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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/10/2025, n. 3367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3367 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.Vincenza Totaro Presidente Est.
Dott. Raffaella Genovese Consigliere
Dott. Rosa Del Prete Consigliere
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato in grado di appello alla udienza del 02.10.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.1896/2023 r. g. sez. lav., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata Parte_1 in Napoli presso lo studio dell'Avv. Alessandra Ingangi, dalla quale è rappresentata e difesa
Appellante
E
, elettivamente domiciliata in Benevento presso lo studio CP_1 dell'Avv. Antonio Gerardo, dal quale è rappresentata e difesa
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 07.03.2022 dinanzi al Tribunale di Benevento,
, odierna appellata, convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di CP_1
Benevento, la esponendo in via preliminare di aver lavorato Parte_1 dall'01.09.2017 al 29.02.2020 per conto ed alle dipendenze della predetta società con contratto di lavoro a tempo indeterminato ea tempo parziale, inquadramento nel II livello del CCNL Pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi e qualifica di operaio con mansioni di “Addetto alle pulizie negli Istituti Scolastici”.
ED che - poiché nel corso del rapporto lavorativo aveva ricevuto buste paga irregolari, indicanti importi inferiori a quelli spettanti in ragione dell'orario di lavoro contrattualizzato, nonché dei minimi retributivi tabellari stabiliti dal CCNL di
1 categoria - era stata costretta ad adire il Tribunale di Benevento, il quale, con sentenza n. 16/2021 del 14.01.2021, aveva dichiarato il suo diritto alla percezione delle differenze retributive - da quantificare in separato giudizio - fra la minore retribuzione percepita e quella spettante da contratto.
ED, altresì, che nel corso del rapporto lavorativo aveva ricevuto la tredicesima mensilità in misura inferiore a quella dovuta, che non aveva percepito la quattordicesima mensilità e che al momento della cessazione del rapporto non aveva ricevuto il TFR, per il quale aveva attivato una procedura monitoria.
Chiese, pertanto, anche in ragione di quanto disposto dalla sentenza n. 16/2021 del 14.01.2021, la condanna della al pagamento in suo favore della Parte_1 complessiva somma di euro 9.979,53 a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché alla regolarizzazione della sua posizione contributiva, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Costituitasi tardivamente, la chiese preliminarmente la sospensione Parte_1 del giudizio in attesa della definizione del giudizio di appello avverso la sentenza presupposta n.16/2021 del Tribunale di Benevento e concluse nel merito per il rigetto della domanda con vittoria delle spese del giudizio.
Disposta la chiamata in causa dell' costituitosi con memoria del 19.12.2022, CP_2 il Tribunale adito con sentenza n. 338/2023, resa all'udienza del 28.03.2023 e pubblicata in pari data, pronunciò il seguente dispositivo: “1) in accoglimento del ricorso, condanna la al pagamento in favore della ricorrente del Parte_1 complessivo importo di € 4.887,90 lordi (di cui € 1.520,93 a titolo di differenza sul
TFR), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito al saldo;
2) condanna la al Parte_1 pagamento in favore dell' della differenza fra i contributi versati e quelli CP_2 dovuti in relazione alle somme spettanti alla lavoratrice come indicate al punto
1), oltre sanzioni civili come per legge dalla maturazione del credito al saldo;
3) condanna la al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese Parte_1 di lite, che liquida in complessivi € 721,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.; 4) compensa le spese di lite fra la parte ricorrente e l' ”. CP_2
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello la con ricorso Parte_1 depositato il 26.07.2023, chiedendo a codesta Corte, in riforma dell'impugnata
2 sentenza, l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in primo grado nonché la condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituito l con memoria del 18.04.2024, il quale, eccependo CP_2
l'improponibilità, inammissibilità e/o improcedibilità di ogni e qualsiasi domanda avanzata nei confronti dell' , chiese di accertare l'eventuale obbligo CP_3 contributivo del datore di lavoro sulla base delle retribuzioni corrisposte ovvero sulle differenze contributive eventualmente dovute, il tutto nei limiti della prescrizione ritenuta applicabile alla fattispecie dedotta in causa e con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
Si è costituita, altresì, con memoria del 09.05.2024, eccependo CP_1
l'infondatezza del proposto gravame e concludendo per il rigetto di esso con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese del doppio grado di lite.
