Articolo 1 della Legge 4 dicembre 1996, n. 611
Versione
6 dicembre 1996
Art. 1. 1. Il decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517 , recante interventi nel settore dei trasporti, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 12 aprile 1996, n. 199, 14 giugno 1996, n. 320, e 5 agosto 1996, n. 410 .
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 dicembre 1995, n. 557, 26 febbraio 1996, n. 86, e 26 aprile 1996, n. 221 .
Entrata in vigore il 6 dicembre 1996
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