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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 14/10/2025, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1074/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 14/10/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa lavoro di I grado iscritta al n. 1074 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Valori e Antonio Formisano
E
in qualità di titolare della ditta individuale F.S. EDILIZIA Resistente - CP_1
Contumace
OGGETTO: CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa,
1. Accerta e dichiara che tra e , titolare della ditta Parte_1 CP_1 individuale F.S. EDILIZIA, dal 3.11.2022 al 20.12.2022 è intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno nel corso del quale il ricorrente ha svolto le mansioni di operaio - manovale di cui al livello 1° del CCNL Edilizia
Artigianato.
2. Per l'effetto, condanna , in qualità di titolare della ditta individuale F.S. CP_1
pagina 1 di 8 EDILIZIA, a corrispondere in favore di la somma Parte_1 complessiva di € 3.471,40 per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi legali sul capitale via via rivalutato dal dì della maturazione al saldo.
1. Condanna il resistente a rimborsare al ricorrente le spese processuali liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore dei procuratori che se ne dichiarano antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafato, con ricorso depositato in data 1.03.2023, ritualmente notificato, conviene in giudizio , titolare della ditta individuale F.S. EDILIZIA di cui CP_1 afferma essere stato dipendente dal 3.11.2022 al 20.12.2022 in virtù di un rapporto di lavoro irregolare (cd in nero) svolgendo le mansioni di operaio manovale presso i cantieri edili della ditta tutti siti in Roma, tra cui quelli di Viale Regina Margherita 269 e via
Paestum 9, con obbligo di osservare l'orario di lavoro dalle 7:30 alle 17:00 con un'ora di pausa pranzo per 5 giorni a settimana. Sostiene che il rapporto di lavoro si è svolto con le caratteristiche proprie della subordinazione, venendo sottoposto al potere direttivo e di controllo di , e che, in virtù delle mansioni svolte nel predetto mese mezzo di CP_1 lavoro, aveva diritto ad essere inquadrato nel 1° livello del CCNL Edilizia Artigianato.
Sostiene, ancora, di avere ricevuto in pagamento la sola somma di € 100,00 a mezzo bonifico bancario, per cui lamenta di essere stato retribuito in misura inadeguata, non proporzionata e comunque insufficiente rispetto al lavoro prestato, in violazione degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost.. Sulla base di tale premessa fattuale, chiede al Tribunale adito di accertare e dichiarare che ha diritto al pagamento delle differenze retributive pari alla somma complessiva di € 4.102,90 per i titoli di cui ai conteggi allegati al ricorso e che, per l'effetto, il resistente sia condannato al pagamento della predetta somma in suo favore oltre accessori di legge. Con vittoria delle spese processuali da distrarre in favore dei procuratori che se ne dichiarano antistatari.
, titolare della ditta individuale F.S. EDILIZIA, benché ritualmente citato, non si CP_1 costituiva in giudizio per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
Il processo veniva istruito con la prova per testi e a mezzo interrogatorio formale del convenuto. All'odierna udienza, dopo la discussione, previa concessione di termine per note, sulle conclusioni rassegnate dal procuratore del ricorrente negli scritti difensivi e a verbale, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale, ex pagina 2 di 8 art. 429 c.p.c..
Tanto premesso, venendo al merito del giudizio, appare utile rammentare che, com'è noto, l'onere della prova incombe, ex art. 2697 c.c., sulla parte ricorrente, per cui il lavoratore che agisce per il riconoscimento di un credito retributivo deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura, della durata, delle mansioni assegnategli e dell'articolazione oraria della prestazione resa, a cui consegue il diritto alla corresponsione delle singole voci chieste in pagamento. E', altresì, opportuno precisare che è nota l'affermazione, reiteratamente e correttamente ripetuta nelle massime giurisprudenziali, secondo cui spetta al lavoratore, che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro in eccedenza -straordinario lavoro festivo - ferie e permessi non goduti –, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti. Tale affermazione costituisce la proiezione del principio guida del citato art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata, senza che rilevi il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali. Inoltre, il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il corretto inquadramento professionale, ha l'onere di allegare e provare l'effettivo svolgimento di mansioni diverse, e superiori, rispetto a quelle contrattualmente concordate con il datore di lavoro, indicando “esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto”.
