Rigetto
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 29/12/2025, n. 10355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10355 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10355/2025REG.PROV.COLL.
N. 02936/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2936 del 2024, proposto dalla società LI NE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giampaolo Austa, Guerino Massimo Oscar Fares e Sergio Santoro, con domicilio eletto presso lo studio Giampaolo Austa in Roma, via Poggio Moiano n. 1;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Cultura, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Molise, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
del Comune di LI del Trigno, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Margherita Zezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
della Regione Molise, Comune di Pietracupa, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) n. 296/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Molise e del Comune di LI del Trigno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 ottobre 2025 il consigliere IC NF e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Consiglio di Stato, l’appello proposto dalla società LI NE s.r.l. avverso la sentenza del T.a.r. per il Molise n. 296 del 13 novembre 2023, che ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento del Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2020 circa la « non prosecuzione del procedimento di autorizzazione del progetto concernente la realizzazione di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica, costituito da una turbina della potenza nominale di 800 kw da ubicare nel comune di LI del Trigno (IS) in loc. “Serra la Croce” », comunicata con la nota prot. n. 0027521 P-4.8.2.8 del 27 luglio 2021.
2. In data 29 agosto 2011, la società Biwind1 s.r.l. ha presentato l’istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica regionale ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, per la realizzazione e l’esercizio di un aerogeneratore della potenza pari a 800 kWP in località “Serra la Croce” (di seguito “impianto eolico”), nel Comune di LI del Trigno (IS).
2.1. Con la determinazione dirigenziale (DD) n. 32 del 23 marzo 2012, veniva rilasciata l’autorizzazione unica regionale, benché nel corso del relativo procedimento e, in particolare, nell’ambito della conferenza di servizi, il Ministero dei beni e delle attività culturali avesse espresso il proprio dissenso.
2.2. Con il provvedimento n. 3603 del 2 ottobre 2015, il Segretariato regionale del Ministero dei beni culturali per il Molise ha disposto la sospensione con effetto immediato di tutti i lavori afferenti alla realizzazione del citato impianto.
2.3. Il provvedimento è stato ritenuto legittimo dalla sentenza n. 28 del 3 gennaio 2018 del Consiglio di Stato, che in riforma della sentenza n. 346 del 26 settembre 2019 del T.a.r. per il Molise ha respinto integralmente il ricorso della società LI.
La sentenza del Consiglio di Stato ha anche dichiarato la nullità dell’autorizzazione regionale per difetto assoluto di attribuzione, in quanto “ nel procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione unica per gli impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili - in caso di “motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità” - la competenza in materia è attribuita al Consiglio dei Ministri, che decide con propria deliberazione, con o senza intesa con le altre amministrazioni pubbliche coinvolte ”.
2.4. A seguito della declaratoria di nullità, la società LI ha domandato, in più occasioni, alla Regione, nel corso degli anni 2018 e 2019, di rimettere al Consiglio di Ministri la decisione sulla propria istanza.
2.5. Con la nota del 18 novembre 2019, l’Amministrazione regionale ha trasmesso gli atti del procedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, invitando la LI a trasmettere alla Presidenza medesima la scheda di rilevanza economica delle opere e il progetto definitivo asseverato valutato nella conferenza di servizi del 22 dicembre 2011.
2.6. Infine, con la deliberazione prot. n. 0027521 del 20 novembre 2020, il Consiglio dei Ministri si è espresso sul dissenso manifestato dall’amministrazione dei beni culturali nell’ambito della conferenza di servizi, condividendo quest’ultima posizione e deliberando, dunque, “ che non sussistono le condizioni per consentire la prosecuzione del procedimento di autorizzazione unica del progetto ” presentato dalla società LI.
3. Il provvedimento è stato impugnato dalla società innanzi al T.a.r. per il Molise, con tre motivi di ricorso.
3.1. Si è costituita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’allora Ministero della cultura e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Molise, resistendo al ricorso con eccezioni di rito e difese di merito, nonché proponendo ricorso incidentale.
3.2. Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della cultura e la Soprintendenza competente, nonché il Comune di LI del Trigno, resistendo al ricorso.
3.3. Non si sono invece costituiti la Regione Molise e il Comune di Pietracupa, ancorché ritualmente intimati.
4. Con la sentenza impugnata, il T.a.r. ha respinto le eccezioni pregiudiziali opposte dall’amministrazione statale, ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso principale, ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell’amministrazione statale e ha compensato le spese di lite.
