Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/05/2025, n. 2823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2823 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 3033/2020
All'udienza collegiale del giorno 07/05/2025 ore 12:45
Presidente Relatore Dott. Antonio Perinelli
ConIGliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
ConIGliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Controparte_1
Avv. IACOVONE NICOLINO Avv. Innocenzi in sostituzione
Appellato/i
Controparte_2
Avv. LAURI FRANCESCO Avv. Nervegna in sostituzione
Controparte_3
Avv. LAURI FRANCESCO
Controparte_4
Avv. ROMEO MASSIMO Presente
È presente per la pratica forense la dott.ssa Giulia Lauri tessera nr P80190 ordine avvocati di Roma
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte
Federica d'Amato
Assistente giudiziario
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott. dott. Raffaele Miele - ConIGliere dott. Luca Ponzillo - ConIGliere all'udienza del 7 maggio 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3033 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
Parte_1
C.F._
.I. ) in persona del
[...] P.IVA_1
Legale rappresentante p.t., Avv. Paola Belfiore, con Sede Legale in Roma, alla Via Patrica N. 15, rappresentata e difesa dall'avv. NICOLINO IACOVONE (C.F. – PEC: C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso il Studio in Capriati a Email_1
Volturno alla Via G. Andreucci N. 32, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(C.F. ) e (C.F. Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
) in proprio e quali eredi della IG.ra , loro ascendente, C.F._4 Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Lauri (C.F. – PEC: C.F._5
) ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Roma, Email_2
Via Romeo Romei n. 27, giusta procura in atti;
- APPELLATI -
e Controparte_5
con sede in Milano (20122), Corso Italia 13, iscritta al REA n.
[...]
1945358 CCIAA Milano, (Codice Fiscale e Partita Iva ), in persona del suo legale P.IVA_2
rappresentante pro tempore, dott. , rappresentata e difesa, anche in via disgiuntiva, giusta CP_6
procura in atti, dagli avvocati Massimiliano Scipioni (CF: – PEC: C.F._6
e Massimo Romeo (CF: – Email_3 C.F._7
PEC: ) ; Email_4
- APPELLATA -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 10/06/2020 la
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza definitiva pronunciata Parte_2
dal Tribunale ordinario di Roma n. 5749/2020, pubblicata in data 33/04/2020, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 3628/2017, promosso da e nei confronti di Controparte_2 Controparte_3
che chiamava in causa la Parte_1 [...]
. Controparte_7
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato: “1. Con ricorso proposto ai sensi dell'articolo 702 bis c.p.c. e Controparte_2 CP_3
, in proprio e nella qualità di eredi della IG.ra esponevano quanto segue: che in
[...] Persona_1
data 11/10/2013 la IG.ra era stata trasportata d'urgenza presso il pronto soccorso Per_1
dell'Istituto Figlie di San Camillo – Ospedale Madre Giuseppina AN, a causa di un trauma riportato alla spalla destra e all'arto superiore destro per una caduta accidentale in casa;
che dopo l'esecuzione di alcuni esami la paziente era stata trasferita presso il reparto di medicina interna del medesimo Ospedale ove permaneva sino alla data delle dimissioni avvenuto in data 06/11/2013; che quel giorno la donna era stata ricoverata presso la Casa di cura Nomentana Hospital o era stato sottoposto ad ulteriori accertamenti e trattenuta per le necessarie terapia riabilitativa sino al
02/01/2014; che il manifestarsi di una sindrome ansioso depressiva con disturbo tremorigeno aveva reso necessario il suo immediato ricovero presso il reparto di neurologia del Controparte_1
; che nel corso della degenza gli esami svolti avevano accertato l'esistenza di un'infezione
[...]
delle vie urinarie che era stata approcciata dai sanitari con una terapia antibiotica sino alle dimissioni avvenuto il 13/01/2014; che nella medesima giornata la IG.ra era stata trasferita Per_1
presso il reparto di riabilitazione della medesima struttura per le necessarie terapia;
che solo in data
01/02/2014, al manifestarsi di alcuni sintomi ritenuti di natura influenzale, si era proceduto ad ulteriori accertamenti e alla somministrazione di una cura antibiotica e, tuttavia, il giorno seguente la paziente era deceduta.
2. Tanto premesso, e svolte ulteriori considerazioni in diritto, i ricorrenti concludevano come segue: «1) in via preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 185 bis c.p.c., formulare una proposta conciliativa o transattiva alle parti alla luce delle risultanze dell'elaborato peritale redatto a definizione del procedimento di cui all'art. 696 bis c.p.c. dal nominato C.T.U. Dott.
; 2) nel merito, per i motivi esposti, accertare e dichiarare che a seguito e per causa Persona_2
dei sanitari della che non hanno messo Parte_3 in atto tutte le più corrette procedure di asepsi al fine di evitare l'insorgenza di più infezioni nosocomiali poi evolute in stato settico, e per non aver correttamente gestito l'infezione contratta dalla IG.ra , durante i ricoveri presso i vari reparti (clinico e riabilitativo) della Struttura Per_1
resistente, tali condotte sanitarie hanno influenzato negativamente il decorso della patologia ponendo le premesse per una successiva connotazione infausta del determinismo morboso che ha cagionato la morte della IG.ra ; 3) per l'effetto, condannare la Persona_1 [...]
in persona del legale rappresentante por tempore, anche ai Parte_3 sensi e per gli effetti dell'art. 1228 c.c., a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali, tanto iure proprio quanto iure hereditatis, patiti dai IG.ri e a fronte ad a Controparte_3 Controparte_2
seguito del dedotto inadempimento, da liquidarsi in via equitativa mediante il ricorso alle note tabelle per la liquidazione del danno alla persona, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
4) in subordine, accertare e dichiarare che la condotta omissiva tenuta dai sanitari della
[...]
ha compromesso la concreta possibilità per la IG.ra Controparte_8
di vivere per un periodo più lungo rispetto a quello effettivamente vissuto e, per l'effetto, Persona_1
condannare la in persona del legale Parte_3
rappresentante por tempore, al risarcimento, in favore dei IG.ri e Controparte_3 [...]
del danno patrimoniale da perdita di chance patito dal loro dante causa, da determinarsi CP_2
in via equitativa oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese, anche generali, rimborso del contributo unificato, competenze ed onorari del presente giudizio».
3. Si costituiva in giudizio il il quale deduceva: la nullità del ricorso Controparte_9
introduttivo per violazione dell'articolo 164, comma 4, c.p.c.; l'erroneità della consulenza tecnica d'ufficio espletata nell'ambito del procedimento ex articolo 696 bis c.p.c. (n. R.G. 36087/2015) in quanto l'infezione nosocomiale constatata era già presente nella presente all'atto del ricovero presso la propria struttura e poiché l'infezione da RI IF era stata gestita secondo scienza e coscienza e trattata nel rispetto delle linee guida e delle procedure in materia;
che il quadro clinico della paziente riportava una situazione del tutto anomala rispetto ai segni –clinici dell'infezione in parola la quale poteva essere validamente diagnosticata laddove il paziente presentasse, almeno, da
48 – 72 ore diarrea con almeno tre scariche al giorno;
che, dall'esame della cartella clinica della IG.ra risultava che la stessa non presentava, da diversi giorni consecutivi, scariche Per_1
diarroiche e febbre;
che la paziente era stata sottoposta a terapia infusionale e, dal giorno
31.01.2014 a scopo precauzionale, era stata iniziata terapia antibiotica con MI a riprova dell'assoluta correttezza dell'agire dei sanitari;
che, infine, doveva escludersi qualsivoglia perdita di chance di sopravvivenza della IG.ra in ragione della tempestività del trattamento Per_1
praticato.
4. Tanto premesso concludeva per la declaratoria di nullità del ricorso e per il rigetto della domanda con richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa ex artt. 106 e 269 c.p.c. della
Compagnia assicuratrice in forza della polizza Controparte_5
assicurativa n. 639708. 5. Con ordinanza del 23.11.2017 il giudice procedente autorizzava la chiamata di terzo della citata Società d'assicurazione.
6. Si costituiva in giudizio la
[...]
la quale, in via principale, formulava istanza di mutamento Controparte_5
del rito, eccepiva la nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza della domanda, nel merito l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla struttura assicurata;
deduceva la responsabilità delle altre strutture sanitarie che avevano avuto in cura la IG.ra per il periodo Per_1
antecedente la data del decesso (02/02/2014); in caso di accoglimento della domanda chiedeva fosse accertata la responsabilità esclusiva ovvero concorrente dei sanitari della struttura assicurata ovvero delle altre strutture Istituto Figlie di San Camillo – Ospedale Madre Giuseppina AN e
Nomentana Hospital con gradazione della colpa fini dell'esercizio dell'azione di rivalsa ovvero di regresso;
parimenti, in caso di accoglimento della domanda, verificare i limiti della polizza convenzione AIOP;
quindi concludeva «Voglia il Tribunale Ill.mo adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione conclusione, sia di merito, sia istruttoria ex adverso formulata
In via preliminare e/o pregiudiziale: Accertare e dichiarare la sussistenza di litisconsorzio necessario ex art. 102 comma 1 c.p.c. ovvero dei presupposti dell'art. 107 c.p.c. e, conseguentemente, ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Istituto Figlie di San Camillo – Ospedale Madre
Giuseppina AN e della stabilendo a tal fine per la chiamata;
Controparte_10
In via preliminare e/o pregiudiziale Ritenuto che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria ai sensi dell'art. 702 ter comma 3 c.p.c., disporre con ordinanza il mutamento del presente giudizio in rito ordinario con successiva fissazione dell'udienza di cui all'articolo 183
c.p.c.; In via ulteriormente preliminare e/o pregiudiziale Accertare e dichiarare la nullità del ricorso ex art. 702 c.p.c. per carenza dei fatti posti a fondamento della domanda e per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, terzo comma, n. 3 e 4 e 164 c.p.c. adottando i provvedimenti all'uopo previsti ex lege. SUL MERITO In via principale - accertare e dare atto che le deduzioni di cui all'atto introduttivo del presente giudizio, oltre che inammissibili, appaiono infondate sia in fatto sia in diritto, - accertare e dare atto che non esiste che non esiste alcuna responsabilità in capo a ed ai Parte_1
sanitari ivi operanti ovvero a titolo di solidarietà tra gli stessi non avendo parte attrice fornito a riguardo alcuna prova del nesso causale tra evento e danno addebitato alla predetta struttura sanitaria;
- accertare e dare atto, anche in via incidentale, che la responsabilità dell'origine dell'infezione è derivata dall'operato dei sanitari dell'istituto Figlie di San Camillo – Ospedale
Madre Giuseppina AN e della e non dall' Controparte_10 Parte_3
convenuto; - respingere, in quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché inammissibili
[...]
e/o improcedibili, le domande tutte formulate dai ricorrenti nei confronti del
[...]
ed assolvere interamente la predetta da Parte_1 Controparte_11
ogni domanda con conseguente rigetto delle domande di garanzia formulate nei confronti della
In via subordinata, nella denegata e non creduta Controparte_12
ipotesi di accoglimento delle domande attoree e, questo, anche nei confronti del convenuto
[...]
e della terza chiama - accertare l'inesistenza del Parte_1 Controparte_5
danno e/o ridurre il danno in quanto non provato e comunque, arbitrariamente determinato dagli attori;
- accertare e dichiarare tenuta, la odierna comparente a restare la Controparte_5
copertura assicurativa nei limiti dei precisi accordi negoziali assunti tra Assicurato e Assicurazione con particolare riguardo alla limitazione di indennizzo e garanzia di polizza Convenzione AIOP, tenuto conto dell'esistenza di una franchigia (SIR) pari ad euro 200.000,00 per ogni e ciascun sinistro, la quale rimane integramente a carico dell'assicurato ed Parte_1
al massimale previsto dalla polizza per sinistro, per 5.000.000,00; - accertare e dichiarare la esclusiva e/o prevalente responsabilità per i fatti di cui è causa delle diverse strutture Istituto Figlie di San Camillo – Ospedale Madre Giuseppina AN e della e Controparte_10
conseguentemente escludere ovvero ridurre proporzionalmente il danno imputabile al convenuto
- accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità dei sanitari Parte_3
coinvolti, tra cui a mero titolo indicativo i dottori: prof (primario del reparto di Persona_3
Riabilitazione), la dr.ssa e dr. oltre ad eventuali terzi a Controparte_13 Persona_4
qualsiasi titolo coinvolti nella fattispecie de qua, con determinazione del relativo grado di colpa (se grave o lieve), nonché delle rispettive percentuali di responsabilità, i fini dell'esercizio della futura azione di rivalsa ai fini assicurativi;
- accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità per i fatti di cui è causa il prof (primario del reparto di Riabilitazione), la dr.ssa Persona_3 CP_13
tutti i medici non dipendenti e, conseguentemente, dichiarare la polizza
[...] CP_5
non operante per la responsabilità diretta dei medici non dipendenti e, comunque, solo a
[...]
II° rischio rispetto alle polizze personali e private stipulate dai predetti medici e/o comunque, per un importo non inferiore a 1.000.000,00 per ogni medico non dipendente ritenuto responsabile, ai sensi delle condizioni generali di contratto e di polizza AIOP, con eventuale dichiarazione di inadempimento e responsabilità con, conseguente, sopportazione del massimale a primo rischio di
Euro 1.000.000,00 a carico del nella denegata ipotesi di mancata Parte_1 vigilanza e controllo dell' sulla stipulazione delle polizze personali da parte dei medici Parte_4
non dipendenti;
- accertare e dichiarare, ai fini dell'azione di regresso tra coobbligati ex art. 20055
e 1299 cod. civ., le diverse responsabilità e gradazioni di colpa, della Parte_1
e degli altri medici tra cui il dr. Prof. (primario del reparto di Riabilitazione),
[...] Persona_3
la dr.ssa e dr. e/o di altri medici e/o strutture e/o di terzi a Controparte_13 Persona_4
qualsiasi titolo coinvolti nella fattispecie de qua, anche se non convenuti, con conseguente condanna risarcitoria graduata del convenuto con riferimento alla eventuale Parte_1
diseguale efficienza causale delle condotte accertate e/o eventuale esclusione o riduzione del carico risarcitorio e delle relative quote di colpa e con esclusione o riduzione del carico Risarcitorio e delle relative quote di colpa e con esclusione di solidarietà della polizza con le altre compagnie CP_5
rispondendo esclusivamente in relazione alla propria quota e limitazione di garanzia. In ogni caso, con refusione di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre I.V.A. nella misura di legge ed il
Contributo Cassa Previdenza Avvocati (pari al 4%) ai sensi della L. 576/80, nonché rimborso spese forfettario spese generali (15%9 ai sensi dell'art. 14 D.M. n. 55/2014».
7. Autorizzate le dette chiamate - e risolte con ordinanze del 23.2.2018, del 18.5.2018 e del 13.6.2018 questioni insorte per effetto dell'inerzia della nel dar corso alla pur Controparte_5
invocata integrazione del contraddittorio - si costituivano in giudizio l' Istituto Figlie di San Camillo
– Ospedale Madre Giuseppina AN e il Nomentana Hospital le quali – tuttavia – venivano estromesse dal procedimento con ordinanza del 4.10.2018 in ragione della circostanza che parte ricorrente a quell'udienza aveva precisato «che all'esito della CTU svolta nel procedimento ex art.696-bis c.p.c. la domanda si deve intendere spiegata esclusivamente nei confronti della
».
8. Disposta la conversione del rito veniva disposta nuova Parte_1 consulenza tecnica d'ufficio affidata con ordinanza del 9.1.2019 al prof. Persona_5
(medico legale) e il dott. (specialista infettivologo)”. Persona_6
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento della somma di euro 90.000,00 in favore di e di euro 70.000,00 in favore di , oltre interessi legali dalla Controparte_2 Controparte_3
presente pronuncia al saldo;
b) condanna parte convenuta al pagamento in favore degli attori della somma di euro 3.645,00 oltre Iva, Cpa e contributo spese generali al 15% ed euro 286,00 per esborsi in relazione al procedimento per accertamento tecnico preventivo;
c) pone le spese della consulenza tecnica del dott. a carico della stessa parte convenuta;
d) condanna la stessa parte Per_2 convenuta al pagamento in favore degli attori della somma di euro 16.116,00 oltre Iva, Cpa e contributo spese generali al 15% ed euro 310,51 per esborsi;
e) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio del prof. e del dott. definitivamente a carico di parte Per_5 Per_6
convenuta; f) rigetta la domanda di manleva nei confronti di Controparte_5
; g) compensa le spese di lite in relazione al capo precedente”.
[...]
§ 4. — Con l'atto di appello la Parte_2 ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Ecc.ma Corte
[...]
adita, contrariis reiectis, - In via principale, in totale riforma della sentenza gravata (Trib. Roma,
Sez. XIII° civ., N. 5749 del 3.04.2020), rigettarsi integralmente la domanda ex adverso spinta, non sussistendo sub specie alcuna ipotesi di responsabilità in capo alla
[...] per l'insieme delle ragioni esposte sub lett. A); - In Controparte_14
subordine, in riforma della sentenza gravata (Trib. Roma, Sez. XIII° civ., N. 5749 del 3.04.2020 ), rigettarsi la domanda ex adverso spinta sul danno da lesione del rapporto parentale, sulla scorta di tutto quanto riportato sub lett. B); - In ogni caso, riformarsi la sentenza gravata in relazione al punto
D) del suo dispositivo, per le ragioni esposte sub lett. C); - In accoglimento del motivo di gravame articolato sub capitolo D ) che precede, condannarsi la
[...]
', in persona del suo Parte_5 legale rappresentante, al pagamento delle spese e competenze di ' resistenza ' ex art. 1917 comma
3° C.C., che si quantificano in complessivi euro 15.000,00 oltre accessori di legge;
- Sempre vinte le spese e competenze del presente grado, ex art. 91 cpc nei confronti degli appellati, ex art. 1917 comma 3° C.C. nei confronti della predetta (sempre in misura Parte_5 proporzionale alle attivita' difensive corrispettive)”.