Nel caso in esame, pertanto, grava sulla ricorrente l'onere di provare: l'esistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della impresa individuale convenuta;
le mansioni a lui assegnate dal datore di lavoro nel periodo per cui è causa e, quindi, il diritto ad essere inquadrato ai fini retributivi nella corrispondente declaratoria professionale prevista dal CCNL del Settore;
l'orario di lavoro. In altre parole è onerato di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio.
Va, quindi, affrontata, sia pure per cenni, la vexata quaestio della definizione della subordinazione, in quanto è principio acquisito al sistema ordinamentale quello per cui ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato, sia di rapporto di lavoro autonomo, in base al contenuto del suo concreto atteggiarsi. La nozione di subordinazione, come enucleata dagli interpreti a seguito di un travagliato e annoso iter interpretativo, è ricostruibile ex post soltanto alla luce della presenza di alcuni elementi sintomatici, tra cui assume natura caratterizzante soprattutto l'assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo del datore di pagina 3 di 8 lavoro, che si traduce nella presenza di un potere gerarchico, organizzativo e disciplinare, da cui evincerne l'etero-determinazione, peraltro non da valutare in astratto ma da apprezzare in concreto con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore, al modo della sua attuazione, nonché alle caratteristiche organizzative e dimensionali dell'impresa datoriale (cfr., ad es., Cass., n. 11207 del 14 maggio 2009 Cass., sez. lav., n.
3614 del 16 febbraio 2010). La Suprema Corte ha quindi messo in luce come non costituisca requisito indispensabile per la qualificazione del tipo negoziale il carattere dell'assiduità del controllo e della vigilanza attraverso cui il datore di lavoro esercita sul lavoratore subordinato il potere gerarchico e organizzativo, ben potendo tale controllo essere più o meno intenso, o attenuato, in relazione alla natura delle mansioni svolte dal lavoratore subordinato e alle caratteristiche dell'attività esercitata dall'azienda nella quale egli è inserito (cfr. ad es. Cass. n. 18757 del 26 settembre 2005). A ciò fanno, poi, da corollario ulteriori indici presuntivi, quali la collaborazione continuativa, l'assenza di rischio, la natura dell'oggetto della prestazione, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario predeterminato che, avendo una portata sussidiaria, possono essere decisivi ai fini della prova della subordinazione solo se valutati globalmente e non singolarmente
(cfr., per tutte, Cass. 20 luglio 2003, n. 9900, Cass. e Cass. 19 maggio 2000, n. 6570). È, quindi, proprio il requisito dell'assoggettamento del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare altrui, derivante dallo stabile e continuo inserimento nell'apparato aziendale del datore di lavoro, che vale principalmente a caratterizzare il tipo contrattuale, dovendosi utilizzare gli altri elementi discriminanti solo nel caso di oggettiva difficoltà a ricostruire quest'ultimo in maniera attendibile (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., 11 aprile
2008, n. 9545 e Cass., sez. lav., 5079 del 3 marzo 2009). Ne discende l'impossibilità di ipotizzare un modello astratto omnicomprensivo adatto a ogni ipotesi concreta. Una volta fornita la prova dell'an debeatur, ossia la fonte dell'obbligazione, al lavoratore sarà sufficiente allegare l'inadempimento (totale o parziale) dell'obbligazione del datore di lavoro, che invece, secondo quanto sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione, sarà onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione (cfr. S.U. 13533/2001).
A tal proposito i testimoni esaminati nel corso dell'istruttoria hanno dichiarato quanto segue:
non parente, indifferente: “Ho lavorato per la FS edilizia di Testimone_1 CP_1 dall'ottobre 2022 fino a marzo 2023 come muratore di 3 livello. E' vero che il ricorrente ha iniziato a lavorare a novembre 2022 presso il cantiere di Roma Via Regina Margherita, 269 dove erano in corso lavori di ristrutturazione di un appartamento. Non ricordo con precisione le date ma posso dire che il ricorrente ha lavorato per un paio di mesi. Il
pagina 4 di 8 ricorrente collaborava con i muratori per cui svolgeva le mansioni di manovale. Di fatto ero io ad impartire le direttive di lavoro al ricorrente in quanto il titolare era CP_1 poco presente sul cantiere anche perché non credo fosse un artigiano. Ricordo che in sue due mesi ha lavorato in modo costante. È vero che lavora utilizzando strumenti e mezzi di proprietà della ditta. Presso il cantiere lavoravamo in 3 o 4 operai ed è vero che il titolare comunicava le disposizioni di lavoro o per telefono o via sms, ma non so dire se anche direttamente al ricorrente lavoravamo tutti incluso il ricorrente dalle 8 alle 16.30 con un'ora di pausa per il pranzo dal lunedì al venerdì”.
