformità al piano di gestione dell'arretrato. All'udienza del 16.07.2025, svoltasi mediante collegamento da remoto ex art. 127 bis c.p.c., le parti precisavano le rispettive conclusioni e si svolgeva la contestuale discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
*** L'opposizione proposta dal garante avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1429/2022 è totalmente infondata e va, quindi, rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo, per le ragioni di seguito esposte.
1. Preliminarmente e prima di passare all'analisi dei motivi di opposizione nel merito, al fine di fornire una completa valutazione della complessiva vicenda processuale e sostanziale intercorsa tra le odierne parti, nonché delle questioni sottoposte all'attenzione del giudice, si rendono necessarie alcune considerazioni preliminari sia in fatto che in diritto.
1.1 Sotto un primo profilo e per completezza espositiva, da un lato, si ribadisce che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale si è avverata (cfr. doc. allegato alla nota di deposito del 16.11.2023 di parte opposta), in assenza peraltro di tempestive eccezioni sul punto ad opera delle parti costituite, e, dall'altro lato, ci si limita a ricordare che, come noto, in generale “con l'opposizione al decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad accertare se, all'atto dell'emissione del decreto ingiuntivo, sussistevano tutte le condizioni all'uopo richieste dalle norme processuali, ma deve tener conto anche degli elementi acquisiti attraverso le deduzioni delle parti e le prove da esse offerte. E, poiché le condizioni dell'azione debbono essere accertate con riferimento alla situazione esistente al tempo della pronuncia
e non a quello della domanda, si deve ritenere fondata l'originaria pretesa se i fatti costitutivi di essa, ancorché insussistenti al momento in cui fu chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo, concorrano al momento della decisione sull'opposizione” (cfr. Cass. n. 32792 del 9.11.2021 e Cass. S.U. n. 927 del 13.01.2022). Dunque, parte opposta ovvero l'attore in senso sostanziale è legittimato a fornire adeguata prova della propria pretesa creditoria – già riconosciuta in sede monitoria - nel corso del giudizio di cognizione, nei limiti e nel rispetto delle preclusioni probatorie.
1.2 Sotto un secondo profilo, in ragione della specifica materia oggetto di analisi nell'ambito della presente decisione e dei poteri officiosi riservati al giudice, è altresì opportuno precisare che, in via generale, alla luce della disciplina di cui all'art. 58 T.U.B. in materia di cessioni di credito in blocco da parte di istituti di credito, l'estratto della pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale produce sì gli effetti pubblicitari dell'intervenuta cessione in blocco di crediti, ma che la stessa norma non implica automaticamente la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente in favore del cessionario, rendendosi, dunque, necessaria una verifica in ordine alla effettiva sussistenza di titolarità dello specifico credito fatto valere in capo al soggetto che agisce. Una tale normativa di settore, infatti, ha unicamente l'effetto di derogare, nell'ambito della specifica materia bancaria, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco;
pertanto, in caso di contestazione circa l'effettiva titolarità del credito – come avvenuto nel caso di specie sia nell'ambito della comparsa di costituzione e risposta del disponente, sia nell'ambito dell'atto di citazione in opposizione del garante -, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato lo specifico credito di cui si controverte compreso tra pagina 5 di 13 quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, essendo il fondamento sostanziale della legittimazione attiva legato per il cessionario alla prova dell'oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 4116/2016). Sempre in linea teorica, infatti, occorre rilevare che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio – a differenza della condizione dell'azione costituita dalla legittimazione ad agire - è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, spettando, quindi, a colui che agisce di allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto (cfr. Cass. n. 2951 del 16.02.2016), nonché, anche in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, che l'attore, in quanto soggetto agli ordinari criteri sull'onere della prova ex art. 2697 c.c. è esonerato della dimostrazione della titolarità del rapporto solo quando il convenuto ne faccia espresso riconoscimento o la sua difesa sia incompatibile con il disconoscimento, in applicazione del principio secondo cui non egent probatione i fatti pacifici o incontroversi (cfr. Cass. n. 15759 del 10.07.2014). Ancora in tale senso, si ritiene opportuno richiamare anche i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità per cui “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. n. 24798 del 5.11.2020, Cass. n.
5617 del 28.02.2020 in materia di insinuazione al passivo e Cass. n. 4277 del 10.02.2023). Ciò premesso e richiamato, nel caso di specie, la circostanza fattuale dell'effettiva cessione dello specifico credito azionato in sede monitoria da parte della banca cedente Cassa di Risparmio di Cesena s.p.a. in favore dell'odierna parte opposta che agisce per il recupero del credito in qualità cessionario, non ha formato oggetto di alcuna contestazione ad opera di parte opponente e, quindi, deve essere posta a fondamento della presente decisione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.. In ogni caso, si deve osservare che parte opposta ha comunque fornito, sin dalla fase CP_3 monitoria, sufficiente e documentale prova dell'effettiva inclusione del credito derivante da contratto di mutuo fondiario con contestuale garanzia personale specifica, azionato nei confronti del garante stante l'inadempimento della società finanziata, nell'ambito dell'operazione di Parte_1 cartolarizzazione e di cessione in blocco di crediti da parte della banca cedente in favore del cessionario con efficacia a far data dal 21.12.2017 (cfr. doc. n. 11 monitorio e doc. n 1 integrazione monitorio).
A tal proposito, si rileva che è senza dubbio dirimente l'oggettivo e documentato comportamento tenuto dall'originario soggetto creditore che ha ceduto il credito, in quanto la giurisprudenza tanto di legittimità quanto di merito, tende a riconoscere assorbente efficacia probatoria alle comunicazioni stragiudiziali del cedente relative alla cessione (cfr. Cass. n. 10200 del 16.04.2021) e, altresì, al contegno processuale dell'originario creditore in caso d'intervento in giudizio del cessionario ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c. (cfr. Cass. n. 5997 del 17.03.2006). Nel caso di specie, ferma in ogni caso la circostanza fattuale pacifica del possesso da parte di CP_3
della documentazione concernente i rapporti bancari sottesi alla pretesa creditoria azionata, quale
[...] elemento quantomeno indiziario che necessita di altri concordanti riscontri, dirimente è il contegno di acquiescenza prestato dal creditore cedente, anzi avendo la banca cedente Cassa di Risparmio di
Cesena s.p.a. con dichiarazione scritta datata 1.12.2022 attestato e confermato che il credito per cui è causa è stato ceduto alla stessa (cfr. doc. n. 2 integrazione monitorio). CP_3
1.3 Sempre in via preliminare e per quanto di specifico interesse ai fini del decidere, ci si limita anche ad una breve e necessaria premessa in merito al principio generale di non contestazione. Per un verso, infatti, come noto, l'art. 115 c.p.c. prescrive al giudice di “porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita” enucleando così in sostanza il principio dispositivo processuale in materia di prove che regola l'intero ordinamento processualcivilistico.
pagina 6 di 13 Per principio di non contestazione, dunque, si intende la regola processuale per cui, nell'ambito di un processo civile che abbia ad oggetto rapporti disponibili tra le parti, non hanno bisogno di essere provati i fatti che, allegati in modo specifico da una parte, non sono stati espressamente contestati dall'altra. Ciò sostanzialmente configura una importante deviazione rispetto alla regola generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., legislativamente prevista per evidenti finalità di economia processuale. Si impone, pertanto, un preciso onere di specifica contestazione a carico della parte contro la quale la pretesa è rivolta, a patto che la stessa parte sia già costituita in giudizio. Per altro verso e parallelamente, ci si limita, inoltre, a richiamare una recente e condivisibile interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità nel senso di ritenere che “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (cfr. Cass. n. 17889 del 27.08.2020 e in precedenza anche Cass. n. 22701 del 28.09.2017 e Cass. n. 13830 del 23.07.2004). Quindi, solo a fronte di una contestazione specifica dei fatti ad opera della controparte costituita, mediante deduzione di altro fatto diverso e/o logicamente incompatibile nonché mediante una tempestiva difesa che appare seria per la puntualità dei riferimenti richiamati, sulla parte processuale che li ha in precedenza allegati, grava, poi, il relativo onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c.. 1.4 Facendo applicazione anche dei richiamati principi interpretativi, occorre in ultima analisi, accertare che non vi è dubbio che la somma pari ad euro 300.000,00, oggetto dell'ingiunzione di pagamento opposta dall'odierno opponente garante, deriva dal saldo debitorio del contratto di mutuo fondiario ipotecario, intestato alla società garantita da destinarsi ad Parte_2 investimento immobiliare, concluso in data 6.07.2009 con rogito del Notaio, dott. , e Persona_1 revocato per grave inadempimento della società finanziata in data 18.10.2017 (cfr. doc. nn. 4, 5, 8, 9 e 10 monitorio, nonché doc. n. 2 parte opposta). Un tale specifico rapporto bancario – “mutuo ipotecario fondiario a SAL di euro 700.000,00” erogato poi per euro 545.000,00 - risulta pacificamente garantito dalla lettera di fideiussione specifica sottoscritta sempre in data 6.07.2009 anche dall'odierno opponente – che non ne ha Parte_1 nelle more del presente giudizio né contesto specificamente l'esistenza né disconosciuto formalmente la propria sottoscrizione ai sensi dell'art. 214 c.p.c. (come espressamente chiarito nel corso della prima udienza di comparizione e trattazione del 13.09.2023) -, unitamente e solidalmente all'altro garante personale (cfr. doc. n. 7 monitorio e doc. n. 4 parte opponente). Parte_3
In atti, vi è senza dubbio la prova della debenza del credito vantato nei confronti del garante opponente, avendo il cessionario assolto al proprio onere della prova di parte attrice in senso sostanziale con riferimento alla domanda proposta con il proprio ricorso per decreto ingiuntivo.
