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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/12/2025, n. 1582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1582 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7087/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa DI ON Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
3.11.2025, assunto in decisione in data 2.12.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'avvocato Alessandro Casale ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano (MI), Viale
Monza n. 16;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
1) Sull'affidamento e collocamento dei minori:
- rispetto all'attuale regime di affidamento condiviso ma con collocamento anagrafico alternato di Per_
presso la residenza del padre e di presso la residenza della madre, le parti dichiarano Persona_1 che tale soluzione non è più attuabile ed è stata interrotta da molti mesi.
Invero, da quasi un anno, il padre ha fatto rientro nella terra d'origine in Sardegna, a Mogoro (OR) per motivi personali e lavorativi (anche alla luce del peggioramento del proprio stato di salute). Inoltre, Pt_1 vive con la nuova compagna ad Oristano, motivo per cui ha deciso di ristabilirsi definitivamente in
Sardegna.
Da allora entrambi i figli vivono con la madre che se ne occupa in via principale ed esclusiva senza l'ausilio di alcuno.
Le parti chiedono, pertanto, di modificare e prevedere che i figli minori siano affidati in via esclusiva alla signora con collocamento presso la madre nell'abitazione corrente in Sulbiate, Via Trento Parte_1
n. 1 e con residenza anagrafica dei figli presso la stessa.
La ragione che legittima l'affido esclusivo a favore della madre è da rinvenirsi nell'esigenza di una maggior celerità nelle decisioni inerenti alla prole, soprattutto con riferimento ad , affetto da autismo Per_1 grave. È evidente che le esigenze di cura richiedono che si sottoponga a costanti percorsi speciali
(educativi, riabilitativi, di assistenza, di coordinamento scuola-terapie) e visite mediche specialistiche che necessitano il tempestivo consenso e la firma di entrambi i genitori. Stesso meccanismo per le richieste di agevolazioni e/o sussidi statali.
Purtroppo, si tratta di una situazione ben nota al padre che non è stato in grado, in tutti questi mesi, di assicurare un contatto stabile e un pronto riscontro alle richieste di autorizzazione e firma di documenti avanzate dalla ex moglie, a volte senza dare risposta ai messaggi su WhatsApp e in alcuni casi restando irreperibile per giorni.
È chiaro che l'allontanamento geografico del padre renda più difficoltoso l'iter della doppia sottoscrizione dei genitori, rischiando di dilatare tempistiche sanitarie/educative/assistenziali già notoriamente lunghe, il tutto ai danni dei figli.
Ad onor del vero, il oggettivamente impossibilitato a fornire la propria partecipazione fisica oltre Pt_1 che la sua effettiva presenza nonché a delegare attivamente da remoto le singole decisioni ed ottemperare alle esigenze di firma di cui sopra (doc. 9 Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia . Pt_1
Il trasferimento del padre può essere di certo interpretato come una oggettiva impossibilità di esercitare una genitorialità attiva e quotidiana che non consente la collaborazione operosa o la tempestiva gestione delle urgenze (mediche, scolastiche, terapeutiche ecc.) con ciò rappresentando un grave rischio di danno per i figli, soprattutto, lo si ripete, alla luce delle esigenze speciali di . Per_1 Dunque, per ovviare a problematiche che di certo sorgerebbero a migliaia di chilometri di distanza, atteso che la lontananza rende impraticabile una reale condivisione delle responsabilità tra genitori ed impedisce un rapporto e apporto paterno costante e stabile a causa del quale il benessere dei minori risulterebbe compromesso, per cui, di fatto, è impossibile l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, i genitori decidono di comune accordo che la madre abbia l'affido esclusivo dei figli, nel loro massimo interesse, salvo rendicontazione all'altro genitore. A favore si cita la recente sentenza n. 569/2025 della
Corte di Appello di Milano che, in linea con altre pronunce dei Tribunali lombardi, argomenta sostenendo che l'interruzione della collaborazione genitoriale, la non continuità e stabilità nei rapporti, la difficoltà nella condivisione delle scelte, aggiunte alla distanza geografica, giustifichino l'affido esclusivo.
- quanto al diritto di visita del genitore non collocatario, per garantire una continuità dei rapporti padre- figli, seppur a distanza, le parti concordano che lo stesso potrà sentire liberamenti figli al telefono o per videochiamata, nonché potrà frequentarli e incontrarli quando lo stesso si recherà in Lombardia, previa comunicazione di avviso dell'arrivo. Dal suo canto, la signora quando le condizioni Parte_1 economiche della stessa lo permetteranno, si impegna a portare i figli una volta l'anno in Sardegna.
2) Sulla casa familiare: si dà atto che le parti hanno dato esecuzione all'accordo convenuto in sede di scioglimento del matrimonio con cui si prevedeva il passaggio di proprietà della quota dell'immobile di Sulbiate della Sig.ra al marito, così da poter acconsentire alla stessa di liberarsi dal mutuo ed acquisire un nuovo Parte_1 immobile. Purtroppo, però, sin da subito, il Sig. a causa delle difficoltà economiche, non era in Pt_1 grado di onorare la rata del mutuo ancora acceso sull'immobile, per cui veniva rigettata la domanda di accollo liberatorio. Si rendeva allora scelta obbligata per evitare di perdere l'immobile che il Pt_1 ritrasferisse la proprietà alla Sig.ra Invero, a far data del 29.09.2025, l'ex coniuge cedeva alla Parte_1 ex moglie l'appartamento di Sulbiate, con positivo accollo liberatorio del e contestuale passaggio Pt_1 del debito (mutuo residuo) a carico della stessa.
La famiglia si è quindi trasferita definitivamente nell'immobile di Sulbiate
3) Sul mantenimento dei figli minori:
- in luogo alla precedente forma di mantenimento diretto di un figlio per genitore era Persona_1
Per_ collocato col padre, con la madre, motivo per cui non vi era alcun assegno perequativo), le parti, vista la totale presa in carico dei minori da parte della madre, chiedono di modificare e prevedere che il
Sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli la somma di € 300,00 Parte_2
(€ 150,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata alla Sig.ra anticipatamente entro Parte_1 il giorno 05 di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di novembre 2025;
- quanto alle spese straordinarie rimarranno divise al 50% e verranno applicate le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dall'intestato Tribunale che si richiamano in toto e quindi: - SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO
Spese mediche
h. Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
i. Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
j. Spese per accertamenti
e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); dal k. Spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione
1. Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
m. Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche
e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
n. Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
o. Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
p. Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
q.
Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
- SPESE PER LE QUALI È NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa
e non esaustiva si possono indicare:
Spese mediche
r. Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
s. Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
t. Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
u. Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese
v. Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
w. Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
x. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
y. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post- universitari;
alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
z. Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
aa. Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
bb. Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
4) Sull'Assegno Unico, diritti ex legge n. 104/1992 e detrazioni fiscali:
A modifica del precedente accordo sul punto, vista la mutata collocazione ed il peso integrale dei costi sulla madre, le parti concordano affinché la Sig.ra percepirà il 100% dell'assegno. Parte_3 Le parti altresì convengono che i diritti previsti ex lege n. 104/1992, tra cui il diritto all'esonero del pagamento del bollo auto, siano riconosciuti alla madre. Ancora, che le detrazioni/sgravi fiscali relative alle spese dei minori siano a vantaggio della Sig.ra nella misura del 100%. Parte_3
5) Per quanto riguarda le altre condizioni non oggetto di modifica (cognome, espatrio, regolamentazione accordi economici) si intendono confermate così come contenute ed espresse nell'accordo per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
6) Nulla sulle spese. Motivi della decisione
Premesso che:
- le parti hanno contratto matrimonio in data 16.7.2007 in Spilimbergo. Per_
- dall'unione sono nati in data 2.11.2009 e in data 25.8.2019. Persona_1
- in data 4.5.2022 il Pubblico Ministero autorizzava l'accordo di scioglimento del matrimonio con negoziazione assistita;
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi per la modifica delle statuizioni possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di Per_ legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli , 2.11.2009 e 25.8.2019) Persona_1
e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Invero, all'udienza del 2.12.2025 le parti si riportavano al contenuto del ricorso congiunto e chiedevano che il Collegio volesse provvedere in conformità agli accordi ivi contenuti;
la signora specificava che sta Per_ percependo il 100% dell'assegno unico solo per e che non ha fatto ancora richiesta per il figlio maggiore, attualmente Per_ l'assegno unico per ammonta ad euro 215 mensili. specificava di essersi trasferito in Sardegna da febbraio 2025 e che stava sentendo i figli telefonicamente. Parte_2
Alla luce di quanto precede, le condizioni concordate appaiono rispondenti agli interessi morali e materiali dei minori;
in particolare, l'affido esclusivo evita che la distanza geografica e le scarse frequentazioni tra il padre ed i minori inibiscano l'effettuazione di determinazioni educative necessarie al loro sviluppo.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso depositato in data 3.11.2025, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4.12.2025
Il Presidente est.