non parente indifferente. “Ho lavorato Controparte_3 con il ricorrente per qualche mese più o meno 2 presso il cantiere di Roma via Regina
Margherita 269 aperto dalla ditta EDILIZIA DI FRATI SERGIO ma non ricorso se si è trattato dei mesi di novembre e dicembre 2022. Secondo quanto a mia conoscenza non era stato assunto e lavorava in nero. Non so dire se abbia lavorato anche presso il cantiere di via
Paestum. Confermo che svolgeva le mansioni di cui mi viene data lettura (capitolo 6) ad eccezione delle attività di montaggio e smontaggio di ponteggi, cavalle, palanche assi e trabattelli. Nulla so sui capitoli 9 e 10 in quanto non mi risulta sia stato assente. E' vero che il ricorrente utilizzava mezzi e strumenti di lavoro di proprietà dei . E' che le CP_1 direttive di lavoro venivano impartite al ricorrente da o da muratore CP_1 Tes_1 dipendente della ditta. Non mi risulta che sia mai stato rimproverato. Posso dire che
ci impartiva le direttive di lavoro anche a mezzo WhatsApp o per telefono per cui CP_1 penso che abbia fatto lo stesso con il ricorrente. E' vero che il ricorrente lavorava dalle
7,30 alle 17,00 con un'ora di pausa pranzo dal lunedì al venerdì. Come ho detto in tutto il periodo in cui abbiano lavorato insieme è sempre stato presente al lavoro”.
Inoltre va evidenziato che è rimasto contumace (così sottraendosi CP_1 volontariamente al processo e alla possibilità di fornire la prova dell'esatto adempimento dell'obbligazione pecuniaria in favore della ex dipendente, ovvero dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione o dell'esistenza di fatti sopravvenuti estintivi o modificativi del diritto azionato dalla lavoratrice nel presente giudizio) e che non ha risposto all'interpello. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha fissato il principio secondo cui: “La valutazione, ai sensi dell'art. 232 cod. proc. civ., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 cod. proc. civ. In particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del fatto contestato (poiché, in tal caso, sarebbe superflua ogni
pagina 5 di 8 considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio), ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo;
l'esercizio di tale potere non può essere censurato in sede di legittimità né per violazione di legge, né per vizio di motivazione” (Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 10099 del 26/04/2013) e ancora “Ai fini della formazione del convincimento del giudice … la mancata presentazione della parte a rendere interrogatorio formale costituisce fatto processuale, tale da indurre a ritenere ammessi i fatti che formano oggetto di interrogatorio, purché concorrano anche altri elementi, mentre non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che pur in caso di mancata risposta a interrogatorio formale, non ritenga ammessi i suddetti fatti. (In applicazione di tali principi di diritto, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che non aveva ritenuto provato che la dinamica di un incidente fosse quella sostenuta dall'attore sulla base delle dichiarazioni rese dal convenuto alla polizia stradale e della mancata comparizione di questi a rendere interrogatorio formale, fondando il proprio convincimento su altre risultanze processuali (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17249 del 14/11/2003) e ancora “In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 cod. proc. civ. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza della corte di merito che aveva rigettato una domanda di restituzione di somme di danaro perché la mancata comparizione del convenuto all'interrogatorio deferitogli dall'attrice non costituiva prova sufficiente dell'asserito rapporto di mutuo, considerato che l'esistenza di una relazione sentimentale tra le parti rendeva incerta l'individuazione della causa sottostante l'emissione degli assegni in favore del convenuto medesimo (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 3258 del 14/02/2007). Infine, con specifico riguardo al procedimento contumaciale, la S.C. ha statuito che “qualora venga notificata personalmente al contumace l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, ai sensi dell'art. 292, primo comma, cod. proc. civ., e siano così rispettate le norme a tutela del contraddittorio, se egli non si presenti all'udienza fissata per l'interrogatorio senza giustificato motivo il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 28293).
Ciò posto, e precisato che non sussistono dubbi sull'attendibilità soggettiva e oggettiva dei testimoni esaminati in giudizio, che hanno mostrato una conoscenza diretta e qualificata dei fatti di causa ed hanno reso dichiarazioni logiche, coerenti e circostanziate che hanno trovato pieno riscontro reciproco, e precisato, altresì, che elementi significativi pagina 6 di 8 dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato in questione si evincono anche dai messaggi della chat WatsApp allegati al ricorso (doc 6), ritiene il giudicante che il lavoratore ha fatto adeguatamente fronte all'onere probatorio di cui era gravato, avendo fornito prova idonea e sufficiente a supportare la propria prospettazione dei fatti. In particolare il a fatto fronte in modo adeguato all'onere probatorio con Parte_1 riferimento al diritto ad essere inquadrato nel livello 1 del CCNL Edilizia Artigianato, avendo sempre svolto le mansioni di operaio manovale. Ed infatti, secondo le declaratorie del citato CCNL, sono inquadrati nel 1° livello gli operati comuni ossia quelli che “… sono capaci di compiere lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico, quest'ultimo è associato al compimento di determinate semplici attribuzioni inerenti al lavoro;
oppure sono adibiti al lavoro o servizi per i quali occorra qualche attitudine o conoscenza conseguibile in pochi giorni. In questa categoria sono compresi anche gli aiutanti della categoria operai qualificati e quelli della categoria operai specializzati purché non siano operai qualificati. A titolo di esempio sono considerati operai: –– Addetto al servizio diretto di operai specializzati o qualificati (sempreché non sia egli stesso operaio specializzato o qualificato) per compiere, come aiutante o sotto la guida degli operai cui è addetto nell'esecuzione dei lavori propri a questi ultimi, le lavorazioni complementari di cantiere, quali: la correzione di malte al piano di lavoro, il reimpasto degli eventuali residui delle stesse dopo il periodo di sosta;
il servizio di approvvigionamento al piano, previa scelta, dei mattoni idonei per
l'esecuzione delle lavorazioni a faccia vista o del pietrame specificamente idoneo per
l'esecuzione della muratura nel corso della lavorazione;
la scelta, la preparazione e il servizio di approvvigionamento al piano degli elementi costituenti solai di particolare conformazione;
l'esecuzione di lavori murari semplici (sgrossatura preparatoria alla sigillatura dei pavimenti, dei rivestimenti, dei serramenti interni ed esterni e dei controtelai, la scelta dei pezzi di marmo di misura per pavimenti e scale, la preparazione di sottofondi grezzi, ecc.).
In conclusione, dal combinato risvolto probatorio degli elementi acquisiti al processo, valutati alla luce dei principi di diritto innanzi richiamati, può dirsi definitivamente accertato che, dal 3.11.2022 al 20.12.2022, tra le parti è intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato full-time nel corso del quale il lavoratore ha svolto le mansioni di operaio -manovale (di cui al livello 1 del CCNL del Settore) ed in relazione al quale ha maturato un credito retributivo complessivo di € 3.471,40 a titolo di retribuzione mensile, maggiorazione cassa edile, indennità di trasporto, indennità sostituiva della mensa e TFR, così come calcolata nei nuovi conteggi depositati in data 30.05.2025 che appaiono correttamente elaborati in quanto immuni da vizi logici ed errori di calcolo. Si evidenzia, infine, secondo il costante e condivisibile insegnamento della Corte di legittimità, da cui pagina 7 di 8 non sussistono ragioni per discostarsi, che “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere
d'interferire” (cfr., per tutte, Cass. 11 luglio 2000, n. 9198, Cass. 15 luglio 2002, n. 10258 e
Cass., n. 18584 del 7 luglio 2008, Cass. n. 19790 del 28 settembre 2011 e Cass., sez. lav., n.
3525 del 13 febbraio 2013, nelle quali ultime viene precisato che dall'importo lordo dovuto va detratto quello netto percepito nonché, più di recente, Cass., sez. lav., n. 12566 del 29 maggio 2014). Sui crediti del ricorrente spettano, inoltre, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo (Corte
Cost., 2 novembre 2000, n. 459 e Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2001, n. 38).
Per tutti i motivi esposti il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Le spese processuali, regolate secondo il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., vengono liquidate come in dispositivo e distratte in favore dei procuratori del ricorrente che se ne dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c..