5. La società ha impugnato la sentenza di primo grado, formulando quattro motivi di appello.
5.1. Si sono costituiti in giudizio le amministrazioni dello Stato e il Comune di LI del Trigno, resistendo all’appello.
5.2. Con la memoria del 31 agosto 2025, la società appellante ha ribadito le deduzioni del gravame, specificando altresì di aver confidato note della Regione Molise che, a più riprese, avrebbe confermato e ribadito la piena ed inequivoca legittimità ed efficacia dell’atto autorizzativo rilasciato dalla stessa.
Viene inoltre evidenziato che anche al fine di quantificare concretamente, i danni patiti dall’appellante in conseguenza degli atti adottati dalla Regione Molise, da far valere con apposita azione giudiziaria di carattere risarcitorio a conclusione del presente giudizio, il 18 luglio 2025 è stata depositata, in vista dell’udienza di merito, una perizia tecnica giurata dal consulente di parte, Ing. Aldo Pio Apollo, contenente la stima riepilogativa e aggiornata delle singole e specifiche voci di danno.
5.3. Con le rispettive memorie del 1° settembre 2025, sia le amministrazioni dello Stato che il Comune hanno formulato l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità della domanda risarcitoria proposta dall’appellante innanzi al Consiglio di Stato, per violazione dell’art. 104 c.p.a..
5.4. In data 11 settembre 2025, ciascuna delle parti costituite ha depositato memorie di replica.
5.5. In data 1 ottobre 2025, l’appellante ha depositato una memoria denominata “note di udienza”, con cui ha articolato la seguente questione pregiudiziale interpretativa ai sensi dell’art. 276 TFUE: “ Dica la Corte di Giustizia dell’UE se il principio di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento di cui all’art. 16 della Carta diritti fondamentali UE, il diritto a una buona amministrazione di cui all’art. 41 della stessa Carta e la Direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (novellata Direttiva UE 2023/2413 - c.d. RED III, che ha introdotto il concetto di “interesse pubblico prevalente” per gli impianti e le strutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche in combinato disposto tra di loro, ostino all’applicazione di una normativa interna primaria – quale il D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 che ha attuato la Direttiva Europea (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili e il D.lgs. 387/2003 che dispone l'Autorizzazione Unica per la costruzione di impianti e l'introduzione della procedura di conferenza di servizi, interpretata nel senso di attribuire al dipartimento del coordinamento amministrativo poteri diretti in materia di autorizzazione degli impianti (nella specie inibitori), anziché svolgere una funzione di mero coordinamento e di supporto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alle altre amministrazioni centrali e locali, come definite dalla legge ”.
6. All’udienza del 2 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. In via pregiudiziale, devono essere esaminata l’eccezione di inammissibilità proposta, sulla base di argomenti identici, dalle amministrazioni resistenti.
7.1. L’eccezione va accolta.
7.2. L’art. 104 c.p.a. dispone, infatti, che “ Nel giudizio di appello non possono essere proposto nuove domande …”.
7.3. Nelle conclusioni dell’appello, la società chiede che si condannino le amministrazioni “ al risarcimento in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario nella misura che verrà dettagliata in corso di causa ovvero in via equitativa ”, mentre nel ricorso introduttivo del giudizio, tali domande erano assenti, avendo la parte chiesto esclusivamente l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
8. Esaminata l’unica eccezione pregiudiziale, può procedersi all’esame dei motivi di appello proposti dalla società, il cui esame risulta, nella presente controversia, logicamente preliminare alla decisione di rimettere o meno la questione pregiudiziale interpretativa alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
9. La società ha impugnato la sentenza di primo grado, formulando quattro motivi di appello.
9.1. Con il primo motivo di appello, la società impugna il capo della sentenza che ha dichiarato l’inammissibilità del primo motivo di ricorso, lamentando l’omessa pronuncia.
Si evidenzia che con la prima censura del ricorso introduttivo la LI NE avrebbe “ puntualmente denunciato l’inosservanza dei principi giurisprudenziali in materia di prudente e proporzionata ponderazione degli interessi ”, mentre il T.a.r. avrebbe “ acriticamente aderito alla tesi della prevalenza assoluta dell’interesse paesaggistico rispetto allo sviluppo della fonte di energia rinnovabile limitandosi a riportare pedissequamente i passaggi della delibera impugnata ”.
