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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 31/07/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'udienza del 31.07.2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 1211/2025
TRA
rappresentata e difesa come in atti Parte_1 dall'avv. Pietro Fassi ricorrente
E
- , in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Alfonso Imparato;
- , in persona Controparte_2 del legale rappresentante p.t. - contumace convenuti
OGGETTO: opposizione avviso di addebito
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 23.05.2025, regolarmente notificato,
nella qualità di socia unica e legale Parte_1 rappresentante della agiva in giudizio nei confronti CP_3 dell' e dell' innanzi all'intestato Tribunale, in funzione CP_1 CP_4 di Giudice del Lavoro, proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 3192010001296565000 notificato in data 28.04.2025 relativo alla contribuzione della gestione commercianti del periodo dal 01/2019 al 12/2019, per l'importo complessivo di € 3.309,36, asserendo che con sentenza n. 91/2025 pubblicata in data
30.01.2025 /il Tribunale di Bergamo aveva già dichiarato l'insussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione alla gestione commercianti con conseguente annullamento dell'avviso di addebito emesso in relazione all'annualità 2022.
Nel costituirsi in giudizio, l' riesaminava d'ufficio la CP_1 posizione della ricorrente provvedendo in autotutela allo sgravio totale dell'avviso di addebito oggi opposto, insistendo per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere (“Stante la precedente sentenza n. 95/2025 sfavorevole all'Istituto, acquisito il parere del legale di sede, l'ufficio ha ritenuto di procedere allo sgravio dell'AVA oggetto del presente procedimento”), con compensazione delle spese di lite tra le parti.
La causa veniva trattata con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
***
Come correttamente rappresentato dalla difesa del ricorrente, essendo già stata dichiarata in giudizio l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione per i crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito n. 31920230001919631000000 ed essendone stato disposto l'annullamento in sede giudiziaria (sent. Trib.
Bergamo n. 91/2025 pubblicata in data 30.01.2025), è evidente che anche l'avviso oggi opposto, è illegittimo, tant'è che l' ha CP_1 provveduto a operare il relativo sgravio (doc. 1 fasc. ). CP_1
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice.
Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio
1998, n. 4672).
L' – come anticipato – ha dato atto dell'intervenuto CP_1 annullamento e sgravio degli avvisi di addebito.
Si ritiene congrua stante la parziale compensazione delle spese di lite tra le parti, nei limiti della metà, stante il collaborativo e fattivo comportamento processuale dell' che ha proceduto a rivedere CP_1 in autotutela le proprie determinazioni senza appesantire l'iter processuale;
la restante parte si pone a carico dell'istituto per il principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa per metà le spese di lite e pone a carico di dell' la CP_1 restante parte da corrispondersi a favore di parte ricorrente e che si liquida in € 800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Bergamo, 31.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'udienza del 31.07.2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 1211/2025
TRA
rappresentata e difesa come in atti Parte_1 dall'avv. Pietro Fassi ricorrente
E
- , in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Alfonso Imparato;
- , in persona Controparte_2 del legale rappresentante p.t. - contumace convenuti
OGGETTO: opposizione avviso di addebito
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 23.05.2025, regolarmente notificato,
nella qualità di socia unica e legale Parte_1 rappresentante della agiva in giudizio nei confronti CP_3 dell' e dell' innanzi all'intestato Tribunale, in funzione CP_1 CP_4 di Giudice del Lavoro, proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 3192010001296565000 notificato in data 28.04.2025 relativo alla contribuzione della gestione commercianti del periodo dal 01/2019 al 12/2019, per l'importo complessivo di € 3.309,36, asserendo che con sentenza n. 91/2025 pubblicata in data
30.01.2025 /il Tribunale di Bergamo aveva già dichiarato l'insussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione alla gestione commercianti con conseguente annullamento dell'avviso di addebito emesso in relazione all'annualità 2022.
Nel costituirsi in giudizio, l' riesaminava d'ufficio la CP_1 posizione della ricorrente provvedendo in autotutela allo sgravio totale dell'avviso di addebito oggi opposto, insistendo per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere (“Stante la precedente sentenza n. 95/2025 sfavorevole all'Istituto, acquisito il parere del legale di sede, l'ufficio ha ritenuto di procedere allo sgravio dell'AVA oggetto del presente procedimento”), con compensazione delle spese di lite tra le parti.
La causa veniva trattata con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
***
Come correttamente rappresentato dalla difesa del ricorrente, essendo già stata dichiarata in giudizio l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione per i crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito n. 31920230001919631000000 ed essendone stato disposto l'annullamento in sede giudiziaria (sent. Trib.
Bergamo n. 91/2025 pubblicata in data 30.01.2025), è evidente che anche l'avviso oggi opposto, è illegittimo, tant'è che l' ha CP_1 provveduto a operare il relativo sgravio (doc. 1 fasc. ). CP_1
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice.
Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio
1998, n. 4672).
L' – come anticipato – ha dato atto dell'intervenuto CP_1 annullamento e sgravio degli avvisi di addebito.
Si ritiene congrua stante la parziale compensazione delle spese di lite tra le parti, nei limiti della metà, stante il collaborativo e fattivo comportamento processuale dell' che ha proceduto a rivedere CP_1 in autotutela le proprie determinazioni senza appesantire l'iter processuale;
la restante parte si pone a carico dell'istituto per il principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa per metà le spese di lite e pone a carico di dell' la CP_1 restante parte da corrispondersi a favore di parte ricorrente e che si liquida in € 800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Bergamo, 31.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta