Decreto cautelare 9 agosto 2025
Ordinanza cautelare 10 settembre 2025
Ordinanza cautelare 27 ottobre 2025
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 16/03/2026, n. 1789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1789 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01789/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04147/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4147 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’interno, U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento, previa sospensione dell’esecuzione
del decreto n. 103325 del 23.7.2025 del Prefetto di Caserta, recante reiezione della richiesta di riconoscimento della qualifica di Agente di PS, del parere sfavorevole della Questura di Caserta e di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del ministero dell’interno, Prefettura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il dott. ID SO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all'esame, notificato e depositato in data 8 agosto 2025, il ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Prefetto di Caserta ha respinto un’istanza presentata dal Presidente F.F. della provincia di Caserta avente a oggetto il suo riconoscimento come agente di pubblica sicurezza (egli è, infatti, dipendente a tempo indeterminato della polizia provinciale di Caserta).
Il diniego si basa sulla circostanza che il ricorrente, in occasione di due controlli di polizia, è stato trovato in compagnia di soggetti aventi a proprio carico “ precedenti di polizia ” per gravi reati; il primo controllo risale alla data del 25 maggio 2022, e il ricorrente era in compagnia di “ un soggetto resosi responsabile di reati di danneggiamento (art.635 c.p.), possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli (art. 707 c.p.), sostituzione di persona (art. 494 c.p.), truffa (art, 640 c.p.), resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (art.73 comma 1 DPR n. 309/90), con applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, successivamente tramutata in obbligo di presentazione alla P.G. ”; il secondo controllo risale alla data del 12 maggio 2023 e il ricorrente si trovava in compagnia di un soggetto “ tratto in arresto in custodia cautelare, misura successivamente tramuta in arresti domiciliari ed affidamento in prova ai servizi sociali, poiché resosi responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) ed estorsione (art. 341 bis c.p.) ”. Questi elementi hanno indotto il Prefetto a ritenere che il ricorrente fosse privo dei requisiti di affidabilità morale prescritti.
Di qui il ricorso all’esame con il quale il ricorrente denuncia che il provvedimento di diniego è illegittimo per violazione degli articoli 11 e 138 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 e per difetto di istruttoria, presupposti e motivazione. In estrema sintesi, la tesi del ricorrente è che la motivazione del provvedimento è del tutto generica, dato che non chiarisce chi fossero i soggetti con i quali è stato trovato in compagnia in occasione dei due controlli né il contesto di tempo e luogo in cui questi controlli sono stati eseguiti; al riguardo egli puntualizza che, per quanto ampia sia la discrezionalità del Prefetto nella materia in questione, il diniego di riconoscimento della qualifica presuppone che si valuti adeguatamente la personalità e la condotta di vita dell’interessato e che – ove si voglia dar rilievo a frequentazioni con soggetti gravati da precedenti di polizia – non possa prescindersi dal considerare il seguito delle relative denunce (in pratica se vi sia stata o meno condanna) e dal valutare se vi siano “ effettivi rapporti di frequentazione consapevole con soggetti condannati ”.
L’amministrazione resiste al ricorso.
Con ordinanza n. 1913 del 10 settembre 2025, confermata dalla ordinanza n. 3898 del 27 ottobre 2025 del Consiglio di Stato, la sezione ha respinto l’istanza di tutela cautelare.
Il ricorso è fondato e va accolto, essendo le argomentazioni del ricorrente in parte condivisibili.
Deve premettersi che il contenuto del ricorso, in merito ai controlli in contestazione, presenta delle apparenti contraddizioni; da un lato, infatti, si contesta che il provvedimento non chiarisca chi fossero i soggetti con i quali il ricorrente si trovava in occasione dei controlli e il contesto in cui essi sono avvenuti, dall’altro, tuttavia, dalla lettura del ricorso pare desumersi che il ricorrente sia consapevole di chi fossero questi soggetti e del relativo contesto dato che a pagina 8 si trova l’affermazione che “ in due occasioni si tratta di controlli effettuati all’interno o nei pressi di esercizi commerciali ” e a pagina 11 si menziona un “ controllo con il titolare dell’autofficina ”.