In particolare, infatti, ha fornito la copia dei regolamenti contrattuali di mutuo fondiario – CP_3 con relativa quietanza di erogazione della somma mutuata - e della relativa fideiussione specifica contestualmente rilasciata dai garanti e tutti completi delle condizioni Parte_1 Pt_3 economiche e dei relativi allegati (cfr. doc. nn.
4-8 monitorio), della prova della revoca ed estinzione anticipata del rapporto di finanziamento per grave inadempimento della società Parte_2 comunicata con raccomandata A/R datata 18.10.2017 dalla banca finanziatrice sia alla società
[...] garantita che ai garanti (cfr. doc. nn. 6, 9 e 10 monitorio).
Si deve osservare che tutta la predetta documentazione bancaria che non è stata contestata in alcun modo da parte opponente e viene posta a fondamento della presente decisione ex art. 115 c.p.c.. Sul punto, in via assorbente e di ragione maggiormente liquida, si rileva inoltre l'assoluta genericità della doglianza di usurarietà del tasso di interesse pattuito nel contratto di mutuo fondiario, doglianza carente tanto sotto il profilo dell'allegazione dei fatti posti a proprio fondamento quanto sotto il profilo probatorio in senso stretto che comunque incombe in capo alla parte processuale che vuol far valere il proprio ritenuto diritto. Ritenuta comunque ammissibile una tale doglianza proposta dal garante per la Parte_1 prima volta nell'ambito della propria seconda memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.,
pagina 7 di 13 sottoforma di richiesta di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio contabile, trattandosi di questione di nullità rilevabile anche in via officiosa, si ribadisce anche in questa sede che, mancando idonei indici di prova e non avendo la parte onerata quantomeno allegato né gli specifici tassi di interesse applicati nel corso del rapporto bancario con superamento del tasso soglia usura, né uno specifico ricalcolo di parte del preteso saldo corretto del relativo rapporto bancario alla data di estinzione dello stesso, la consulenza tecnica d'ufficio richiesta da parte opponente sarebbe stata totalmente esplorativa e superflua ai fini del decidere e quindi, inammissibile. 2. Tutto ciò doverosamente premesso e passando poi all'analisi delle principali questioni di merito sollevate da parte opponente in sede di opposizione, le doglianze sollevate in ordine alla nullità della lettera di fideiussione sottoscritta dal garante in data 6.07.2009 per violazione della disciplina antitrust e quindi della clausola contrattuale di deroga della disciplina di cui all'art. 1957 c.c., nonché in ordine all'eccepita estinzione della fideiussione per decadenza del creditore dal diritto di escutere la garanzia personale essendo decorso il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., sono senza dubbio infondate, alla luce delle seguenti considerazioni e della più recente e condivisibile giurisprudenza anche di legittimità applicabile al caso di specie.
Preliminarmente e sempre a tale specifico proposito, si deve precisare come nella specie, alla luce della complessiva qualificazione delle doglienze e delle richieste formulate da parte opponente nei propri scritti difensivi, sussiste certamente la competenza funzionale del giudice adito. L'attuale competenza funzionale delle Sezioni Specializzate Imprese (l. 27/2012 e d. lgs. 3/2017) a pronunciarsi in ordine alle azioni di nullità promosse per la violazione della normativa antitrust ex art. 33 l. n. 287/1990, infatti, non incide sulla competenza funzionale di questo giudice a conoscere dell'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c., tenuto conto della natura di eccezione riconvenzionale – tesa unicamente a paralizzare l'avversaria pretesa - e non già di vera e propria domanda riconvenzionale della doglianza di nullità della fideiussione e delle relative clausole conformi al modello standard predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana. Inoltre, si precisa che ciò deve ritenersi ancora valido anche alla luce della pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione n. 6523 del 10.03.2021, che aveva ad oggetto una domanda di accertamento della nullità della fideiussione per contrarietà alla normativa antitrust proposta nell'ambito di un procedimento ordinario di cognizione nelle forme dell'art. 616 c.p.c. e non già in un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, come nel peculiare caso di specie.
2.1 Ciò doverosamente precisato, in primo luogo ed in ordine alla prova della legittimità della pretesa creditoria vantata e azionata dal cessionario del credito nei confronti dell'odierno CP_3 opponente, risulta innanzitutto opportuno procedere alla corretta qualificazione del rapporto contrattuale di garanzia personale che lega alla società opposta. Parte_1
Come noto, infatti, è pacifico in giurisprudenza il principio in base al quale “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” (cfr. già Cass. S.U. n. 3947 del 18.02.2010, nello stesso senso anche Cass. n. 22233 del 20.10.2014 e Cass. n. 27619 del 3.12.2020). Il contratto autonomo di garanzia, quale espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., si caratterizza rispetto alla fideiussione codicisticamente prevista per l'assenza dell'accessorietà della garanzia rispetto all'obbligazione principale garantita, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c..
Pertanto, anche di recente la giurisprudenza di legittimità ha ribadito come l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione (cfr. Cass. n. 27619 del 03.12.2020 e Cass. n. 16213 del 31.07.2015), essendo l'obbligazione del garante autonomo qualitativamente pagina 8 di 13 diversa da quella garantita e la causa concreta del contratto autonomo quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, tanto in caso di inadempimento colpevole quanto non colpevole.
Nel contratto autonomo di garanzia, quindi, il garante si impegna verso il creditore ad effettuare nei suoi confronti una data prestazione nel caso in cui il debitore principale non adempia la propria, contestualmente rinunciando in via preventiva a sollevare eccezioni relative al rapporto principale, salva in ogni caso la possibilità di sollevare l'exceptio doli generalis che per costante orientamento della giurisprudenza viene integrata da questioni circa la nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative di legge (cfr. Cass. n. 20397 del 25.08.2017) o in caso di manifesta abusività della richiesta di garanzia (cfr. Cass. n. 30509 del 22.11.2019).
A tal proposito, inoltre, stante la sostanziale atipicità che caratterizza nella prassi la materia delle garanzie personali con inserzione di clausole che rafforzano la pretesa creditoria del beneficiario, occorre precisare comunque che il solo inserimento della clausola di pagamento a prima richiesta non può, invece, essere di per sé indice della volontà delle parti e dell'esatta estensione che le stesse hanno dato al contratto. In ciò, infatti, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “per distinguere il contratto autonomo di garanzia da un contratto di fideiussione, nello stipulare il quale siano state utilizzate le espressioni a prima richiesta e ogni eccezione rimossa, risulta fondamentale la relazione in cui le parti abbiano inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, potendosi considerare, ai fini della qualificazione della garanzia, anche il contenuto dell'accordo tra il debitore principale e il garante” (cfr. Cass. n. 23900 del 6.11.2006). In ultima analisi, si ricorda altresì che le predette figure autonome di garanzia personale si distinguono dalla garanzia “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta”, nella quale il fideiussore si impegna a rinunciare ad opporre, prima del pagamento, le eccezioni che gli competono, in deroga all'art. 1945 c.c., integrando una clausola solve et repete ai sensi dell'art. 1462 c.c.. Occorre pertanto, prioritariamente effettuare un'interpretazione complessiva del regolamento contrattuale di garanzia alla luce del tenore di tutte le clausole in esso contenute per ricostruire l'effettiva volontà delle parti. Nel caso di specie, come emerge dagli atti, si è costituito fideiussore a prima Parte_1 richiesta scritta, assumendo l'obbligazione di pagare immediatamente la banca e con rinuncia alla facoltà di opporre eccezioni, mediante sottoscrizione di pugno in data 6.07.2009, unitamente al cogarante solidale della lettera di fideiussione a garanzia della specifica operazione di Parte_3 Cont finanziamento ovvero “mutuo ipotecario fondiario a di euro 700.000,00” sottoscritto in pari data dalla società garantita Tipano Immobiliare s.p.a. (cfr. doc. nn. 4, 5 e 7 monitorio). La fideiussione specifica, oggetto di analisi, presenta le espresse previsioni di pagare immediatamente
“a semplice richiesta scritta” ed indipendentemente dalla facoltà rinunciata di proporre eventuali eccezioni, come contenute agli artt. 7 e 9 del relativo regolamento contrattuale.
Inoltre, agli artt. 2, 5, 7 e 9 le parti hanno previsto specificamente la deroga agli artt. 1957 e 1941 c.c., avendo i garanti autonomi rinunciato ad eccepire questioni in ordine alla validità dell'obbligazione principale, nonché al termine di decadenza e ciò, anche alla luce dei rapporti in essere tra le parti, induce a qualificare senza dubbio la garanzia personale prestata come contratto autonomo di garanzia. Ancora, alla luce dell'interpretazione complessiva del regolamento contrattuale, si deve valorizzare che un tale contratto autonomo di garanzia non presenta alcuna limitazione temporale e rilevare come, in ogni caso, la pretesa creditoria azionata in sede monitoria (per euro 300.000,00 in linea capitale) risulta contenuta negli importi massimi garantiti, convenzionalmente pattuiti tra le parti.