All'odierna udienza, la causa, svoltasi con trattazione cartolare ex art.127 ter c.p.c., è stata decisa, all'esito del deposito delle note, con la sentenza che si emette.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
Al fine di un corretto inquadramento della fattispecie sub iudice appare opportuno rammentare che la sentenza odiernamente impugnata si fonda in parte su quanto disposto con la sentenza n.16/2021 del 14.01.2021 di condanna generica, con la quale il Tribunale di Benevento aveva ritenuto illegittima l'unilaterale riduzione dell'orario di lavoro disposta dall' e aveva pertanto dichiarato “il diritto Parte_1 del ricorrente alla percezione delle differenze retributive tra la minore retribuzione dagli stessi percepita e quella dovuta in virtù del contratto, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo”.
Cionondimeno la predetta sentenza - pronunciata erroneamente solo in relazione ad uno dei ricorrenti e corretta ex art.287 c.p.c. con Parte_2 conseguente inserimento dei nominativi mancanti ( Controparte_4 CP_1
- odierna appellata – ) - è stata poi oggetto di
[...] Controparte_5 impugnazione da parte dell' dinanzi alla Corte di Appello di Napoli – Parte_1 sezione lavoro – la quale con sentenza n.2542/2023, pubblicata il 16.06.2023, ha dichiarato inammissibile la correzione dell'errore materiale, per mancata notifica dell'istanza di correzione alla società datrice di lavoro ed altresì inammissibile l'appello incidentale proposto, tra gli altri, da . CP_1
3 Difatti, poiché la sentenza della Corte di Appello n.2542/2023 ha dichiarato l'insussistenza dei presupposti per procedere alla correzione di errore materiale della sentenza n.16/2021, dichiarando altresì inammissibile l'appello incidentale proposto, quest'ultima sentenza si può ritenere confermata e passata in giudicato limitatamente al ricorrente e non rispetto alla ricorrente Parte_2
, odierna appellata, con la conseguenza che il venir meno della CP_1 sentenza sull'an (sentenza n.16/2021) comporta la caducazione della statuizione sul quantum (sentenza n. 338/2023 impugnata) (ex plurimis Cass. 22623/2022;
4442/2017, 3656/2013).
Ne consegue che la domanda di quantificazione delle spettanze dovute in base alla sentenza n. 16/2021, avanzata nel primo grado dell'odierno giudizio da parte di , non può che essere respinta. CP_1
Il thema decidendum del presente grado del giudizio attiene, quindi, esclusivamente alla quantificazione della 13ª e 14ª mensilità anno 2020, festività soppressa 4 novembre 2017 e quota TFR gennaio e febbraio 2020.
Orbene, per quel che concerne la 13° e 14° mensilità parte appellante dichiara espressamente che: “Se il calcolo della 13ª può dirsi corretto, quello della 14ª non tiene conto dell'incidenza dell'assegno FIS comprensivo anche della quota della mensilità aggiuntiva, come puntualmente eccepito nel precedente grado a dispetto di quanto dichiarato dal Tribunale in motivazione”.
In merito a tali spettanze è evidente che la non contesta che esse Parte_1 siano dovute alla lavoratrice, tuttavia, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, la società non fornisce prova di avere integralmente corrisposto alla quanto dovuto in applicazione del CCNL di categoria. CP_1
Gli ordini di bonifico e le buste paga prodotti in giudizio dimostrano che le mensilità aggiuntive sono state riconosciute in misura inferiore rispetto a quello spettante in ossequio alle previsioni del CCNL di settore, che prescrive l'erogazione delle mensilità aggiuntive nella misura di una ulteriore retribuzione globale mensile.
Né vale l'eccezione di parte appellante secondo cui le somme erogate a titolo di
FIS erano comprensive dei ratei delle mensilità aggiuntive con la conseguenza che dal computo della 14ª mensilità del 2020, devono essere detratte le ore di
FIS godute.
4 Tale eccezione, già sollevata in primo grado, va respinta in ragione della sua genericità.
Come correttamente osservato dal primo giudice, l si è limitata ad Parte_1 eccepire genericamente la correttezza del proprio operato e l'erroneità dei conteggi prodotti nel grado precedente dalla lavoratrice, senza indicare specificatamente le somme da scomputare, tant'è vero che anche all'esito del ricalcolo operato da parte della la società ha ritenuto di non formulare CP_1 un conteggio diverso nel termine assegnato dal giudice.