DI ON
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa DI ON Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
3.11.2025, assunto in decisione in data 2.12.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'avvocato Alessandro Casale ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano (MI), Viale
Monza n. 16;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
1) Sull'affidamento e collocamento dei minori:
- rispetto all'attuale regime di affidamento condiviso ma con collocamento anagrafico alternato di Per_
presso la residenza del padre e di presso la residenza della madre, le parti dichiarano Persona_1 che tale soluzione non è più attuabile ed è stata interrotta da molti mesi.
Invero, da quasi un anno, il padre ha fatto rientro nella terra d'origine in Sardegna, a Mogoro (OR) per motivi personali e lavorativi (anche alla luce del peggioramento del proprio stato di salute). Inoltre, Pt_1 vive con la nuova compagna ad Oristano, motivo per cui ha deciso di ristabilirsi definitivamente in
Sardegna.
Da allora entrambi i figli vivono con la madre che se ne occupa in via principale ed esclusiva senza l'ausilio di alcuno.
Le parti chiedono, pertanto, di modificare e prevedere che i figli minori siano affidati in via esclusiva alla signora con collocamento presso la madre nell'abitazione corrente in Sulbiate, Via Trento Parte_1
n. 1 e con residenza anagrafica dei figli presso la stessa.
La ragione che legittima l'affido esclusivo a favore della madre è da rinvenirsi nell'esigenza di una maggior celerità nelle decisioni inerenti alla prole, soprattutto con riferimento ad , affetto da autismo Per_1 grave. È evidente che le esigenze di cura richiedono che si sottoponga a costanti percorsi speciali
(educativi, riabilitativi, di assistenza, di coordinamento scuola-terapie) e visite mediche specialistiche che necessitano il tempestivo consenso e la firma di entrambi i genitori. Stesso meccanismo per le richieste di agevolazioni e/o sussidi statali.
Purtroppo, si tratta di una situazione ben nota al padre che non è stato in grado, in tutti questi mesi, di assicurare un contatto stabile e un pronto riscontro alle richieste di autorizzazione e firma di documenti avanzate dalla ex moglie, a volte senza dare risposta ai messaggi su WhatsApp e in alcuni casi restando irreperibile per giorni.
È chiaro che l'allontanamento geografico del padre renda più difficoltoso l'iter della doppia sottoscrizione dei genitori, rischiando di dilatare tempistiche sanitarie/educative/assistenziali già notoriamente lunghe, il tutto ai danni dei figli.
Ad onor del vero, il oggettivamente impossibilitato a fornire la propria partecipazione fisica oltre Pt_1 che la sua effettiva presenza nonché a delegare attivamente da remoto le singole decisioni ed ottemperare alle esigenze di firma di cui sopra (doc. 9 Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia . Pt_1
Il trasferimento del padre può essere di certo interpretato come una oggettiva impossibilità di esercitare una genitorialità attiva e quotidiana che non consente la collaborazione operosa o la tempestiva gestione delle urgenze (mediche, scolastiche, terapeutiche ecc.) con ciò rappresentando un grave rischio di danno per i figli, soprattutto, lo si ripete, alla luce delle esigenze speciali di . Per_1 Dunque, per ovviare a problematiche che di certo sorgerebbero a migliaia di chilometri di distanza, atteso che la lontananza rende impraticabile una reale condivisione delle responsabilità tra genitori ed impedisce un rapporto e apporto paterno costante e stabile a causa del quale il benessere dei minori risulterebbe compromesso, per cui, di fatto, è impossibile l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, i genitori decidono di comune accordo che la madre abbia l'affido esclusivo dei figli, nel loro massimo interesse, salvo rendicontazione all'altro genitore. A favore si cita la recente sentenza n. 569/2025 della
Corte di Appello di Milano che, in linea con altre pronunce dei Tribunali lombardi, argomenta sostenendo che l'interruzione della collaborazione genitoriale, la non continuità e stabilità nei rapporti, la difficoltà nella condivisione delle scelte, aggiunte alla distanza geografica, giustifichino l'affido esclusivo.
- quanto al diritto di visita del genitore non collocatario, per garantire una continuità dei rapporti padre- figli, seppur a distanza, le parti concordano che lo stesso potrà sentire liberamenti figli al telefono o per videochiamata, nonché potrà frequentarli e incontrarli quando lo stesso si recherà in Lombardia, previa comunicazione di avviso dell'arrivo. Dal suo canto, la signora quando le condizioni Parte_1 economiche della stessa lo permetteranno, si impegna a portare i figli una volta l'anno in Sardegna.
