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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 29/10/2025, n. 1547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1547 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa EM Di ST, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2498 del 2025, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. NICASTRO DANIELA Parte_1
CARMELA, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso a mezzo funzionario dal dott.
CONTI GIAMPIERO, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
-resistente -
Oggetto: Altre ipotesi
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso dell'1.7.2025 parte ricorrente adiva il Tribunale di Agrigento esponendo di essere docente assunta con contratto a tempo determinato per gli anni scolatici
2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e di non aver usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo
DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente).
Deduceva, quindi, di essere stata ingiustamente escluso dall'erogazione del beneficio, in quanto docente a tempo determinato.
In diritto, rilevava l'illegittimità del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui escludono i docenti non di CP_2 ruolo dall'erogazione della “cd. Carta Elettronica del docente”, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
1 Richiamava pronunce della Corte di Giustizia Europea, del Consiglio di Stato e della
Cassazione, deducendo la irragionevolezza della differenza di trattamento tra personale precario e di ruolo, in spregio ai precetti costituzionali.
Ritualmente citato in giudizio si costituiva il resistente, il quale deduceva CP_1 variamente l'infondatezza delle ragioni di parte ricorrente insistendo per il rigetto.
Con ordinanza del 17.9.2025 il Tribunale adito,poneva d'ufficio la questione di competenza territoriale in favore del Tribunale di Sciacca.
La causa, istruita documentalmente, veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del
29.10.2025.
Motivi della decisione In via preliminare, quanto alla questione di competenza rilevata d'ufficio, va evidenziato che, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il Giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto.
È pacifico in giurisprudenza che la suddetta norma ha natura speciale istituente una competenza funzionale inderogabile.
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente e allegata al ricorso risultava, da ultimo, un contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto I.C. Manzoni di Alessandria della Rocca (AG).
Con note di trattazione scritta del 17.10.2025, la ricorrente produceva comunicazione di avvenuto trasferimento interprovinciale da cui si evince che, a seguito di procedura di mobilità, la docente dall'1.9.2025 presta servizio presso l'I.C. Neglia Savarese di Enna (EN).
Ritenuto che la competenza territoriale si radica al momento dell'introduzione del giudizio, la stessa deve essere declinata in favore del Tribunale di Sciacca quale circondario della ultima sede di servizio (Alessandria della Rocca) alla data del deposito del ricorso (1.7.25)
Attesa la definizione in rito e l'adesione all'eccezione della parte ricorrente all'eccezione officiosa, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
visti gli artt. 413 e 428 c.p.c.; il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, declina la propria competenza territoriale in favore del Tribunale di Sciacca;
termine di legge per la riassunzione;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, 29/10/2025
Il Giudice
2 EM Di ST
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