In merito alla festività soppressa del 4 novembre 2017, si rileva che l'appellante con l'odierno gravame deduce di non volere impugnare il capo della sentenza relativo ad essa, dichiarando espressamente che: “Sebbene la Società ritenga di aver correttamente corrisposto l'emolumento sulla base dell'orario giornaliero svolto, in considerazione dell'esiguità dell'importo e della necessità di dover disporre un'inutile quanto dispendiosa CTU, si preferisce non impugnare la sentenza sul punto”
Pertanto, a fronte di tale acquiescenza esplicita, parziale e relativa ad una domanda autonoma rispetto a quelle che hanno formato oggetto dell'odierna impugnazione, consegue la formazione del giudicato sul predetto capo della sentenza non impugnata (ex multis, Cass. ord. n. 25075/2020).
Riguardo alla quota del TFR maturata per i mesi di gennaio e febbraio 2020, parte appellante deduce che, avendo la lavoratrice già proposto un decreto ingiuntivo per il TFR maturato fino al 31 dicembre 2019 (cfr. pag. 4, punto 15 ricorso primo grado) sarebbe dovuta alla stessa la somma residua di euro 94,67.
Ebbene sul punto si rileva che dall'esame dei conteggi depositati dalla lavoratrice nel corso del giudizio di primo grado, a seguito dell'ordinanza pronunciata dal giudice di prime cure in data 30.01.2023, la somma dovuta all'appellata a titolo di quota TFR 2020 risulta corrispondente a quella sopra-indicata dall' Parte_1 ad ogni buon conto ciò che rileva è che su tale punto del gravame la CP_1 non ha preso alcuna posizione non contestando l'importo indicato dall'appellante, il quale pertanto va considerato non controverso.
Infine, tenuto conto della tardività della costituzione della nel giudizio Parte_1 di primo grado, tanto che inizialmente il giudice di prime cure ne aveva dichiarato la contumacia con ordinanza del 09.05.2022, la Corte ritiene che non si debba tener conto della domanda avanzata dall'appellante volta ad ottenere la
5 detrazione, in compensazione, dall'importo dovuto alla lavoratrice di quanto spettante alla società a titolo di ferie e rol goduti in più, banca ore e indennità sostitutiva del preavviso non dovuta, in quanto la costituzione tardiva in primo grado del convenuto comporta la decadenza dalle facoltà difensive previste dall'art.416 c.p.c., tra cui proporre domande riconvenzionali, sollevare eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio, qual è quella di compensazione, produrre documenti e prove a sostegno di tali pretese (Cass.ord.n.31099/2023).
Dunque, alla luce di quanto sopra esposto, l'importo complessivamente spettante alla lavoratrice per il periodo compreso dall'01.09.2017 al 29.02.2020 può essere quantificato in complessivi euro 1.808,40 lordi - di cui euro 510,52 a titolo di 13° mensilità ed euro 1.203,21 a titolo di 14° mensilità (dedotti gli importi percepiti, come attestati dalle buste paga e dalle copie dei bonifici), euro 94,67 a titolo di differenza sul TFR quote 2020 - oltre la festività soppressa del 4 novembre 2017.
L' va dunque condannata al pagamento di euro 1.808,40 lordi, oltre Parte_1
l'importo per la festività soppressa del 4 novembre 2017 non fatto oggetto di appello e gli interessi e rivalutazione monetaria dalla data di scadenza delle singole poste attive del credito al saldo.
Inoltre, parte appellante va condannata al pagamento in favore dell' della CP_2 differenza fra i contributi versati e quelli dovuti limitatamente a quanto sopra disposto, oltre sanzioni civili come per legge dalla maturazione del credito al saldo.
Tenuto conto della reciproca soccombenza dell' e di Parte_1 CP_1
, le spese del doppio grado del giudizio si intendono integralmente
[...] compensate.
Le spese del presente grado del giudizio si intendono compensate anche nei confronti dell' , atteo l'esito del giudizio. CP_2
PQM
La Corte così provvede:
• accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, accoglie in parte la domanda proposta in primo grado limitatamente alla 13^, 14^ e TFR quote 2020, rigetta nel resto;
6 • condanna parte appellante a corrispondere a parte appellata euro
1.808,40 lordi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito al saldo, per le causali di cui in motivazione;
• compensa le spese del doppio grado del giudizio tra le parti.