Velletri, 14 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 14/10/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa lavoro di I grado iscritta al n. 1074 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Valori e Antonio Formisano
E
in qualità di titolare della ditta individuale F.S. EDILIZIA Resistente - CP_1
Contumace
OGGETTO: CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa,
1. Accerta e dichiara che tra e , titolare della ditta Parte_1 CP_1 individuale F.S. EDILIZIA, dal 3.11.2022 al 20.12.2022 è intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno nel corso del quale il ricorrente ha svolto le mansioni di operaio - manovale di cui al livello 1° del CCNL Edilizia
Artigianato.
2. Per l'effetto, condanna , in qualità di titolare della ditta individuale F.S. CP_1
pagina 1 di 8 EDILIZIA, a corrispondere in favore di la somma Parte_1 complessiva di € 3.471,40 per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi legali sul capitale via via rivalutato dal dì della maturazione al saldo.
1. Condanna il resistente a rimborsare al ricorrente le spese processuali liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore dei procuratori che se ne dichiarano antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafato, con ricorso depositato in data 1.03.2023, ritualmente notificato, conviene in giudizio , titolare della ditta individuale F.S. EDILIZIA di cui CP_1 afferma essere stato dipendente dal 3.11.2022 al 20.12.2022 in virtù di un rapporto di lavoro irregolare (cd in nero) svolgendo le mansioni di operaio manovale presso i cantieri edili della ditta tutti siti in Roma, tra cui quelli di Viale Regina Margherita 269 e via
Paestum 9, con obbligo di osservare l'orario di lavoro dalle 7:30 alle 17:00 con un'ora di pausa pranzo per 5 giorni a settimana. Sostiene che il rapporto di lavoro si è svolto con le caratteristiche proprie della subordinazione, venendo sottoposto al potere direttivo e di controllo di , e che, in virtù delle mansioni svolte nel predetto mese mezzo di CP_1 lavoro, aveva diritto ad essere inquadrato nel 1° livello del CCNL Edilizia Artigianato.
Sostiene, ancora, di avere ricevuto in pagamento la sola somma di € 100,00 a mezzo bonifico bancario, per cui lamenta di essere stato retribuito in misura inadeguata, non proporzionata e comunque insufficiente rispetto al lavoro prestato, in violazione degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost.. Sulla base di tale premessa fattuale, chiede al Tribunale adito di accertare e dichiarare che ha diritto al pagamento delle differenze retributive pari alla somma complessiva di € 4.102,90 per i titoli di cui ai conteggi allegati al ricorso e che, per l'effetto, il resistente sia condannato al pagamento della predetta somma in suo favore oltre accessori di legge. Con vittoria delle spese processuali da distrarre in favore dei procuratori che se ne dichiarano antistatari.
, titolare della ditta individuale F.S. EDILIZIA, benché ritualmente citato, non si CP_1 costituiva in giudizio per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
Il processo veniva istruito con la prova per testi e a mezzo interrogatorio formale del convenuto. All'odierna udienza, dopo la discussione, previa concessione di termine per note, sulle conclusioni rassegnate dal procuratore del ricorrente negli scritti difensivi e a verbale, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale, ex pagina 2 di 8 art. 429 c.p.c..
Tanto premesso, venendo al merito del giudizio, appare utile rammentare che, com'è noto, l'onere della prova incombe, ex art. 2697 c.c., sulla parte ricorrente, per cui il lavoratore che agisce per il riconoscimento di un credito retributivo deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura, della durata, delle mansioni assegnategli e dell'articolazione oraria della prestazione resa, a cui consegue il diritto alla corresponsione delle singole voci chieste in pagamento. E', altresì, opportuno precisare che è nota l'affermazione, reiteratamente e correttamente ripetuta nelle massime giurisprudenziali, secondo cui spetta al lavoratore, che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro in eccedenza -straordinario lavoro festivo - ferie e permessi non goduti –, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti. Tale affermazione costituisce la proiezione del principio guida del citato art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata, senza che rilevi il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali. Inoltre, il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il corretto inquadramento professionale, ha l'onere di allegare e provare l'effettivo svolgimento di mansioni diverse, e superiori, rispetto a quelle contrattualmente concordate con il datore di lavoro, indicando “esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto”.
