Decreto cautelare 21 marzo 2022
Ordinanza cautelare 8 aprile 2022
Sentenza 2 febbraio 2023
Ordinanza cautelare 31 maggio 2023
Rigetto
Sentenza 18 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 08/04/2022, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/04/2022
N. 00307/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 307 del 2022, proposto da
Carafa Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Franco Orlando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nardò, non costituito in giudizio;
nei confronti
LO MA, rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Falconieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
• dell’Ordinanza n. 15 del 14.01.2022, emanata dalla Citta di Nardò, Area Funzionale 4, a firma del Dirigente Ing. Nicola D’Alessandro, notificata in data 18.01.2022, con la quale viene disposto l’annullamento parziale del Permesso di Costruire n. 502/2020 assentito per l’intervento edilizio di ristrutturazione ed ampliamento sull'immobile sito in Nardò via Napoli n. 15, distinto in catasto al foglio 1107 particella 140 sub 1, ora foglio 107 particella 2297 subalterni vari, rilasciato in favore di “Gruppo C&C Immobiliare srl”, oggi Carafa Group srl, relativamente alle previsioni progettuali che comportano, nella parte retrostante, la realizzazione di corpi edilizi in violazione dell’art. 905 cc e dell’art. 9 del DM n. 1444/68 ovvero con riferimento alla porzione a piano terra realizzata in sostituzione del preesistente vano con altezza ridotta (pari a circa ml 2.20) in quanto attualmente posto ad una distanza, misurata in verticale, inferiore a ml 3.00 rispetto alla soglia della finestra esistente sull’unità a piano primo della confinante proprietà … nonché con riferimento ai volumi edilizi realizzati in ampliamento ed in sopraelevazione al piano primo e superiori che, provvisti di proprie aperture, risultano posti ad una distanza inferiore a ml 10 rispetto alla medesima finestra della predetta proprietà … e per l’effetto viene ordinata la demolizione degli interventi di ristrutturazione e di ampliamento mediante sopraelevazione che risultano in contrasto con l’art. 905 cc e con l’art. 9 del DM 1444/68.
• della nota Protocollo n. 0009491 del 11.02.2022 di rigetto dell'istanza di revoca in autotutela dell'ordinanza n. 15/2022;
• di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o incompatibile con le richieste di cui al presente ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di LO MA;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Premesso che il Comune di Nardò con Ordinanza n. 15 del 14.01.2022 ha disposto l’annullamento parziale del Permesso di Costruire n. 502/2020 assentito per l’intervento edilizio di ristrutturazione ed ampliamento sull’immobile sito in Nardò via Napoli n. 15, distinto in catasto al foglio 1107 particella 140 sub 1, ora foglio 107 particella 2297 subalterni vari, rilasciato in favore di “Gruppo C&C Immobiliare S.r.l.”, oggi Carafa Group S.r.l., relativamente alle previsioni progettuali che comportano, nella parte retrostante, la realizzazione di corpi edilizi in violazione dell’art. 907 c.c. e dell’art. 9 del D.M. n. 1444/1968 ovvero con riferimento alla porzione a piano terra realizzata in sostituzione del preesistente vano con altezza ridotta (pari a circa m. 2.20), in quanto attualmente posto ad una distanza, misurata in verticale, inferiore a m. 3.00 rispetto alla soglia della finestra esistente sull’unità a piano primo della confinante proprietà, nonché con riferimento ai volumi edilizi realizzati in ampliamento ed in sopraelevazione al piano primo e superiori che, provvisti di proprie aperture, risultano posti ad una distanza inferiore a m. 10 rispetto alla medesima finestra della predetta proprietà, e per l’effetto ha ordinato la demolizione degli interventi di ristrutturazione e di ampliamento mediante sopraelevazione che risultano in contrasto con l’art. 907 cc e con l’art. 9 del D.M. n. 1444/1968.
Ritenuto che, in considerazione della natura del pregiudizio dedotto e dell’opportunità di consentire al Tribunale, nel merito, una decisione re adhuc integra della causa e quindi immutabile fino alla sentenza l’attuale stato dei luoghi - e comunque richiedendo le questioni poste con il gravame un approfondimento in sede di merito -, gli effetti del provvedimento impugnato debbono essere interinalmente sospesi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, accoglie l’istanza cautelare indicata in epigrafe e conseguentemente sospende gli effetti del provvedimento impugnato.
Fissa per la trattazione nel merito del ricorso la seconda udienza pubblica del mese di gennaio del 2023.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO