Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/02/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 117/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Presidente -
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica - Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 117 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione con ordinanza del 24 febbraio 2025 avente ad oggetto separazione consensuale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Parte_1 C.F._1
Maddaloni, 6 presso lo studio dell'Avv. Enzina LA VECCHIA che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliato in Parete alla Via CP_1 C.F._2
Corrado, 15 presso lo studio dell'Avv. Anna SAVANELLI che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 20 febbraio 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione, in conformità a quanto richiesto dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 13/1/2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Marano di Napoli il 30 giugno 1999, dal quale nascevano due figli, attualmente maggiorenni ed economicamente autosufficienti, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso
All'udienza del 20 febbraio 2025, i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi;
il relatore, con ordinanza del 24 febbraio 2025, riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
In assenza di pattuizioni accessorie, essendo i figli della coppia indipendenti economicamente e maggiorenni, la pronuncia è limitata allo status.
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nata a [...] il [...]) e Parte_1 CP_1
(nato a [...] il [...]);
[...]
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marano di Napoli (atto n. 32, parte I, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 1999) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) compensa le spese di lite.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 24 febbraio 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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