2.2 Alla luce di questa necessaria analisi e ferma, dunque, l'accertata sussistenza di adeguata prova del credito nei confronti del garante , avendo parte opposta creditrice provato Parte_1 la fonte negoziale del proprio diritto, nonché puntualmente allegato la circostanza dell'inadempimento della controparte (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, conforme Cass. n. 826 del 20.01.2015), in secondo luogo, parte opponente, in qualità di debitore sostanzialmente convenuto in giudizio, non ha pagina 9 di 13 parimenti assolto in modo idoneo al proprio corrispettivo onere della prova in relazione ad eventuali fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'altrui pretesa. In sintesi ed in via assorbente, si rileva come le doglianze mosse dalle parti opponenti non risultino adeguatamente sostenute da idonei indici probatori, oltre che non supportate da orientamenti giurisprudenziali pienamente condivisibili, alla luce delle più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni Unite.
2.2.1 Innanzitutto, risulta infondata, in quanto sprovvista di idonea allegazione e prova l'eccezione riconvenzionale di nullità, anche solo parziale, del regolamento di fideiussione sottoscritto in data 6.07.2009 per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287/1990 in relazione alla normativa antitrust, proposta da parte opponente.
Con specifico riferimento alla nota questione della sorte del contratto di fideiussione bancaria che recepisce in maniera totalmente conforme gli artt. 2, 6 e 8 del modello predisposto nell'anno 2003 dall'Associazione Bancaria Italiana, ritenuto poi lesivo dell'art. 2 della legge n. 287/1990 (normativa antitrust) dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.5.2005 (cfr. doc. nn. 1, 2 e 3 parte opponente), si deve certamente ricordare che proprio in forza del provvedimento amministrativo adottato dall'ente deputato alla vigilanza in materia bancaria, le predette clausole sarebbero state applicate nei contratti di garanzia personale in maniera uniforme, non offrendo ai clienti la possibilità di scegliere liberamente le condizioni contrattuali, nemmeno rivolgendosi ad altre banche.
In ogni caso, a tale specifico proposito, si deve rilevare che in forza dei generali principi della domanda e dell'onere della prova il garante che invochi tale nullità è pur sempre soggetto a rigorosi oneri di puntuale allegazione e prova, non potendosi limitare alla semplice allegazione in ordine alla mera conformità grafica ed aderenza tra contratto di fideiussione sottoscritto dal garante con la banca e lo schema contrattuale di cui al modello standard di fideiussione omnibus predisposto dall'Associazione
Bancaria Italiana in data 7.03.2003. In aggiunta, ci si limita altresì ad osservare che l'onere di allegare in maniera specifica - quantomeno - la persistenza dell'intesa anticoncorrenziale in relazione all'impugnato contratto di fideiussione a valle, oltre alla persistente applicazione uniforme del modello standard predisposto dall'A.B.I. contenente le tre clausole sanzionate in via amministrativa con provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia) grava comunque integralmente sul fideiussore, in linea tanto con le prescrizioni con cui la Banca d'Italia ha censurato non già le sole tre clausole in sé, bensì l'utilizzo uniforme delle stesse da parte degli istituti bancari su tutto il territorio nazionale, quanto con il recente approdo interpretativo della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite (cfr. Cass. S.U. n. 41994 del 30.12.2021). Certamente condivisibile ed incontestabile è, infatti, l'espresso principio di diritto enucleato dalle Sezioni Unite di Cassazione per cui “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (cfr. Cass. S.U. n. 41994 del 30.12.2021) e l'affermazione enucleata dalle stesse Sezioni Unite per cui tra l'intesa restrittiva della concorrenza a monte e la fideiussione bancaria a valle sussiste un collegamento funzionale idoneo ad estendere la nullità sancita dall'art. 2 della legge n. 287/1990 per l'intesa a monte sul contratto di fideiussione a valle, essendo l'interesse protetto dalla normativa antitrust in ogni caso non solo un interesse individuale del singolo contraente pregiudicato ma quello del mercato in senso oggettivo.
Tali specifici e puntuali arresti giurisprudenziali, in ogni caso, però – lo si ribadisce - non possono in alcun modo sollevare la parte che agisce in giudizio dai generali oneri di specifica allegazione e prova dei fatti posti alla base delle proprie pretese.
pagina 10 di 13 Nel caso di specie, pertanto, non può riconoscersi integrata la nullità parziale della clausola contrattuale di cui all'art. 5 (unica clausola oggetto di fatto oggetto di contestazione ad opera di parte opponente) del regolamento contrattuale di fideiussione specifica sottoscritta dal garante Parte_1
, nella misura in cui parte opponente, limitandosi ad allegare unicamente la conformità delle tre
[...] clausole - di reviviscenza, di sopravvivenza e di rinuncia al termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c. - presenti nello schema di contratto predisposto dall' nel 2003, secondo un modello standard Pt_4 di fideiussione omnibus che la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, aveva ritenuto essere contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali (cfr. doc. n. 3 parte opponente), non ha quantomeno allegato in maniera specifica e nel rispetto delle preclusioni assertive, né che l'istituto di credito garantito - che ha predisposto lo specifico contratto di fideiussione specifica a valle
- fosse aderente alle intese dichiarate anticoncorrenziali a monte, né tantomeno la persistenza di un'intesa anticoncorrenziale a monte con riflessi diretti sul rapporto bancario per cui è causa. Tali circostanze fattuali presupposte non risultano, infatti, allegate in modo specifico né nell'atto di citazione in opposizione, né nell'ambito delle successive memorie istruttorie depositate dalla parte opponente e nemmeno provate in modo idoneo dalla parte onerata.
Sul punto, si deve altresì rilevare che nel caso di specie, da un lato, è senza dubbio dirimente il fatto che la garanzia personale prestata da nell'anno 2009, sia ampiamente successiva al Parte_1 periodo sospetto e non potendo valere come prova privilegiata il richiamato provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia avente ad oggetto un regolamento standard di fideiussione omnibus e non già specifica, mai predisposto dall' dall'altro lato, che comunque il regolamento contrattuale Pt_4 impugnato non può nemmeno dirsi totalmente coincidente con lo schema standard. Pertanto, non vi è prova nella specie né che la garanzia autonoma rilasciata dall'odierna parte opponente in data 6.07.2009 sottoforma di fideiussione specifica sia il frutto di una intesa a monte – non provata - riconosciuta in violazione della normativa antitrust nazionale ed europea, non avendo alcun rilievo diretto il provvedimento n. 55/2005 Bankit che aveva ad oggetto un modello standardizzato e precedente di fideiussione generica, né che a valle la banca finanziatrice abbia fatto, nel periodo oggetto di causa, un utilizzo massivo e sistematico di uno schema standard violativo della disciplina antitrust, ed eventualmente già sanzionato dall'autorità garante.
In sintesi, quindi, parte opponente non ha dimostrato in maniera adeguata alcuna rilevante lesione della libera concorrenza discendente dalla condotta tenuta dalla banca finanziatrice Cassa di Risparmio di Cesena all'epoca dei fatti, in via generale, ed in particolare una lesione della propria conseguente libertà negoziale nel sottoscrivere la garanzia personale relativa al contratto di mutuo fondiario ottenuto dalla società finanziata alle condizioni proposte;
peraltro, apparendo del tutto Parte_2 implausibile nel contesto documentato in atti che il garante non avrebbe comunque Parte_1 sottoscritto il regolamento di fideiussione specifica a garanzia dell'adempimento della società finanziata necessario al fine di garantirle una adeguata liquidità per svolgere la propria attività imprenditoriale tipica, ovvero di investimenti nel settore immobiliare.
Tutto ciò premesso, non vi è dubbio in merito alla validità e all'efficacia nel caso di specie della clausola pattizia e ritualmente accettata dall'odierna parte opponente, di rinuncia al termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c., contenuta all'art. 5 del regolamento contrattuale.
