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Sentenza 18 marzo 2024
Sentenza 18 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/03/2024, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1417/2022
TRIBUNALE di PADOVA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1417/2022
tra
Parte_1
RICORRENTE
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 18/03/2024 ad ore 12,45 sono presenti per l'Avv. SPATA EMANUELE con il ricorrente personalmente Parte_1
per nessuno (contumace) Controparte_1
Viene introdotto il teste di parte ricorrente, che presta il giuramento di rito.
Interrogato sui capitoli del ricorso dichiara: mi chiamo , nata il [...] a [...] residente a [...], sono la Testimone_1
compagna del ricorrente.
1) Vero.
2) Vero.
3) Vero.
4) Vero.
5) Vero.
6) Vero.
7) Vero.
8) Vero.
9) Vero.
10) Vero.
11) Vero.
12) Vero.
13) Vero. 14) Vero.
15) Vero.
ADR finchè il ricorrente lavorava, mi capitava di raggiungerlo per portargli il pranzo o a Villafranca
o alla casa dell' . Vedevo che il sig. gli portava i pennelli, gli diceva cosa fare, Org_1 CP_1
stavano tinteggiando anche le travi, erano partiti dal soggiorno ma poi sono passati alle altre stanze.
Ero presente al momento del licenziamento. Ci siamo recapiti insieme al ricorrente a Villafranca, io ero in auto a distanza di pochi metri quindi ho visto e sentito che gli aveva detto basta. Il CP_1
ricorrente era andato là per riscuotere quanto gli spettava per il lavoro svolto e per risposta il signor gli disse di non presentarsi più al lavoro. CP_1
16 - 17) Vero
18) Vero.
19) Vero.
20) Vero.
21) Ho già detto.
ADR ho visto e assistito ai colloqui telefonici e in presenza del ricorrente sia con la committente sia con il datore di lavoro.
22) Non ricordo il giorno di preciso ma è vero.
LCS
Il procuratore attoreo si riporta al ricorso introduttivo, anche alla luce delle risultanze istruttorie, e insiste nelle relative conclusioni.
Al termine della discussione, il G.L. si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, assenti le parti, ha pronunciato e letto sentenza a verbale.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Maurizio Pascali REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro dott. Maurizio Pascali, ha pronunciato la seguente
SENTENZA A VERBALE
nella causa iscritta al ruolo al n. 1417/2022 R.G., promossa da
(avv. SPATA EMANUELE) Parte_1
ricorrente contro
(contumace) Controparte_1
convenuto
OGGETTO: licenziamento orale
CONCLUSIONI DELL'ATTORE: in atti.
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO: in atti.
Il ricorrente ha esposto di aver lavorato dal 8.10.2021 al 15.12.2021 alle dipendenze del convenuto con sede in ST (PD) , quale operaio imbianchino piastrellista sotto le direttive del titolare con orario 8,00/17,30 di lavoro con pausa pranzo di mezz'ora presso i cantieri di
Villafranca Padovana e Padova in base alle esigenze richieste.
Con il ricorso in epigrafe ha chiesto l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato oltre alla corresponsione delle retribuzioni spettantigli ed altre differenze retributive in base al livello corrispondente. Ha chiesto inoltre la declaratoria di inefficacia dell'impugnato licenziamento orale oltre alla reintegrazione ed al risarcimento del danno.
La convenuta non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia. La causa, all'odierna udienza è stata istruita e discussa.
Osserva il GL che le mansioni e gli orari di lavoro dedotti in ricorso dalla ricorrente sono non contestati attesa la contumacia del convenuto nonché le restanti circostanze,compreso il mancato corretto pagamento delle retribuzioni e dei compensi si assumono provate dall'esito dell'escussione del teste odierno( ) che ha confermato i capp.di prova attorei Testimone_1
(v.verbale) indicanti modalità ed orario di lavoro di fatto del ricorrente . Puo' quindi affermarsi e dirsi provato che tra le parti è intercorso,per il periodo di causa ,un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato caratterizzato dal vincolo di soggezione del lavoratore al potere organizzativo direttivo e disciplinare del datore di lavoro . Il credito lavorativo della ricorrente emerge dall'ascrivibilità delle mansioni svolte dalla ricorrente sulla base del CCNL applicabile –CCNL edilizia aziende artigiane sulla base del dettagliato conteggio in atti (all. 4 e 9 - ric conteggi) .
