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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 06/10/2025, n. 1932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1932 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa RI Picalarga Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda congiunta ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di modifica delle condizioni di divorzio iscritta al n.rg. 2333/2025, vertente
TRA
(c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CE SS
E
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. CHIARA MORASCHI
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Le parti, con ricorso depositato in data 10 giugno 2025, richiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di divorzio rassegnando le seguenti conclusioni:” a parziale modifica delle disposizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1550/2022, laddove è previsto: l'affidamento condiviso di ad Persona_1
entrambi i genitori, prevedersi l'affidamento esclusivo di alla madre, con la Per_1
facoltà per il padre di tenerlo con sé, con le modalità ed i tempi stabiliti nella sentenza di divorzio, e precisamente: salvo diverso accordo, un giorno infrasettimanale, preferibilmente il mercoledì dall'uscita da scuola all'entrata a scuola il giorno dopo nonché a weekend alternati, dall'uscita da scuola del venerdì alle ore 18 della domenica;
il padre, inoltre, potrà vedere e tenere con sé il figlio durante le vacanze estive, quindici giorni consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio;
inoltre il minore trascorrerà il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro; il periodo dal 26 dicembre al 31 dicembre con un genitore e dal 1° gennaio al 6 gennaio con l'altro. Il periodo dal 26 al 31 sarà di spettanza del genitore che ha tenuto con sé il bimbo il 24 dicembre, viceversa il periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio sarà di spettanza del genitore che ha tenuto con sé il bimbo il
25 dicembre;
il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro genitore;
a carico del padre, a titolo di contributo perequativo al mantenimento del figlio minore un assegno mensile omnicomprensivo di € Per_1
500,00 (cinquecento/00), stabilirsi invece un assegno mensile omnicomprensivo di € 400,00 mensili (quattrocento/00) importo che verrà adeguato annualmente secondo gli aumenti ISTAT, da versarsi, entro il giorno 5 di ogni mese, alla sig.ra
Restano invariate tutte le altre previsioni con compensazione delle Parte_1
spese di lite fra le parti. Con ogni conseguenza di legge”. Il giudice riservava di riferire al Collegio e il P.M. apponeva il visto ai fini dell'intervento.
Ritiene il Collegio che le modifiche richieste appaiono eque e conformi all'interesse della prole minore e alle mutate condizioni economiche delle parti.
pagina 2 di 3 La natura del procedimento, la ragionevolezza delle motivazioni esposte dalle parti e le conclusioni concordate assunte giustifichino la totale compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
letti l'art. 9 L. Div. e 473-bis.51, u.c. comma c.p.c.: dispone in conformità alle condizioni del ricorso.
Compensa le spese di lite tra le parti
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 1 ottobre 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa RI Picalarga Dott. Riccardo Massera
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa RI Picalarga Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda congiunta ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di modifica delle condizioni di divorzio iscritta al n.rg. 2333/2025, vertente
TRA
(c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CE SS
E
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. CHIARA MORASCHI
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Le parti, con ricorso depositato in data 10 giugno 2025, richiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di divorzio rassegnando le seguenti conclusioni:” a parziale modifica delle disposizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1550/2022, laddove è previsto: l'affidamento condiviso di ad Persona_1
entrambi i genitori, prevedersi l'affidamento esclusivo di alla madre, con la Per_1
facoltà per il padre di tenerlo con sé, con le modalità ed i tempi stabiliti nella sentenza di divorzio, e precisamente: salvo diverso accordo, un giorno infrasettimanale, preferibilmente il mercoledì dall'uscita da scuola all'entrata a scuola il giorno dopo nonché a weekend alternati, dall'uscita da scuola del venerdì alle ore 18 della domenica;
il padre, inoltre, potrà vedere e tenere con sé il figlio durante le vacanze estive, quindici giorni consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio;
inoltre il minore trascorrerà il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro; il periodo dal 26 dicembre al 31 dicembre con un genitore e dal 1° gennaio al 6 gennaio con l'altro. Il periodo dal 26 al 31 sarà di spettanza del genitore che ha tenuto con sé il bimbo il 24 dicembre, viceversa il periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio sarà di spettanza del genitore che ha tenuto con sé il bimbo il
25 dicembre;
il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro genitore;
a carico del padre, a titolo di contributo perequativo al mantenimento del figlio minore un assegno mensile omnicomprensivo di € Per_1
500,00 (cinquecento/00), stabilirsi invece un assegno mensile omnicomprensivo di € 400,00 mensili (quattrocento/00) importo che verrà adeguato annualmente secondo gli aumenti ISTAT, da versarsi, entro il giorno 5 di ogni mese, alla sig.ra
Restano invariate tutte le altre previsioni con compensazione delle Parte_1
spese di lite fra le parti. Con ogni conseguenza di legge”. Il giudice riservava di riferire al Collegio e il P.M. apponeva il visto ai fini dell'intervento.
Ritiene il Collegio che le modifiche richieste appaiono eque e conformi all'interesse della prole minore e alle mutate condizioni economiche delle parti.
pagina 2 di 3 La natura del procedimento, la ragionevolezza delle motivazioni esposte dalle parti e le conclusioni concordate assunte giustifichino la totale compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
letti l'art. 9 L. Div. e 473-bis.51, u.c. comma c.p.c.: dispone in conformità alle condizioni del ricorso.
Compensa le spese di lite tra le parti
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 1 ottobre 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa RI Picalarga Dott. Riccardo Massera
pagina 3 di 3