Napoli, 02/10/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Raffaella Genovese Dott.Vincenza Totaro
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.Vincenza Totaro Presidente Est.
Dott. Raffaella Genovese Consigliere
Dott. Rosa Del Prete Consigliere
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato in grado di appello alla udienza del 02.10.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.1896/2023 r. g. sez. lav., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata Parte_1 in Napoli presso lo studio dell'Avv. Alessandra Ingangi, dalla quale è rappresentata e difesa
Appellante
E
, elettivamente domiciliata in Benevento presso lo studio CP_1 dell'Avv. Antonio Gerardo, dal quale è rappresentata e difesa
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 07.03.2022 dinanzi al Tribunale di Benevento,
, odierna appellata, convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di CP_1
Benevento, la esponendo in via preliminare di aver lavorato Parte_1 dall'01.09.2017 al 29.02.2020 per conto ed alle dipendenze della predetta società con contratto di lavoro a tempo indeterminato ea tempo parziale, inquadramento nel II livello del CCNL Pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi e qualifica di operaio con mansioni di “Addetto alle pulizie negli Istituti Scolastici”.
ED che - poiché nel corso del rapporto lavorativo aveva ricevuto buste paga irregolari, indicanti importi inferiori a quelli spettanti in ragione dell'orario di lavoro contrattualizzato, nonché dei minimi retributivi tabellari stabiliti dal CCNL di
1 categoria - era stata costretta ad adire il Tribunale di Benevento, il quale, con sentenza n. 16/2021 del 14.01.2021, aveva dichiarato il suo diritto alla percezione delle differenze retributive - da quantificare in separato giudizio - fra la minore retribuzione percepita e quella spettante da contratto.
ED, altresì, che nel corso del rapporto lavorativo aveva ricevuto la tredicesima mensilità in misura inferiore a quella dovuta, che non aveva percepito la quattordicesima mensilità e che al momento della cessazione del rapporto non aveva ricevuto il TFR, per il quale aveva attivato una procedura monitoria.
Chiese, pertanto, anche in ragione di quanto disposto dalla sentenza n. 16/2021 del 14.01.2021, la condanna della al pagamento in suo favore della Parte_1 complessiva somma di euro 9.979,53 a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché alla regolarizzazione della sua posizione contributiva, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Costituitasi tardivamente, la chiese preliminarmente la sospensione Parte_1 del giudizio in attesa della definizione del giudizio di appello avverso la sentenza presupposta n.16/2021 del Tribunale di Benevento e concluse nel merito per il rigetto della domanda con vittoria delle spese del giudizio.
Disposta la chiamata in causa dell' costituitosi con memoria del 19.12.2022, CP_2 il Tribunale adito con sentenza n. 338/2023, resa all'udienza del 28.03.2023 e pubblicata in pari data, pronunciò il seguente dispositivo: “1) in accoglimento del ricorso, condanna la al pagamento in favore della ricorrente del Parte_1 complessivo importo di € 4.887,90 lordi (di cui € 1.520,93 a titolo di differenza sul
TFR), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito al saldo;
2) condanna la al Parte_1 pagamento in favore dell' della differenza fra i contributi versati e quelli CP_2 dovuti in relazione alle somme spettanti alla lavoratrice come indicate al punto
1), oltre sanzioni civili come per legge dalla maturazione del credito al saldo;
3) condanna la al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese Parte_1 di lite, che liquida in complessivi € 721,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.; 4) compensa le spese di lite fra la parte ricorrente e l' ”. CP_2
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello la con ricorso Parte_1 depositato il 26.07.2023, chiedendo a codesta Corte, in riforma dell'impugnata
2 sentenza, l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in primo grado nonché la condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituito l con memoria del 18.04.2024, il quale, eccependo CP_2
l'improponibilità, inammissibilità e/o improcedibilità di ogni e qualsiasi domanda avanzata nei confronti dell' , chiese di accertare l'eventuale obbligo CP_3 contributivo del datore di lavoro sulla base delle retribuzioni corrisposte ovvero sulle differenze contributive eventualmente dovute, il tutto nei limiti della prescrizione ritenuta applicabile alla fattispecie dedotta in causa e con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
Si è costituita, altresì, con memoria del 09.05.2024, eccependo CP_1
l'infondatezza del proposto gravame e concludendo per il rigetto di esso con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese del doppio grado di lite.