In virtù del dettagliato conteggio allegato al ricorso secondo il CCNL applicabile al rapporto in questione , spettano pertanto alla ricorrente tutte le differenze retributive come meglio specificate in ricorso e festività permessi ROL per il periodo lavorato pari ad euro 3.861,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo .
Circa il licenziamento è pacifico che il rapporto non è continuato. Il teste odierno,ritenuto attendibile, ha riferito che il ricorrente in data 10.12.2021, recatosi dal datore di lavoro per chiedere la corresponsione della retribuzione dovuta è stato da quest'ultimo immediatamente licenziato in forma orale in quanto gli veniva comunicato di non presentarsi più sul posto di lavoro.”(verbale testimoniale).
. Il racconto del teste è supportato da altri elementi di carattere presuntivo di carattere Tes_2 grave preciso e concordante che fa ritenere verosimile la versione dei fatti.
Pertanto risulta provata la sussistenza di fatto di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti interrotto da un licenziamento orale . In virtù della legge applicabile (job Act) va dichiarato inefficace l'impugnato licenziamento e disposta la reintegrazione nel posto di lavoro con mansioni di operaio imbianchino- piastrellista.Il datore di lavoro va condannato a risarcire il danno nella misura delle mensilità dal recesso fino alla data di effettiva reintegrazione con il minimo di cinque mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Spese secondo soccombenza.
PQM
Il Giudice, definitivamente decidendo, contrariis reiectis,
-accerta e dichiara che tra le parti nel periodo di causa è intercorso un rapporto di lavoro subordinato ascrivibile al livello secondo il CCNL edilizia imprese artigiane e condanna il convenuto di a corrispondere al ricorrente le differenze CP_1 Controparte_1 retributive per i titoli di cui in premessa quantificate in euro 3.861,00 come da allegato conteggio oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
accertata l'inefficacia dell'intervenuto licenziamento orale in data 10.12.21 condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro con mansioni di operaio imbianchino/ piastrellista edilizia aziende artigiane;
Org_2 condanna il datore convenuto a risarcire il danno nella misura delle mensilità dal recesso orale alla data di effettiva reintegrazione con il minimo di cinque mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
-condanna la parte convenuta alla refusione delle spese di lite liquidate in euro 4.900,00 di compensi , oltre spese generali, iva e cpa con distrazione in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario;
Padova,18/03/2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.Maurizio Pascali
TRIBUNALE di PADOVA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1417/2022
tra
Parte_1
RICORRENTE
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 18/03/2024 ad ore 12,45 sono presenti per l'Avv. SPATA EMANUELE con il ricorrente personalmente Parte_1
per nessuno (contumace) Controparte_1
Viene introdotto il teste di parte ricorrente, che presta il giuramento di rito.
Interrogato sui capitoli del ricorso dichiara: mi chiamo , nata il [...] a [...] residente a [...], sono la Testimone_1
compagna del ricorrente.
1) Vero.
2) Vero.
3) Vero.
4) Vero.
5) Vero.
6) Vero.
7) Vero.
8) Vero.
9) Vero.
10) Vero.
11) Vero.
12) Vero.
13) Vero. 14) Vero.
15) Vero.
ADR finchè il ricorrente lavorava, mi capitava di raggiungerlo per portargli il pranzo o a Villafranca
o alla casa dell' . Vedevo che il sig. gli portava i pennelli, gli diceva cosa fare, Org_1 CP_1
stavano tinteggiando anche le travi, erano partiti dal soggiorno ma poi sono passati alle altre stanze.
Ero presente al momento del licenziamento. Ci siamo recapiti insieme al ricorrente a Villafranca, io ero in auto a distanza di pochi metri quindi ho visto e sentito che gli aveva detto basta. Il CP_1
ricorrente era andato là per riscuotere quanto gli spettava per il lavoro svolto e per risposta il signor gli disse di non presentarsi più al lavoro. CP_1
16 - 17) Vero
18) Vero.
19) Vero.
20) Vero.
21) Ho già detto.
ADR ho visto e assistito ai colloqui telefonici e in presenza del ricorrente sia con la committente sia con il datore di lavoro.
22) Non ricordo il giorno di preciso ma è vero.
LCS
Il procuratore attoreo si riporta al ricorso introduttivo, anche alla luce delle risultanze istruttorie, e insiste nelle relative conclusioni.
