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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 06/06/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel. dott. Virginia Zuppetta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 7/2022 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 5/06/2024, promossa da:
(C.F.: ), rappresentata da CP_1 Parte_1 P.IVA_1
e per essa la sua procuratrice speciale Parte_2 [...]
in persona dell'avv. Giuseppe Parte_3
Amodeo, con gli avvocati Marco Presenti e Francesco Concio;
APPELLANTE
Contro
(C.F.: ), Controparte_2 C.F._1
rappresentata e difesa dall' avv. Giovanni De Donno, presso il cui studio in Lecce (LE), Via Piazza Mazzini n. 7., è elettivamente domiciliata;
APPELLATO
CONCLUSIONI
1
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 804/2020 del 3.4.2020 (R.G. n.
2555/2020) il Tribunale di Lecce ingiungeva alla GN CP_2
di pagare, in favore della ricorrente non in
[...] Parte_2
proprio ma in nome e per conto di e per essa la CP_3 sua procuratrice , la somma di € 24.000,00 Controparte_4
oltre gli interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 145,00 per spese ed in € 600,00 per competenze, oltre il 15% per rimborso spese forfettario ed accessori di legge, senza concessione della provvisoria esecuzione.
Sosteneva la ricorrente di essere creditrice nei Parte_2
confronti della GN in qualità di fideiubente Controparte_2
-limitatamente all'importo di Euro 24.000,00 – del marito
(deceduto in data 12.09.2013) a sua volta Persona_1
debitore al 24.05.2015 della somma di Euro 24.343,86, quale saldo a debito del contratto di conto corrente Fil. 09704 Rap. 000106761, intestato a , accesso in data 10/12/2008 con la Persona_1
oltre interessi di mora Controparte_5
calcolati al tasso convenzionale dal 25.09.2015, nei limiti dei tassi soglia, al saldo.
Con atto di citazione del 03.07.2020, la GN CP_2
proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, convenendo in giudizio, avanti al Tribunale di Lecce,
[...]
e per essa per ivi sentir accogliere le CP_6 Parte_2 seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: – in via preliminare, essendo l'opposizione a decreto ingiuntivo, per le causali di cui alla narrativa del presente atto, fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione, rigettare l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
2 opposto; – nel merito: accogliere l'opposizione proposta e, per
l'effetto, dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo n.
804/2020 per tutti i motivi esposti in narrativa, con conseguente declaratoria della illegittimità e infondatezza della pretesa creditoria avanzata nei confronti della GN;
Controparte_2 in via subordinata, dichiarare, senza alcun inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità,
l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato o, ancora in via gradata, ridurne sensibilmente
l'ammontare, per le ragioni esposte in narrativa;
n via istruttoria:
– si chiede che l'adito Ill.mo Giudice voglia disporre, in caso di contestazione ed ex art. 210 c.p.c., l'esibizione da parte della
o da parte dell'effettivo possessore, Controparte_5
tra le società indicate o di terzi, della seguente documentazione:
1) contratto originario di conto corrente n. 000106761; 2) eventuale contratto originario di fideiussione ed eventuali contratti e convenzioni successive sottoscritte dalla GN
; 3) eventuali originarie convenzioni sulla Controparte_2
determinazione del tasso ultralegale, commissioni e provvigioni di massimo scoperto, anatocismo, giorni valuta e spese forfettarie eventualmente sottoscritte dal NO;
4) tutti Persona_1
gli estratti conto (o tabulato delle varie appostazioni contabili e non) ed eventuale altra documentazione derivante dalla trattazione dei dati personali, così come autorizzata dal NO
ed eventualmente modificata unilateralmente Persona_1
dalla banca, dalla data di apertura alla data di chiusura del rapporto;
5) copia dei contratti di assicurazione e le polizze sulla vita e/o i piani di accumulo legati al contratto di conto corrente in parola o contestualmente stipulati nell'interesse del sottoscrittore
e/o dell'MPS s.p.a.; – si chiede, altresì, l'ammissione della prova per testimoni, con il testimone dott.ssa sulle Testimone_1
seguenti circostanze di fatto: 1) “se vero che sulla base delle risultanze di cui al Contratto di conto corrente n.000106761, intestato al NO , e alla relativa Persona_1
3 documentazione bancaria, riguardante il periodo compreso tra il
01/01/2006 e il 31/12/2015 ha potuto accertare che la Banca ha addebitato ulteriori spese e competenze non indicate nello scalare trimestrale, che ha proceduto all'applicazione illegittima del meccanismo anatocistico agli interessi e che la soglia dell'usura è stata superata per ben 19 trimestri che ha specificatamente indicato nel proprio elabora, ce le viene esibito per la conferma”;