§ 5. — Gli appellati e costituitisi con comparsa di Controparte_2 Controparte_3
risposta depositata in data 01.12.2020, hanno eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 cpc. Nel merito hanno resistito all'impugnazione rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'adita Corte di Appello Civile di Roma, per i motivi esposti, contrariis reiectis: I - dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.,
l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 5749/2020 non avendo la
[...]
stessa una ragionevole probabilità di essere accolta;
II - nel merito, dichiarare infondato l'atto di citazione in appello spiegato dalla Parte_2 avverso la sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 5749/2020 e, per l'effetto, confermare la decisione impugnata. Con vittoria di spese, anche generali, competenze ed onorari del presente giudizio di appello”. § 6. — L'appellata , costituitasi con Controparte_4 comparsa di risposta depositata in data 09.11.2020, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità della domanda di risarcimento delle spese di lite. Nel merito ha resistito all'impugnazione rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza eccezione e conclusione sia di merito che istruttoria ex adverso formulata In via preliminare e/o pregiudiziale, ai sensi dell'art. 345 c.p.c. dichiarare inammissibile il motivo di appello sub D) dell'atto di appello, relativo alle spese di resistenza ex art. 1917 comma 3 cod. civ. in quanto domanda nuova. In via principale, previa ogni opportuna declaratoria del caso, accogliere l'appello proposto dal Parte_2 ad eccezione del motivo di appello sub D) dell'atto di appello, relativo alle spese di
[...]
resistenza ex art. 1917 comma 3 cod. civ.. In ogni caso, con conseguente accoglimento delle conclusioni formulate dalla Controparte_7
nel giudizio di primo grado e così integralmente ritrascritte: NEL MERITO, In
[...]
via principale - accertare e dare atto che le deduzioni di cui all'atto introduttivo del presente giudizio, oltre che inammissibili, appaiono infondate sia in fatto sia in diritto, - accertare e dare atto che non esiste alcuna responsabilità in capo al Parte_1
ed ai sanitari ivi operanti ovvero a titolo di solidarietà tra gli stessi non avendo parte attrice fornito a riguardo alcuna prova del nesso causale tra evento e danno addebitato alla predetta struttura sanitaria;
- accertare e dare atto, anche in via incidentale, che la responsabilità dell'origine dell'infezione è derivata dall'operato dei sanitari dell'Istituto Figlie di San Camillo – Ospedale
Madre Giuseppina AN e della e non dall' Controparte_10 Parte_3
convenuto; - respingere, in quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché inammissibili
[...]
e/o improcedibili, le domande tutte formulate dai ricorrenti nei confronti del
[...]
ed assolvere interamente la predetta da Parte_1 Controparte_11
ogni domanda con conseguente rigetto delle domande di garanzia formulate nei confronti della
In via subordinata, nella denegata e non creduta Controparte_5
ipotesi di accoglimento delle domande attoree e, questo, anche nei confronti del convenuto
[...]
e della terza chiamata - accertare l'inesistenza Parte_1 Controparte_5
del danno e/o ridurre il danno in quanto non provato e, comunque, arbitrariamente determinato dagli attori;
- accertare e dichiarare tenuta, la odierna comparente a prestare la Controparte_5
copertura assicurativa nei limiti dei precisi accordi negoziali assunti tra Assicurato e Assicurazione, con particolare riguardo alla limitazione di indennizzo e garanzia di polizza Convenzione AIOP, tenuto conto dell'esistenza di una franchigia (SIR) pari ad Euro 200.000,00 per ogni e ciascun sinistro, la quale rimane integramente a carico dell'assicurato ed Parte_1 al massimale previsto dalla polizza per sinistro, per Euro 5.000.000,00; - accertare e dichiarare la esclusiva e/o prevalente responsabilità per i fatti di cui è causa delle diverse strutture Istituto Figlie di San Camillo – Ospedale Madre Giuseppina AN e della e Controparte_10
conseguentemente escludere ovvero ridurre proporzionalmente il danno imputabile al convenuto
- accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità dei sanitari Parte_3
coinvolti, tra cui a mero titolo indicativo i dottori: prof. (primario del reparto Persona_3
di Riabilitazione), la dr.ssa e il dr. oltre ad eventuali terzi a Controparte_13 Persona_4
qualsiasi titolo coinvolti nella fattispecie de qua, con determinazione del relativo grado di colpa (se grave o lieve), nonché delle rispettive percentuali di responsabilità, i fini dell'esercizio della futura azione di rivalsa ai fini assicurativi;
- accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità per i fatti di cui è causa dei prof. (primario del reparto di Riabilitazione), la dr.ssa Persona_3 [...]
e il dr. tutti medici non dipendenti e, conseguentemente, dichiarare CP_13 Persona_4
la polizza non operante per la responsabilità diretta dei medici non dipendenti Controparte_5
e, comunque, solo a II° rischio rispetto alle polizze personali e private stipulate dai predetti medici e/o, comunque, per un importo non inferiore ad Euro 1.000.000,00 per ogni medico non dipendente ritenuto responsabile, ai sensi delle condizioni generali di contratto e di polizza AIOP, con eventuale dichiarazione di inadempimento e responsabilità con, conseguente, sopportazione del massimale a primo rischio di Euro 1.000.000,00 a carico del nella denegata Parte_1 ipotesi di mancata vigilanza e controllo dell' sulla stipulazione delle polizze personali da Parte_4
parte dei medici non dipendenti;
- accertare e dichiarare, ai fini dell'azione di regresso tra coobbligati ex art. 2055 e 1299 cod. civ., le diverse responsabilità e gradazioni di colpa, della
[...]
e degli altri medici tra cui il dr. prof. (primario del Parte_1 Persona_3
reparto di Riabilitazione), la dr.ssa e il dr. e/o di altri medici Controparte_13 Persona_4
e/o strutture e/o di terzi a qualsiasi titolo coinvolti nella fattispecie de qua, anche se non convenuti, con conseguente condanna risarcitoria graduata del convenuto con Parte_1
riferimento alla eventuale diseguale efficienza causale delle condotte accertate e/o eventuale esclusione o riduzione del carico risarcitorio e delle relative quote di colpa e con esclusione di solidarietà della polizza con le altre compagnie rispondendo esclusivamente in relazione CP_5 alla propria quota e limitazione di garanzia. In via subordinata, rigettare l'appello proposto dal e, per l'effetto, confermare la sentenza del Parte_2
Tribunale di Roma n. 5749 del 2 aprile 2020, pubblicata il 3 aprile 2020. In ogni caso, con rifusione di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre l'I.V.A. nella misura di legge ed il
Contributo Cassa Previdenza Avvocati (pari al 4%) ai sensi della L. 576/80, nonché rimborso spese forfetario spese generali (15%) ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014”. § 7. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. — Deve ritenersi superata, in questa fase, l'eccepita inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 348 c.p.c.