Al termine della discussione, il G.L. si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, assenti le parti, ha pronunciato e letto sentenza a verbale.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Maurizio Pascali REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro dott. Maurizio Pascali, ha pronunciato la seguente
SENTENZA A VERBALE
nella causa iscritta al ruolo al n. 1417/2022 R.G., promossa da
(avv. SPATA EMANUELE) Parte_1
ricorrente contro
(contumace) Controparte_1
convenuto
OGGETTO: licenziamento orale
CONCLUSIONI DELL'ATTORE: in atti.
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO: in atti.
Il ricorrente ha esposto di aver lavorato dal 8.10.2021 al 15.12.2021 alle dipendenze del convenuto con sede in ST (PD) , quale operaio imbianchino piastrellista sotto le direttive del titolare con orario 8,00/17,30 di lavoro con pausa pranzo di mezz'ora presso i cantieri di
Villafranca Padovana e Padova in base alle esigenze richieste.
Con il ricorso in epigrafe ha chiesto l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato oltre alla corresponsione delle retribuzioni spettantigli ed altre differenze retributive in base al livello corrispondente. Ha chiesto inoltre la declaratoria di inefficacia dell'impugnato licenziamento orale oltre alla reintegrazione ed al risarcimento del danno.
La convenuta non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia. La causa, all'odierna udienza è stata istruita e discussa.
Osserva il GL che le mansioni e gli orari di lavoro dedotti in ricorso dalla ricorrente sono non contestati attesa la contumacia del convenuto nonché le restanti circostanze,compreso il mancato corretto pagamento delle retribuzioni e dei compensi si assumono provate dall'esito dell'escussione del teste odierno( ) che ha confermato i capp.di prova attorei Testimone_1
(v.verbale) indicanti modalità ed orario di lavoro di fatto del ricorrente . Puo' quindi affermarsi e dirsi provato che tra le parti è intercorso,per il periodo di causa ,un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato caratterizzato dal vincolo di soggezione del lavoratore al potere organizzativo direttivo e disciplinare del datore di lavoro . Il credito lavorativo della ricorrente emerge dall'ascrivibilità delle mansioni svolte dalla ricorrente sulla base del CCNL applicabile –CCNL edilizia aziende artigiane sulla base del dettagliato conteggio in atti (all. 4 e 9 - ric conteggi) .
In virtù del dettagliato conteggio allegato al ricorso secondo il CCNL applicabile al rapporto in questione , spettano pertanto alla ricorrente tutte le differenze retributive come meglio specificate in ricorso e festività permessi ROL per il periodo lavorato pari ad euro 3.861,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo .
Circa il licenziamento è pacifico che il rapporto non è continuato. Il teste odierno,ritenuto attendibile, ha riferito che il ricorrente in data 10.12.2021, recatosi dal datore di lavoro per chiedere la corresponsione della retribuzione dovuta è stato da quest'ultimo immediatamente licenziato in forma orale in quanto gli veniva comunicato di non presentarsi più sul posto di lavoro.”(verbale testimoniale).
. Il racconto del teste è supportato da altri elementi di carattere presuntivo di carattere Tes_2 grave preciso e concordante che fa ritenere verosimile la versione dei fatti.
Pertanto risulta provata la sussistenza di fatto di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti interrotto da un licenziamento orale . In virtù della legge applicabile (job Act) va dichiarato inefficace l'impugnato licenziamento e disposta la reintegrazione nel posto di lavoro con mansioni di operaio imbianchino- piastrellista.Il datore di lavoro va condannato a risarcire il danno nella misura delle mensilità dal recesso fino alla data di effettiva reintegrazione con il minimo di cinque mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Spese secondo soccombenza.
PQM
Il Giudice, definitivamente decidendo, contrariis reiectis,
-accerta e dichiara che tra le parti nel periodo di causa è intercorso un rapporto di lavoro subordinato ascrivibile al livello secondo il CCNL edilizia imprese artigiane e condanna il convenuto di a corrispondere al ricorrente le differenze CP_1 Controparte_1 retributive per i titoli di cui in premessa quantificate in euro 3.861,00 come da allegato conteggio oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
accertata l'inefficacia dell'intervenuto licenziamento orale in data 10.12.21 condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro con mansioni di operaio imbianchino/ piastrellista edilizia aziende artigiane;
Org_2 condanna il datore convenuto a risarcire il danno nella misura delle mensilità dal recesso orale alla data di effettiva reintegrazione con il minimo di cinque mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
-condanna la parte convenuta alla refusione delle spese di lite liquidate in euro 4.900,00 di compensi , oltre spese generali, iva e cpa con distrazione in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario;
Padova,18/03/2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.Maurizio Pascali