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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 20/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione
Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.454 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, discussa e decisa all'udienza di discussione dell' 08.01.2025
TRA
( ), Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Trinitapoli alla via Giustino Fortunato n.26,
presso e nello studio dell'avv.Francesco di Natale, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso Controparte_2
congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Antonio
Andriulli,Francesco Certomà e Antonio Brancaccio, in virtù di mandato alle liti del 23.01.2023, rep. n.37590\7131 a rogito del notaio dott. Per_1
di Roma), elettivamente domiciliato in Lecce Viale Marche, presso
[...]
l'Avvocatura della sede;
-APPELLATO-
All'udienza dell' 08.01.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.1318/2020), il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, rigettava il ricorso proposto da , nei Parte_1
CP_ confronti dell' avverso gli avvisi di addebito n.40620190001708510000 e n.40620190001708409000 notificati il 22 agosto 2019 con cui l' chiedeva in CP_1
restituzione la somma di € 20.901,24 a titolo di contributi gestione artigiani per gli anni 2012-2013-2014 .
Condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell' . CP_1
Avverso tale decisione proponeva appello ,lamentandone Parte_1
l'erroneità e chiedendone la riforma.
Si costituiva l' ,in persona del legale rappresentante, concludendo per il rigetto CP_1
dell'avverso gravame, con il favore delle spese.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo, del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima dell'udienza di discussione l'appellante precisava che le cartelle di pagamento oggetto di impugnazione risultano annullate ex art.4 D.L.119\2018,pertanto alla luce di quanto dichiarato da parte appellante deve, dunque, dichiararsi cessata la materia del contendere per le cartelle di pagamento opposte rientranti nello stralcio automatico dei debiti in virtù delle norme emanate nelle more del giudizio di cui al
D.L. n. 119 del 2018, art. 4, convertito in L. 136 del 2018, c.d. decreto fiscale, e successivamente D.L. n. 41 del 2021, art. 4 comma 4, convertito in L. 69 del 2021,
2 c.d. decreto sostegni, laddove (Cass. 30.4.2019 n.11410)) l' Controparte_3
non abbia ottemperato all'obbligo impostogli dalla norma in argomento, stralciando entro il 31/12/2018 le cartelle di riferimento e comunicando subito l'elenco a tutti gli interessati, anche se nessuno ne abbia fatto apposita istanza nel corso del giudizio.
Deve dunque dichiararsi cessata la materia del contendere con riguardo all'appello proposto, non essendo più necessaria una pronuncia del giudice su quanto formava oggetto dell'impugnazione. Ciò in quanto, ove un fatto sopravvenuto elimini ogni contrasto tra le parti, vi è difetto di interesse a proseguire il processo e ad ottenere la pronuncia (ex pluribus, Cass. Civ.
5.6.95 n. 6304), costituendo la cessazione della materia del contendere il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa appunto venire meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio
(Cass. Lav. 13.3.99 n. 2268) fino alla sua naturale definizione (così, da ultimo, Cass.
S.U. 28.9.2000 n. 1048).
La cessazione della materia del contendere può definirsi infatti come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto (gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere invero di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, quali la rinuncia alla pretesa o all'azione, l'adempimento spontaneo, la transazione o la conciliazione) che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia,evitando,altresì, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado,atteso il conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata.
La Suprema Corte a Sezioni Unite ha,altresì, precisato che “nel caso in cui nel corso del giudizio di impugnazione, le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con
3 conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata” (in termini: Cass.
S.U. n. 8980 del 2018; conf. Cass. n. 24632 del 2019).
Tenuto conto,quindi,nel caso concreto, dell'esito del giudizio, la definizione della lite intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso d'appello, comporta la sostituzione del nuovo assetto pattizio voluto dalle parti del rapporto controverso,
alla regolamentazione datane dalla sentenza appellata, che resta così travolta e caducata in ogni sua parte.
Spese compensate.
P.Q.M.
-Dichiara cessata la materia del contendere;
-Compensa tra le parti le spese di giudizio del presente grado.
