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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 06/10/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 73/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. V. G. sopra indicato, avente ad oggetto: “Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promosso da
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
19.10.1975 e residente in [...]c.da Ponticello s.n.c., rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Franco Puzzo;
e da
, (C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_2 C.F._2
C.da Ponticello s.n.c., rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Sebastiana Corriere;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 24.02.2025 ha espresso parere favorevole.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza emessa, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in data
02.07.2025.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiuntamente depositato in data 11.01.2025 le parti in epigrafe, premesso di essersi separati, giusta sentenza di omologa n. 461/2023 emessa dal Tribunale di Enna il 28.06.2023, nel giudizio di separazione personale iscritto al n. 673/2022 R.G., e di non essersi da allora riconciliati, hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in
Barrafranca in data 24.04.2004, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Barrafranca, Numero 13, Parte II, Serie A, Anno 2004, alle condizioni di cui al ricorso, precisando che dalla loro unione è nata la figlia (nata a Per_1
Enna il 14.01.2006).
Disposta la trattazione della causa ex art. 127-ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473-bis. 51 comma 3 c.p.c.
Con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato, i predetti coniugi hanno dichiarato di insistere nelle condizioni di divorzio di cui al ricorso congiunto depositato in data 11.01.2025, confermate con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte:
“1) La casa coniugale di proprietà del Sig. comprensiva di tutti gli arredi sita in Parte_2
Enna c.da Ponticello s.n.c. censita al NCEU di Enna al fgl.151 particella 332 sub.2 Catg. A/3 viene assegnata alla Sig.ra che vi abiterà insieme alla figlia;
Parte_1 Per_1
2) La figlia avrà residenza, domicilio e dimora abituale, compatibilmente con gli impegni Per_1 universitari, presso la casa coniugale sopra indicata unitamente alla madre;
3) La porzione di immobile censita al NCEU di Enna al fgl.151 particella 332 sub.3 Catg. C/3 resta assegnata in uso esclusivo al Sig. , in quanto adibita alla attività professionale dello Parte_2 stesso;
4) il sig. a titolo di contributo al mantenimento per la figlia già maggiorenne, in atto Parte_2 studente e ancora economicamente non autosufficiente, verserà la somma mensile di € 300,00 (euro trecento/00) da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese su carta prepagata intestata alla figlia
; tale somma sarà versata fino a quando la figlia non sarà in grado di Persona_2 autosostenersi economicamente e verrà ridotta ad €.200,00 nella ipotesi di abbandono degli studi intrapresi da parte della figlia;
inoltre in capo alla Sig.ra resta la integrale disponibilità Parte_1 dell'assegno unico per la figlia percepito dal . A tal fine si precisa che la carta iban ove è Pt_2 accreditato l'assegno unico è nella piena disponibilità della Sig.ra alla quale è stata Parte_1 consegnata dal;
tutte le spese straordinarie che si rendono necessarie per la figlia dovranno Pt_2 essere preventivamente concordate dai coniugi e saranno poste a carico di costoro nella misura della metà per ciascuno;
nessun assegno di mantenimento viene disposto in favore della Sig.ra Parte_1 in quanto la stessa presta attività lavorativa dipendente. 6) In considerazione della assegnazione della casa coniugale alla Sig.ra e del piano terra Parte_1 al Sig. esclusivamente per la sua attività lavorativa, essendo le unità immobiliari inserite Pt_2 nello stesso immobile, i coniugi si onerano di rendere autonomi gli impianti di acqua e luce fra i due piani dell'immobile. In particolare, il Sig. manterrà il contatore della luce trifase e chiederà Pt_2
l'installazione di un contatore per la fornitura dell'acqua. A sua volta la Sig.ra si obbliga Parte_1 ad effettuare la voltura a suo nome del contatore dell'acqua esistente e a chiedere l'installazione di un nuovo contatore per la luce”.
In data 24.02.2025 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di omologa della separazione consensuale e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Il Tribunale quindi, valutata la rispondenza delle condizioni alla legge, nonché all'interesse della figlia stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Per_1
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
***
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., così statuisce:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Barrafranca in data 24.04.2004 tra (C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
19.10.1975 e da , (C.F.: ), nato a [...] il [...], trascritto Parte_2 C.F._2 nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Barrafranca,
Numero 13, Parte II, Serie A, Anno 2004, alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato in data 11.01.2025, confermate con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 3.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. V. G. sopra indicato, avente ad oggetto: “Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promosso da
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
19.10.1975 e residente in [...]c.da Ponticello s.n.c., rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Franco Puzzo;
e da
, (C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_2 C.F._2
C.da Ponticello s.n.c., rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Sebastiana Corriere;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 24.02.2025 ha espresso parere favorevole.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza emessa, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in data
02.07.2025.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiuntamente depositato in data 11.01.2025 le parti in epigrafe, premesso di essersi separati, giusta sentenza di omologa n. 461/2023 emessa dal Tribunale di Enna il 28.06.2023, nel giudizio di separazione personale iscritto al n. 673/2022 R.G., e di non essersi da allora riconciliati, hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in
Barrafranca in data 24.04.2004, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Barrafranca, Numero 13, Parte II, Serie A, Anno 2004, alle condizioni di cui al ricorso, precisando che dalla loro unione è nata la figlia (nata a Per_1
Enna il 14.01.2006).
Disposta la trattazione della causa ex art. 127-ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473-bis. 51 comma 3 c.p.c.
Con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato, i predetti coniugi hanno dichiarato di insistere nelle condizioni di divorzio di cui al ricorso congiunto depositato in data 11.01.2025, confermate con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte:
“1) La casa coniugale di proprietà del Sig. comprensiva di tutti gli arredi sita in Parte_2
Enna c.da Ponticello s.n.c. censita al NCEU di Enna al fgl.151 particella 332 sub.2 Catg. A/3 viene assegnata alla Sig.ra che vi abiterà insieme alla figlia;
Parte_1 Per_1
2) La figlia avrà residenza, domicilio e dimora abituale, compatibilmente con gli impegni Per_1 universitari, presso la casa coniugale sopra indicata unitamente alla madre;
3) La porzione di immobile censita al NCEU di Enna al fgl.151 particella 332 sub.3 Catg. C/3 resta assegnata in uso esclusivo al Sig. , in quanto adibita alla attività professionale dello Parte_2 stesso;
4) il sig. a titolo di contributo al mantenimento per la figlia già maggiorenne, in atto Parte_2 studente e ancora economicamente non autosufficiente, verserà la somma mensile di € 300,00 (euro trecento/00) da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese su carta prepagata intestata alla figlia
; tale somma sarà versata fino a quando la figlia non sarà in grado di Persona_2 autosostenersi economicamente e verrà ridotta ad €.200,00 nella ipotesi di abbandono degli studi intrapresi da parte della figlia;
inoltre in capo alla Sig.ra resta la integrale disponibilità Parte_1 dell'assegno unico per la figlia percepito dal . A tal fine si precisa che la carta iban ove è Pt_2 accreditato l'assegno unico è nella piena disponibilità della Sig.ra alla quale è stata Parte_1 consegnata dal;
tutte le spese straordinarie che si rendono necessarie per la figlia dovranno Pt_2 essere preventivamente concordate dai coniugi e saranno poste a carico di costoro nella misura della metà per ciascuno;
nessun assegno di mantenimento viene disposto in favore della Sig.ra Parte_1 in quanto la stessa presta attività lavorativa dipendente. 6) In considerazione della assegnazione della casa coniugale alla Sig.ra e del piano terra Parte_1 al Sig. esclusivamente per la sua attività lavorativa, essendo le unità immobiliari inserite Pt_2 nello stesso immobile, i coniugi si onerano di rendere autonomi gli impianti di acqua e luce fra i due piani dell'immobile. In particolare, il Sig. manterrà il contatore della luce trifase e chiederà Pt_2
l'installazione di un contatore per la fornitura dell'acqua. A sua volta la Sig.ra si obbliga Parte_1 ad effettuare la voltura a suo nome del contatore dell'acqua esistente e a chiedere l'installazione di un nuovo contatore per la luce”.
In data 24.02.2025 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di omologa della separazione consensuale e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Il Tribunale quindi, valutata la rispondenza delle condizioni alla legge, nonché all'interesse della figlia stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Per_1
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
***
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., così statuisce:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Barrafranca in data 24.04.2004 tra (C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
19.10.1975 e da , (C.F.: ), nato a [...] il [...], trascritto Parte_2 C.F._2 nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Barrafranca,
Numero 13, Parte II, Serie A, Anno 2004, alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato in data 11.01.2025, confermate con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 3.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta