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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 13/09/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Prato
In Nome del Popolo Italiano il Giudice dott. ssa Micaela Lunghi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2641 /2022 tra le parti:
Attore: (c.f. ), in persona del CP_1 P.IVA_1
l.r.p.t.,rappresentato e difeso dall'avv. ELISA
Convenuti: ( c.f. , in CP_2 P.IVA_2 persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. FE Controparte_3
( c.f. ,in persona del
[...] P.IVA_3
l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. GIANCARLO POGGI Convenuti contumaci: Controparte_4
( ) residente a [...]; CAR 2 GO ITALIA SRL, ( c.f.
, in persona del l.r.p.t., sedente a P.IVA_4
Milano ( c.f. Controparte_5
). residente a C.F._2
Prato in via Marsala n. 15
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilita extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie Decisa a Prato in data 13/09/2025 sulle seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c. con termine per deposito di note scritte alla data del 16.06.2025 e fascicolo trasmesso in riserva al giudice in data 17.06.2025:
Attore: come in atti Convenuti: come in atti
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l' chiamava CP_1
in giudizio i convenuti e ne chiedeva la condanna, in solido tra loro, al rimborso del valore capitale delle prestazioni erogate e da erogare in favore della sig.ra Parte_1
a titolo di assegno mensile di assistenza per invalidità civile, quantificate in €. 110.674,77 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al dì del saldo effettivo;
con vittoria di spese del giudizio.
A fondamento delle proprie pretese la parte attrice deduceva che in data 07.03.2016 alle ore 14.50 circa a Prato si verificava un sinistro stradale in cui rimaneva coinvolta la sig.ra che era sul marciapiede Controparte_6
all'intersezione tra via Valentini e via Assisi;
il sinistro si verificava a causa di uno scontro tra il veicolo Seat CP_7
assicurato con la compagnia di proprietà e CP_2
condotto da e il veicolo Smart Fortwo, di Controparte_5
proprietà di e assicurato ZURICH Controparte_8
condotto da stava Controparte_4 CP_5
percorrendo la via Valentini e si apprestava a girare a sinistra ma veniva urtato sulla fiancata sinistra dal mezzo condotto da che stava percorrendo la corsia CP_4
2 preferenziale di via Valentini in contromano;
la Smart condotta dal dopo l'urto, proseguiva la sua corsa CP_4
fino al marciapiede dove era la che era travolta Parte_1
dalla vettura;
la Polizia Municipale di Prato elevava a carico dei conducenti le contravvenzioni per violazione del c.d.s.;la a seguito dei danni patiti chiedeva il Parte_1
riconoscimento della prestazione di invalidità civile e a seguito della visita presso la commissione competente le era riconosiuta l'invalidità nella percentuale del 70% e dichiarazione dello stato di handicap ex L. 104/92; a seguito di ricorso al Tribunale di Prato la otteneva la Parte_1
percentuale di invalidità dell'80% data la sua incapacità di demabulazione autonoma;
che quindi l con decorrenza CP_1
dal mese di novembre 2017 erogava a favore della Parte_1
l'assegno mensile di assisetnza per invalidità civile parziale quantificando la somme erogate in €. 110.674,77; la responsabilità dei danni subiti dalla era da Parte_1
ascrivere alla condotta de conducenti e e CP_4 CP_5
quindi ex art. 42 L. 183/2020 ( c.d. “collegto lavoro”) l' CP_1
aveva il diritto al recupero di quanto erogato a favore della in consgeuenza del fatto illecito di terzi, nei Parte_1
confronti del responsabile civile e della compagnia assicurativa.
Si costituiva in giudizio che contestava la CP_2
domanda attorea negando la responsabilità del CP_5
nella causazione del sinistro e contestava la carenza della prova dei presupposti per il riconoscimento della indennità alla e quindi chiedeva, in tesi, il rigetto della Parte_1
domanda attorea e,in ipotesi, la riduzione del quantum
3 debeatur con riferimento alla quota di responsabilità dell'assicurato con compensazione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la Controparte_9
deducendo di essere esonerata dal pagamento in favore dell' avendo liquidato a favore della il CP_1 Parte_1
risarcimento per la quota di responsabilità del per CP_4
l'importo di €. 225.000,00 a fronte della comunicazione dello stesos istituto che negava la volontà di esercitare la rivalsa;
chiedeva il rigetto della domanda attorea con compensazione delle spese di lite.
Rimanevano contumaci nel giudizio e la CP_4 CP_5
CAR 2 GO ITALIA SRL e il processo era istruito con la sola produzione documentale fissando la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.03.2025 sostituita con ild eposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; la causa era poi trattenuta in decisione ex art. 190 c.p.c. ma, con ordinanza del 12.09.2024, era rimessa la causa sul ruolo per l'espletamento della CTU medico legale;
della e, a Parte_1
seguito della deposito della relazione peritale effettuata in data 01.02.2025 era fissata l'ulteriore udienza di precisazione delle conclusioni sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine al 16.06.2025; all'esito del deposito delle predette note delle parti era emesse la presente sentenza.
All'esito della causa medico legale si ritiene che non siano rilevanti per la decisione nè le richieste istruttorie formulate dalle parti convenute nè la chiamata a chiarimenti del CTU atteso che le richieste di delucidaizoni della parte attrice attengono a profili più strettamente legali che medico legali,
4 come correttamente affermato anche dal perito dott. Per_1
( cfr. ctu in atti).
Pertanto alla luce della CTU e delle emergenze documentali in atti si deve ritenere che da un lato non vi siano dubbi sulla responsabilità dei due conducenti e CP_4 CP_10
nella causazione del sinistro come da sentenze di altri giudici in atti ( cfr. doc. in atti) e dall'altro che “i postumi permanenti reliquati determinano per la una riduzione Parte_1
permanente della capacità lavorativa generica e in pari misura attitudinale valutabile in ambito Responsabilità civile in ragione del 50% da ricomprendere del Danno Biologico
Permanente già riconosiuto dalle parti convenute” ( cfr. ctu in atti).
Dalla produzione documentale in atti emerge che la domanda avanzata dalla parte è descritta in modo generico e che nella piattaforma istituita per lo scambio di informazioni tra le compagnie e gli enti previdenziali era emerso che non vi era la richiesta della rivalsa da parte dell ( cfr. Cod. CP_1
0210 “nessuna surroga a pretendere”); la ZURICH prima di provvedere alla liquidazione del risarcimento in favore della ha acquisito la dichiarazione della donna che Parte_1
riferiva di avere impugnato l'accertamento dell' ( cfr. doc. CP_1
in atti).
In seguito vi è stato il totale pagamento della somma di €.
225.000,00 corrispondente alla quota del 50% della somma da corrispondere alla la residua parte è a carico Parte_1
della CP_2
La rivalsa dell'ente previdenziale ex art. 142 d.lgs 209/2005 può infatti essere esercitata per l'intera somma erogata al danneggiato entro il limite della somma effettivamente
5 dovuta come risarcimento del danno;
l'ente previdenziale (in questo caso l ) è surrogato nei diritti del danneggiato CP_1
ma non può avere diritti maggiori di quel che competono al suo dante causa.
Nel caso di specie la ha ricevuto la somma dovuta Parte_1
di €. 450.193,22 nelle rispettive quote previste con riferimento al 50% di responsabilità per i due convenuti e e tenuto conto delle tabelle in uso al CP_5 CP_4
momento della liquidazione del danno ( cfr. doc. in atti). La parte attrice non può avanzare una domanda che vada oltre tale somma erogata nel suo massimo dalle compagnie assicurative alla parte lesionata.
Pertanto si reputa che la domanda attorea debba essere respinta essendo già stato pagato alla danneggiata la somma corrispondente al calcolo civilistico del danno subito.
Ex art. 91 c.p.c. visto il totale rigetto della domanda attorea si condanna la parte attrice alla refusione delle spese di lite sostenute nel giudizio dalle parti convenute che si liquidano, ex d.m. 147/22, tenuto conto dello scaglione di valore e degli importi minimi per ciascuna fase ivi prevista ( fase di studio:
€. 1.276,00; fase introduttiva: €. 814,00; fase di trattazione:
€. 2.835,00; fase decisoria: €. 2.127,00 ) per un totale di €.
7.052,00 per compensi per ciasuna parte costituita oltre al
15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge oltre al rimborso delle spese di ctu e di ctp.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta le domande svolte dalla parte attrice perchè infondate e, per l'effetto,
6 la condanna. ex art. 91 c.p.c. alla refusione, nei confronti delle parti convenute, delle spese di lite sostenute nel giudizio dalle stesse e che si liquidano in €. 7.052,00 per compensi per ciascuna parte costituita oltre al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge oltre al rimborso delle spese di ctu e di ctp.
Prato, 13/09/2025
Il Giudice Dott.ssa Micaela Lunghi
7
Tribunale Ordinario di Prato
In Nome del Popolo Italiano il Giudice dott. ssa Micaela Lunghi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2641 /2022 tra le parti:
Attore: (c.f. ), in persona del CP_1 P.IVA_1
l.r.p.t.,rappresentato e difeso dall'avv. ELISA
Convenuti: ( c.f. , in CP_2 P.IVA_2 persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. FE Controparte_3
( c.f. ,in persona del
[...] P.IVA_3
l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. GIANCARLO POGGI Convenuti contumaci: Controparte_4
( ) residente a [...]; CAR 2 GO ITALIA SRL, ( c.f.
, in persona del l.r.p.t., sedente a P.IVA_4
Milano ( c.f. Controparte_5
). residente a C.F._2
Prato in via Marsala n. 15
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilita extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie Decisa a Prato in data 13/09/2025 sulle seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c. con termine per deposito di note scritte alla data del 16.06.2025 e fascicolo trasmesso in riserva al giudice in data 17.06.2025:
Attore: come in atti Convenuti: come in atti
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l' chiamava CP_1
in giudizio i convenuti e ne chiedeva la condanna, in solido tra loro, al rimborso del valore capitale delle prestazioni erogate e da erogare in favore della sig.ra Parte_1
a titolo di assegno mensile di assistenza per invalidità civile, quantificate in €. 110.674,77 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al dì del saldo effettivo;
con vittoria di spese del giudizio.
A fondamento delle proprie pretese la parte attrice deduceva che in data 07.03.2016 alle ore 14.50 circa a Prato si verificava un sinistro stradale in cui rimaneva coinvolta la sig.ra che era sul marciapiede Controparte_6
all'intersezione tra via Valentini e via Assisi;
il sinistro si verificava a causa di uno scontro tra il veicolo Seat CP_7
assicurato con la compagnia di proprietà e CP_2
condotto da e il veicolo Smart Fortwo, di Controparte_5
proprietà di e assicurato ZURICH Controparte_8
condotto da stava Controparte_4 CP_5
percorrendo la via Valentini e si apprestava a girare a sinistra ma veniva urtato sulla fiancata sinistra dal mezzo condotto da che stava percorrendo la corsia CP_4
2 preferenziale di via Valentini in contromano;
la Smart condotta dal dopo l'urto, proseguiva la sua corsa CP_4
fino al marciapiede dove era la che era travolta Parte_1
dalla vettura;
la Polizia Municipale di Prato elevava a carico dei conducenti le contravvenzioni per violazione del c.d.s.;la a seguito dei danni patiti chiedeva il Parte_1
riconoscimento della prestazione di invalidità civile e a seguito della visita presso la commissione competente le era riconosiuta l'invalidità nella percentuale del 70% e dichiarazione dello stato di handicap ex L. 104/92; a seguito di ricorso al Tribunale di Prato la otteneva la Parte_1
percentuale di invalidità dell'80% data la sua incapacità di demabulazione autonoma;
che quindi l con decorrenza CP_1
dal mese di novembre 2017 erogava a favore della Parte_1
l'assegno mensile di assisetnza per invalidità civile parziale quantificando la somme erogate in €. 110.674,77; la responsabilità dei danni subiti dalla era da Parte_1
ascrivere alla condotta de conducenti e e CP_4 CP_5
quindi ex art. 42 L. 183/2020 ( c.d. “collegto lavoro”) l' CP_1
aveva il diritto al recupero di quanto erogato a favore della in consgeuenza del fatto illecito di terzi, nei Parte_1
confronti del responsabile civile e della compagnia assicurativa.
Si costituiva in giudizio che contestava la CP_2
domanda attorea negando la responsabilità del CP_5
nella causazione del sinistro e contestava la carenza della prova dei presupposti per il riconoscimento della indennità alla e quindi chiedeva, in tesi, il rigetto della Parte_1
domanda attorea e,in ipotesi, la riduzione del quantum
3 debeatur con riferimento alla quota di responsabilità dell'assicurato con compensazione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la Controparte_9
deducendo di essere esonerata dal pagamento in favore dell' avendo liquidato a favore della il CP_1 Parte_1
risarcimento per la quota di responsabilità del per CP_4
l'importo di €. 225.000,00 a fronte della comunicazione dello stesos istituto che negava la volontà di esercitare la rivalsa;
chiedeva il rigetto della domanda attorea con compensazione delle spese di lite.