9.2. Il primo motivo di appello è infondato, in quanto travisa l’effettiva portata della decisione del T.a.r..
9.3. Al §. 18.3. della sentenza di primo grado, si legge che: “ Una volta chiarito, in ragione della giurisprudenza richiamata, che il Consiglio dei Ministri, nella vicenda in esame, non era in alcun modo vincolato al contenuto del dissenso rappresentato dalla Amministrazione della Cultura nella conferenza dei servizi, si tratta allora di stabilire se la deliberazione gravata sia affetta, o meno, dai vizi denunciati con i motivi di ricorso, i quali, stante la loro stretta attinenza, meritano una trattazione congiunta.
Sul punto va subito evidenziato che, in ragione della natura di “atto di alta amministrazione” del provvedimento in scrutinio, il sindacato che questo giudice è abilitato ad effettuare in proposito, in tema di eccesso di potere, è di tipo puramente estrinseco, non potendo il Tribunale in alcun modo sostituirsi alle valutazioni del Consiglio dei Ministri in ordine al merito della scelta amministrativa della prevalenza di uno degli interessi coinvolti sugli altri.
Va pertanto rilevata senza indugio l’inammissibilità dei profili di censura contenuti in special modo nei motivi II e III di ricorso lì dove, allegando vizi di eccesso di potere, si sollecita questo Tribunale a esprimersi in via immediata in ordine alla prevalenza dell’interesse al mantenimento dell’impianto eolico rispetto all’interesse paesaggistico, contestando quindi senz’altro e direttamente il merito della scelta fatta dall’organo politico ”.
9.4. Il Giudice di primo grado, del tutto correttamente, in continuità e stretta aderenza al perimetro del sindacato generale di legittimità, ha dichiarato che l’esame sulle censure articolate dalla società ricorrente non avrebbe potuto comportare una “riformulazione” da parte del Collegio delle valutazioni di merito compiute dal Consiglio dei Ministri e, pertanto, ha dichiarato l’inammissibilità (per difetto di giurisdizione) di tali censure nella parte o misura in cui sollecitano il “ Tribunale a esprimersi in via immediata in ordine alla prevalenza dell’interesse al mantenimento dell’impianto eolico rispetto all’interesse paesaggistico ”.
Con evidente conseguenzialità logica e in piena aderenza al dato normativo, il T.a.r. ha dunque focalizzato la disamina sui profili di logicità, congruità, ragionevolezza, proporzionalità e completezza dell’istruttoria connotanti la decisione assunta, pur richiamando la tralaticia e riassuntiva formula linguistica del “sindacato estrinseco” sull’atto impugnato.
Insomma, con ragionata e ampia motivazione la sentenza di primo grado esclude l’ammissibilità del giudizio c.d. “sostitutivo” sul “merito” della scelta compiuta dall’amministrazione per giudicare la completezza e la correttezza logico-giuridica del percorso compiuta per giungere a quella scelta.
10. Può procedersi all’esame congiunto dei rimanenti motivi di appello, tenuto conto della connessione logica che li avvince e della comunanza delle doglianze articolate.
Con il secondo motivo di appello, la società impugna il capo della sentenza che ha giudicato sufficiente e congrua la motivazione con cui il Consiglio dei Ministri ha giudicato prevalente l’interesse alla tutela del paesaggio, che si oppone alla realizzazione dell’impianto eolico, rispetto agli altri interessi antagonisti, che invece ne potrebbero in astratto supportare la realizzazione.
Nella prospettazione dell’appellante, “ il DICA ha omesso di specificare quali sono i motivi per i quali l’interesse alla tutela paesaggistica, con riferimento alla specifica fattispecie, prevalga su tutti gli altri ”.
L’appellante contesta, in particolare, la legittimità della ragione giustificatrice consistente nella mancata programmazione regionale sull’utilizzo del territorio, perché “ non viene in alcun modo chiarito come il mancato esercizio di un potere pianificatorio possa precludere la tutela di un interesse, primario e fondamentale, all’approvvigionamento di energia ”.
