Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 29/12/2025, n. 10355
CS
Rigetto
Sentenza 29 dicembre 2025

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa pronuncia sulla censura di inosservanza dei principi di ponderazione degli interessi

    Il TAR ha correttamente dichiarato l'inammissibilità delle censure nella parte in cui sollecitano il tribunale a esprimersi in via immediata sulla prevalenza dell'interesse all'impianto eolico rispetto a quello paesaggistico, in quanto ciò esula dal sindacato di legittimità. Ha invece correttamente focalizzato la disamina sui profili di logicità, congruità, ragionevolezza, proporzionalità e completezza dell'istruttoria.

  • Rigettato
    Insufficiente e incongrua motivazione sulla prevalenza dell'interesse paesaggistico

    Il Consiglio dei Ministri ha esercitato un ampio potere di bilanciamento degli interessi, motivando la scelta con una valutazione discrezionale immune da vizi. La motivazione del Consiglio dei Ministri, ritenuta congrua dal TAR, ha evidenziato il valore paesaggistico dell'area vincolata e ha ponderato tale interesse con quello all'approvvigionamento energetico, ritenendo quest'ultimo soccombente. Sono state considerate circostanze fattuali rilevanti, come la non presenza di altre pale eoliche nell'area e la non incidenza significativa della produzione di un unico aerogeneratore sugli obiettivi regionali.

  • Rigettato
    Disparità di trattamento rispetto a casi analoghi

    La censura è infondata per l'eccessiva vaghezza delle argomentazioni. Non è stata fornita la prova dell'assoluta identità di situazioni di fatto e della conseguente irragionevole diversità di trattamento. Gli altri interessi dedotti (salute, lavoro, impresa, affidamento, risorse erariali) sono stati genericamente menzionati senza argomentarne la consistenza e il rilievo specifico nel caso di specie.

  • Rigettato
    Violazione del principio di proporzionalità

    La censura è infondata. Il Consiglio dei Ministri non si è appiattito sulle valutazioni dell'amministrazione della cultura, ma le ha condivise. Il TAR ha correttamente escluso la sussistenza di vizi del bilanciamento, evidenziando che la scelta ha tenuto conto del contrapposto interesse all'approvvigionamento energetico e alla libera iniziativa economica, ritenendoli soccombenti rispetto alla tutela dell'integrità del paesaggio. La valutazione del TAR è immune da vizi logici e giuridici.

  • Inammissibile
    Nuova domanda in appello

    L'eccezione di inammissibilità proposta dalle amministrazioni resistenti è accolta. L'art. 104 c.p.a. dispone che nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove domande.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 29/12/2025, n. 10355
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 10355
    Data del deposito : 29 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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