Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 21/02/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese a seguito all'invito al deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3521/2022 di R.G., promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Stefano Negri,
- attore in opposizione -
contro
(C.F.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Trotti,
- convenuta in opposizione -
Conclusioni
Per l'opponente:
«Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, così giudicare: in rito: - revocare
il decreto ingiuntivo n. 1058/2022 (R.G. n. 2517/2022) emesso dal Tribunale di
Pavia in data 7 giugno 2022, in questa sede opposto. Nel merito: - accertare e dichiarare che il sig. nulla deve a in Parte_1 Controparte_1 quanto la pretesa creditoria risulta infondata in fatto ed in diritto. In ogni caso: -
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio».
Per l'opposta:
«voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, (…) nel merito: respingere tutte le domande avversarie in quanto
1
confermare il decreto ingiuntivo opposto, R.G n. 2517/2022, DI n. 1058/2022 di
questo Tribunale in data 7.6.2022 o comunque condannare il Sig. Parte_1
al pagamento, a favore della in persona del suo legale
[...] Controparte_1 rappresentante pro tempore Sig. con sede in Pieve del Cairo, Controparte_2
Via Stefano Marianini 23, P.I.: della somma di € 29.040,00= oltre P.IVA_1
interessi di mora al tasso legale dal dovuto al deposito del ricorso per
ingiunzione, quindi, ex art. 1284 c.c., comma 4, nella misura di cui all'art. 5 del
D. Lgs. 231 del 9.10.2002 dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, o la diversa somma che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria o apparirà di Giustizia,
parimenti maggiorata di interessi di mora nella misura sopra indicata;
in ogni
caso: con vittoria di spese e compensi professionali della fase monitoria e del
presente giudizio».
Esposizione concisa dei precedenti di fatto e processuali
1. - ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 1058/2022 nei Controparte_1 confronti di per l'importo di € 29.040,00, costituente il Parte_1 corrispettivo a saldo per lavori di ristrutturazione eseguiti presso un fabbricato ad uso abitativo già in proprietà di quest'ultimo. L'ingiunto si è opposto al decreto, sostenendo di avere commissionato solo parte dei lavori per i quali è
stato richiesto il pagamento e dichiarando che l'acconto versato (di € 11.000,00
I.V.A. inclusa) è da ritenersi "più che satisfattivo” rispetto alle opere realizzate: in particolare, ha dedotto che i lavori commissionati a si Controparte_1 limitano a quelli specificati nella CILA presentata a suo tempo al Comune di
Ferrera Erbognone, consistenti nelle "demolizioni di tavolato divisorio tra cucina e zona pranzo e di parete tra antibagno e bagno con conseguente ampliamento della metratura del servizio igienico, (…)”, e nel “rifacimento dell'impianto idrico sanitario del servizio igienico." dal Controparte_1 canto suo, ha ribadito di avere eseguito, su commissione dell'opponente, opere ulteriori rispetto a quelle indicate nella CILA, il tutto in forza di un contratto verbale (è pacifico che tra le parti non sia mai stato stipulato un contratto scritto).
2. – Questo giudice non concedeva la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ed istruiva la causa:
2 - con una C.T.U. diretta all'individuazione dei lavori svolti ed alla determinazione del corrispettivo come stabilito dall'art. 1657 c.c.
("ricostruire sia l'esatto oggetto del contratto di appalto concluso tra le parti sia i lavori effettivamente svolti dalla convenuta opposta: nell'effettuare tale indagine dica se, e per quali specifici lavori, vi sia eventuale contestazione da parte dell'opponente sul fatto che siano stati effettivamente appaltati alla convenuta opposta e/o da questa eseguiti;
2)
determini a questo punto il corrispettivo dei lavori in base alle tariffe e/o
agli usi correnti nel luogo e nel periodo di riferimento...";
- con l'assunzione di prova testimoniale su capitoli formulati dalla convenuta opposta.
Motivi della decisione
3. – La premessa da cui muovere è che ha presentato, in Controparte_1
origine (con il ricorso monitorio), una domanda di esatto adempimento per il pagamento di un credito assunto come liquido ed esigibile.
A seguito dell'ordinanza di questo giudice del 23.11.2022, con la quale era stata rigettata l'istanza di provvisoria esecutorietà, la suddetta parte ha, in maniera non ben esplicitata nelle conclusioni ma chiaramente desumibile dalle difese svolte,
laddove richiama l'art. 1657 c.c., precisato la domanda nel senso della quantificazione del corrispettivo sulla base dei criteri di cui all'anzidetta disposizione, riconoscendo quindi che, in sede di stipula del contratto, non era stato pattuito un corrispettivo ben determinato.
Il C.T.U. ha quantificato, sulla base del “Prezziario delle opere edili della
Provincia di Pavia n° 2-2021”, l'importo delle opere rilevate in sede di operazioni peritali in complessivi € 36.385,90 I.V.A. esclusa, a fronte di € 36.400,00 I.V.A. esclusa richiesti dalla quindi, sostanzialmente, il medesimo Controparte_1 importo (lo scostamento di € 14,10 è talmente modesto da risultare irrilevante).
In definitiva, ha quindi confermato la correttezza della liquidazione effettuata dalla convenuta opposta e l'utilizzo del prezziario di cui sopra, comunque giustificato alla luce dell'art. 1657 c.c., non è stato contestato dall'opponente, che lo ha anche richiamato in atto di citazione quale fonte dalla quale attingere i prezzi per l'effettuazione del calcolo del corrispettivo dovuto.
3 Il punto sul quale si appunta la controversia riguarda l'oggetto dell'appalto.
4. – L'opponente ha contestato di avere commissionato lavori ulteriori rispetto a quelli indicati nella CILA del 10.9.2021. Inoltre, sembra avere messo in dubbio il fatto che tutti i lavori fatturati fossero stati effettivamente eseguiti da
Controparte_1
Ciò posto, si deve premettere che il fatto di avere eseguito delle opere non integra,
di per sé, la prova dell'antefatto consistente nell'effettiva inclusione delle stesse nell'oggetto di un contratto di appalto: è quindi onere dell'appaltatore provare il relativo fatto, ove questo sia stato contestato dal (presunto) committente.
Sul punto, i testi indotti da non si sono dimostrati in grado di Controparte_1 riferire in merito agli accordi verbali che avevano portato al conferimento della commessa di cui trattasi e, quindi, in merito al suo oggetto (teste : “Io Tes_1 non ero presente quando è stato raggiunto l'accordo. Posso dire che il sig.
veniva di tanto in tanto in cantiere;
nulla so degli accordi economici, io Pt_1 mi limitavo ad eseguire i lavori su indicazioni del titolare di ”; “è CP_1 capitato che il interloquisse con noi sulle modalità di svolgimento dei Pt_1 lavori”; - teste “io nulla so sugli accordi tra l'azienda e il committente Tes_2 per quanto riguarda i lavori da svolgere e il prezzo”; - teste : “nulla so di Tes_3 tali accordi”).
Se così è, tuttavia la prova del relativo fatto può essere fornito anche attraverso presunzioni ex art. 2729 c.c. e questo giudice è dell'avviso che ve ne siano di
“gravi, precise e concordanti” le quali depongono nel senso che l'affidamento di tali lavori sia, in effetti, avvenuto. In particolare:
a) anzitutto, la circostanza che l'opponente abbia pagato una fattura (la n.
26/21) dichiaratamente “in acconto”, che, come tale, fa presumere che vi fosse un saldo da pagare: l'opponente stesso non fornisce convincenti spiegazioni sulle ragioni per le quali abbia effettuato un pagamento con tale causale se, come afferma, l'importo stesso doveva ritenersi
“satisfattivo”; egli sembra sostenere di avere effettuato il pagamento prima dell'emissione della fattura stessa, e, tuttavia, nella copia presente in atti questa presenta l'indicazione “netto a pagare”;
4 b) in secondo luogo, la circostanza che, come dichiarato dal teste , lo Tes_1 stesso opponente “veniva di tanto in tanto in cantiere” ed “interloquiva
(con le maestranze) sulle modalità di svolgimento dei lavori”: se già appare inverosimile che il fosse rimasto ignaro per tutto il corso Pt_1 dei lavori del loro svolgimento (peraltro, egli non si spinge ad affermare ciò), nella specie il suddetto teste ha dichiarato che lo stesso opponente svolgeva periodiche verifiche ed aveva quindi evidentemente contezza di quanto si stava eseguendo;
c) in terzo luogo, il fatto che l'opponente non si sia dimostrato in grado di provare chi altri, oltre alla opposta, avrebbe eseguito – su incarico da lui conferito - i lavori accertati dalla C.T.U.
Per quanto riguarda tale ultimo aspetto, i già menzionati testi hanno confermato che i lavori stessi erano stati eseguiti da personale della o da Controparte_1
imprese terze su incarico della medesima, e quest'ultima ha prodotto documentazione (fatture di fornitori e subappaltatori) che porta conforto a tale asserzione.
Nei fatti, l'opponente si è limitato a produrre una fattura, a lui direttamente intestata, di € 500,00 oltre I.V.A. relativa alla “sistemazione impianto elettrico”, che non può evidentemente riguardare i relativi lavori svolti nella loro integralità,
stimati dalla C.T.U. in € 3.318,04: d'altra parte, il teste (della società Tes_4
Mafraelettric S.n.c., che aveva emesso detta fattura), sentito all'udienza del
24.9.2024, ha dichiarato che l'opponente lo aveva incaricato solo di certificare la conformità dell'impianto nonché di avviare l'impianto medesimo ( Pt_1 aveva incaricato la Mafraelettric s.n.c., della quale sono socio, di certificare la conformità dell'impianto nonché di avviare l'impianto stesso dando corrente”;
“l'impianto era stato rifatto ed era quindi nuovo”; “io mi sono relazionato con il solo e ignoro chi abbia eseguito l'impianto”) e, quindi, non di eseguirlo. Pt_1
5. – In definitiva, l'opposizione deve essere rigettata e l'opposto decreto ingiuntivo integralmente confermato.
6. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai valori parametrici medi di cui al D.M. n. 55/2014.
Le spese di C.T.U. devono essere poste ad integrale carico dell'opponente.
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P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
I. respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1058/2022, emesso il
6.6.2022, che, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo ai sensi di legge;
II. condanna l'opponente alla rifusione in favore Parte_1 dell'opposta delle spese di lite, che liquida in € 27,20 per Controparte_1
esborsi ed € 7.600,00 per compenso di difensore, oltre 15% spese generali,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
III. pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'opponente.
Così deciso il 21 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
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