Con il terzo motivo di appello, la società si duole che la sentenza non avrebbe considerato come, in fattispecie analoghe “ del tutto sovrapponibili alla presente ”, si sarebbe tenuto conto degli interessi che deponevano per la realizzazione dell’impianto, venendosi perciò a configurare una disparità di trattamento.
Si criticano le motivazioni che il T.a.r. ha enucleato per giustificare la completezza dell’istruttoria e la coerenza del percorso logico compiuto dal Consiglio dei Ministri.
Si chiosa infine che: “ la salvaguardia della funzione energetica ed economica delle opere proposte, l’interesse della Regione a veder eseguiti i suoi provvedimenti e a tutelare le risorse erariali a fronte di probabili responsabilità di natura risarcitoria, la tutela della salute, del lavoro e della libertà di impresa, l’esigenza di protezione dello stato e della sicurezza dei luoghi, tutela dell’affidamento dell’odierna Appellante: tutti questi elementi non sono stati considerati nei provvedimenti impugnati mentre avrebbero dovuto essere valutati, singolarmente e in contrapposizione con quello espresso dal Mibact ”.
Con il quarto motivo di appello, la società lamenta che il T.a.r. avrebbe erroneamente dichiarato infondata la censura basata sulla violazione del principio di proporzionalità.
Si evidenzia che “ L’intensità del sacrificio, quando viene portata al massimo estremo come nel caso di specie – perché incide, sacrificandoli del tutto, ogni altro interesse diverso da quello paesaggistico – richiede un rigoroso sforzo argomentativo, volto a giustificare i vantaggi compensativi di un sacrificio così pesante, sforzo che nella vicenda in esame è palesemente mancato ”, mentre l’amministrazione procedente si sarebbe “ appiattita acriticamente sulle posizioni della sovrintendenza non si è fatta carico di mettere a confronto i benefici e i sacrifici corrispondenti, quantificandone la rispettiva intensità e proporzionalità reciproca ”.
10.1. I motivi in esame sono infondati.
10.2. Si premette che il provvedimento impugnato consiste nella deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2020, emanata in applicazione dell’art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente anteriormente alla modifica apportata dal decreto legislativo 30 giugno 2016 n. 127, in quanto applicabile ratione temporis al procedimento per cui è causa.
10.3. In punto di diritto, il Collegio evidenzia che – come affermato in un altro caso deciso in pari data (NRG 9733/24) – il Consiglio dei Ministri, che ai sensi dell’art. 5 comma 2 lettera c bis) della l. 400/1988 va a decidere “questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti”, componendo quindi il relativo contrasto, è titolare di un ampio potere di bilanciamento degli interessi coinvolti, che esercita secondo discrezionalità altrettanto ampia, ma non secondo arbitrio: non può decidere senza parametri, ma deve motivare con una scelta evidence based . In altri termini la Presidenza, nella deliberazione di soluzione del contrasto deve pur sempre motivare, dando conto del relativo percorso logico seguito, la scelta fatta; la scelta stessa è sindacabile dal Giudice amministrativo di legittimità entro i noti limiti del sindacato sulla discrezionalità, ovvero quando risulti abnorme, ovvero intrinsecamente illogica, ovvero contraddittoria rispetto agli elementi di fatto acquisiti al procedimento.
10.4. Applicando questi criteri interpretativi al caso di specie, nella vicenda sottoposta alla decisione di questo Consiglio tale puntuale esame degli interessi in conflitto e di quelli “coalescenti”, può dirsi effettuata in maniera compiuta e, pertanto, legittima.
Con una motivazione priva dei vizi logici e giuridici prospettati dall’appellante, il T.a.r. ha colto il fulcro della decisione del Consiglio dei Ministri, affermando che: « 18.4.3.3. Il Consiglio dei Ministri era chiamato a valutare l’istanza per l’installazione dell’impianto eolico in questione ponendola in raffronto con l’interesse alla tutela paesaggistica della zona racchiudente il sito prescelto per l’impianto, emergente nel procedimento in ragione del vincolo paesaggistico di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 1997.
Quest’ultimo ha sottoposto l’intera area del comune di LI del Trigno “a vincolo ex lege 1497/1939 (…) al fine di garantirne la conservazione e di preservarla da interventi che potrebbero comprometterne irreparabilmente le pregevoli caratteristiche paesaggistico-ambientali”.