Nel caso in esame, pertanto, grava sulla ricorrente l'onere di provare: l'esistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della impresa individuale convenuta;
le mansioni a lui assegnate dal datore di lavoro nel periodo per cui è causa e, quindi, il diritto ad essere inquadrato ai fini retributivi nella corrispondente declaratoria professionale prevista dal CCNL del Settore;
l'orario di lavoro. In altre parole è onerato di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio.
Va, quindi, affrontata, sia pure per cenni, la vexata quaestio della definizione della subordinazione, in quanto è principio acquisito al sistema ordinamentale quello per cui ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato, sia di rapporto di lavoro autonomo, in base al contenuto del suo concreto atteggiarsi. La nozione di subordinazione, come enucleata dagli interpreti a seguito di un travagliato e annoso iter interpretativo, è ricostruibile ex post soltanto alla luce della presenza di alcuni elementi sintomatici, tra cui assume natura caratterizzante soprattutto l'assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo del datore di pagina 3 di 8 lavoro, che si traduce nella presenza di un potere gerarchico, organizzativo e disciplinare, da cui evincerne l'etero-determinazione, peraltro non da valutare in astratto ma da apprezzare in concreto con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore, al modo della sua attuazione, nonché alle caratteristiche organizzative e dimensionali dell'impresa datoriale (cfr., ad es., Cass., n. 11207 del 14 maggio 2009 Cass., sez. lav., n.
3614 del 16 febbraio 2010). La Suprema Corte ha quindi messo in luce come non costituisca requisito indispensabile per la qualificazione del tipo negoziale il carattere dell'assiduità del controllo e della vigilanza attraverso cui il datore di lavoro esercita sul lavoratore subordinato il potere gerarchico e organizzativo, ben potendo tale controllo essere più o meno intenso, o attenuato, in relazione alla natura delle mansioni svolte dal lavoratore subordinato e alle caratteristiche dell'attività esercitata dall'azienda nella quale egli è inserito (cfr. ad es. Cass. n. 18757 del 26 settembre 2005). A ciò fanno, poi, da corollario ulteriori indici presuntivi, quali la collaborazione continuativa, l'assenza di rischio, la natura dell'oggetto della prestazione, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario predeterminato che, avendo una portata sussidiaria, possono essere decisivi ai fini della prova della subordinazione solo se valutati globalmente e non singolarmente
(cfr., per tutte, Cass. 20 luglio 2003, n. 9900, Cass. e Cass. 19 maggio 2000, n. 6570). È, quindi, proprio il requisito dell'assoggettamento del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare altrui, derivante dallo stabile e continuo inserimento nell'apparato aziendale del datore di lavoro, che vale principalmente a caratterizzare il tipo contrattuale, dovendosi utilizzare gli altri elementi discriminanti solo nel caso di oggettiva difficoltà a ricostruire quest'ultimo in maniera attendibile (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., 11 aprile
2008, n. 9545 e Cass., sez. lav., 5079 del 3 marzo 2009). Ne discende l'impossibilità di ipotizzare un modello astratto omnicomprensivo adatto a ogni ipotesi concreta. Una volta fornita la prova dell'an debeatur, ossia la fonte dell'obbligazione, al lavoratore sarà sufficiente allegare l'inadempimento (totale o parziale) dell'obbligazione del datore di lavoro, che invece, secondo quanto sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione, sarà onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione (cfr. S.U. 13533/2001).
A tal proposito i testimoni esaminati nel corso dell'istruttoria hanno dichiarato quanto segue:
non parente, indifferente: “Ho lavorato per la FS edilizia di Testimone_1 CP_1 dall'ottobre 2022 fino a marzo 2023 come muratore di 3 livello. E' vero che il ricorrente ha iniziato a lavorare a novembre 2022 presso il cantiere di Roma Via Regina Margherita, 269 dove erano in corso lavori di ristrutturazione di un appartamento. Non ricordo con precisione le date ma posso dire che il ricorrente ha lavorato per un paio di mesi. Il
pagina 4 di 8 ricorrente collaborava con i muratori per cui svolgeva le mansioni di manovale. Di fatto ero io ad impartire le direttive di lavoro al ricorrente in quanto il titolare era CP_1 poco presente sul cantiere anche perché non credo fosse un artigiano. Ricordo che in sue due mesi ha lavorato in modo costante. È vero che lavora utilizzando strumenti e mezzi di proprietà della ditta. Presso il cantiere lavoravamo in 3 o 4 operai ed è vero che il titolare comunicava le disposizioni di lavoro o per telefono o via sms, ma non so dire se anche direttamente al ricorrente lavoravamo tutti incluso il ricorrente dalle 8 alle 16.30 con un'ora di pausa per il pranzo dal lunedì al venerdì”.