2) “se vero che ha proceduto al ricalcolo, secondo la normativa e le metodologie indicate nell'elaborato e nel rispetto delle previsioni di legge ed è pervenuta al seguente risultato matematico: il saldo conto al 31/12/2015 è positivo per €. 5.410,89
(a credito del correntista) e non negativo per €. 22.322,27 (a debito del correntista), come illegittimamente affermato dalla
Banca”; con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre anche in ragione delle avverse difese nei termini di cui all'art. 183,
VI comma, c.p.c., la cui concessione fin da ora si invoca. – si chiede, inoltre, in caso di contestazione di parte avversa, che
l'adito Ill.mo Giudice voglia disporre l'espletamento di una C.T.U. volta a determinare: - l'esatta entità degli interessi pattuiti, corrispettivi e di mora, includendo nel computo ogni altra remunerazione aggiuntiva collegata all'erogazione del credito, come spese di stipula, di istruttoria e assicurative sull'immobile ipotecato, escluse solo le spese per imposte e tasse;
- il dare - avere tra le parti in applicazione delle disposizioni di legge e delle pronunce giurisprudenziali in materia di statuizione di interessi anatocistici e di superamento del tasso soglia per il contratto di conto corrente e, quindi, tenendo conto di quanto indebitamente calcolato in violazione delle richiamate e violate disposizioni di legge in materia”.
Nel suddetto procedimento, rubricato al n. 4760/2020 di Ruolo
Generale del Tribunale di Lecce, si Controparte_6
costituiva in giudizio per il tramite di chiedendo il Parte_2 rigetto di tutte le domande ed eccezioni avversarie e, per l'effetto, la conferma dell'ingiunzione di pagamento opposta.
4 Con ordinanza resa all'udienza cartolare del 9.3.2021, il Tribunale di Lecce non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non ricorrendone i presupposti di legge.
Dopo l'esperimento di mediazione obbligatoria che dava esito negativo, venivano concessi i termini ex art. 183. Comma 6, c.p.c.
Sulla richiesta delle parti di rinvio per la precisazione delle conclusioni, con ordinanza emessa all'udienza cartolare del
30.9.2021 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni sull'eccezione di nullità della fideiussione prestata dall'opponente all'udienza cartolare del 14.10.2021.
Dopo la precisazione delle conclusioni, la causa veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del
30.11.2021 con termine per note e repliche conclusionali.
Con sentenza n. 3250/2021, pubblicata il 30.11.2021, il Tribunale di Lecce definitivamente decidendo sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 804/2020, così decideva: accoglieva l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo opposto n. 804/2020 emesso dal
Tribunale di Lecce con il quale si ingiungeva a Controparte_2 di pagare la somma di € 24.000,00 oltre interessi coma da domanda e spese relativa alla procedura di liquidazione;
condannava Pt_2 in persona dell'amministratore delegato non in proprio ma
[...]
quale procuratrice di in persona del legale Controparte_6
rappresentante pro-tempore e per essa la Controparte_7
( , in persona del suo
[...] Controparte_4
legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese del giudizio in favore del procuratore costituito avv. Giovanni De
Donno, anticipatario, che liquidava € 3.500,00, oltre ad € 200,00 per spese, ed oltre alle spese generali, IVA e CAP come per legge.
In particolare, il primo Giudice giungeva a sentenza motivando la revoca del decreto ingiuntivo opposto sulla base della sola eccezione di nullità della fideiussione, disattesa ogni altra azione, istanza ed eccezione rimasta assorbita da quanto statuito.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Controparte_6
rappresentata da e per essa la sua procuratrice
[...] Parte_2
5 speciale chiedendone l'integrale Parte_3
riforma.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio
, che hanno concluso per il rigetto dell'appello. Controparte_2
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
Con un unico motivo d'appello, rubricato “L'erronea decisione assunta dal Tribunale per aver ritenuto la nullità totale della fideiussione prestata dalla sig.ra in quanto Controparte_2 redatta secondo lo schema ABI”, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha comminato la nullità totale del contratto di fideiussione sul presupposto che lo stesso, oltre a riprodurre pedissequamente il modello ABI, conterrebbe una serie di clausole peggiorative che avrebbero reso più onerosa la garanzia per il fideiussore.
Sostiene, invece, l'appellante che la decisione del Tribunale di Lecce avrebbe dovuto ruotare intorno all'accertamento di un'effettiva intesa concorrenziale poiché il solo fatto che una Banca abbia proposto alla clientela un contratto conforme allo schema ABI non può ritenersi elemento sufficiente a dare effettivo conto della sussistenza di un'intesa rilevante sul piano antitrust.
Il motivo è infondato.
Ed invero, emerge ex actis che nel caso di specie la fideiussione omnibus in questione, sottoscritta in data 18.02.2005, include in sostanza le medesime clausole 2 (clausola n. 4, secondo capoverso, del contratto di fideiussione sottoscritto dalla : secondo cui il CP_2
fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca
6 stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo), 6 (secondo cui i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo ovvero qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dal citato art. 1957 c.c), 8 (che sancisce l'insensibilità della garanzia prestata agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è tenuto nei confronti della banca) del modulo ABI del 2003 (prodotto in giudizio: all.4 del fascicolo di primo grado) ritenute concorrenzialmente illecite dal provvedimento della Banca
d'Italia n. 55 del 2005 (prodotto in giudizio: all 5 fascicolo di primo grado), su parere conforme dell' del 22.08.2003, in quanto in CP_8
contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90
(cd. antitrust).
Clausole che sono state, peraltro, tutte eliminate dal modello ABI predisposto successivamente alla suddetta pronuncia.
Orbene, la questione da affrontare attiene, pertanto, alla valutazione dell'incidenza della “intesa” (o, quantomeno, del comportamento distorsivo della concorrenza attuato mediante l'impiego di tale modulistica contrattuale) con riferimento al contratto stipulato tra le parti. A tal fine occorre avere riguardo agli “effetti derivati” della nullità di un'intesa anticoncorrenziale di tipo orizzontale, intervenuta tra i vari operatori economici di un determinato settore, rilevando se gli effetti distorsivi si siano effettivamente trasferiti sui negozi stipulati
“a valle” dell'intesa illecita.
Ed invero, l'annoso e controverso dibattito dottrinale e giurisprudenziale in materia di fideiussioni bancarie conformi allo schema ABI 2003 e alla loro compatibilità con la normativa antitrust di cui all'art. 2, comma 2 lett. a) della legge n. 287/1990, è stato definitivamente risolto dalla S.C. a Sezioni Unite con la recente pronuncia n. 41994/2021.
7 Con tale autorevole arresto è stato stabilito che “i contratti di fideiussione “a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza - salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Ritenendo di uniformarsi al principio di diritto innanzi richiamato, va pertanto dichiarata la nullità del contratto di fideiussione onmibus con riferimento alle clausole contenute negli artt. 2, 6 e 8, tra cui, quindi, anche la deroga all'art. 1957 c.c., che conseguentemente si applica.
Dalla nullità della clausola 6 della fideiussione in esame, per conformità allo schema ABI del 2003, consegue, infatti, l'operatività dell'art 1957 c.c., da cui deriva altresì la decadenza dell'odierna appellante dalla possibilità di agire nei confronti della GN
, non avendo la agito contro il debitore principale (e CP_2 CP_5
neppure contro la ) entro i termini e con le modalità previste. CP_2
(Cass. n. 25197/2023).
Nello specifico, dalla data del decesso del NO Per_1
(12.09.2013) e, in ogni caso, dalla data di estinzione del conto corrente
(20.03.2015), l'appellante non ha proposto le sue istanze, coltivandole con diligenza, nel previsto termine di due mesi, o in quello più lungo, di sei mesi previsti dal richiamato art. 1957 c.c., avendo notificato il decreto ingiuntivo, primo e unico atto, solo in data 26.05.2020 e solo nei confronti della fideiubente.
Invero anche volendo prendere in considerazione la data indicata dalla
Banca (25.5.2015) come riferimento per il calcolo del credito azionato, anteriore alla notifica del decreto ingiuntivo in esame, l'azione proposta sarebbe comunque tardiva, in quanto successiva al termine previsto dall'art 1957 c.c.
8 Sussistono, pertanto, i presupposti previsti dall'art. 1957 c.c. per dichiarare l'estinzione della garanzia oggetto di causa con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Per quanto innanzi, l'appello va rigettato.
Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'Avv.
Giovanni De Donno.
Lecce, 27.5.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo Mele)
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel. dott. Virginia Zuppetta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 7/2022 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 5/06/2024, promossa da:
(C.F.: ), rappresentata da CP_1 Parte_1 P.IVA_1
e per essa la sua procuratrice speciale Parte_2 [...]
in persona dell'avv. Giuseppe Parte_3
Amodeo, con gli avvocati Marco Presenti e Francesco Concio;
APPELLANTE
Contro
(C.F.: ), Controparte_2 C.F._1
rappresentata e difesa dall' avv. Giovanni De Donno, presso il cui studio in Lecce (LE), Via Piazza Mazzini n. 7., è elettivamente domiciliata;
APPELLATO
CONCLUSIONI
1
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 804/2020 del 3.4.2020 (R.G. n.
2555/2020) il Tribunale di Lecce ingiungeva alla GN CP_2
di pagare, in favore della ricorrente non in
[...] Parte_2
proprio ma in nome e per conto di e per essa la CP_3 sua procuratrice , la somma di € 24.000,00 Controparte_4
oltre gli interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 145,00 per spese ed in € 600,00 per competenze, oltre il 15% per rimborso spese forfettario ed accessori di legge, senza concessione della provvisoria esecuzione.
Sosteneva la ricorrente di essere creditrice nei Parte_2
confronti della GN in qualità di fideiubente Controparte_2
-limitatamente all'importo di Euro 24.000,00 – del marito
(deceduto in data 12.09.2013) a sua volta Persona_1
debitore al 24.05.2015 della somma di Euro 24.343,86, quale saldo a debito del contratto di conto corrente Fil. 09704 Rap. 000106761, intestato a , accesso in data 10/12/2008 con la Persona_1
oltre interessi di mora Controparte_5
calcolati al tasso convenzionale dal 25.09.2015, nei limiti dei tassi soglia, al saldo.
Con atto di citazione del 03.07.2020, la GN CP_2
proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, convenendo in giudizio, avanti al Tribunale di Lecce,
[...]
e per essa per ivi sentir accogliere le CP_6 Parte_2 seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: – in via preliminare, essendo l'opposizione a decreto ingiuntivo, per le causali di cui alla narrativa del presente atto, fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione, rigettare l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
2 opposto; – nel merito: accogliere l'opposizione proposta e, per
l'effetto, dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo n.
804/2020 per tutti i motivi esposti in narrativa, con conseguente declaratoria della illegittimità e infondatezza della pretesa creditoria avanzata nei confronti della GN;
Controparte_2 in via subordinata, dichiarare, senza alcun inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità,
l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato o, ancora in via gradata, ridurne sensibilmente
l'ammontare, per le ragioni esposte in narrativa;
n via istruttoria:
– si chiede che l'adito Ill.mo Giudice voglia disporre, in caso di contestazione ed ex art. 210 c.p.c., l'esibizione da parte della
o da parte dell'effettivo possessore, Controparte_5
tra le società indicate o di terzi, della seguente documentazione:
1) contratto originario di conto corrente n. 000106761; 2) eventuale contratto originario di fideiussione ed eventuali contratti e convenzioni successive sottoscritte dalla GN
; 3) eventuali originarie convenzioni sulla Controparte_2
determinazione del tasso ultralegale, commissioni e provvigioni di massimo scoperto, anatocismo, giorni valuta e spese forfettarie eventualmente sottoscritte dal NO;
4) tutti Persona_1
gli estratti conto (o tabulato delle varie appostazioni contabili e non) ed eventuale altra documentazione derivante dalla trattazione dei dati personali, così come autorizzata dal NO
ed eventualmente modificata unilateralmente Persona_1
dalla banca, dalla data di apertura alla data di chiusura del rapporto;
5) copia dei contratti di assicurazione e le polizze sulla vita e/o i piani di accumulo legati al contratto di conto corrente in parola o contestualmente stipulati nell'interesse del sottoscrittore
e/o dell'MPS s.p.a.; – si chiede, altresì, l'ammissione della prova per testimoni, con il testimone dott.ssa sulle Testimone_1
seguenti circostanze di fatto: 1) “se vero che sulla base delle risultanze di cui al Contratto di conto corrente n.000106761, intestato al NO , e alla relativa Persona_1
3 documentazione bancaria, riguardante il periodo compreso tra il
01/01/2006 e il 31/12/2015 ha potuto accertare che la Banca ha addebitato ulteriori spese e competenze non indicate nello scalare trimestrale, che ha proceduto all'applicazione illegittima del meccanismo anatocistico agli interessi e che la soglia dell'usura è stata superata per ben 19 trimestri che ha specificatamente indicato nel proprio elabora, ce le viene esibito per la conferma”;
2) “se vero che ha proceduto al ricalcolo, secondo la normativa e le metodologie indicate nell'elaborato e nel rispetto delle previsioni di legge ed è pervenuta al seguente risultato matematico: il saldo conto al 31/12/2015 è positivo per €. 5.410,89
(a credito del correntista) e non negativo per €. 22.322,27 (a debito del correntista), come illegittimamente affermato dalla
Banca”; con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre anche in ragione delle avverse difese nei termini di cui all'art. 183,
VI comma, c.p.c., la cui concessione fin da ora si invoca. – si chiede, inoltre, in caso di contestazione di parte avversa, che
l'adito Ill.mo Giudice voglia disporre l'espletamento di una C.T.U. volta a determinare: - l'esatta entità degli interessi pattuiti, corrispettivi e di mora, includendo nel computo ogni altra remunerazione aggiuntiva collegata all'erogazione del credito, come spese di stipula, di istruttoria e assicurative sull'immobile ipotecato, escluse solo le spese per imposte e tasse;
- il dare - avere tra le parti in applicazione delle disposizioni di legge e delle pronunce giurisprudenziali in materia di statuizione di interessi anatocistici e di superamento del tasso soglia per il contratto di conto corrente e, quindi, tenendo conto di quanto indebitamente calcolato in violazione delle richiamate e violate disposizioni di legge in materia”.
Nel suddetto procedimento, rubricato al n. 4760/2020 di Ruolo
Generale del Tribunale di Lecce, si Controparte_6
costituiva in giudizio per il tramite di chiedendo il Parte_2 rigetto di tutte le domande ed eccezioni avversarie e, per l'effetto, la conferma dell'ingiunzione di pagamento opposta.
4 Con ordinanza resa all'udienza cartolare del 9.3.2021, il Tribunale di Lecce non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non ricorrendone i presupposti di legge.
Dopo l'esperimento di mediazione obbligatoria che dava esito negativo, venivano concessi i termini ex art. 183. Comma 6, c.p.c.
Sulla richiesta delle parti di rinvio per la precisazione delle conclusioni, con ordinanza emessa all'udienza cartolare del
30.9.2021 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni sull'eccezione di nullità della fideiussione prestata dall'opponente all'udienza cartolare del 14.10.2021.
Dopo la precisazione delle conclusioni, la causa veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del
30.11.2021 con termine per note e repliche conclusionali.
Con sentenza n. 3250/2021, pubblicata il 30.11.2021, il Tribunale di Lecce definitivamente decidendo sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 804/2020, così decideva: accoglieva l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo opposto n. 804/2020 emesso dal
Tribunale di Lecce con il quale si ingiungeva a Controparte_2 di pagare la somma di € 24.000,00 oltre interessi coma da domanda e spese relativa alla procedura di liquidazione;
condannava Pt_2 in persona dell'amministratore delegato non in proprio ma
[...]
quale procuratrice di in persona del legale Controparte_6
rappresentante pro-tempore e per essa la Controparte_7
( , in persona del suo
[...] Controparte_4
legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese del giudizio in favore del procuratore costituito avv. Giovanni De
Donno, anticipatario, che liquidava € 3.500,00, oltre ad € 200,00 per spese, ed oltre alle spese generali, IVA e CAP come per legge.
In particolare, il primo Giudice giungeva a sentenza motivando la revoca del decreto ingiuntivo opposto sulla base della sola eccezione di nullità della fideiussione, disattesa ogni altra azione, istanza ed eccezione rimasta assorbita da quanto statuito.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Controparte_6
rappresentata da e per essa la sua procuratrice
[...] Parte_2
5 speciale chiedendone l'integrale Parte_3
riforma.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio
, che hanno concluso per il rigetto dell'appello. Controparte_2
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
Con un unico motivo d'appello, rubricato “L'erronea decisione assunta dal Tribunale per aver ritenuto la nullità totale della fideiussione prestata dalla sig.ra in quanto Controparte_2 redatta secondo lo schema ABI”, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha comminato la nullità totale del contratto di fideiussione sul presupposto che lo stesso, oltre a riprodurre pedissequamente il modello ABI, conterrebbe una serie di clausole peggiorative che avrebbero reso più onerosa la garanzia per il fideiussore.