All'odierna udienza, la causa, svoltasi con trattazione cartolare ex art.127 ter c.p.c., è stata decisa, all'esito del deposito delle note, con la sentenza che si emette.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
Al fine di un corretto inquadramento della fattispecie sub iudice appare opportuno rammentare che la sentenza odiernamente impugnata si fonda in parte su quanto disposto con la sentenza n.16/2021 del 14.01.2021 di condanna generica, con la quale il Tribunale di Benevento aveva ritenuto illegittima l'unilaterale riduzione dell'orario di lavoro disposta dall' e aveva pertanto dichiarato “il diritto Parte_1 del ricorrente alla percezione delle differenze retributive tra la minore retribuzione dagli stessi percepita e quella dovuta in virtù del contratto, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo”.
Cionondimeno la predetta sentenza - pronunciata erroneamente solo in relazione ad uno dei ricorrenti e corretta ex art.287 c.p.c. con Parte_2 conseguente inserimento dei nominativi mancanti ( Controparte_4 CP_1
- odierna appellata – ) - è stata poi oggetto di
[...] Controparte_5 impugnazione da parte dell' dinanzi alla Corte di Appello di Napoli – Parte_1 sezione lavoro – la quale con sentenza n.2542/2023, pubblicata il 16.06.2023, ha dichiarato inammissibile la correzione dell'errore materiale, per mancata notifica dell'istanza di correzione alla società datrice di lavoro ed altresì inammissibile l'appello incidentale proposto, tra gli altri, da . CP_1
3 Difatti, poiché la sentenza della Corte di Appello n.2542/2023 ha dichiarato l'insussistenza dei presupposti per procedere alla correzione di errore materiale della sentenza n.16/2021, dichiarando altresì inammissibile l'appello incidentale proposto, quest'ultima sentenza si può ritenere confermata e passata in giudicato limitatamente al ricorrente e non rispetto alla ricorrente Parte_2
, odierna appellata, con la conseguenza che il venir meno della CP_1 sentenza sull'an (sentenza n.16/2021) comporta la caducazione della statuizione sul quantum (sentenza n. 338/2023 impugnata) (ex plurimis Cass. 22623/2022;
4442/2017, 3656/2013).
Ne consegue che la domanda di quantificazione delle spettanze dovute in base alla sentenza n. 16/2021, avanzata nel primo grado dell'odierno giudizio da parte di , non può che essere respinta. CP_1
Il thema decidendum del presente grado del giudizio attiene, quindi, esclusivamente alla quantificazione della 13ª e 14ª mensilità anno 2020, festività soppressa 4 novembre 2017 e quota TFR gennaio e febbraio 2020.
Orbene, per quel che concerne la 13° e 14° mensilità parte appellante dichiara espressamente che: “Se il calcolo della 13ª può dirsi corretto, quello della 14ª non tiene conto dell'incidenza dell'assegno FIS comprensivo anche della quota della mensilità aggiuntiva, come puntualmente eccepito nel precedente grado a dispetto di quanto dichiarato dal Tribunale in motivazione”.
In merito a tali spettanze è evidente che la non contesta che esse Parte_1 siano dovute alla lavoratrice, tuttavia, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, la società non fornisce prova di avere integralmente corrisposto alla quanto dovuto in applicazione del CCNL di categoria. CP_1
Gli ordini di bonifico e le buste paga prodotti in giudizio dimostrano che le mensilità aggiuntive sono state riconosciute in misura inferiore rispetto a quello spettante in ossequio alle previsioni del CCNL di settore, che prescrive l'erogazione delle mensilità aggiuntive nella misura di una ulteriore retribuzione globale mensile.
Né vale l'eccezione di parte appellante secondo cui le somme erogate a titolo di
FIS erano comprensive dei ratei delle mensilità aggiuntive con la conseguenza che dal computo della 14ª mensilità del 2020, devono essere detratte le ore di
FIS godute.
4 Tale eccezione, già sollevata in primo grado, va respinta in ragione della sua genericità.
Come correttamente osservato dal primo giudice, l si è limitata ad Parte_1 eccepire genericamente la correttezza del proprio operato e l'erroneità dei conteggi prodotti nel grado precedente dalla lavoratrice, senza indicare specificatamente le somme da scomputare, tant'è vero che anche all'esito del ricalcolo operato da parte della la società ha ritenuto di non formulare CP_1 un conteggio diverso nel termine assegnato dal giudice.
