Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 07/02/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 6.2.2025 , nella causa iscritta al n. 4980 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2022
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
Pasquale Biondi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Telese Terme alla
Via Carso 6, giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliata in Salerno alla Via Roma n. 288 presso lo studio dell'avv.to Maria Rosaria
Salzano che la difende e rappresenta difendono in virtù di procura in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso depositato il 2.12.2022 il ricorrente in epigrafe identificato premesso che la Corte
d'Appello di Napoli con sentenza n. 2197/2022, pubblicata in data 26/05/2022 ha dichiarato il diritto di al riconoscimento del parametro retributivo 193 di cui al CCNL Parte_1 sin dall' 11/10/2012 nonché al riconoscimento di ogni altro istituto Controparte_2 giuridico ed economico connesse all' anzianità di servizio maturata a partire dal 17/09/2007e ha condannato la al pagamento delle differenze tra la retribuzione Controparte_1 spettante per effetto del parametro 193 e quella effettivamente percepita nonché al pagamento delle somme dovute a titolo di aumenti periodici di anzianità oltre al ricalcolo degli istituti indiretti della retribuzione ivi compreso il TFR con decorrenza dall'11.10.2012 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
che la , Controparte_1 tuttavia, a tutt'oggi non ha ancora ottemperato alla statuizione giudiziale di condanna al risarcimento del danno;
ha chiesto di: “ 1) Condannare la convenuta
[...]
Costituzione; 2) Determinare, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme dovute al ricorrente, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dallo stesso per la diminuzione del valore del suo credito, condannando la Società datrice di lavoro al pagamento, in suo favore, delle relative somme;
3) Condannare la Società convenuta al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfetario al 15%,
IVA e CPA come per legge e con attribuzione al sottoscritto Avvocato, quale difensore distrattario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Si è costituita l' ricalcolando l'importo dovuto al lavoratore in €. Controparte_1
18.843,43.
La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2.
Nel merito, giova considerare quale sia l'attività che il Giudice è chiamato ad effettuare nel caso in cui il giudizio riguardi la sola liquidazione del quantum, data l'avvenuta pronuncia della sentenza di condanna generica (limitatamente al capo 1 della stessa) con cui il diritto su cui si fonda il dovuto è stato oggetto di accertamento positivo. Premesso, infatti, che nel rito del lavoro nulla impedisce che la domanda sia limitata fin dall'inizio all'accertamento dell'an, con connesso onere della parte interessata di instaurare autonomo giudizio di liquidazione una volta che la sentenza di condanna generica sia stata pronunciata (Cass.5416/88; 3503/92;
8129/92), in quest'ultimo giudizio il Giudice è chiamato a svolgere un compito di mera quantificazione, senza che sia possibile mettere nuovamente in discussione l'esistenza o meno del diritto che ne costituisce fondamento. L'accertamento contenuto nella sentenza di riconoscimento del diritto al pagamento delle differenze retributive funge, dunque, da limite alla attività cognitiva del Giudice adito per la liquidazione e, nel contempo, al potere di allegazione delle parti, le quali non potranno chiaramente addurre più alcuna argomentazione che sia tale da determinare contestazioni relativamente all'an.
Orbene nel caso in esame risultato acclarato il diritto al pagamento della differenza tra la retribuzione spettante per effetto del parametro 193 e quella effettivamente percepita nonché al pagamento delle somme dovute a titolo di aumenti periodici di anzianità oltre al ricalcolo degli istituti indiretti della retribuzione ivi compreso il TFR con decorrenza dall'11.10.2012 al
31.10.2016 (data del pensionamento).
In merito al quantum, avendo il ricorrente accettato gli importi così come conteggiati dalla resistente ,la domanda va parzialmente accolta e, per l'effetto, l ' va Controparte_1 condannata al pagamento in favore di di €. 18.843,43 oltre rivalutazione Parte_1 monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo 3.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza considerato che la resistente non ha ottemperato alla sentenza del Tribunale e sono liquidate nella misura minima stante la natura documentale della controversia e considerata la serialità
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l ' in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di di € 18.843,43 oltre Parte_1 rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
2. condanna l ' . in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2109,00 oltre rimborso forfetario pari al 15 %, IVA e CPA come per legge con attribuzione.
Benevento, 7.2.2025