18.4.3.4. Il decreto, quindi, valorizza l’intero territorio comunale.
La zona esposta a ovest è descritta come “ricca di connotazioni” paesaggistiche di pregio. Il centro abitato di LI, poggiato su speroni rocciosi, è qualificato espressamente come “esempio irripetibile di profonda fusione fra natura, architettura e territorio”.
Infine, i versanti est e sud-est del territorio comunale, zone di riferimento dell’impianto eolico, vengono evidenziati per le loro “pregevoli caratteristiche ambientali”, consistenti:
- nell’intervallarsi “di piccole macchie boschive, cespuglieti, campi coltivati e pascoli che testimoniano la costante vocazione agrosilvo pastorale del territorio”;
- nella presenza di “una serie di fossi a regime torrentizio quali il Vallone Chiaia, il Vallone Difesa, il Vallone Transo e per le marne e le argille scagliose grigiorossastre con interruzione di banchi calcarei che occupano i punti elevati”.
18.4.3.5. La delibera impugnata, muovendo dall’indiscusso presupposto costituito dal valore paesistico della zona del sito dell’impianto, nel ponderarlo con il concorrente interesse all’approvvigionamento energetico ha effettuato, in concreto, una valutazione discrezionale che, a parere del Collegio, risulta immune da vizi. ».
10.5. Come rilevato dal T.a.r., non risulta dunque fondata la censura (articolata criticamente nel presente giudizio, in particolare, nel secondo motivo) secondo cui il provvedimento impugnato non avrebbe evidenziato a sufficienza i motivi di prevalenza dell’interesse paesaggistico, dovendosi invece ritenere congruamente evidenziati i motivi di questa prevalenza.
Altrettanto correttamente il T.a.r. ha poi escluso la sussistenza di vizi del bilanciamento, evidenziando come sia stata compiuta da parte dell’amministrazione una scelta che ha tenuto conto del contrapposto interesse all’approvvigionamento energetico e alla libera iniziativa economica, ritenendo quest’ultimi soccombenti rispetto alla tutela dell’integrità del paesaggio.
Il T.a.r. ha richiamato, in proposito, “ due ben significative circostanze fattuali ” consistenti “ da un lato, [nel] fatto che “nell’area interessata del progetto non risultano collocate altre pale eoliche ” e, dall’altro, la ritenuta non rilevanza della “ produzione di energia di un unico aerogeneratore” in quanto “ non è suscettibile di incidere significativamente sugli obiettivi regionali di “Burden sharing” 2020, individuati dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 15 marzo 2012”.
10.6. Tali argomenti dimostrano l’infondatezza dell’assunto (articolato specialmente nel quarto motivo di appello) prospettato, in sostanza, dall’appellante, consistente in una differente valutazione e ponderazione degli interessi contrapposti, che risulta prim’ancora inammissibile per le motivazioni che il T.a.r. ha chiarito, ben perimetrando il sindacato del Giudice amministrativo e dichiarando inammissibili in parte qua le censure.
Il Consiglio dei Ministri non si è dunque “appiattito” sulle valutazioni dell’amministrazione della cultura, ma le ha semplicemente condivise.
10.7. Relativamente agli altri interessi che non sarebbero stati tenuti in considerazione, individuati nella “ tutela della salute ”, “ del lavoro ”, “ l’esigenza di protezione dello stato e della sicurezza dei luoghi ”, la “ tutela dell’affidamento dell’odierna Appellante ” e, infine, la tutela delle “ risorse erariali a fronte di probabili responsabilità di natura risarcitoria ”, va evidenziato l’estrema genericità della loro deduzione, non venendone neppure argomentata la consistenza, il contenuto e il rilievo nella presente vicenda, che, giova evidenziarlo, riguarda l’eventuale edificazione di un unico aero-generatore in un’area interamente vincolata paesaggisticamente per la sua singolare bellezza e - a quanto emerge non soltanto dalle deduzioni dell’amministrazione resistente e del provvedimento, ma anche dalle foto che rappresentano una veduta area dei luoghi e che non sono state oggetto di contestazione quanto alla loro veridica rappresentazione dello stato dei luoghi - priva di altri impianti.
10.8. Infine, la sentenza va confermata anche relativamente al capo che ha respinto la censura di disparità di trattamento.