Rimanevano contumaci nel giudizio e la CP_4 CP_5
CAR 2 GO ITALIA SRL e il processo era istruito con la sola produzione documentale fissando la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.03.2025 sostituita con ild eposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; la causa era poi trattenuta in decisione ex art. 190 c.p.c. ma, con ordinanza del 12.09.2024, era rimessa la causa sul ruolo per l'espletamento della CTU medico legale;
della e, a Parte_1
seguito della deposito della relazione peritale effettuata in data 01.02.2025 era fissata l'ulteriore udienza di precisazione delle conclusioni sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine al 16.06.2025; all'esito del deposito delle predette note delle parti era emesse la presente sentenza.
All'esito della causa medico legale si ritiene che non siano rilevanti per la decisione nè le richieste istruttorie formulate dalle parti convenute nè la chiamata a chiarimenti del CTU atteso che le richieste di delucidaizoni della parte attrice attengono a profili più strettamente legali che medico legali,
4 come correttamente affermato anche dal perito dott. Per_1
( cfr. ctu in atti).
Pertanto alla luce della CTU e delle emergenze documentali in atti si deve ritenere che da un lato non vi siano dubbi sulla responsabilità dei due conducenti e CP_4 CP_10
nella causazione del sinistro come da sentenze di altri giudici in atti ( cfr. doc. in atti) e dall'altro che “i postumi permanenti reliquati determinano per la una riduzione Parte_1
permanente della capacità lavorativa generica e in pari misura attitudinale valutabile in ambito Responsabilità civile in ragione del 50% da ricomprendere del Danno Biologico
Permanente già riconosiuto dalle parti convenute” ( cfr. ctu in atti).
Dalla produzione documentale in atti emerge che la domanda avanzata dalla parte è descritta in modo generico e che nella piattaforma istituita per lo scambio di informazioni tra le compagnie e gli enti previdenziali era emerso che non vi era la richiesta della rivalsa da parte dell ( cfr. Cod. CP_1
0210 “nessuna surroga a pretendere”); la ZURICH prima di provvedere alla liquidazione del risarcimento in favore della ha acquisito la dichiarazione della donna che Parte_1
riferiva di avere impugnato l'accertamento dell' ( cfr. doc. CP_1
in atti).
In seguito vi è stato il totale pagamento della somma di €.
225.000,00 corrispondente alla quota del 50% della somma da corrispondere alla la residua parte è a carico Parte_1
della CP_2
La rivalsa dell'ente previdenziale ex art. 142 d.lgs 209/2005 può infatti essere esercitata per l'intera somma erogata al danneggiato entro il limite della somma effettivamente
5 dovuta come risarcimento del danno;
l'ente previdenziale (in questo caso l ) è surrogato nei diritti del danneggiato CP_1
ma non può avere diritti maggiori di quel che competono al suo dante causa.
Nel caso di specie la ha ricevuto la somma dovuta Parte_1
di €. 450.193,22 nelle rispettive quote previste con riferimento al 50% di responsabilità per i due convenuti e e tenuto conto delle tabelle in uso al CP_5 CP_4
momento della liquidazione del danno ( cfr. doc. in atti). La parte attrice non può avanzare una domanda che vada oltre tale somma erogata nel suo massimo dalle compagnie assicurative alla parte lesionata.
Pertanto si reputa che la domanda attorea debba essere respinta essendo già stato pagato alla danneggiata la somma corrispondente al calcolo civilistico del danno subito.
Ex art. 91 c.p.c. visto il totale rigetto della domanda attorea si condanna la parte attrice alla refusione delle spese di lite sostenute nel giudizio dalle parti convenute che si liquidano, ex d.m. 147/22, tenuto conto dello scaglione di valore e degli importi minimi per ciascuna fase ivi prevista ( fase di studio:
€. 1.276,00; fase introduttiva: €. 814,00; fase di trattazione:
€. 2.835,00; fase decisoria: €. 2.127,00 ) per un totale di €.
7.052,00 per compensi per ciasuna parte costituita oltre al
15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge oltre al rimborso delle spese di ctu e di ctp.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta le domande svolte dalla parte attrice perchè infondate e, per l'effetto,
6 la condanna. ex art. 91 c.p.c. alla refusione, nei confronti delle parti convenute, delle spese di lite sostenute nel giudizio dalle stesse e che si liquidano in €. 7.052,00 per compensi per ciascuna parte costituita oltre al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge oltre al rimborso delle spese di ctu e di ctp.
Prato, 13/09/2025
Il Giudice Dott.ssa Micaela Lunghi
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