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Sentenza 19 gennaio 2024
Sentenza 19 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/01/2024, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 8423/2023
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa Wandalba Farano Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 20 novembre 2023 tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Benedetta Agosta, elettivamente domiciliati in Cesano
Maderno, Corso Roma n. 27, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: Separazione Consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa familiare sita a Seveso in Via Vecellio n. 3, attualmente condotta in locazione, viene assegnata alla moglie, con tutti i beni ivi contenuti, che vi abiterà con i figli;
3. I figli minori e verranno affidati ad entrambi i genitori che eserciteranno Per_1 Per_2
la potestà genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, salute ed istruzione dei minori e saranno collocati prevalentemente presso la residenza della madre;
4. Anche la figlia maggiorenne , maggiorenne ma non ancora autosufficiente rimarrà Per_3 collocata presso l'abitazione familiare.
Come richiesto dal Tribunale, si precisa all'uopo che la figlia da due mesi lavora presso Per_3
filiale di Seveso, è una libera professionista, guadagna circa 1.000 euro al mese. Org_1
Onde, salvo modifiche della situazione lavorativa, nulla per la stessa viene richiesto a titolo di contributo al mantenimento.
5. Salvo il calendario di massima di seguito indicato, i genitori restano liberi di individuare in accordo tra loro anche modalità differenti tenendo conto delle eIGenze dei figli minori.
6. Il padre potrà tenere con sè i figli minori secondo le seguenti modalità:
a) ogni fine settimana alternato da sabato mattina ore 09.00 fino a domenica sera dopo cena ore
21,00.
b) nel corso della settimana il padre vedrà i figli due sere dalle 18.00 alle 20.00;
c) le festività e le vacanze saranno organizzate di volta in volta, di comune accordo tra i genitori.
Per la massima soddisfazione dei figli di norma i minori trascorreranno le vacanze natalizie alternando di anno in anno i periodi dal 22 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
ad anni alterni i minori trascorreranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il giorno di Lunedì dell'Angelo; le vacanze estive da trascorrere con ciascun genitore verranno organizzate entro il mese di aprile di ogni anno e comunque il padre potrà tenere i figli per quindici giorni consecutivi nel mese di agosto;
7. Il IG. corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento un contributo mensile Pt_2
per i figli minori e sino al raggiungimento della loro totale indipendenza 600,00 Per_1 Per_2 mensili (€ 300,00 cadauno), somma da rivalutarsi automaticamente annualmente secondo gli indici ISTAT–costo vita;
il pagamento di detto importo verrà versato, entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra con coordinate Pt_1
già note al IG. . Le spese straordinarie verranno sostenute dalla IG.ra . Gli Pt_2 Pt_1
assegni unici verranno percepiti direttamente dalla IG.ra . Pt_1
8. I coniugi rinunciano tra loro a qualsiasi forma di mantenimento, dichiarando nel contempo di aver già in precedenza suddiviso tutto quanto di loro proprietà e di non avere, quindi, nulla reciprocamente a pretendere tra loro, neppure per il passato.
9. Le spese e i compensi del presente procedimento saranno interamente compensati tra le parti. Motivi della decisione
I coniugi e - i quali hanno contratto matrimonio in Parte_1 Parte_2
Gela in data 18 agosto 2003 (anno2003, att. n. 239, parte II, serie A) - con ricorso ex art. 473- bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato telematicamente hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte sopra richiamate, come confermate dalle parti con note scritte depositate in vista dell'udienza del 10 gennaio 2024.
La domanda di separazione personale dei coniugi merita di essere accolta stante l'intollerabilità della convivenza ex art. 151, comma 1 c.c. come dedotta dalle parti.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi come richiamate possono essere omologate nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 2.11.2008 e 21.2.2017) e, Per_1 Per_2
per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in Gela in data 18 agosto 2003. Pt_2
2. Omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti come recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
3. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Gela, affinchè sia annotata a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Monza, nella camera di conIGlio, in data 11 gennaio 2024
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
Il Giudice est.