Tutto ciò premesso, tuttavia, deve affermarsi che il giudizio di inaffidabilità morale di un soggetto non può basarsi sic et sempliciter sulla circostanza che, in occasione di un non meglio identificato e risalente controllo di polizia (nel caso all’esame dal secondo dei due controlli era trascorso un periodo di oltre due anni), egli sia stato trovato in compagnia di un soggetto avente a suo carico precedenti di polizia o, meglio, da questa circostanza non può dedursi – in difetto di una specifica istruttoria – che tra l’interessato e il soggetto gravato da pregiudizi esista una frequentazione tale da incidere sulla sua moralità.
E infatti dal mero controllo non può dedursi logicamente l’esistenza di una “ frequentazione ” perché il concetto di “ frequentazione ” richiede l’esistenza di una pluralità (se non di una costanza) di contatti; in più la frequentazione, per poter effettivamente giustificare un giudizio di inaffidabilità, deve essere anche attuale e tradursi in una comunanza di interessi o di traffici illeciti, in quanto la frequentazione potrebbe anche essere giustificata da altre ragioni di per sé non indicative di inaffidabilità (esistenza di un rapporto di parentela o affettivo, un rapporto di colleganza, etc. …).
Dalla documentazione depositata dall’amministrazione risulta che la Prefettura nell’istruire l’istanza ha acquisito informazioni sul ricorrente dal comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri e dalla Questura di Caserta; entrambi gli uffici, nel dare riscontro, hanno dato notizia dei due controlli con i soggetti aventi pregiudizi di polizia senza ulteriori specificazioni in merito al contesto di essi (il comando provinciale dei Carabinieri precisava altresì che non risulta che il ricorrente avesse contatti con esponenti della criminalità organizzata); è importante sottolineare che in entrambe le note si menzionano solo i controlli senza alcun riferimento a “frequentazioni” con i soggetti coi quali il ricorrente si trovava.
Non si comprende quindi da dove derivi il rilievo del provvedimento impugnato circa la “ frequentazione ” tra il ricorrente e i soggetti coi quali era in compagnia. Ove la Prefettura avesse voluto dar rilievo a questi controlli avrebbe dovuto approfondire la questione chiedendo e acquisendo ulteriori elementi in modo da “dare sostanza” al giudizio di inaffidabilità (in modo cioè da verificare se effettivamente il ricorrente frequenti e abbia interessi in comune con soggetti socialmente pericolosi); ciò non risulta essere stato fatto, per cui può concludersi che il giudizio di inaffidabilità formulato nei confronti del ricorrente si basi su un’istruttoria insufficiente, cioè su una sorta di automatismo che dalla circostanza dei due controlli in occasione dei quali egli è stato trovato in compagnia di soggetti gravati da precedenti di polizia ha fatto derivare l’esistenza di una frequentazione con tali soggetti.
In definitiva, il supporto istruttorio e motivazionale del provvedimento impugnato risulta insufficiente a giustificare il giudizio negativo nei confronti del ricorrente, che ha oltretutto una evidente incidenza pregiudizievole sulla sua posizione lavorativa; né potrebbe sostenersi che proprio l’attività di poliziotto provinciale svolta dal ricorrente giustifichi una maggior prudenza e rigore nella valutazione dei requisiti di affidabilità, in quanto il riconoscimento della qualifica di agente di P.S. ben potrebbe essere ritirato, ove risultassero a posteriori condotte del ricorrente incompatibili con il suo mantenimento.
Il ricorso va quindi accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e salvezza delle ulteriori determinazioni dell’autorità amministrativa. Le spese di giudizio possono essere interamente compensate in ragione della particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA ZZ, Presidente
ID SO, Consigliere, Estensore
Gianluca Di Vita, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ID SO | IA ZZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.