non parente indifferente. “Ho lavorato Controparte_3 con il ricorrente per qualche mese più o meno 2 presso il cantiere di Roma via Regina
Margherita 269 aperto dalla ditta EDILIZIA DI FRATI SERGIO ma non ricorso se si è trattato dei mesi di novembre e dicembre 2022. Secondo quanto a mia conoscenza non era stato assunto e lavorava in nero. Non so dire se abbia lavorato anche presso il cantiere di via
Paestum. Confermo che svolgeva le mansioni di cui mi viene data lettura (capitolo 6) ad eccezione delle attività di montaggio e smontaggio di ponteggi, cavalle, palanche assi e trabattelli. Nulla so sui capitoli 9 e 10 in quanto non mi risulta sia stato assente. E' vero che il ricorrente utilizzava mezzi e strumenti di lavoro di proprietà dei . E' che le CP_1 direttive di lavoro venivano impartite al ricorrente da o da muratore CP_1 Tes_1 dipendente della ditta. Non mi risulta che sia mai stato rimproverato. Posso dire che
ci impartiva le direttive di lavoro anche a mezzo WhatsApp o per telefono per cui CP_1 penso che abbia fatto lo stesso con il ricorrente. E' vero che il ricorrente lavorava dalle
7,30 alle 17,00 con un'ora di pausa pranzo dal lunedì al venerdì. Come ho detto in tutto il periodo in cui abbiano lavorato insieme è sempre stato presente al lavoro”.
Inoltre va evidenziato che è rimasto contumace (così sottraendosi CP_1 volontariamente al processo e alla possibilità di fornire la prova dell'esatto adempimento dell'obbligazione pecuniaria in favore della ex dipendente, ovvero dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione o dell'esistenza di fatti sopravvenuti estintivi o modificativi del diritto azionato dalla lavoratrice nel presente giudizio) e che non ha risposto all'interpello. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha fissato il principio secondo cui: “La valutazione, ai sensi dell'art. 232 cod. proc. civ., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 cod. proc. civ. In particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del fatto contestato (poiché, in tal caso, sarebbe superflua ogni
pagina 5 di 8 considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio), ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo;
l'esercizio di tale potere non può essere censurato in sede di legittimità né per violazione di legge, né per vizio di motivazione” (Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 10099 del 26/04/2013) e ancora “Ai fini della formazione del convincimento del giudice … la mancata presentazione della parte a rendere interrogatorio formale costituisce fatto processuale, tale da indurre a ritenere ammessi i fatti che formano oggetto di interrogatorio, purché concorrano anche altri elementi, mentre non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che pur in caso di mancata risposta a interrogatorio formale, non ritenga ammessi i suddetti fatti. (In applicazione di tali principi di diritto, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che non aveva ritenuto provato che la dinamica di un incidente fosse quella sostenuta dall'attore sulla base delle dichiarazioni rese dal convenuto alla polizia stradale e della mancata comparizione di questi a rendere interrogatorio formale, fondando il proprio convincimento su altre risultanze processuali (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17249 del 14/11/2003) e ancora “In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 cod. proc. civ. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza della corte di merito che aveva rigettato una domanda di restituzione di somme di danaro perché la mancata comparizione del convenuto all'interrogatorio deferitogli dall'attrice non costituiva prova sufficiente dell'asserito rapporto di mutuo, considerato che l'esistenza di una relazione sentimentale tra le parti rendeva incerta l'individuazione della causa sottostante l'emissione degli assegni in favore del convenuto medesimo (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 3258 del 14/02/2007). Infine, con specifico riguardo al procedimento contumaciale, la S.C. ha statuito che “qualora venga notificata personalmente al contumace l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, ai sensi dell'art. 292, primo comma, cod. proc. civ., e siano così rispettate le norme a tutela del contraddittorio, se egli non si presenti all'udienza fissata per l'interrogatorio senza giustificato motivo il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 28293).
