Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/06/2025, n. 5202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5202 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33723/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca Avancini, ha pronunciato ex art. 281 sexies 3° comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33723/2024 promossa da:
(C.F. e P.IVA ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Ettore Coppola del Foro di Rimini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rimini, Via Macanno 38/A; opponente contro
(C.F. ), in persona del Procuratore speciale Controparte_1 P.IVA_2 dott. rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_2 dall'Avv. Marco Petrucci del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Piazza della Repubblica n. 9;
opposta
CONCLUSIONI
unica parte presente all'udienza del 25.6.2025, ha così Controparte_1 concluso: “In via preliminare: concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui alla presente comparsa di risposta, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione. Nel merito: rigettare, perché infondate in fatto e in diritto, l'opposizione e tutte le
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l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo per i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 12218/2024 – R.G. n. 26955/2024 emesso dal Tribunale di Milano ovvero condannare l'opponente a pagare a la somma di € 71.811,96= Controparte_1
o la maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/02.Con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire e produrre ex art. 171-ter c.p.c. Con il favore delle spese e dei compensi professionali.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta, con ricorso per decreto ingiuntivo, dalla società la quale, sul presupposto Controparte_1 dell'esistenza di un rapporto di somministrazione di energia elettrica e di gas con la società ha instato per la condanna di quest'ultima al Parte_1 pagamento in proprio favore della complessiva somma di € 71.811,86 a titolo di corrispettivi contrattuali, oltre agli interessi moratori ex d.lgs. n.
231/2002 e alle spese di lite.
Avverso il decreto ingiuntivo conseguentemente emesso dal Tribunale, ha proposto opposizione la società contestando “l'ammontare dei Parte_1 consumi” in quanto, in tesi, non corrispondente “a quanto può consumare una attività stagionale di media grandezza”.
costituitasi in giudizio, ha insistito per il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, deducendo
“l'assoluta genericità … dell'opposizione avversaria” e la corrispondenza tra i quantitativi “addebitati all'opponente” e quelli “comunicati dal distributore”.
La causa, concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e rimessa sul ruolo istruttorio con provvedimento del 7.2.2025 al fine di consentire l'espletamento del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5,
d.lgs. n. 28/2010, è stata infine trattenuta in decisione all'odierna udienza,
a seguito della discussione orale svolta dal difensore della parte opposta, unica parte presente, così come risulta dall'apposito verbale di udienza.
pagina 2 di 4 Tanto premesso, osserva il Tribunale che la domanda di esatto adempimento avanzata da parte opposta con il ricorso monitorio è fondata e, dunque, meritevole di accoglimento.
Al riguardo deve, infatti, rilevarsi che è pacifica (oltre che risultante per tabulas) l'esistenza del rapporto contrattuale dedotto dall'opposta quale titolo della sua pretesa creditoria e che alcuna specifica contestazione è stata svolta dall'opponente in ordine all'effettiva esecuzione della somministrazione di energia elettrica e di gas da parte di né Controparte_1 in relazione all'esistenza di eventuali difetti di funzionamento del contatore, ovvero alla rispondenza dei dati rilevati dal contatore rispetto agli importi fatturati, essendosi la predetta opponente limitata a muovere generiche contestazioni in ordine alla asserita sproporzione dei consumi fatturati.
Pertanto, richiamato il condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di guisa che, a fronte della pretesa creditoria della somministrante, è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento dell'obbligo di pagare il corrispettivo della somministrazione non è a lui imputabile, all'uopo contestando il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo in considerazione (cfr.
Cass. n. 13605/2019), rileva il Tribunale come i generici asserti della parte opponente di cui sopra si è detto risultino del tutto inidonei a paralizzare la pretesa creditoria avanzata da Controparte_1
Pertanto, poiché com'è noto, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del
pagina 3 di 4 fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass.
n. 13533/2001), osserva il Tribunale che, mediante la produzione in atti dei contratti di somministrazione inter partes (doc. 1 di parte opposta), delle fatture recanti il dettaglio dei consumi come rilevati dal contatore (docc. 2-
13 di parte opposta), nonché della documentazione, proveniente dalla società distributrice, costituita dalle bollette di trasporto dell'energia elettrica (docc. 14 - 16 di parte opposta) - documentazione non specificamente contestata nella sua efficacia rappresentativa dalla parte opponente - la società abbia assolto l'onere probatorio sulla Controparte_1 stessa gravante in ordine al fondamento giustificativo della pretesa creditoria vantata in giudizio.
Pertanto, in mancanza di prova del pagamento del credito vantato dall'opposta, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo avuto riguardo al valore della domanda e all'attività processuale effettivamente svolta dalle parti, seguono la soccombenza della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto (d.i. n. 12218/2024 del 3.9.2024);
- condanna alla rifusione in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite, liquidate in € 4.217,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge dovuti.
Milano, 25 Giugno 2025 la Giudice
Francesca Avancini
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