Taranto, 22.1.2025
Il Consigliere Ausiliario estensore Il Presidente
Dott.Antonella GIALDINO Dott.Annamaria LASTELLA
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I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione
Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.454 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, discussa e decisa all'udienza di discussione dell' 08.01.2025
TRA
( ), Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Trinitapoli alla via Giustino Fortunato n.26,
presso e nello studio dell'avv.Francesco di Natale, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso Controparte_2
congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Antonio
Andriulli,Francesco Certomà e Antonio Brancaccio, in virtù di mandato alle liti del 23.01.2023, rep. n.37590\7131 a rogito del notaio dott. Per_1
di Roma), elettivamente domiciliato in Lecce Viale Marche, presso
[...]
l'Avvocatura della sede;
-APPELLATO-
All'udienza dell' 08.01.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.1318/2020), il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, rigettava il ricorso proposto da , nei Parte_1
CP_ confronti dell' avverso gli avvisi di addebito n.40620190001708510000 e n.40620190001708409000 notificati il 22 agosto 2019 con cui l' chiedeva in CP_1
restituzione la somma di € 20.901,24 a titolo di contributi gestione artigiani per gli anni 2012-2013-2014 .
Condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell' . CP_1
Avverso tale decisione proponeva appello ,lamentandone Parte_1
l'erroneità e chiedendone la riforma.
Si costituiva l' ,in persona del legale rappresentante, concludendo per il rigetto CP_1
dell'avverso gravame, con il favore delle spese.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo, del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima dell'udienza di discussione l'appellante precisava che le cartelle di pagamento oggetto di impugnazione risultano annullate ex art.4 D.L.119\2018,pertanto alla luce di quanto dichiarato da parte appellante deve, dunque, dichiararsi cessata la materia del contendere per le cartelle di pagamento opposte rientranti nello stralcio automatico dei debiti in virtù delle norme emanate nelle more del giudizio di cui al
D.L. n. 119 del 2018, art. 4, convertito in L. 136 del 2018, c.d. decreto fiscale, e successivamente D.L. n. 41 del 2021, art. 4 comma 4, convertito in L. 69 del 2021,
2 c.d. decreto sostegni, laddove (Cass. 30.4.2019 n.11410)) l' Controparte_3
non abbia ottemperato all'obbligo impostogli dalla norma in argomento, stralciando entro il 31/12/2018 le cartelle di riferimento e comunicando subito l'elenco a tutti gli interessati, anche se nessuno ne abbia fatto apposita istanza nel corso del giudizio.
Deve dunque dichiararsi cessata la materia del contendere con riguardo all'appello proposto, non essendo più necessaria una pronuncia del giudice su quanto formava oggetto dell'impugnazione. Ciò in quanto, ove un fatto sopravvenuto elimini ogni contrasto tra le parti, vi è difetto di interesse a proseguire il processo e ad ottenere la pronuncia (ex pluribus, Cass. Civ.
5.6.95 n. 6304), costituendo la cessazione della materia del contendere il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa appunto venire meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio
(Cass. Lav. 13.3.99 n. 2268) fino alla sua naturale definizione (così, da ultimo, Cass.
S.U. 28.9.2000 n. 1048).
La cessazione della materia del contendere può definirsi infatti come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto (gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere invero di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, quali la rinuncia alla pretesa o all'azione, l'adempimento spontaneo, la transazione o la conciliazione) che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia,evitando,altresì, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado,atteso il conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata.
La Suprema Corte a Sezioni Unite ha,altresì, precisato che “nel caso in cui nel corso del giudizio di impugnazione, le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con
3 conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata” (in termini: Cass.
S.U. n. 8980 del 2018; conf. Cass. n. 24632 del 2019).
Tenuto conto,quindi,nel caso concreto, dell'esito del giudizio, la definizione della lite intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso d'appello, comporta la sostituzione del nuovo assetto pattizio voluto dalle parti del rapporto controverso,
alla regolamentazione datane dalla sentenza appellata, che resta così travolta e caducata in ogni sua parte.
Spese compensate.
P.Q.M.
-Dichiara cessata la materia del contendere;
-Compensa tra le parti le spese di giudizio del presente grado.
Taranto, 22.1.2025
Il Consigliere Ausiliario estensore Il Presidente
Dott.Antonella GIALDINO Dott.Annamaria LASTELLA
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