A fronte del consolidato orientamento che richiede l’allegazione e la prova dell’ assoluta identità di situazioni di fatto e della conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato ( ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 22 marzo 2021 n. 2418 e ivi ulteriore giurisprudenza), le argomentazioni articolate nel presente grado del giudizio risultano eccessivamente vaghe per poter cogliere sul versante del dato fattuale quali sarebbero gli aero-generatori che avrebbero ricevuto l’autorizzazione ceteris paribus .
11. L’avvenuta disamina dei motivi di appello rende palesi, infine, le motivazioni per le quali l’istanza di rinvio pregiudiziale interpretativo deve essere dichiarata inammissibile.
11.1. Preliminarmente, si evidenzia che, per costante giurisprudenza di questo Consiglio, l’istanza di rinvio pregiudiziale deve essere respinta quando essa viene fatta valere in violazione di una preclusione o di una decadenza processuale (Cons. Stato, Sez. IV, 18 aprile 2018 n. 2331; Sez. V, 22 gennaio 2015, n. 272; Sez. V, 7 novembre 2012, n. 5649).
A tale riguardo, il Collegio rileva l’inammissibilità delle “note d’udienza” depositate il giorno antecedente all’udienza di discussione e con cui la questione pregiudiziale risulta articolata, perché tale scritto costituisce, nella sostanza, una memoria difensiva depositata in violazione dell’art. 73 comma 1 c.p.a. e del diritto di difesa delle altre parti processuali.
Va rammentato che a mente dell’art. 73 comma 2 c.p.a. “ Nell’udienza le parti possono discutere sinteticamente ” e, dunque, non possono ammettersi scritti che, lapalissianamente, non costituiscono estrinsecazione del principio dell’oralità e si diffondono per iscritto su questioni che avrebbero dovuto e potuto essere dedotte nelle memorie difensive, da depositarsi, ritualmente, secondo i termini indicati dalla norma di cui al comma 1 della disposizione poc’anzi richiamata.
11.2. In disparte tali rilievi di ordine processuale, risulta inoltre assorbente, per respingere l’istanza di rinvio pregiudiziale, il rilievo che la questione interpretativa posta dall’appellante risulta priva di concreta rilevanza per la decisione della controversia.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha chiarito che la questione pregiudiziale interpretativa deve rivestire carattere di “concretezza” e deve risultare necessaria ai fini della soluzione devoluta al Giudice nazionale (da ultimo Corte di Giustizia, sez. III, del 6 ottobre 2021, C-561/19, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, punto 30 e la giurisprudenza ivi citata; inoltre, 3 febbraio 1983, C-149/82, Robards; 11 marzo 1980, C-104/79, e 16 dicembre 1981, C-244/80, Foglia).
Spetta inoltre esclusivamente al Giudice nazionale valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale (Corte di Giustizia, 22 settembre 2022, C-475/20 e C-482/20; 14 febbraio 2008, n. 450/06, §. 23).
In applicazione dei principi richiamati, si evidenzia che il quesito, incentrato, sostanzialmente, sull’incompetenza del dipartimento del coordinamento amministrativo che, nella tesi di parte, non avrebbe “ poteri diretti in materia di autorizzazione degli impianti (nella specie inibitori) ” svolgendo “ funzione di mero coordinamento e di supporto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alle altre amministrazioni centrali e locali, come definite dalla legge ”, non corrisponde ad alcun motivi di appello e, pertanto, quand’anche la Corte di Giustizia si pronunciasse nel senso auspicato dall’appellante, tale decisione risulterebbe irrilevante ai fini della decisione del presente giudizio.
11.3. Nella medesima prospettiva, il Collegio, inoltre, non può esimersi dall’evidenziare che il provvedimento impugnato risulta emanato dal Consiglio dei Ministri e meramente trasmesso dal dipartimento del coordinamento amministrativo, sicché nessun potere risulta essere stato esercitato da quest’ultimo dipartimento.
12. In conclusione, dunque, per le motivazioni suesposte l’appello va respinto.
13. Nel tenore delle questioni controverse, si ravvisano le eccezionali ragioni sancite dal combinato disposto degli artt. 26 comma 1 c.p.a. e 92 comma 2 c.p.c. per compensare integralmente le spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LU NE, Presidente
IC NF, Consigliere, Estensore
Luca Monteferrante, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere
Maurizio Santise, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC NF | LU NE |
IL SEGRETARIO