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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/03/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 19637/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
COSTANZA TETI Giudice
FRANCESCO RINALDI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 19637/2024
V.G. instaurato da
(c.f ) con l'avv. STEFANIA GUERINI e l'avv. Parte_1 C.F._1
FRANCESCO ZENOBI
e
LI ZI (c.f ) con l'avv. CARLA OTTELLI C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) La FI minore viene affidata ad entrambi i genitori, mantenendo la sua collocazione Per_1
presso il padre, presso la casa di EZ (BS), via Sandro Pertini n. 5. , ormai maggiorenne, Per_2
continuerà a vivere presso la medesima abitazione.
2) I genitori si impegnano a partecipare attivamente ed in egual misura alla vita della FI minore, tenendo conto dei suoi desideri, ambizioni, aspirazioni e assumendo, di comune accordo, le decisioni che riguardano la sua educazione, salute e formazione scolastica. La frequentazione madre-figlio avverrà liberamente in ragione della maggiore età del ragazzo. La frequentazione madre-FI, in
1 ragione dell'età di , verrà concordata dalle stesse tenendo conto degli impegni scolastico- Per_1
sportivi-ricreativi di e lavorativi della SIa ZI. Per_1
3) Sia confermata l'assegnazione della casa coniugale al SI con tutti gli arredi e Parte_1
le suppellettili. La SIa ZI si impegna a non accedere alla casa coniugale. Alla raggiunta indipendenza economica di , il SI e la SIa ZI valuteranno di comune Per_1 Pt_1 accordo la possibilità di divisione dell'immobile e/o la sua messa in vendita. La SIa LI ZI rinuncia sin da ora a qualsiasi pretesa in ordine alla somma pari ad € 50.000,00 che la di lei madre aveva dato alla coppia per l'acquisto dell'attuale casa coniugale. Quando la FI raggiungerà Per_1
l'indipendenza economica, qualora i genitori dovessero decidere di vendere l'immobile, ai fini della divisione del ricavato della vendita dello stesso, si terrà conto delle somme versate in comune dai coniugi ZI e sino alla separazione degli stessi, nonché del fatto che il SI Pt_1 Pt_1
dalla separazione ha provveduto a corrispondere le rate del mutuo senza alcun contributo da parte della SIa ZI. Al momento della vendita dell'unità immobiliare, le parti provvederanno alla suddivisione dei beni mobili ivi contenuti, acquistati in comune, e la SIa ZI preleverà il cassettone dei suoi bisnonni.
4) La SIa ZI LI si impegna a versare al SI , entro il giorno 15 di ogni Parte_1
mese, tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate: [...] la somma mensile di €. 300,00= a titolo di concorso al mantenimento della FI , sino a quando la Per_1
stessa non sarà economicamente autosufficiente, somma rivalutabile annualmente in base agli indici
Istat.
Le parti danno atto che la SIa ZI ha iniziato a versare tale importo a far data dal mese di settembre 2024. La stessa corrisponderà, inoltre, il 50% delle spese straordinarie secondo il seguente protocollo del Tribunale di Brescia: a) Le spese straordinarie non sono ricomprese nell'assegno di mantenimento;
b) sono sempre da documentare e da suddividere al 50% tra ciascun genitore;
c) sono da corrispondere al genitore che le ha anticipate, entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario utilizzando le coordinate bancarie indicate per il pagamento del contributo al mantenimento se il bonifico avviene a favore del genitore collocatario;
nel caso in cui il bonifico debba essere disposto a favore del genitore non collocatario sarà premura di quest'ultimo precisare le coordinate bancarie per la disposizione del relativo bonifico;
Spese per la salute -spese mediche che non prevedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal servizio sanitario nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) ticket sanitari;
2 - spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari.
Spese per l'istruzione - spese scolastiche che non prevedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico.
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria:
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; spese per la custodia di prole minorenne o con grave handicap - Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo: Spese per divertimento - spese che richiedono il previo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
5) La SIa LI ZI si impegna a versare al marito, quale arretrato sul contributo al mantenimento di , la somma di € 700,00, da corrispondersi per 14 mesi in rate mensili pari a Per_1
€ 50,00 cadauna, contestualmente al versamento del contributo al mantenimento. In proposito, le parti danno atto che la SIa ZI ha versato la prima rata, con decorrenza dal mese di settembre 2024.
6) Le parti prestano il proprio reciproco consenso al rilascio o rinnovo da parte delle competenti autorità dei documenti di identità validi per l'espatrio, anche per la FI . Per_1
7) I SIi e ZI LI rinunziano reciprocamente a richiedere un contributo per Parte_1
il loro mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
8) Le spese legali si intendono compensate tra le parti.
9) Le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 12/11/1994, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Gussago (atto n. 73, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti
3 all'interesse della prole e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/03/2025.