In merito alla festività soppressa del 4 novembre 2017, si rileva che l'appellante con l'odierno gravame deduce di non volere impugnare il capo della sentenza relativo ad essa, dichiarando espressamente che: “Sebbene la Società ritenga di aver correttamente corrisposto l'emolumento sulla base dell'orario giornaliero svolto, in considerazione dell'esiguità dell'importo e della necessità di dover disporre un'inutile quanto dispendiosa CTU, si preferisce non impugnare la sentenza sul punto”
Pertanto, a fronte di tale acquiescenza esplicita, parziale e relativa ad una domanda autonoma rispetto a quelle che hanno formato oggetto dell'odierna impugnazione, consegue la formazione del giudicato sul predetto capo della sentenza non impugnata (ex multis, Cass. ord. n. 25075/2020).
Riguardo alla quota del TFR maturata per i mesi di gennaio e febbraio 2020, parte appellante deduce che, avendo la lavoratrice già proposto un decreto ingiuntivo per il TFR maturato fino al 31 dicembre 2019 (cfr. pag. 4, punto 15 ricorso primo grado) sarebbe dovuta alla stessa la somma residua di euro 94,67.
Ebbene sul punto si rileva che dall'esame dei conteggi depositati dalla lavoratrice nel corso del giudizio di primo grado, a seguito dell'ordinanza pronunciata dal giudice di prime cure in data 30.01.2023, la somma dovuta all'appellata a titolo di quota TFR 2020 risulta corrispondente a quella sopra-indicata dall' Parte_1 ad ogni buon conto ciò che rileva è che su tale punto del gravame la CP_1 non ha preso alcuna posizione non contestando l'importo indicato dall'appellante, il quale pertanto va considerato non controverso.
Infine, tenuto conto della tardività della costituzione della nel giudizio Parte_1 di primo grado, tanto che inizialmente il giudice di prime cure ne aveva dichiarato la contumacia con ordinanza del 09.05.2022, la Corte ritiene che non si debba tener conto della domanda avanzata dall'appellante volta ad ottenere la
5 detrazione, in compensazione, dall'importo dovuto alla lavoratrice di quanto spettante alla società a titolo di ferie e rol goduti in più, banca ore e indennità sostitutiva del preavviso non dovuta, in quanto la costituzione tardiva in primo grado del convenuto comporta la decadenza dalle facoltà difensive previste dall'art.416 c.p.c., tra cui proporre domande riconvenzionali, sollevare eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio, qual è quella di compensazione, produrre documenti e prove a sostegno di tali pretese (Cass.ord.n.31099/2023).
Dunque, alla luce di quanto sopra esposto, l'importo complessivamente spettante alla lavoratrice per il periodo compreso dall'01.09.2017 al 29.02.2020 può essere quantificato in complessivi euro 1.808,40 lordi - di cui euro 510,52 a titolo di 13° mensilità ed euro 1.203,21 a titolo di 14° mensilità (dedotti gli importi percepiti, come attestati dalle buste paga e dalle copie dei bonifici), euro 94,67 a titolo di differenza sul TFR quote 2020 - oltre la festività soppressa del 4 novembre 2017.
L' va dunque condannata al pagamento di euro 1.808,40 lordi, oltre Parte_1
l'importo per la festività soppressa del 4 novembre 2017 non fatto oggetto di appello e gli interessi e rivalutazione monetaria dalla data di scadenza delle singole poste attive del credito al saldo.
Inoltre, parte appellante va condannata al pagamento in favore dell' della CP_2 differenza fra i contributi versati e quelli dovuti limitatamente a quanto sopra disposto, oltre sanzioni civili come per legge dalla maturazione del credito al saldo.
Tenuto conto della reciproca soccombenza dell' e di Parte_1 CP_1
, le spese del doppio grado del giudizio si intendono integralmente
[...] compensate.
Le spese del presente grado del giudizio si intendono compensate anche nei confronti dell' , atteo l'esito del giudizio. CP_2
PQM
La Corte così provvede:
• accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, accoglie in parte la domanda proposta in primo grado limitatamente alla 13^, 14^ e TFR quote 2020, rigetta nel resto;
6 • condanna parte appellante a corrispondere a parte appellata euro
1.808,40 lordi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito al saldo, per le causali di cui in motivazione;
• compensa le spese del doppio grado del giudizio tra le parti.
Napoli, 02/10/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Raffaella Genovese Dott.Vincenza Totaro
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