§ 9. — L'appello si articola in quattro motivi.
§ 9.1. — Il primo motivo dell'appello è così rubricato “A) Sull'integrale rigetto della domanda ex adverso spinta per insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità in capo alla
[...]
non essendo configurabile sub Controparte_14 specie alcuna ipotesi di perdita di chance di sopravvivenza in capo alla IG.ra ”. Persona_1
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che: “Le censure indirizzate verso il trattamento praticato dai sanitari della struttura si articolano, come detto, in tutte le dimensioni proprie dell'attività diagnostica e, conseguentemente, trattamentale: «Il trattamento è da ritenersi non adeguato rispetto alla fisionomia del caso specifico perché la diagnosi non è stata formulata correttamente e tempestivamente, ma ritardata di 4-5 giorni, nel corso dei quali non è stato eseguito il trattamento indicato e si è verificata progressione dell'infezione verso una forma clinica grave (verosimile colite pseudo membranosa con febbre, depauperamento idrico e disidratazione)» (pag. 13). Si tratta di un inadempimento univoco, oggettivo, dall'obiettiva incidenza causale in direzione, tuttavia, di un evento che i CTU hanno escluso possa coincidere con il decesso della IG.ra . In proposito la Per_1 relazione – con ampia indicazione della letteratura scientifica di riferimento – conclude nel senso che «l'infezione da C. difficile presenta una considerevole intrinseca mortalità nelle sue espressioni cliniche più gravi si ritiene che l'evento morte avrebbe potuto verificarsi anche in assenza degli errori comportamentali evidenziati» (pag. 14). È una misurazione particolarmente fine e accurata della vicenda sotto esame poiché postula che le condizioni - complessivamente scadute della paziente alla data del 26.1.2014 - fossero tali da aver non solo agevolato la «virulentazione» di cui si è detto, ma anche da non poter offrire argine al verificarsi dell'evento letale. Secondo questa conclusione già al manifestarsi dell'infezione batterica qualunque tempestiva diagnosi e appropriata terapia non avrebbe potuto impedire la morte della IG.ra . E' bene precisare che i CTU hanno concentrato Per_1 questa valutazione sul profilo del nesso di causalità esprimendosi nei seguenti termini: «avuto riguardo della regola del più probabile che non, il rapporto causale tra gli scostamenti dalle regole di buona prassi non è comprovatamente dimostrato, nel senso che non è possibile stabilire un affidabile nesso di correlazione tra la morte della IGnora e il ritardo di 4-5 giorni verificatosi Per_1 nella diagnosi e nel trattamento, peraltro erroneo anche in quanto a via di somministrazione» (pag.
14). È una conclusione rilevante ai fini dell'individuazione di una sequela che possa condurre al risarcimento del danno anche sotto il profilo della cd. perdita di chance. Perdita in relazione alla quale i CTU si sono espressi nei seguenti termini: «l'indebito differimento della diagnosi e del trattamento, sebbene solo di alcuni giorni, considerando la rapidità con cui le forme di infezione da
C. IF tendono ad evolvere nei soggetti anziani verso le forme cliniche prognosticamente più impegnative ove non contrastate dai trattamenti specifici, ha compromesso le chances di sopravvivenza in misura che empiricamente appare ragionevole indicare nel 20-25%» (pag. 14). 21.
Tra le due proposizioni non deve ravvisarsi, sotto il profilo giuridico, uno iato o, peggio ancora, un'antitesi. Per un canto i CTU hanno escluso che le condotte negligenti dei sanitari abbiano compromesso le condizioni della paziente sospingendole, esse sole, all'evento mortale;
per altro i
CTU riconoscono che i medesimi comportamenti colpevoli «hanno compromesso le chances di sopravvivenza» della IG.ra constatando – a questo proposito – la ricorrenza di una specifica Per_1 efficienza eziologica. 22. Nella seguente, ultima risposta ai quesiti posti: «La IGnora Per_1 presentava un'età relativamente avanzata (75 anni) ed alcune patologie di base (lieve insufficienza aortica, insufficienza respiratoria legata alle recenti fratture costali) che hanno avuto un ruolo concausale nel determinismo del decesso facilitando l'insorgenza della infezione da C. difficile»
(pag. 15) si intravedono i termini per condurre a soluzione la controversia in applicazione degli orientamenti che la giurisprudenza di legittimità ha, da ultimo, espresso ai fini del risarcimento del danno da perdita di chance non patrimoniale. È una proposizione, quella ultima dei CTU, che non può esser condivisa sotto il profilo medico legale poiché, ricorrendo alla categoria delle concause
(art.41 c.p.) sospinge il ragionamento verso i temi della causalità materiale in termini distonici rispetto alle precedenti conclusioni. Le regole di causalità materiale, infatti, indurrebbero a riconoscere piena efficacia causale alle condotte negligenti di cui si tratta in relazione alla morte della paziente, salvo mitigarne gli effetti risarcitori con il principio di causalità giuridica ex art. 1223
c.c.. Se il comportamento umano, infatti, si innesta su una condizione naturale evolvendola negativamente, il nesso di causalità materiale dovrebbe dirsi del tutto sussistente in adesione, finanche etimologica, con la nozione di concausa”.