Il Presidente estensore
Gustavo Nanni
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
COSTANZA TETI Giudice
FRANCESCO RINALDI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 19637/2024
V.G. instaurato da
(c.f ) con l'avv. STEFANIA GUERINI e l'avv. Parte_1 C.F._1
FRANCESCO ZENOBI
e
LI ZI (c.f ) con l'avv. CARLA OTTELLI C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) La FI minore viene affidata ad entrambi i genitori, mantenendo la sua collocazione Per_1
presso il padre, presso la casa di EZ (BS), via Sandro Pertini n. 5. , ormai maggiorenne, Per_2
continuerà a vivere presso la medesima abitazione.
2) I genitori si impegnano a partecipare attivamente ed in egual misura alla vita della FI minore, tenendo conto dei suoi desideri, ambizioni, aspirazioni e assumendo, di comune accordo, le decisioni che riguardano la sua educazione, salute e formazione scolastica. La frequentazione madre-figlio avverrà liberamente in ragione della maggiore età del ragazzo. La frequentazione madre-FI, in
1 ragione dell'età di , verrà concordata dalle stesse tenendo conto degli impegni scolastico- Per_1
sportivi-ricreativi di e lavorativi della SIa ZI. Per_1
3) Sia confermata l'assegnazione della casa coniugale al SI con tutti gli arredi e Parte_1
le suppellettili. La SIa ZI si impegna a non accedere alla casa coniugale. Alla raggiunta indipendenza economica di , il SI e la SIa ZI valuteranno di comune Per_1 Pt_1 accordo la possibilità di divisione dell'immobile e/o la sua messa in vendita. La SIa LI ZI rinuncia sin da ora a qualsiasi pretesa in ordine alla somma pari ad € 50.000,00 che la di lei madre aveva dato alla coppia per l'acquisto dell'attuale casa coniugale. Quando la FI raggiungerà Per_1
l'indipendenza economica, qualora i genitori dovessero decidere di vendere l'immobile, ai fini della divisione del ricavato della vendita dello stesso, si terrà conto delle somme versate in comune dai coniugi ZI e sino alla separazione degli stessi, nonché del fatto che il SI Pt_1 Pt_1
dalla separazione ha provveduto a corrispondere le rate del mutuo senza alcun contributo da parte della SIa ZI. Al momento della vendita dell'unità immobiliare, le parti provvederanno alla suddivisione dei beni mobili ivi contenuti, acquistati in comune, e la SIa ZI preleverà il cassettone dei suoi bisnonni.
4) La SIa ZI LI si impegna a versare al SI , entro il giorno 15 di ogni Parte_1
mese, tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate: [...] la somma mensile di €. 300,00= a titolo di concorso al mantenimento della FI , sino a quando la Per_1
stessa non sarà economicamente autosufficiente, somma rivalutabile annualmente in base agli indici
Istat.
Le parti danno atto che la SIa ZI ha iniziato a versare tale importo a far data dal mese di settembre 2024. La stessa corrisponderà, inoltre, il 50% delle spese straordinarie secondo il seguente protocollo del Tribunale di Brescia: a) Le spese straordinarie non sono ricomprese nell'assegno di mantenimento;
b) sono sempre da documentare e da suddividere al 50% tra ciascun genitore;
c) sono da corrispondere al genitore che le ha anticipate, entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario utilizzando le coordinate bancarie indicate per il pagamento del contributo al mantenimento se il bonifico avviene a favore del genitore collocatario;
nel caso in cui il bonifico debba essere disposto a favore del genitore non collocatario sarà premura di quest'ultimo precisare le coordinate bancarie per la disposizione del relativo bonifico;
Spese per la salute -spese mediche che non prevedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal servizio sanitario nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) ticket sanitari;
2 - spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari.
Spese per l'istruzione - spese scolastiche che non prevedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico.
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria:
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; spese per la custodia di prole minorenne o con grave handicap - Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo: Spese per divertimento - spese che richiedono il previo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
5) La SIa LI ZI si impegna a versare al marito, quale arretrato sul contributo al mantenimento di , la somma di € 700,00, da corrispondersi per 14 mesi in rate mensili pari a Per_1
€ 50,00 cadauna, contestualmente al versamento del contributo al mantenimento. In proposito, le parti danno atto che la SIa ZI ha versato la prima rata, con decorrenza dal mese di settembre 2024.
6) Le parti prestano il proprio reciproco consenso al rilascio o rinnovo da parte delle competenti autorità dei documenti di identità validi per l'espatrio, anche per la FI . Per_1
7) I SIi e ZI LI rinunziano reciprocamente a richiedere un contributo per Parte_1
il loro mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
8) Le spese legali si intendono compensate tra le parti.
9) Le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 12/11/1994, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Gussago (atto n. 73, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti
3 all'interesse della prole e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/03/2025.
Il Presidente estensore
Gustavo Nanni
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