2) Sulla casa familiare: si dà atto che le parti hanno dato esecuzione all'accordo convenuto in sede di scioglimento del matrimonio con cui si prevedeva il passaggio di proprietà della quota dell'immobile di Sulbiate della Sig.ra al marito, così da poter acconsentire alla stessa di liberarsi dal mutuo ed acquisire un nuovo Parte_1 immobile. Purtroppo, però, sin da subito, il Sig. a causa delle difficoltà economiche, non era in Pt_1 grado di onorare la rata del mutuo ancora acceso sull'immobile, per cui veniva rigettata la domanda di accollo liberatorio. Si rendeva allora scelta obbligata per evitare di perdere l'immobile che il Pt_1 ritrasferisse la proprietà alla Sig.ra Invero, a far data del 29.09.2025, l'ex coniuge cedeva alla Parte_1 ex moglie l'appartamento di Sulbiate, con positivo accollo liberatorio del e contestuale passaggio Pt_1 del debito (mutuo residuo) a carico della stessa.
La famiglia si è quindi trasferita definitivamente nell'immobile di Sulbiate
3) Sul mantenimento dei figli minori:
- in luogo alla precedente forma di mantenimento diretto di un figlio per genitore era Persona_1
Per_ collocato col padre, con la madre, motivo per cui non vi era alcun assegno perequativo), le parti, vista la totale presa in carico dei minori da parte della madre, chiedono di modificare e prevedere che il
Sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli la somma di € 300,00 Parte_2
(€ 150,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata alla Sig.ra anticipatamente entro Parte_1 il giorno 05 di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di novembre 2025;
- quanto alle spese straordinarie rimarranno divise al 50% e verranno applicate le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dall'intestato Tribunale che si richiamano in toto e quindi: - SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO
Spese mediche
h. Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
i. Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
j. Spese per accertamenti
e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); dal k. Spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione
1. Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
m. Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche
e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
n. Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
o. Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
p. Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
q.
Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
- SPESE PER LE QUALI È NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa
e non esaustiva si possono indicare:
Spese mediche
r. Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
s. Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
t. Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
u. Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese
v. Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
w. Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
x. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
y. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post- universitari;
alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
z. Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
aa. Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
bb. Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
4) Sull'Assegno Unico, diritti ex legge n. 104/1992 e detrazioni fiscali:
A modifica del precedente accordo sul punto, vista la mutata collocazione ed il peso integrale dei costi sulla madre, le parti concordano affinché la Sig.ra percepirà il 100% dell'assegno. Parte_3 Le parti altresì convengono che i diritti previsti ex lege n. 104/1992, tra cui il diritto all'esonero del pagamento del bollo auto, siano riconosciuti alla madre. Ancora, che le detrazioni/sgravi fiscali relative alle spese dei minori siano a vantaggio della Sig.ra nella misura del 100%. Parte_3
5) Per quanto riguarda le altre condizioni non oggetto di modifica (cognome, espatrio, regolamentazione accordi economici) si intendono confermate così come contenute ed espresse nell'accordo per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
6) Nulla sulle spese. Motivi della decisione
Premesso che:
- le parti hanno contratto matrimonio in data 16.7.2007 in Spilimbergo. Per_
- dall'unione sono nati in data 2.11.2009 e in data 25.8.2019. Persona_1
- in data 4.5.2022 il Pubblico Ministero autorizzava l'accordo di scioglimento del matrimonio con negoziazione assistita;
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi per la modifica delle statuizioni possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di Per_ legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli , 2.11.2009 e 25.8.2019) Persona_1
e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Invero, all'udienza del 2.12.2025 le parti si riportavano al contenuto del ricorso congiunto e chiedevano che il Collegio volesse provvedere in conformità agli accordi ivi contenuti;
la signora specificava che sta Per_ percependo il 100% dell'assegno unico solo per e che non ha fatto ancora richiesta per il figlio maggiore, attualmente Per_ l'assegno unico per ammonta ad euro 215 mensili. specificava di essersi trasferito in Sardegna da febbraio 2025 e che stava sentendo i figli telefonicamente. Parte_2
Alla luce di quanto precede, le condizioni concordate appaiono rispondenti agli interessi morali e materiali dei minori;
in particolare, l'affido esclusivo evita che la distanza geografica e le scarse frequentazioni tra il padre ed i minori inibiscano l'effettuazione di determinazioni educative necessarie al loro sviluppo.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso depositato in data 3.11.2025, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4.12.2025
Il Presidente est.
DI ON