Deduce l'appellante: “che l'insorgenza dell'infezione da RI IF non è imputabile alla convenuta, quanto più alle condizioni cliniche della paziente, e che le medesime condizioni CP_15 cliniche avrebbero determinato, in ogni caso, la morte della , sub specie il Tribunale di Roma Per_1 valuta la sussistenza di una ipotesi di danno da perdita di chance di sopravvivenza, ritenendo che una tempestiva diagnosi ed un tempestivo intervento dei sanitari della avrebbe consentito CP_16 alla paziente di sopravvivere più di quanto effettivamente è vissuta. Le determinazioni del Giudice di prime cure si poggiano su alcune affermazioni dei CCTTUU, i quale rilevano che secondo alcuni studi statunitensi, laddove vi sia sospetto diagnostico di DI IF, i sanitari debbano intervenire tempestivamente, anche prima di ottenere il risultato degli esami diagnostici”. In particolare, secondo l'appellante, “L'errore del Giudice di prime cure si verifica nel momento in cui eleva a verità assoluta ed incontestabile la tesi scientifica riportata nel citato studio americano”.
Il motivo è infondato.
Invero, come si legge nella CTU la diagnosi di RI IF “non era particolarmente ardua da raggiungere in considerazione dell'età della paziente, delle sue condizioni cliniche pregresse, della lunga ospedalizzazione e delle plurime terapie antibiotiche precedentemente somministrate per vari motivi …
tenuto conto che la paziente ha manifestato febbre ed abbondanti evacuazioni fin dal 26 gennaio e continuativamente nei giorni successivi, tenuto conto della convergenza dei fattori di rischio per lo sviluppo di una infezione dal C. difficile, era indicata l'inizio dal 26-27 gennaio l'esecuzione di un prelievo adeguato alla ricerca della relativa tossina;
fin da quella data, vista la citata convergenza dei fattori di rischio deponenti per una diarrea da
C. difficile, prima ancora di avere disponibilità dell'esito dell'esame diagnostico, era indicato iniziare una terapia specifica per il suddetto microrganismo;
è da considerarsi errata, oltre che tardiva, la somministrazione di MI per via endovenosa il 31 gennaio, considerato che il farmaco non è attivo per quella via”.
Dunque, vi è stata una negligenza dei sanitari innanzitutto nel ritardo con cui è stata effettuata la diagnosi e, quindi, nella somministrazione errata del farmaco.
L'appellato contesta inoltre la sussistenza di una perdita di chance difettando concrete ed apprezzabili possibilità di sopravvivenza della paziente a causa della sua età (75 anni) e delle precarie condizioni di salute (lieve insufficienza aortica, insufficienza respiratoria legata alle recenti fratture costali).
La deduzione è infondata.
Si legge in proposito nella CTU: “Considerato che l'infezione da C. difficile presenta una considerevole intrinseca mortalità nelle sue espressioni cliniche più gravi si ritiene che l'evento morte avrebbe potuto verificarsi anche in assenza degli errori comportamentali evidenziati
(KR S.E. et al. RI difficile infection as a cause of severe sepsis. Intensive Care Med
1996; 22: 990–994; OB G. et al. RI difficile colitis causing toxic megacolon, severe sepsis and multiple organ dysfunction syndrome. 2003; 29:1030; Controparte_17 CP_18
RI difficile-associated diarrhea in adults. CMAJ 2004; 171: 51–58). Pertanto, CP_19 avuto riguardo della regola del più probabile che non, il rapporto causale tra gli scostamenti dalle regole di buona prassi non è comprovatamente dimostrato, nel senso che non è possibile stabilire un affidabile nesso di correlazione tra la morte della IGnora e il ritardo di 4-5 giorni verificatosi Per_1 nella diagnosi e nel trattamento, peraltro erroneo anche in quanto a via di somministrazione. Tuttavia
l'indebito differimento della diagnosi e del trattamento, sebbene solo di alcuni giorni, considerando la rapidità con cui le forme di infezione da C. IF tendono ad evolvere nei soggetti anziani verso le forme cliniche prognosticamente più impegnative ove non contrastate dai trattamenti specifici, ha compromesso le chances di sopravvivenza in misura che empiricamente appare ragionevole indicare nel 20-25%. A tale perdita ha cooperato il personale sanitario che si è avvicendato nell'assistenza dal 26 al 31 gennaio”.
Dunque, ricorrevano i presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella chance alla condotta in rilievo.
Contesta ancora l'appellante la “modalità di quantificazione del riferito danno”.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata “27. Si stima equo, in relazione all'età della IG.ra e ai rapporti di parentale sussistenti con gli odierni attori (rispettivamente figlio e figlia della Per_1 de cuius v. allegato 1 ricorso), liquidare il danno derivante dalla detta perdita di chance in complessivi euro 90.000,00 per che risultava essere convivente con la madre e in Controparte_2 complessivi euro 70.000,00 in favore di avuto riguardo ai parametri tabellari del Controparte_3
Tribunale di Roma in materia di danno da morte per altra causa e di danno parentale applicati e adattati per via equitativa appunto.
28. In tale somma sono da ricomprendersi sia il danno cagionato per la perdita di chance alla IG.ra e pervenuto nel patrimonio degli attori iure hereditatis (1/2) sia l'entità del danno derivante Per_1 dalla lesione del rapporto parentale in ragione della compromissione della possibilità di una sua più lunga o meglio vissuta durata (1/2).
29. Le contestazioni di parte terza chiamata in ordine all'idoneità di detta documentazione a supportare la prova del detto rapporto di parentela così come la prova della convivenza tra CP_2
e la madre sono resistite dal costante orientamento di legittimità che stima – in presenza di
[...] relazioni parentali di questa entità – che l'esistenza del danno incidente sul rapporto parentale sia da ritenersi provato secondo la comune esperienza;
quanto alla circostanza che il certificato attestante la convivenza di con la madre non sia “storico” si constata che si tratta Controparte_2 di documento datato 5.5.2015, che prende in considerazione il periodo decorrente dal 20.10.1995 e, per cui, deve intendersi come idoneo a dare prova del risalire di tale convivenza a quel tempo;
quanto, poi, all'eventuale presenza di altri eredi costoro potranno agire in riduzione sulle somme corrisposte in ragione della odierna pronuncia ove sia lesa la loro quota di legittima, visto che gli importi sono stati determinati sul presupposto dell'esistenza di due soli eredi della IG.ra (questo quanto Per_1 alla quota iure hereditatis)”.