Ciò posto, e precisato che non sussistono dubbi sull'attendibilità soggettiva e oggettiva dei testimoni esaminati in giudizio, che hanno mostrato una conoscenza diretta e qualificata dei fatti di causa ed hanno reso dichiarazioni logiche, coerenti e circostanziate che hanno trovato pieno riscontro reciproco, e precisato, altresì, che elementi significativi pagina 6 di 8 dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato in questione si evincono anche dai messaggi della chat WatsApp allegati al ricorso (doc 6), ritiene il giudicante che il lavoratore ha fatto adeguatamente fronte all'onere probatorio di cui era gravato, avendo fornito prova idonea e sufficiente a supportare la propria prospettazione dei fatti. In particolare il a fatto fronte in modo adeguato all'onere probatorio con Parte_1 riferimento al diritto ad essere inquadrato nel livello 1 del CCNL Edilizia Artigianato, avendo sempre svolto le mansioni di operaio manovale. Ed infatti, secondo le declaratorie del citato CCNL, sono inquadrati nel 1° livello gli operati comuni ossia quelli che “… sono capaci di compiere lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico, quest'ultimo è associato al compimento di determinate semplici attribuzioni inerenti al lavoro;
oppure sono adibiti al lavoro o servizi per i quali occorra qualche attitudine o conoscenza conseguibile in pochi giorni. In questa categoria sono compresi anche gli aiutanti della categoria operai qualificati e quelli della categoria operai specializzati purché non siano operai qualificati. A titolo di esempio sono considerati operai: –– Addetto al servizio diretto di operai specializzati o qualificati (sempreché non sia egli stesso operaio specializzato o qualificato) per compiere, come aiutante o sotto la guida degli operai cui è addetto nell'esecuzione dei lavori propri a questi ultimi, le lavorazioni complementari di cantiere, quali: la correzione di malte al piano di lavoro, il reimpasto degli eventuali residui delle stesse dopo il periodo di sosta;
il servizio di approvvigionamento al piano, previa scelta, dei mattoni idonei per
l'esecuzione delle lavorazioni a faccia vista o del pietrame specificamente idoneo per
l'esecuzione della muratura nel corso della lavorazione;
la scelta, la preparazione e il servizio di approvvigionamento al piano degli elementi costituenti solai di particolare conformazione;
l'esecuzione di lavori murari semplici (sgrossatura preparatoria alla sigillatura dei pavimenti, dei rivestimenti, dei serramenti interni ed esterni e dei controtelai, la scelta dei pezzi di marmo di misura per pavimenti e scale, la preparazione di sottofondi grezzi, ecc.).
In conclusione, dal combinato risvolto probatorio degli elementi acquisiti al processo, valutati alla luce dei principi di diritto innanzi richiamati, può dirsi definitivamente accertato che, dal 3.11.2022 al 20.12.2022, tra le parti è intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato full-time nel corso del quale il lavoratore ha svolto le mansioni di operaio -manovale (di cui al livello 1 del CCNL del Settore) ed in relazione al quale ha maturato un credito retributivo complessivo di € 3.471,40 a titolo di retribuzione mensile, maggiorazione cassa edile, indennità di trasporto, indennità sostituiva della mensa e TFR, così come calcolata nei nuovi conteggi depositati in data 30.05.2025 che appaiono correttamente elaborati in quanto immuni da vizi logici ed errori di calcolo. Si evidenzia, infine, secondo il costante e condivisibile insegnamento della Corte di legittimità, da cui pagina 7 di 8 non sussistono ragioni per discostarsi, che “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere
d'interferire” (cfr., per tutte, Cass. 11 luglio 2000, n. 9198, Cass. 15 luglio 2002, n. 10258 e
Cass., n. 18584 del 7 luglio 2008, Cass. n. 19790 del 28 settembre 2011 e Cass., sez. lav., n.
3525 del 13 febbraio 2013, nelle quali ultime viene precisato che dall'importo lordo dovuto va detratto quello netto percepito nonché, più di recente, Cass., sez. lav., n. 12566 del 29 maggio 2014). Sui crediti del ricorrente spettano, inoltre, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo (Corte
Cost., 2 novembre 2000, n. 459 e Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2001, n. 38).
Per tutti i motivi esposti il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Le spese processuali, regolate secondo il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., vengono liquidate come in dispositivo e distratte in favore dei procuratori del ricorrente che se ne dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c..
Velletri, 14 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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