Wandalba Farano
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa Wandalba Farano Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 20 novembre 2023 tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Benedetta Agosta, elettivamente domiciliati in Cesano
Maderno, Corso Roma n. 27, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: Separazione Consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa familiare sita a Seveso in Via Vecellio n. 3, attualmente condotta in locazione, viene assegnata alla moglie, con tutti i beni ivi contenuti, che vi abiterà con i figli;
3. I figli minori e verranno affidati ad entrambi i genitori che eserciteranno Per_1 Per_2
la potestà genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, salute ed istruzione dei minori e saranno collocati prevalentemente presso la residenza della madre;
4. Anche la figlia maggiorenne , maggiorenne ma non ancora autosufficiente rimarrà Per_3 collocata presso l'abitazione familiare.
Come richiesto dal Tribunale, si precisa all'uopo che la figlia da due mesi lavora presso Per_3
filiale di Seveso, è una libera professionista, guadagna circa 1.000 euro al mese. Org_1
Onde, salvo modifiche della situazione lavorativa, nulla per la stessa viene richiesto a titolo di contributo al mantenimento.
5. Salvo il calendario di massima di seguito indicato, i genitori restano liberi di individuare in accordo tra loro anche modalità differenti tenendo conto delle eIGenze dei figli minori.
6. Il padre potrà tenere con sè i figli minori secondo le seguenti modalità:
a) ogni fine settimana alternato da sabato mattina ore 09.00 fino a domenica sera dopo cena ore
21,00.
b) nel corso della settimana il padre vedrà i figli due sere dalle 18.00 alle 20.00;
c) le festività e le vacanze saranno organizzate di volta in volta, di comune accordo tra i genitori.
Per la massima soddisfazione dei figli di norma i minori trascorreranno le vacanze natalizie alternando di anno in anno i periodi dal 22 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
ad anni alterni i minori trascorreranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il giorno di Lunedì dell'Angelo; le vacanze estive da trascorrere con ciascun genitore verranno organizzate entro il mese di aprile di ogni anno e comunque il padre potrà tenere i figli per quindici giorni consecutivi nel mese di agosto;
7. Il IG. corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento un contributo mensile Pt_2
per i figli minori e sino al raggiungimento della loro totale indipendenza 600,00 Per_1 Per_2 mensili (€ 300,00 cadauno), somma da rivalutarsi automaticamente annualmente secondo gli indici ISTAT–costo vita;
il pagamento di detto importo verrà versato, entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra con coordinate Pt_1
già note al IG. . Le spese straordinarie verranno sostenute dalla IG.ra . Gli Pt_2 Pt_1
assegni unici verranno percepiti direttamente dalla IG.ra . Pt_1
8. I coniugi rinunciano tra loro a qualsiasi forma di mantenimento, dichiarando nel contempo di aver già in precedenza suddiviso tutto quanto di loro proprietà e di non avere, quindi, nulla reciprocamente a pretendere tra loro, neppure per il passato.
9. Le spese e i compensi del presente procedimento saranno interamente compensati tra le parti. Motivi della decisione
I coniugi e - i quali hanno contratto matrimonio in Parte_1 Parte_2
Gela in data 18 agosto 2003 (anno2003, att. n. 239, parte II, serie A) - con ricorso ex art. 473- bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato telematicamente hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte sopra richiamate, come confermate dalle parti con note scritte depositate in vista dell'udienza del 10 gennaio 2024.
La domanda di separazione personale dei coniugi merita di essere accolta stante l'intollerabilità della convivenza ex art. 151, comma 1 c.c. come dedotta dalle parti.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi come richiamate possono essere omologate nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 2.11.2008 e 21.2.2017) e, Per_1 Per_2
per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in Gela in data 18 agosto 2003. Pt_2
2. Omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti come recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
3. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Gela, affinchè sia annotata a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Monza, nella camera di conIGlio, in data 11 gennaio 2024
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
Il Giudice est.
Wandalba Farano