2.2.2 In ogni caso e anche volendo aderire – alla comunque non condivisibile – ricostruzione in termini di nullità della predetta clausola pattizia di rinuncia al termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c., come sostenuta da parte opponente, in forza della ragione più liquida (cfr. Cass. n. 363 del
9.01.2019), si rileva l'infondatezza anche della conseguente doglianza relativa all'intervenuta estinzione della garanzia personale prestata per inattività della banca finanziatrice e/o dei propri successori o aventi causa dal far valere le proprie ragioni creditorie nei confronti del debitore principale con conseguente liberazione del fideiussore. Parte_2
Anche ciò deriva dalla specifica natura autonoma e comunque con clausola a prima richiesta scritta della valida ed efficace garanzia personale prestata dall'odierno opponente e dall'analisi della pagina 11 di 13 complessiva documentazione offerta in comunicazione dal cessionario già in allegato al CP_3 proprio ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. doc. nn. 9 e 10 monitorio). A tal proposito, ci si limita a richiamare, sotto il primo profilo, l'orientamento sostanzialmente pacifico della giurisprudenza di legittimità nel ritenere che “il contratto autonomo di garanzia reca come connotato fondamentale l'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella dell'ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta non al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore;
ne consegue, pertanto, una generale inapplicabilità a tale contratto del disposto dell'art. 1957 c.c., salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti, purché compatibile con le restanti clausole contrattuali” (cfr. Cass. n. 7883 del 28.03.2017 nonché già Cass.
n. 27333 del 12.12.2005) e, sotto il secondo profilo, a ricordare brevemente che la norma in esame è espressione dell'accessorietà dell'obbligazione fideiussoria a quella principale garantita e del generale principio del favor fideiussoris, per cui con esclusivo riferimento alla fattispecie tipizzata di cui all'art. 1936 e ss. c.c. dispone che “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. Consolidata è senza dubbio l'interpretazione giurisprudenziale in merito al campo di applicazione di tale fattispecie e alla nozione di “istanza” che a pena di decadenza deve essere proposta contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore e che si riferisce unicamente a mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, sia di cognizione sia di esecuzione (cfr. Cass. n. 1724 del 29.01.2016). Diversamente, però, con specifico riferimento alla figura atipica di fideiussione a prima richiesta – quindi, caratterizzata da accessorietà limitata e da un maggior rischio assunto dal fideiussore in sede di libera scelta di prestazione della garanzia personale – si condivide l'interpretazione fornita da parte della giurisprudenza di legittimità che ammette una deroga alla norma in commento nel senso che il creditore, in questi specifici casi, non ha l'onere di intraprendere un'azione giudiziale contro il debitore principale, bastando una richiesta scritta di formale messa in mora del debitore principale per evitare la decadenza del creditore (cfr. Cass. nn. 27333/2005 e 2742/2002). Ciò risulta, a maggior ragione, valido con riferimento ad un contratto autonomo di garanzia – totalmente privo del carattere dell'accessorietà
– come confermato dalla massima per cui “in tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (cfr. Cass. n. 22346 del 26.09.2017). Nel caso di specie ed in via assorbente, in considerazione del contenuto della raccomandata datata 18.10.2017 avente ad oggetto la revoca anticipata per grave inadempimento dei rapporti di finanziamento in essere e la costituzione in mora dei debitori solidali, inviata da Cassa di Risparmio di
Cesena s.p.a. e ricevuta dal debitore principale via pec in data 19.10.2017 e Parte_2 tramite raccomandata A/R in data 24.10.2017 dal garante (cfr. doc. n. 9 monitorio) Parte_1 non si configura alcuna decadenza della società opposta ai sensi dell'art. 1957 c.c. né alcuna conseguente liberazione del garante, odierno opponente. Una tale richiesta scritta stragiudiziale inoltrata dalla banca creditrice, infatti, per un verso, determina il dies a quo del termine di decadenza semestrale, in quanto la banca finanziatrice, in forza delle clausole pagina 12 di 13 convenzionali comunica la revoca immediata delle facilitazioni creditizie concesse e la risoluzione anche del contratto di mutuo fondiario ipotecario sottoscritto in data 6.07.2009 e conseguente passaggio a sofferenza della relativa posizione debitoria;
mentre, per altro verso, con la medesima raccomandata A/R provvede alla formale costituzione in mora del debitore principale e dei garanti (cfr. doc. n. 9 monitorio ovvero l'intimazione di immediato pagamento del debito complessivo, a quella data, pari ad euro 630.342,03).
Una tale istanza scritta e stragiudiziale di pagamento contro il debitore principale è certamente idonea nel caso di specie ad evitare la decadenza del creditore nei confronti del garante, obbligatosi in ogni caso con valida ed efficacia clausola “a semplice richiesta scritta” a pagare il saldo debitorio contratto dalla società finanziata in favore della banca finanziatrice. Parte_2 Inoltre, l'odierna parte opposta ha documentato di aver poi proseguito con la necessaria diligenza nel recupero del proprio credito nei confronti del debitore principale e dei garanti, inoltrando ulteriore lettera raccomandata di persistente inadempimento dei destinatari, comunicando altresì l'intervenuta cessione del credito in favore del cessionario, datata 28.05.2021 e ricevuta dal garante, anche a fini interruttivi della prescrizione, in data 18.06.2021 (cfr. doc. n. 10 monitorio).
In conclusione ed in sintesi, quindi, in relazione a tutti i predetti profili di doglianza nel merito, l'opposizione proposta dal garante è senza dubbio infondata. Parte_1
3. Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, nonché nei valori minimi per le fasi istruttoria - che si è limitata all'elaborazione e al deposito delle memorie istruttorie scritte - e per la fase decisionale, svoltasi nelle forme semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c., in considerazione che il valore della domanda ai fini dell'applicazione del corretto scaglione di riferimento. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate.
La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla totale soccombenza di parte opponente con riferimento all'opposizione proposta, come meglio chiarito nei precedenti paragrafi di motivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa recante R.G. n. 1049/2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'opposizione proposta da , per le ragioni di cui in motivazione. Parte_1
2. CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1429/2022 in ogni sua parte: capitale, interessi quali ivi indicati, spese di lite quali ivi liquidate.
3. LO CONFERMA ESECUTIVO.
4. CONDANNA parte opponente al pagamento delle spese di lite della fase di Parte_1 opposizione, che si aggiungono a quelle già liquidate in sede di decreto ingiuntivo, in favore di parte opposta e per essa nella sua qualità di procuratrice speciale Algos s.r.l., che Controparte_3 si liquidano in euro 14.170,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine, IVA e CPA, se dovute, sull'imponibile come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Forlì, 16 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni
pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1049/2023
MEDIANTE COLLEGAMENTI AUDIOVISIVI A DISTANZA
ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 bis c.p.c.
tra
Parte_1
OPPONENTE
e
NELLA SUA QUALITÀ DI PROCURATRICE SPECIALE Controparte_1 CP_2
ALGOS S.R.L.
OPPOSTO
Oggi 16 luglio 2025 ad ore 11.18 innanzi alla dott.ssa Giorgia Sartoni, sono comparsi:
Per l'avv. GALLO GIANFRANCO, oggi sostituito dall'avv. VALENTINA Parte_1
PIRACCINI
Per NELLA SUA QUALITÀ DI PROCURATRICE SPECIALE Controparte_3 ALGOS S.R.L. l'avv. MASSIGNANI DOMENICO, oggi sostituito dall'avv. VALENTINA DI GREGORIO
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei difensori procuratori delle parti presenti. I difensori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori presenti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni. Parte opponente precisa le conclusioni come da note conclusive autorizzate depositate in data
16.07.2025.
Parte opposta precisa le conclusioni come da note conclusive autorizzate depositate in data 4.07.2025.
I difensori delle parti dichiarano di rinuciare a presenziare alla lettura della sentenza.
pagina 1 di 13 Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza.
Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in Camera di Consiglio, all'esito della quale pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
pagina 2 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1049/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALLO Parte_1 C.F._1
GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in VIA RENATO SERRA, N. 15, 47522 CESENA presso il difensore avv. GALLO GIANFRANCO
OPPONENTE contro
NELLA SUA QUALITÀ DI PROCURATRICE SPECIALE Controparte_3 ALGOS S.R.L. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSIGNANI DOMENICO, P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA RAGAZZI DEL '99, N. 12, MONTESILVANO, PESCARA presso il difensore avv. MASSIGNANI DOMENICO
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza in presenza del giorno 16 luglio 2025 ed in particolare:
- parte opponente come da note conclusive autorizzate depositate in data Parte_1
16.07.2025 in cui sono riportate le conclusioni rassegnate della prima memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, numero 1, c.p.c. depositata in data 6.03.2024 ovvero “Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare: - in via principale, nel merito, la nullità parziale del contratto di fidejussione rilasciato dal sig. limitatamente agli Parte_1 artt. 2, 7 e 8 del medesimo, con la conseguente intervenuta decadenza di cui all'art. 1957 c.c. e, quindi, l'estinzione della garanzia rilasciata dal sig. e l'intervenuta liberazione dello Parte_1 stesso, e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 1429/2022 del 19/12/2022, emesso dal Giudice dott.ssa Sartoni nell'ambito del procedimento R.G. n. 3068/2022 del Tribunale di Forlì, che andrà revocato;
- in ogni caso, con vittoria integrale di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”;
- parte opposta come da note conclusive autorizzate depositate in data 4.07.2025 CP_3 ovvero “insiste per il rigetto della proposta opposizione essendo la stessa infondata sia in fatto che in diritto oltre che non provata con conseguente condanna dell'opponente alla refusione delle spese e competenze di lite”.
pagina 3 di 13 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato, (di seguito anche solo Parte_1 garante) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1429/2022, con il quale il Tribunale di
Forlì, su ricorso di e per essa nella sua qualità di procuratrice speciale Algos s.r.l. (di Controparte_3 seguito anche senza indicazione del tipo sociale o solo cessionario), ingiungeva il pagamento della complessiva somma di euro 300.000,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, derivante dal saldo debitorio del contratto di mutuo fondiario per il complessivo importo di euro 700.000,00 concluso dalla società garantita con la banca finanziatrice Cassa di Risparmio Parte_2 di Cesena s.p.a. in data 6.07.2009 e revocato in data 5.11.2017, in forza di lettera di fideiussione specifica sottoscritta sempre in data 6.07.2009 anche dall'odierno opponente, in qualità di garante, nei limiti dell'importo massimo finanziato pari ad euro 700.000,00. Parte opponente, innanzitutto, eccepiva la nullità del contratto di fideiussione, sia per totale carenza dei requisiti minimi indispensabili al fine di renderlo valido e produttivo di effetti, sia in quanto aderente allo schema ABI 2003 sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.05.2005 in quanto violativa della normativa antitrust ed in particolare dell'art. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287/1990. Di conseguenza, parte opponente, presupponendo la nullità dell'art. 7 del regolamento di fideiussione, eccepiva la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione per decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c., con conseguente liberazione di da qualsiasi obbligazione. Parte_1 Per tali ragioni, parte opponente domandava l'accoglimento della propria opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in ogni caso con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 3.07.2023, si costituiva , che contestava e respingeva il contenuto dell'atto di citazione avversario e, CP_3 preliminarmente, eccepiva l'incompetenza del Tribunale ordinario adito per essere competente a decidere in materia di contratti di fideiussione la sezione specializzata del Tribunale delle Imprese. Quanto al merito, parte opposta ribadiva la validità e l'efficacia della garanzia personale rilasciata in relazione alla specifica operazione di finanziamento della società garantita Parte_2 non trovando applicazione la disciplina richiamata dalla controparte e dovendo un tale rapporto essere correttamente qualificato come contrato autonomo di garanzia. Quanto poi all'eccepita estinzione della garanzia personale prestata per violazione del termine di cui all'art. 1957 c.c., parte opposta deduceva l'erroneità della ricostruzione di parte opponente ed in ogni caso deducendo che la banca creditrice si è tempestivamente attivata nei termini contrattuali e/o di legge, secondo le modalità contrattualmente concordate con clausola a prima richiesta. Parte opposta, inoltre, documentava l'inoltro della formale messa in mora e diffida di pagamento alla società debitrice principale, nonché contestualmente a tutti i garanti, tanto nell'anno 2017 quanto nell'anno 2021, rispettivamente ricevute anche dal garante in data 24.10.2017 e in data 18.06.2021. Parte_1
Parte opposta, pertanto, domandava in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. e nel merito l'integrale rigetto dell'opposizione proposta con conferma del decreto ingiuntivo opposto anche in punto di interessi e spese ed in ogni caso con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza del 13.09.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenutasi in pari data, il giudice concedeva provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, disponeva la necessaria instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, d. lgs. n. 28/2010, assegnando alle parti termine di quindici giorni per la relativa introduzione;
assegnava altresì alle parti, come da richiesta, i termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. con decorrenza differita per consentire lo svolgimento della disposta mediazione obbligatoria.
Le parti provvedevano, poi, a depositare le rispettive memorie istruttorie. All'udienza del 22.05.2024, i difensori delle parti congiuntamente davano atto della pendenza di trattative fra le stesse e chiedevano congiuntamente un differimento dell'udienza. Con ordinanza del 27.09.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.09.2024, in cui le parti contestavano quanto ex adverso dedotto e prodotto, si riportavano alle rispettive memorie pagina 4 di 13 istruttorie ed insistevano per l'accoglimento delle istanze ivi proposte, il giudice dava atto dell'assolvimento della condizione di procedibilità della domanda, non ammetteva né l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. richiesto da parte opponente, né la consulenza tecnica d'ufficio contabile richiesta e, ritenuta dunque la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. al giorno 16.07.2025, concedendo alle parti termine per il deposito di brevi note conclusive sino a dieci giorni prima dell'udienza, nonché dando atto del rilevante numero di fascicoli già fissati per precisazione delle conclusioni e della necessità di dare prioritaria definizione ai fascicoli recanti anno di iscrizione al ruolo anteriore, in conformità al piano di gestione dell'arretrato. All'udienza del 16.07.2025, svoltasi mediante collegamento da remoto ex art. 127 bis c.p.c., le parti precisavano le rispettive conclusioni e si svolgeva la contestuale discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
*** L'opposizione proposta dal garante avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1429/2022 è totalmente infondata e va, quindi, rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo, per le ragioni di seguito esposte.
1. Preliminarmente e prima di passare all'analisi dei motivi di opposizione nel merito, al fine di fornire una completa valutazione della complessiva vicenda processuale e sostanziale intercorsa tra le odierne parti, nonché delle questioni sottoposte all'attenzione del giudice, si rendono necessarie alcune considerazioni preliminari sia in fatto che in diritto.
1.1 Sotto un primo profilo e per completezza espositiva, da un lato, si ribadisce che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale si è avverata (cfr. doc. allegato alla nota di deposito del 16.11.2023 di parte opposta), in assenza peraltro di tempestive eccezioni sul punto ad opera delle parti costituite, e, dall'altro lato, ci si limita a ricordare che, come noto, in generale “con l'opposizione al decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad accertare se, all'atto dell'emissione del decreto ingiuntivo, sussistevano tutte le condizioni all'uopo richieste dalle norme processuali, ma deve tener conto anche degli elementi acquisiti attraverso le deduzioni delle parti e le prove da esse offerte. E, poiché le condizioni dell'azione debbono essere accertate con riferimento alla situazione esistente al tempo della pronuncia
e non a quello della domanda, si deve ritenere fondata l'originaria pretesa se i fatti costitutivi di essa, ancorché insussistenti al momento in cui fu chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo, concorrano al momento della decisione sull'opposizione” (cfr. Cass. n. 32792 del 9.11.2021 e Cass. S.U. n. 927 del 13.01.2022). Dunque, parte opposta ovvero l'attore in senso sostanziale è legittimato a fornire adeguata prova della propria pretesa creditoria – già riconosciuta in sede monitoria - nel corso del giudizio di cognizione, nei limiti e nel rispetto delle preclusioni probatorie.
1.2 Sotto un secondo profilo, in ragione della specifica materia oggetto di analisi nell'ambito della presente decisione e dei poteri officiosi riservati al giudice, è altresì opportuno precisare che, in via generale, alla luce della disciplina di cui all'art. 58 T.U.B. in materia di cessioni di credito in blocco da parte di istituti di credito, l'estratto della pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale produce sì gli effetti pubblicitari dell'intervenuta cessione in blocco di crediti, ma che la stessa norma non implica automaticamente la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente in favore del cessionario, rendendosi, dunque, necessaria una verifica in ordine alla effettiva sussistenza di titolarità dello specifico credito fatto valere in capo al soggetto che agisce. Una tale normativa di settore, infatti, ha unicamente l'effetto di derogare, nell'ambito della specifica materia bancaria, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco;
pertanto, in caso di contestazione circa l'effettiva titolarità del credito – come avvenuto nel caso di specie sia nell'ambito della comparsa di costituzione e risposta del disponente, sia nell'ambito dell'atto di citazione in opposizione del garante -, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato lo specifico credito di cui si controverte compreso tra pagina 5 di 13 quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, essendo il fondamento sostanziale della legittimazione attiva legato per il cessionario alla prova dell'oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 4116/2016). Sempre in linea teorica, infatti, occorre rilevare che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio – a differenza della condizione dell'azione costituita dalla legittimazione ad agire - è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, spettando, quindi, a colui che agisce di allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto (cfr. Cass. n. 2951 del 16.02.2016), nonché, anche in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, che l'attore, in quanto soggetto agli ordinari criteri sull'onere della prova ex art. 2697 c.c. è esonerato della dimostrazione della titolarità del rapporto solo quando il convenuto ne faccia espresso riconoscimento o la sua difesa sia incompatibile con il disconoscimento, in applicazione del principio secondo cui non egent probatione i fatti pacifici o incontroversi (cfr. Cass. n. 15759 del 10.07.2014). Ancora in tale senso, si ritiene opportuno richiamare anche i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità per cui “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. n. 24798 del 5.11.2020, Cass. n.
5617 del 28.02.2020 in materia di insinuazione al passivo e Cass. n. 4277 del 10.02.2023). Ciò premesso e richiamato, nel caso di specie, la circostanza fattuale dell'effettiva cessione dello specifico credito azionato in sede monitoria da parte della banca cedente Cassa di Risparmio di Cesena s.p.a. in favore dell'odierna parte opposta che agisce per il recupero del credito in qualità cessionario, non ha formato oggetto di alcuna contestazione ad opera di parte opponente e, quindi, deve essere posta a fondamento della presente decisione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.. In ogni caso, si deve osservare che parte opposta ha comunque fornito, sin dalla fase CP_3 monitoria, sufficiente e documentale prova dell'effettiva inclusione del credito derivante da contratto di mutuo fondiario con contestuale garanzia personale specifica, azionato nei confronti del garante stante l'inadempimento della società finanziata, nell'ambito dell'operazione di Parte_1 cartolarizzazione e di cessione in blocco di crediti da parte della banca cedente in favore del cessionario con efficacia a far data dal 21.12.2017 (cfr. doc. n. 11 monitorio e doc. n 1 integrazione monitorio).
A tal proposito, si rileva che è senza dubbio dirimente l'oggettivo e documentato comportamento tenuto dall'originario soggetto creditore che ha ceduto il credito, in quanto la giurisprudenza tanto di legittimità quanto di merito, tende a riconoscere assorbente efficacia probatoria alle comunicazioni stragiudiziali del cedente relative alla cessione (cfr. Cass. n. 10200 del 16.04.2021) e, altresì, al contegno processuale dell'originario creditore in caso d'intervento in giudizio del cessionario ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c. (cfr. Cass. n. 5997 del 17.03.2006). Nel caso di specie, ferma in ogni caso la circostanza fattuale pacifica del possesso da parte di CP_3
della documentazione concernente i rapporti bancari sottesi alla pretesa creditoria azionata, quale
[...] elemento quantomeno indiziario che necessita di altri concordanti riscontri, dirimente è il contegno di acquiescenza prestato dal creditore cedente, anzi avendo la banca cedente Cassa di Risparmio di
Cesena s.p.a. con dichiarazione scritta datata 1.12.2022 attestato e confermato che il credito per cui è causa è stato ceduto alla stessa (cfr. doc. n. 2 integrazione monitorio). CP_3
1.3 Sempre in via preliminare e per quanto di specifico interesse ai fini del decidere, ci si limita anche ad una breve e necessaria premessa in merito al principio generale di non contestazione. Per un verso, infatti, come noto, l'art. 115 c.p.c. prescrive al giudice di “porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita” enucleando così in sostanza il principio dispositivo processuale in materia di prove che regola l'intero ordinamento processualcivilistico.
pagina 6 di 13 Per principio di non contestazione, dunque, si intende la regola processuale per cui, nell'ambito di un processo civile che abbia ad oggetto rapporti disponibili tra le parti, non hanno bisogno di essere provati i fatti che, allegati in modo specifico da una parte, non sono stati espressamente contestati dall'altra. Ciò sostanzialmente configura una importante deviazione rispetto alla regola generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., legislativamente prevista per evidenti finalità di economia processuale. Si impone, pertanto, un preciso onere di specifica contestazione a carico della parte contro la quale la pretesa è rivolta, a patto che la stessa parte sia già costituita in giudizio. Per altro verso e parallelamente, ci si limita, inoltre, a richiamare una recente e condivisibile interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità nel senso di ritenere che “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (cfr. Cass. n. 17889 del 27.08.2020 e in precedenza anche Cass. n. 22701 del 28.09.2017 e Cass. n. 13830 del 23.07.2004). Quindi, solo a fronte di una contestazione specifica dei fatti ad opera della controparte costituita, mediante deduzione di altro fatto diverso e/o logicamente incompatibile nonché mediante una tempestiva difesa che appare seria per la puntualità dei riferimenti richiamati, sulla parte processuale che li ha in precedenza allegati, grava, poi, il relativo onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c.. 1.4 Facendo applicazione anche dei richiamati principi interpretativi, occorre in ultima analisi, accertare che non vi è dubbio che la somma pari ad euro 300.000,00, oggetto dell'ingiunzione di pagamento opposta dall'odierno opponente garante, deriva dal saldo debitorio del contratto di mutuo fondiario ipotecario, intestato alla società garantita da destinarsi ad Parte_2 investimento immobiliare, concluso in data 6.07.2009 con rogito del Notaio, dott. , e Persona_1 revocato per grave inadempimento della società finanziata in data 18.10.2017 (cfr. doc. nn. 4, 5, 8, 9 e 10 monitorio, nonché doc. n. 2 parte opposta). Un tale specifico rapporto bancario – “mutuo ipotecario fondiario a SAL di euro 700.000,00” erogato poi per euro 545.000,00 - risulta pacificamente garantito dalla lettera di fideiussione specifica sottoscritta sempre in data 6.07.2009 anche dall'odierno opponente – che non ne ha Parte_1 nelle more del presente giudizio né contesto specificamente l'esistenza né disconosciuto formalmente la propria sottoscrizione ai sensi dell'art. 214 c.p.c. (come espressamente chiarito nel corso della prima udienza di comparizione e trattazione del 13.09.2023) -, unitamente e solidalmente all'altro garante personale (cfr. doc. n. 7 monitorio e doc. n. 4 parte opponente). Parte_3
In atti, vi è senza dubbio la prova della debenza del credito vantato nei confronti del garante opponente, avendo il cessionario assolto al proprio onere della prova di parte attrice in senso sostanziale con riferimento alla domanda proposta con il proprio ricorso per decreto ingiuntivo.
In particolare, infatti, ha fornito la copia dei regolamenti contrattuali di mutuo fondiario – CP_3 con relativa quietanza di erogazione della somma mutuata - e della relativa fideiussione specifica contestualmente rilasciata dai garanti e tutti completi delle condizioni Parte_1 Pt_3 economiche e dei relativi allegati (cfr. doc. nn.
4-8 monitorio), della prova della revoca ed estinzione anticipata del rapporto di finanziamento per grave inadempimento della società Parte_2 comunicata con raccomandata A/R datata 18.10.2017 dalla banca finanziatrice sia alla società
[...] garantita che ai garanti (cfr. doc. nn. 6, 9 e 10 monitorio).
Si deve osservare che tutta la predetta documentazione bancaria che non è stata contestata in alcun modo da parte opponente e viene posta a fondamento della presente decisione ex art. 115 c.p.c.. Sul punto, in via assorbente e di ragione maggiormente liquida, si rileva inoltre l'assoluta genericità della doglianza di usurarietà del tasso di interesse pattuito nel contratto di mutuo fondiario, doglianza carente tanto sotto il profilo dell'allegazione dei fatti posti a proprio fondamento quanto sotto il profilo probatorio in senso stretto che comunque incombe in capo alla parte processuale che vuol far valere il proprio ritenuto diritto. Ritenuta comunque ammissibile una tale doglianza proposta dal garante per la Parte_1 prima volta nell'ambito della propria seconda memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.,
pagina 7 di 13 sottoforma di richiesta di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio contabile, trattandosi di questione di nullità rilevabile anche in via officiosa, si ribadisce anche in questa sede che, mancando idonei indici di prova e non avendo la parte onerata quantomeno allegato né gli specifici tassi di interesse applicati nel corso del rapporto bancario con superamento del tasso soglia usura, né uno specifico ricalcolo di parte del preteso saldo corretto del relativo rapporto bancario alla data di estinzione dello stesso, la consulenza tecnica d'ufficio richiesta da parte opponente sarebbe stata totalmente esplorativa e superflua ai fini del decidere e quindi, inammissibile. 2. Tutto ciò doverosamente premesso e passando poi all'analisi delle principali questioni di merito sollevate da parte opponente in sede di opposizione, le doglianze sollevate in ordine alla nullità della lettera di fideiussione sottoscritta dal garante in data 6.07.2009 per violazione della disciplina antitrust e quindi della clausola contrattuale di deroga della disciplina di cui all'art. 1957 c.c., nonché in ordine all'eccepita estinzione della fideiussione per decadenza del creditore dal diritto di escutere la garanzia personale essendo decorso il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., sono senza dubbio infondate, alla luce delle seguenti considerazioni e della più recente e condivisibile giurisprudenza anche di legittimità applicabile al caso di specie.
Preliminarmente e sempre a tale specifico proposito, si deve precisare come nella specie, alla luce della complessiva qualificazione delle doglienze e delle richieste formulate da parte opponente nei propri scritti difensivi, sussiste certamente la competenza funzionale del giudice adito. L'attuale competenza funzionale delle Sezioni Specializzate Imprese (l. 27/2012 e d. lgs. 3/2017) a pronunciarsi in ordine alle azioni di nullità promosse per la violazione della normativa antitrust ex art. 33 l. n. 287/1990, infatti, non incide sulla competenza funzionale di questo giudice a conoscere dell'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c., tenuto conto della natura di eccezione riconvenzionale – tesa unicamente a paralizzare l'avversaria pretesa - e non già di vera e propria domanda riconvenzionale della doglianza di nullità della fideiussione e delle relative clausole conformi al modello standard predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana. Inoltre, si precisa che ciò deve ritenersi ancora valido anche alla luce della pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione n. 6523 del 10.03.2021, che aveva ad oggetto una domanda di accertamento della nullità della fideiussione per contrarietà alla normativa antitrust proposta nell'ambito di un procedimento ordinario di cognizione nelle forme dell'art. 616 c.p.c. e non già in un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, come nel peculiare caso di specie.
2.1 Ciò doverosamente precisato, in primo luogo ed in ordine alla prova della legittimità della pretesa creditoria vantata e azionata dal cessionario del credito nei confronti dell'odierno CP_3 opponente, risulta innanzitutto opportuno procedere alla corretta qualificazione del rapporto contrattuale di garanzia personale che lega alla società opposta. Parte_1
Come noto, infatti, è pacifico in giurisprudenza il principio in base al quale “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” (cfr. già Cass. S.U. n. 3947 del 18.02.2010, nello stesso senso anche Cass. n. 22233 del 20.10.2014 e Cass. n. 27619 del 3.12.2020). Il contratto autonomo di garanzia, quale espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., si caratterizza rispetto alla fideiussione codicisticamente prevista per l'assenza dell'accessorietà della garanzia rispetto all'obbligazione principale garantita, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c..