Deduce l'appellante che il Tribunale “Non specifica, però, le modalità di calcolo che lo hanno portato a tali determinazioni, né precisa quale importo sia riconosciuto a titolo di danno da perdita di chance e quale a titolo di danno da lesione del rapporto parentale. Afferma, in maniera molto generica, di aver applicato le tabelle vigenti nel Tribunale di Roma, ma non effettua né il frazionamento sovraindicato, né tantomeno spiega quanto il corretto agire dei medici avrebbe influito sull'allungamento della vita di una IGnora che, dato il suo stato patologico e data l'infezione da RI IF, comunque sarebbe stata destinata a morire.
Non specifica, in altre parole, di quanto il corretto agire dei medici avrebbe effettivamente allungato la vita della IGnora e quale miglioramento concreto la stessa avrebbe avuto, elementi questi che incidono sulla quantificazione del danno da perdita di chance.
È chiaro, infatti, che l'allungamento di un anno, di un mese, di un giorno, di un'ora o di un minuto di vita comportano quantificazioni differenti”.
Il motivo è infondato.
Occorre innanzitutto precisare che il “danno da premorienza” (o “da perdita anticipata della vita”) del congiunto (che qui non ricorre) costituisce un'ipotesi non sovrapponibile a quella del “danno da perdita di chance di sopravvivenza”.
“Il danno da perdita di chance di sopravvivenza va liquidato in via equitativa tenendo conto, in ragione delle peculiarità del caso concreto, delle caratteristiche della possibilità perduta e del suo grado di apprezzabilità, serietà e consistenza, non potendo, in ogni caso, essere parametrato, neppure con le eventuali decurtazioni, né ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a quelli del danno biologico temporaneo. (Nella specie, la S.C. ha affermato la correttezza della liquidazione operata dal giudice d'appello, il quale aveva considerato, come riferimento finale, il moltiplicatore rappresentato dal numero di anni corrispondenti all'aspettativa di vita complessivamente "sperata", riformando quella operata in primo grado sulla base del criterio, ancorché adattato, delle tabelle per la c.d. premorienza)” (Cass. Sez. 3, 05/02/2025, n. 2861, Rv. 673750 - 01).
Deve rilevarsi al riguardo che il danno da perdita di chance, non essendo “tabellato, nemmeno in via giurisprudenziale (a differenza di quello alla salute)”, è da liquidarsi in via equitativa “e non necessariamente quale frazione del danno finale (cfr. Cass. 28993/19)”, dovendosi tenere conto, in ragione delle peculiarità del caso concreto, delle “caratteristiche della possibilità perduta, del suo grado di apprezzabilità, serietà, consistenza”, non potendosi fare ricorso “ai criteri tabellari in uso per la liquidazione del danno da invalidità permanente che pur attenendo ai danni non patrimoniali, presuppongono la sussistenza di pregiudizi incompatibili con quello derivante dalla perdita di chance
“ (Cass. n° 3691/2018).
Applicando tali principi alla fattispecie in esame possono farsi le seguenti considerazioni.
Deve tenersi conto che l'aspettativa di vita di una donna in Italia è pari a 85 anni.
Tenuto conto delle condizioni di salute di tale aspettativa di vita può essere ridotta ad Persona_1
80 anni. Dunque Ella, avendo avuto al momento del decesso un'età di 75 anni, avrebbe potuto avere un'aspettativa di vita verosimile di ulteriori cinque anni.
Quindi occorre determinare la somma che sarebbe spettata alla vittima nel caso di invalidità permanente al 100% di persona di 75 anni (pari complessivamente ad euro € 905.197,00 in applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano – anno 2024) da suddividere per il numero di anni che avrebbe potuto ancora vivere secondo i parametri medi Istat (ovvero ulteriori 85 Persona_1 anni), ottenendo così il valore di euro 90,519,70 da moltiplicare per il numero di anni corrispondenti all'aspettativa di vita complessivamente “sperata” (ovvero 5 anni) pervenendo così all'importo di euro 452.598,50, dovendosi, poi, applicare all'importo così ottenuto, l'aliquota percentuale corrispondente alla possibilità di verificazione della chance perduta”, ossia – “prudenzialmente, in applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'onere della parte di dimostrare l'entità delle chances perdute”
– quella minima del 20% ottenendo quindi un valore finale di € 90.519,70 omnia.
Tale importo deve essere diviso a metà per ciascun figlio/erede per un valore di € 45.259,85.
A tale somma deve aggiungersi quella derivante dal risarcimento per la perdita del rapporto come vedremo esaminando il successivo motivo di appello.
§ 9.2. — Il secondo motivo di appello è così rubricato “Sull'integrale rigetto del danno da lesione del rapporto parentale asseritamente patito da e per la Controparte_2 Controparte_3 morte di , in ragione della sua inconfigurabilità ontologica nel caso di specie”. Persona_1
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “si stima equo, in relazione all'età della IG.ra e ai rapporti di parentela sussistenti con gli odierni attori (rispettivamente figlio e figlia della Per_1 de cuius v. allegato 1 ricorso), liquidare il danno derivante dalla detta perdita di chance in complessivi euro 90.000,00 per che risultava essere convivente con la madre e in Controparte_2 complessivi euro 70.000,00 in favore di avuto riguardo ai parametri tabellari del Controparte_3
Tribunale di Roma in materia di danno da morte per altra causa e di danno parentale applicati e adattati per via equitativa appunto. In tale somma sono da ricomprendersi sia il danno cagionato per la perdita di chance alla IG.ra e pervenuto nel patrimonio degli attori iure hereditatis (1/2) Per_1 sia l'entità del danno derivante dalla lesione del rapporto parentale in ragione della compromissione della possibilità di una sua più lunga e meglio vissuta durata (1/2)”.
Deduce l'appellante che “A prescindere dalla carenza probatoria in ordine all'effettivo rapporto affettivo tra la deceduta e gli attori ( che non può mai ritenersi in re ipsa e/o collegarsi al mero legame parentale, ma deve essere sempre accompagnato da una prova che attesti l'intensità del legame tra le parti ), nel caso di specie è assolutamente inconfigurabile una ipotesi di danno da lesione del rapporto parentale, mancando invero il presupposto fondamentale della lesione a causa di un fatto illecito altrui .. Mai nessuno ritiene che i comportamenti della Struttura siano stati causa della morte della paziente, che si infetta per ragioni connesse alla sua condizione clinica e che comunque sarebbe morta proprio in ragione di tale condizione clinica”.
Il motivo è infondato.
Invero, per i motivi indicati nel punto che precede, , a seguito della ritardata diagnosi Persona_1 dell'infezione e dell'errata cura della stessa ha perso una percentuale di chance di sopravvivenza stimata dai consulenti nella misura del 20/25%.
I suoi familiari hanno pertanto diritto, iure proprio, al risarcimento del danno derivante dal minor tempo vissuto col congiunto (Cass. Sez. 3, 30/07/2024, n. 21415, Rv. 672042 - 01).
Tale danno può essere liquidato equitativamente, tenuto conto delle chance di sopravvivenza di
[...]
0%) in € 45.000,00 per convivente con la madre ed in complessivi € Per_1 Controparte_2
25.000,00 per non convivente. Controparte_3
Quindi avrebbe avuto diritto a complessivi € 90.259,85 (€ 45.000,00 + € Controparte_2
45.259,85). avrebbe avuto diritto a complessivi € 70.259,85 (€ 25.000,00 + € 45.259,85). Controparte_3
Le somme liquidate dal Tribunale pari a rispettivamente euro 90.000,00 in favore di CP_2
e di euro 70.000,00 in favore di appaiono pertanto congrue.
[...] Controparte_3
Così integrata la motivazione della sentenza di primo grado il motivo deve essere respinto.
§ 9.3. — Il terzo motivo è così rubricato “In ogni caso, sull'erronea condanna di cui al punto
D) del dispositivo di sentenza, la quale non trova alcuna corrispondenza fattuale e /o giuridica nella parte motiva della sentenza”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata “d) condanna la stessa parte convenuta al pagamento in favore degli attori della somma di euro 16.116,00 oltre Iva, Cpa e contributo spese generali al 15% ed euro 310,51 per esborsi”.
Deduce l'appellante che tale condanna “non trova alcuna corrispondenza fattuale e/o giuridica nella parte motiva della pronuncia”.
Il motivo è infondato.
Nella sentenza impugnata si dà atto della liquidazione delle spese del grado (punto 33) e delle spese dell'accertamento tecnico preventivo (punto 34).
Corrispondentemente nel dispositivo al punto b. vengono liquidate le spese relativamente “al procedimento per accertamento tecnico preventivo”.
Al successivo punto c. vengono liquidate le spese in favore del ctu del procedimento di accertamento tecnico preventivo.
La condanna di cui al punto d. riguarda pertanto le spese del giudizio di primo grado come confermato dalla liquidazione, al punto e., delle spese della CTU svolta in quel grado dai dottori e Per_5 [...]
[...] . Per_6
§ 9.4. — Il quarto motivo di appello è così rubricato della Compagnia Assicuratrice ' '>. Controparte_5
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “Quanto alla terza chiamata le spese di lite devono essere compensate alla luce delle ragioni, connesse al contenimento in corso di causa del risarcimento sotto la soglia S.I.R. di cui sopra, che rendevano giustificata la chiamata in limine litis da parte del NCL”.
Deduce l'appellante che il terzo comma dell'articolo 1917 c.c. “obbliga l'assicuratore a tenere indenne e manlevare l'assicurato dalle spese da lui sostenute per resistere all'azione spinta dal danneggiato, nei limiti del quarto della somma assicurata;
principio, questo, fissato all'interno di una disposizione che ha carattere cogente, è priva di ogni discrezionalità ed è inderogabile a mente del disposto di cui all'art. 2932 c.c.”.
Il Tribunale avrebbe dovuto quindi, in ogni caso, condannare la compagnia a rifondere all'appellante le spese di lite per la resistenza in giudizio.
Il motivo è infondato.
Deve anzitutto rilevarsi che tale domanda non può essere considerata nuova, come eccepito dalla compagnia, con conseguente preclusione ex articolo 345 c.p.c. in quanto “L'assicuratore della responsabilità civile, chiamato in causa dall'assicurato nel giudizio risarcitorio promosso dal danneggiato, può essere condannato al rimborso delle spese processuali direttamente in favore del danneggiato, ai sensi dell'art 1917 secondo comma cod. civ, ove l'assicurato ne abbia fatto richiesta,
e, quindi, a prescindere da istanza del danneggiato “(Cass. Sez. 1, 11/01/1978, n. 87, Rv. 389378 -
01).
L'art. 1917 comma 3 c.c. stabilisce che “l'assicuratore è obbligato a pagare le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato, entro i limiti del massimale, purché ne sia stata data notizia a lui”.
Tuttavia, questo obbligo presuppone che la copertura assicurativa sia operativa, ovvero che sussista l'obbligo dell'assicuratore di tenere indenne l'assicurato.
Nel caso di specie invece quest'eventualità non si è verificata in quanto l'ammontare del danno era contenuto nella franchigia talché non vi è stata copertura assicurativa cui consegue l'obbligo dell'assicuratore di risarcire anche le spese di lite che l'assicurato ha sostenuto per resistere alla domanda avversaria.
§ 10. — In conclusione, l'appello deve essere respinto.
§ 11. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia 147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 52.001 ad € 260.000, tabella 12, 5° scaglione, compensi medi, ad eccezione della fase istruttoria/trattazione per cui viene applicato il compenso minimo non essendo stata espletata alcuna istruttoria) nel seguente modo:
Fase di studio della controversia : € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio : € 1.911,00
Fase istruttoria/trattazione : € 2.163,00
Fase decisionale : € 5.103,00
Compenso tabellare € 12.154,00.
§ 12. — L' appellante è altresì tenuta, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
nei confronti di e e Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
avverso Controparte_7
la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma n. 5749/2020, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la a rifondere Parte_2
a e le spese di lite che liquida in complessivi € 12.154,00 Controparte_2 Controparte_3 per compensi, oltre a rimborso delle spese generali ed accessori di legge;
3. condanna la a rifondere Parte_2 alla Controparte_7
le spese di lite che liquida in complessivi € 12.154,00 per compensi, oltre a rimborso
[...] delle spese generali ed accessori di legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
a carico della Parte_2
Così deciso in Roma il 7 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli