Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/03/2025, n. 2915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2915 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
RG 22959 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Valeria Rosetti - Presidente-
Dott. Eva Scalfati - Giudice rel. -
Dott. Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22959 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso ex art 243 bis e ss cc
TRA
nato in data [...] a [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. PIRO ANNUNZIATA presso il quale elettivamente domicilia
Indirizzo Telematico
ATTORE
E
nata in data [...] a [...] CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. SCARANO PAOLO presso il quale C.F._2
elettivamente domicilia
CONVENUTO
Avv Valeria Ferrigno, c.f. , C.F._3
elettivamente domiciliata presso il proprio Indirizzo Telematico in qualità di curatore speciale della minore
(c.f.: ), Persona_1 C.F._4 con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/10/2024 premesso che: Parte_1
1
• a settembre 2017 veniva a conoscenza che la aveva partorito una bambina ( CP_1 Per_1
nata a [...] il [...] codice fiscale );
[...] C.F._4
• col passare del tempo, notava che la bambina gli somigliava e quindi conferiva incarico Pt_ all'avv. chiedere alla il consenso per le analisi del DNA ovvero per l'accertamento CP_1 della paternità naturale;
Pt_
• a seguito della missiva dell'avv. del 16.05.2023, la sig.ra , con mail del 20/05/2023 CP_1 prestava il consenso agli accertamenti di laboratorio (eseguiti presso un laboratorio privato di
Napoli MERI GEN Diagnostic & C. s.a.s.) che accertavano la sua paternità biologica;
• proponeva quindi ricorso per la nomina del curatore speciale della minore che il Tribunale di
Napoli (RG 1339 /2024) con provvedimento del 30/01/2024 nominava in persona dell'Avv
Valeria Ferrigno;
chiedeva dichiarare la sua paternità con ricorso qualificato ab origine ex art 269 cc.
Il Presidente relatore, già con il decreto di fissazione, qualificava la domanda quale ricorso ex art 243 bis e ss cc e non già quale ricorso ex art 269 cc atteso che la minore in oggetto è figlia matrimoniale e che giammai la domanda potrebbe qualificarsi come ricorso ex art 269 cc in ragione della preclusione ex lege ex art 269 co 1 cc.
Si costituiva la convenuta ed il curatore che rilevavano il difetto di legittimazione attiva CP_1 dell'attore nonché il decorso del termine ex lege ex art 244 co4 cc.
All'udienza del 6.3.25 il Presidente relatore riteneva la causa matura per la questione preliminare ed ordinava la discussione orale riservando all'esito la causa in decisione al Collegio.
Il P.M. concludeva come in atti.
Il Collegio rileva che correttamente il ricorso è stato riqualificato quale disconoscimento di paternità in ragione dello status di figlia matrimoniale della piccola;
Ciò posto si rileva Per_1
però che il legislatore non annovera tra i soggetti legittimati alla proposizione della domanda anche il presunto padre biologico, (diversamente legittimato invece nel caso di impugnazione del falso riconoscimento ex art 263 comma uno c.c. che riconosce, nel caso di figli non matrimoniali, la legittimazione attiva a chiunque vi abbia interesse).
A ciò si aggiunga il decorso del termine tombale previsto dall'articolo 244 cc comma 4, attesa la imprescrittibilità della domanda solo per il figlio ex art 244 co 5 cc per il quale, durante la minore età, si può richiedere ex articolo 244 comma 6 la nomina di un curatore speciale per la proposizione del giudizio;
nomina che può essere richiesta al Tribunale (terzo e imparziale che alcuna
2 trasmissione di impulso può disporre come invece invocato dall'attore ) dall'altro genitore, dal figlio quattordicenne, o dal pubblico ministero (che può essere compulsato, ovvero reso edotto della asserita non conformità dello status legale con lo status biologico, eventualmente anche dal presunto sedicente padre biologico che , si ribadisce, non è invece legittimato alla proposizione diretta dell'azione ex art 243 bis cc).
Si liquidano pertanto le spese secondo le regole della soccombenza condannando l'attore (che ha instaurato il contraddittorio benchè nel decreto di fissazione, previa riqualificazione, già si sottoponeva la questione preliminare del difetto di legittimazione attiva dell'attore e del termine ex lege ex art 244 co 4 cc) al pagamento delle spese sostenute dalla convenuta e dal curatore CP_1 speciale della minore ( e per essa all'erario) liquidando solo la fase introduttiva e di studio ridotte del
50% ex art. 4, comma 1, D.M. 55/14 calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000) ex DM 147/2022 con la riduzione sul compenso totale di cui all'art. 130 d.p.r. 115/2002 per il Patrocinio a Spese dello Stato per il curatore
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda, così provvede:
dichiara inammisisbile la domanda per difetto di legittimazione attiva dell'attore e per decorso del termine ex art 244 co 4 cc a) condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da Parte_1 CP_1
che liquida in complessivi euro 1452,00, oltre spese ed accessori come per legge
[...]
con distrazione in favore del procuratore anticipatario .
b) condanna al pagamento delle spese processuali sostenute daL Parte_1
CURATORE e per essa all'erario che liquida in complessivi euro726,00, oltre spese ed accessori come per legge
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 14.3.25
il Presidente dr. Valeria Rosetti
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