Pertanto, anche di recente la giurisprudenza di legittimità ha ribadito come l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione (cfr. Cass. n. 27619 del 03.12.2020 e Cass. n. 16213 del 31.07.2015), essendo l'obbligazione del garante autonomo qualitativamente pagina 8 di 13 diversa da quella garantita e la causa concreta del contratto autonomo quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, tanto in caso di inadempimento colpevole quanto non colpevole.
Nel contratto autonomo di garanzia, quindi, il garante si impegna verso il creditore ad effettuare nei suoi confronti una data prestazione nel caso in cui il debitore principale non adempia la propria, contestualmente rinunciando in via preventiva a sollevare eccezioni relative al rapporto principale, salva in ogni caso la possibilità di sollevare l'exceptio doli generalis che per costante orientamento della giurisprudenza viene integrata da questioni circa la nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative di legge (cfr. Cass. n. 20397 del 25.08.2017) o in caso di manifesta abusività della richiesta di garanzia (cfr. Cass. n. 30509 del 22.11.2019).
A tal proposito, inoltre, stante la sostanziale atipicità che caratterizza nella prassi la materia delle garanzie personali con inserzione di clausole che rafforzano la pretesa creditoria del beneficiario, occorre precisare comunque che il solo inserimento della clausola di pagamento a prima richiesta non può, invece, essere di per sé indice della volontà delle parti e dell'esatta estensione che le stesse hanno dato al contratto. In ciò, infatti, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “per distinguere il contratto autonomo di garanzia da un contratto di fideiussione, nello stipulare il quale siano state utilizzate le espressioni a prima richiesta e ogni eccezione rimossa, risulta fondamentale la relazione in cui le parti abbiano inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, potendosi considerare, ai fini della qualificazione della garanzia, anche il contenuto dell'accordo tra il debitore principale e il garante” (cfr. Cass. n. 23900 del 6.11.2006). In ultima analisi, si ricorda altresì che le predette figure autonome di garanzia personale si distinguono dalla garanzia “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta”, nella quale il fideiussore si impegna a rinunciare ad opporre, prima del pagamento, le eccezioni che gli competono, in deroga all'art. 1945 c.c., integrando una clausola solve et repete ai sensi dell'art. 1462 c.c.. Occorre pertanto, prioritariamente effettuare un'interpretazione complessiva del regolamento contrattuale di garanzia alla luce del tenore di tutte le clausole in esso contenute per ricostruire l'effettiva volontà delle parti. Nel caso di specie, come emerge dagli atti, si è costituito fideiussore a prima Parte_1 richiesta scritta, assumendo l'obbligazione di pagare immediatamente la banca e con rinuncia alla facoltà di opporre eccezioni, mediante sottoscrizione di pugno in data 6.07.2009, unitamente al cogarante solidale della lettera di fideiussione a garanzia della specifica operazione di Parte_3 Cont finanziamento ovvero “mutuo ipotecario fondiario a di euro 700.000,00” sottoscritto in pari data dalla società garantita Tipano Immobiliare s.p.a. (cfr. doc. nn. 4, 5 e 7 monitorio). La fideiussione specifica, oggetto di analisi, presenta le espresse previsioni di pagare immediatamente
“a semplice richiesta scritta” ed indipendentemente dalla facoltà rinunciata di proporre eventuali eccezioni, come contenute agli artt. 7 e 9 del relativo regolamento contrattuale.
Inoltre, agli artt. 2, 5, 7 e 9 le parti hanno previsto specificamente la deroga agli artt. 1957 e 1941 c.c., avendo i garanti autonomi rinunciato ad eccepire questioni in ordine alla validità dell'obbligazione principale, nonché al termine di decadenza e ciò, anche alla luce dei rapporti in essere tra le parti, induce a qualificare senza dubbio la garanzia personale prestata come contratto autonomo di garanzia. Ancora, alla luce dell'interpretazione complessiva del regolamento contrattuale, si deve valorizzare che un tale contratto autonomo di garanzia non presenta alcuna limitazione temporale e rilevare come, in ogni caso, la pretesa creditoria azionata in sede monitoria (per euro 300.000,00 in linea capitale) risulta contenuta negli importi massimi garantiti, convenzionalmente pattuiti tra le parti.
2.2 Alla luce di questa necessaria analisi e ferma, dunque, l'accertata sussistenza di adeguata prova del credito nei confronti del garante , avendo parte opposta creditrice provato Parte_1 la fonte negoziale del proprio diritto, nonché puntualmente allegato la circostanza dell'inadempimento della controparte (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, conforme Cass. n. 826 del 20.01.2015), in secondo luogo, parte opponente, in qualità di debitore sostanzialmente convenuto in giudizio, non ha pagina 9 di 13 parimenti assolto in modo idoneo al proprio corrispettivo onere della prova in relazione ad eventuali fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'altrui pretesa. In sintesi ed in via assorbente, si rileva come le doglianze mosse dalle parti opponenti non risultino adeguatamente sostenute da idonei indici probatori, oltre che non supportate da orientamenti giurisprudenziali pienamente condivisibili, alla luce delle più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni Unite.
2.2.1 Innanzitutto, risulta infondata, in quanto sprovvista di idonea allegazione e prova l'eccezione riconvenzionale di nullità, anche solo parziale, del regolamento di fideiussione sottoscritto in data 6.07.2009 per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287/1990 in relazione alla normativa antitrust, proposta da parte opponente.
Con specifico riferimento alla nota questione della sorte del contratto di fideiussione bancaria che recepisce in maniera totalmente conforme gli artt. 2, 6 e 8 del modello predisposto nell'anno 2003 dall'Associazione Bancaria Italiana, ritenuto poi lesivo dell'art. 2 della legge n. 287/1990 (normativa antitrust) dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.5.2005 (cfr. doc. nn. 1, 2 e 3 parte opponente), si deve certamente ricordare che proprio in forza del provvedimento amministrativo adottato dall'ente deputato alla vigilanza in materia bancaria, le predette clausole sarebbero state applicate nei contratti di garanzia personale in maniera uniforme, non offrendo ai clienti la possibilità di scegliere liberamente le condizioni contrattuali, nemmeno rivolgendosi ad altre banche.
In ogni caso, a tale specifico proposito, si deve rilevare che in forza dei generali principi della domanda e dell'onere della prova il garante che invochi tale nullità è pur sempre soggetto a rigorosi oneri di puntuale allegazione e prova, non potendosi limitare alla semplice allegazione in ordine alla mera conformità grafica ed aderenza tra contratto di fideiussione sottoscritto dal garante con la banca e lo schema contrattuale di cui al modello standard di fideiussione omnibus predisposto dall'Associazione
Bancaria Italiana in data 7.03.2003. In aggiunta, ci si limita altresì ad osservare che l'onere di allegare in maniera specifica - quantomeno - la persistenza dell'intesa anticoncorrenziale in relazione all'impugnato contratto di fideiussione a valle, oltre alla persistente applicazione uniforme del modello standard predisposto dall'A.B.I. contenente le tre clausole sanzionate in via amministrativa con provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia) grava comunque integralmente sul fideiussore, in linea tanto con le prescrizioni con cui la Banca d'Italia ha censurato non già le sole tre clausole in sé, bensì l'utilizzo uniforme delle stesse da parte degli istituti bancari su tutto il territorio nazionale, quanto con il recente approdo interpretativo della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite (cfr. Cass. S.U. n. 41994 del 30.12.2021). Certamente condivisibile ed incontestabile è, infatti, l'espresso principio di diritto enucleato dalle Sezioni Unite di Cassazione per cui “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (cfr. Cass. S.U. n. 41994 del 30.12.2021) e l'affermazione enucleata dalle stesse Sezioni Unite per cui tra l'intesa restrittiva della concorrenza a monte e la fideiussione bancaria a valle sussiste un collegamento funzionale idoneo ad estendere la nullità sancita dall'art. 2 della legge n. 287/1990 per l'intesa a monte sul contratto di fideiussione a valle, essendo l'interesse protetto dalla normativa antitrust in ogni caso non solo un interesse individuale del singolo contraente pregiudicato ma quello del mercato in senso oggettivo.
Tali specifici e puntuali arresti giurisprudenziali, in ogni caso, però – lo si ribadisce - non possono in alcun modo sollevare la parte che agisce in giudizio dai generali oneri di specifica allegazione e prova dei fatti posti alla base delle proprie pretese.
pagina 10 di 13 Nel caso di specie, pertanto, non può riconoscersi integrata la nullità parziale della clausola contrattuale di cui all'art. 5 (unica clausola oggetto di fatto oggetto di contestazione ad opera di parte opponente) del regolamento contrattuale di fideiussione specifica sottoscritta dal garante Parte_1
, nella misura in cui parte opponente, limitandosi ad allegare unicamente la conformità delle tre
[...] clausole - di reviviscenza, di sopravvivenza e di rinuncia al termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c. - presenti nello schema di contratto predisposto dall' nel 2003, secondo un modello standard Pt_4 di fideiussione omnibus che la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, aveva ritenuto essere contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali (cfr. doc. n. 3 parte opponente), non ha quantomeno allegato in maniera specifica e nel rispetto delle preclusioni assertive, né che l'istituto di credito garantito - che ha predisposto lo specifico contratto di fideiussione specifica a valle
- fosse aderente alle intese dichiarate anticoncorrenziali a monte, né tantomeno la persistenza di un'intesa anticoncorrenziale a monte con riflessi diretti sul rapporto bancario per cui è causa. Tali circostanze fattuali presupposte non risultano, infatti, allegate in modo specifico né nell'atto di citazione in opposizione, né nell'ambito delle successive memorie istruttorie depositate dalla parte opponente e nemmeno provate in modo idoneo dalla parte onerata.
Sul punto, si deve altresì rilevare che nel caso di specie, da un lato, è senza dubbio dirimente il fatto che la garanzia personale prestata da nell'anno 2009, sia ampiamente successiva al Parte_1 periodo sospetto e non potendo valere come prova privilegiata il richiamato provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia avente ad oggetto un regolamento standard di fideiussione omnibus e non già specifica, mai predisposto dall' dall'altro lato, che comunque il regolamento contrattuale Pt_4 impugnato non può nemmeno dirsi totalmente coincidente con lo schema standard. Pertanto, non vi è prova nella specie né che la garanzia autonoma rilasciata dall'odierna parte opponente in data 6.07.2009 sottoforma di fideiussione specifica sia il frutto di una intesa a monte – non provata - riconosciuta in violazione della normativa antitrust nazionale ed europea, non avendo alcun rilievo diretto il provvedimento n. 55/2005 Bankit che aveva ad oggetto un modello standardizzato e precedente di fideiussione generica, né che a valle la banca finanziatrice abbia fatto, nel periodo oggetto di causa, un utilizzo massivo e sistematico di uno schema standard violativo della disciplina antitrust, ed eventualmente già sanzionato dall'autorità garante.
In sintesi, quindi, parte opponente non ha dimostrato in maniera adeguata alcuna rilevante lesione della libera concorrenza discendente dalla condotta tenuta dalla banca finanziatrice Cassa di Risparmio di Cesena all'epoca dei fatti, in via generale, ed in particolare una lesione della propria conseguente libertà negoziale nel sottoscrivere la garanzia personale relativa al contratto di mutuo fondiario ottenuto dalla società finanziata alle condizioni proposte;
peraltro, apparendo del tutto Parte_2 implausibile nel contesto documentato in atti che il garante non avrebbe comunque Parte_1 sottoscritto il regolamento di fideiussione specifica a garanzia dell'adempimento della società finanziata necessario al fine di garantirle una adeguata liquidità per svolgere la propria attività imprenditoriale tipica, ovvero di investimenti nel settore immobiliare.
Tutto ciò premesso, non vi è dubbio in merito alla validità e all'efficacia nel caso di specie della clausola pattizia e ritualmente accettata dall'odierna parte opponente, di rinuncia al termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c., contenuta all'art. 5 del regolamento contrattuale.
2.2.2 In ogni caso e anche volendo aderire – alla comunque non condivisibile – ricostruzione in termini di nullità della predetta clausola pattizia di rinuncia al termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c., come sostenuta da parte opponente, in forza della ragione più liquida (cfr. Cass. n. 363 del
9.01.2019), si rileva l'infondatezza anche della conseguente doglianza relativa all'intervenuta estinzione della garanzia personale prestata per inattività della banca finanziatrice e/o dei propri successori o aventi causa dal far valere le proprie ragioni creditorie nei confronti del debitore principale con conseguente liberazione del fideiussore. Parte_2
Anche ciò deriva dalla specifica natura autonoma e comunque con clausola a prima richiesta scritta della valida ed efficace garanzia personale prestata dall'odierno opponente e dall'analisi della pagina 11 di 13 complessiva documentazione offerta in comunicazione dal cessionario già in allegato al CP_3 proprio ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. doc. nn. 9 e 10 monitorio). A tal proposito, ci si limita a richiamare, sotto il primo profilo, l'orientamento sostanzialmente pacifico della giurisprudenza di legittimità nel ritenere che “il contratto autonomo di garanzia reca come connotato fondamentale l'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella dell'ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta non al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore;
ne consegue, pertanto, una generale inapplicabilità a tale contratto del disposto dell'art. 1957 c.c., salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti, purché compatibile con le restanti clausole contrattuali” (cfr. Cass. n. 7883 del 28.03.2017 nonché già Cass.
n. 27333 del 12.12.2005) e, sotto il secondo profilo, a ricordare brevemente che la norma in esame è espressione dell'accessorietà dell'obbligazione fideiussoria a quella principale garantita e del generale principio del favor fideiussoris, per cui con esclusivo riferimento alla fattispecie tipizzata di cui all'art. 1936 e ss. c.c. dispone che “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. Consolidata è senza dubbio l'interpretazione giurisprudenziale in merito al campo di applicazione di tale fattispecie e alla nozione di “istanza” che a pena di decadenza deve essere proposta contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore e che si riferisce unicamente a mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, sia di cognizione sia di esecuzione (cfr. Cass. n. 1724 del 29.01.2016). Diversamente, però, con specifico riferimento alla figura atipica di fideiussione a prima richiesta – quindi, caratterizzata da accessorietà limitata e da un maggior rischio assunto dal fideiussore in sede di libera scelta di prestazione della garanzia personale – si condivide l'interpretazione fornita da parte della giurisprudenza di legittimità che ammette una deroga alla norma in commento nel senso che il creditore, in questi specifici casi, non ha l'onere di intraprendere un'azione giudiziale contro il debitore principale, bastando una richiesta scritta di formale messa in mora del debitore principale per evitare la decadenza del creditore (cfr. Cass. nn. 27333/2005 e 2742/2002). Ciò risulta, a maggior ragione, valido con riferimento ad un contratto autonomo di garanzia – totalmente privo del carattere dell'accessorietà
– come confermato dalla massima per cui “in tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (cfr. Cass. n. 22346 del 26.09.2017). Nel caso di specie ed in via assorbente, in considerazione del contenuto della raccomandata datata 18.10.2017 avente ad oggetto la revoca anticipata per grave inadempimento dei rapporti di finanziamento in essere e la costituzione in mora dei debitori solidali, inviata da Cassa di Risparmio di
Cesena s.p.a. e ricevuta dal debitore principale via pec in data 19.10.2017 e Parte_2 tramite raccomandata A/R in data 24.10.2017 dal garante (cfr. doc. n. 9 monitorio) Parte_1 non si configura alcuna decadenza della società opposta ai sensi dell'art. 1957 c.c. né alcuna conseguente liberazione del garante, odierno opponente. Una tale richiesta scritta stragiudiziale inoltrata dalla banca creditrice, infatti, per un verso, determina il dies a quo del termine di decadenza semestrale, in quanto la banca finanziatrice, in forza delle clausole pagina 12 di 13 convenzionali comunica la revoca immediata delle facilitazioni creditizie concesse e la risoluzione anche del contratto di mutuo fondiario ipotecario sottoscritto in data 6.07.2009 e conseguente passaggio a sofferenza della relativa posizione debitoria;
mentre, per altro verso, con la medesima raccomandata A/R provvede alla formale costituzione in mora del debitore principale e dei garanti (cfr. doc. n. 9 monitorio ovvero l'intimazione di immediato pagamento del debito complessivo, a quella data, pari ad euro 630.342,03).
Una tale istanza scritta e stragiudiziale di pagamento contro il debitore principale è certamente idonea nel caso di specie ad evitare la decadenza del creditore nei confronti del garante, obbligatosi in ogni caso con valida ed efficacia clausola “a semplice richiesta scritta” a pagare il saldo debitorio contratto dalla società finanziata in favore della banca finanziatrice. Parte_2 Inoltre, l'odierna parte opposta ha documentato di aver poi proseguito con la necessaria diligenza nel recupero del proprio credito nei confronti del debitore principale e dei garanti, inoltrando ulteriore lettera raccomandata di persistente inadempimento dei destinatari, comunicando altresì l'intervenuta cessione del credito in favore del cessionario, datata 28.05.2021 e ricevuta dal garante, anche a fini interruttivi della prescrizione, in data 18.06.2021 (cfr. doc. n. 10 monitorio).
In conclusione ed in sintesi, quindi, in relazione a tutti i predetti profili di doglianza nel merito, l'opposizione proposta dal garante è senza dubbio infondata. Parte_1
3. Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, nonché nei valori minimi per le fasi istruttoria - che si è limitata all'elaborazione e al deposito delle memorie istruttorie scritte - e per la fase decisionale, svoltasi nelle forme semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c., in considerazione che il valore della domanda ai fini dell'applicazione del corretto scaglione di riferimento. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate.
La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla totale soccombenza di parte opponente con riferimento all'opposizione proposta, come meglio chiarito nei precedenti paragrafi di motivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa recante R.G. n. 1049/2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'opposizione proposta da , per le ragioni di cui in motivazione. Parte_1
2. CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1429/2022 in ogni sua parte: capitale, interessi quali ivi indicati, spese di lite quali ivi liquidate.
3. LO CONFERMA ESECUTIVO.
4. CONDANNA parte opponente al pagamento delle spese di lite della fase di Parte_1 opposizione, che si aggiungono a quelle già liquidate in sede di decreto ingiuntivo, in favore di parte opposta e per essa nella sua qualità di procuratrice speciale Algos s.r.l., che Controparte_3 si liquidano in euro 14.170,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine, IVA e CPA, se dovute, sull'imponibile come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Forlì, 16 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni
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