Sostiene, invece, l'appellante che la decisione del Tribunale di Lecce avrebbe dovuto ruotare intorno all'accertamento di un'effettiva intesa concorrenziale poiché il solo fatto che una Banca abbia proposto alla clientela un contratto conforme allo schema ABI non può ritenersi elemento sufficiente a dare effettivo conto della sussistenza di un'intesa rilevante sul piano antitrust.
Il motivo è infondato.
Ed invero, emerge ex actis che nel caso di specie la fideiussione omnibus in questione, sottoscritta in data 18.02.2005, include in sostanza le medesime clausole 2 (clausola n. 4, secondo capoverso, del contratto di fideiussione sottoscritto dalla : secondo cui il CP_2
fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca
6 stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo), 6 (secondo cui i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo ovvero qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dal citato art. 1957 c.c), 8 (che sancisce l'insensibilità della garanzia prestata agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è tenuto nei confronti della banca) del modulo ABI del 2003 (prodotto in giudizio: all.4 del fascicolo di primo grado) ritenute concorrenzialmente illecite dal provvedimento della Banca
d'Italia n. 55 del 2005 (prodotto in giudizio: all 5 fascicolo di primo grado), su parere conforme dell' del 22.08.2003, in quanto in CP_8
contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90
(cd. antitrust).
Clausole che sono state, peraltro, tutte eliminate dal modello ABI predisposto successivamente alla suddetta pronuncia.
Orbene, la questione da affrontare attiene, pertanto, alla valutazione dell'incidenza della “intesa” (o, quantomeno, del comportamento distorsivo della concorrenza attuato mediante l'impiego di tale modulistica contrattuale) con riferimento al contratto stipulato tra le parti. A tal fine occorre avere riguardo agli “effetti derivati” della nullità di un'intesa anticoncorrenziale di tipo orizzontale, intervenuta tra i vari operatori economici di un determinato settore, rilevando se gli effetti distorsivi si siano effettivamente trasferiti sui negozi stipulati
“a valle” dell'intesa illecita.
Ed invero, l'annoso e controverso dibattito dottrinale e giurisprudenziale in materia di fideiussioni bancarie conformi allo schema ABI 2003 e alla loro compatibilità con la normativa antitrust di cui all'art. 2, comma 2 lett. a) della legge n. 287/1990, è stato definitivamente risolto dalla S.C. a Sezioni Unite con la recente pronuncia n. 41994/2021.
7 Con tale autorevole arresto è stato stabilito che “i contratti di fideiussione “a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza - salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Ritenendo di uniformarsi al principio di diritto innanzi richiamato, va pertanto dichiarata la nullità del contratto di fideiussione onmibus con riferimento alle clausole contenute negli artt. 2, 6 e 8, tra cui, quindi, anche la deroga all'art. 1957 c.c., che conseguentemente si applica.
Dalla nullità della clausola 6 della fideiussione in esame, per conformità allo schema ABI del 2003, consegue, infatti, l'operatività dell'art 1957 c.c., da cui deriva altresì la decadenza dell'odierna appellante dalla possibilità di agire nei confronti della GN
, non avendo la agito contro il debitore principale (e CP_2 CP_5
neppure contro la ) entro i termini e con le modalità previste. CP_2
(Cass. n. 25197/2023).
Nello specifico, dalla data del decesso del NO Per_1
(12.09.2013) e, in ogni caso, dalla data di estinzione del conto corrente
(20.03.2015), l'appellante non ha proposto le sue istanze, coltivandole con diligenza, nel previsto termine di due mesi, o in quello più lungo, di sei mesi previsti dal richiamato art. 1957 c.c., avendo notificato il decreto ingiuntivo, primo e unico atto, solo in data 26.05.2020 e solo nei confronti della fideiubente.
Invero anche volendo prendere in considerazione la data indicata dalla
Banca (25.5.2015) come riferimento per il calcolo del credito azionato, anteriore alla notifica del decreto ingiuntivo in esame, l'azione proposta sarebbe comunque tardiva, in quanto successiva al termine previsto dall'art 1957 c.c.
8 Sussistono, pertanto, i presupposti previsti dall'art. 1957 c.c. per dichiarare l'estinzione della garanzia oggetto di causa con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Per quanto innanzi, l'appello va rigettato.
Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'Avv.
Giovanni De Donno.
Lecce, 27.5.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo Mele)
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