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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 06/06/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2107/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2107/2021, promossa da:
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. RUTA CARMELO
OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_2 l'avv. SERAFINI GIANLUIGI;
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n.663/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa nell'ambito del procedimento n.1408/2021 R.G.; importo ingiunto di € 175.525,69, oltre interessi e spese come da domanda
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“ ogni contraria istanza, eccezione e difesa. -In accoglimento della superiore opposizione CP_2 avverso al decreto ingiuntivo del Tribunale di Ragusa n. 663/21, questo revocare e rideterminare la somma effettivamente dovuta dal , tenuto conto dei consumi effettivi quali Parte_1 risulteranno provati in giudizio dall'opposta società e tenuto conto delle tariffe pattuite in sede contrattuale. -Con il favore delle spese e dei compensi difensivi. Salvo ogni altro diritto” Per parte opposta: rigettare l'opposizione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.5.2021 il Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 663/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa nell'ambito del procedimento n. 1408/2021 R.G. con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 175.525,69, oltre interessi e spese, per fatture emesse tra il 26.7.2018 ed il 25.1.2019 per la fornitura di energia elettrica ad opera della società Controparte_1
pagina 1 di 4 A sostegno della spiegata opposizione, il contestava gli importi portati Parte_1 dalle fatture azionate siccome non rispondenti ai consumi effettivi, oltre che ottenuti mediante l'applicazione di tariffe ed IVA maggiori rispetto a quelle pattuite inter partes; lamentava, inoltre, di avere già nell'anno 2013 segnalato alla Guardia di Finanza il comportamento ostruzionistico della società la quale, a detta dell'attore, gli avrebbe impedito la verifica del corretto CP_3 funzionamento dei contatori, oltre che indicato nelle emesse fatture notevoli importi errati. Aggiungeva, poi, che tali incongruenze (tra l'energia consumata e le letture riportate in fattura) erano state rilevate anche dal perito, Ing. , nominato dalla Procura della Repubblica presso il Per_1
Tribunale di Ragusa nell'ambito del procedimento penale instaurato a seguito del detto esposto. Pertanto, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto nonché la rideterminazione del quantum effettivamente dovuto, tenuto conto dei consumi effettivi e delle tariffe contrattuali.
Si costituiva in giudizio, con apposita comparsa di costituzione e risposta, la società CP_1
la quale eccepiva l'infondatezza dell'opposizione, rilevando preliminarmente la genericità delle
[...] avverse deduzioni e l'irrilevanza, rispetto al caso sottoposto all'esame, delle vicende narrate poiché riguardante altro soggetto, quale appunto la società . CP_3 Per quanto attiene, poi, al merito del giudizio, l'opposta evidenziava che l' non aveva CP_4 giammai contestato gli importi portati dalle fatture, le quali erano state sempre regolarmente ricevute dal inoltre, assumeva di vantare tali crediti in virtù di fornitura di energia elettrica erogata in Pt_1 regime di salvaguardia (all'uopo versava in atti Esiti della procedura concorsuale per l'individuazione degli esercenti il servizio di salvaguardia per gli anni 2017 e 2018; Condizioni generali di contratto delle forniture in regime di Salvaguardia- periodo di applicazione 1 gennaio 2017-31 dicembre 2018), nel contempo specificando di essere la mera fornitrice dell'energia elettrica e di non occuparsi anche della misurazione e del trasporto della medesima.
Con ordinanza in data 5.3.2025, il Giudice rimetteva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*** Così tratteggiate le reciproche posizioni delle parti, l'opposizione del è Parte_1 infondata e deve pertanto essere rigettata.
In punto di diritto, giova anzitutto premettere che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.
Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. Invero, dall'art. 2697 c.c. che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre
2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615). Inoltre, appare utile rammentare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale: - l'opposizione al decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di pagina 2 di 4 un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente; in tale giudizio ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che incombe al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa ed all'opponente, per la sua posizione sostanziale di convenuto, l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avversaria (ex plurimis, cfr. Cass. sentt. nn. 1385/74,
1059/75, 1603/77, 2124/94, 11417/97, 8502/02, 17371/03); - oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi, il diritto del preteso creditore (come detto, formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza ovvero persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass.
20613/11).
Ora, analizzando il caso di specie, può dirsi assolto l'onere probatorio a carico della società opposta (in quanto attore sostanziale) circa l'allegazione dell'inadempimento del Parte_1
(consistente appunto nel mancato pagamento della fornitura di energia elettrica) nonché circa la sussistenza del titolo posto alla base dei crediti azionati con la domanda monitoria, avendo prodotto in giudizio, in allegato alla propria comparsa di costituzione e risposta: a) gli Esiti della Procedura concorsuale per l'individuazione degli esercenti il servizio di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 della Legge 125/07, per gli anni 2017 e 2018, dal cui documento è possibile evincere che la società per gli anni 2017 e 2018 è stata individuata quale esercente assegnatario Controparte_1 del servizio di salvaguardia e del relativo parametro omega per la Regione Sicilia;
b) le Condizioni
Generali di Contratto delle forniture in regime di salvaguardia relativamente al periodo di applicazione 1 gennaio 2017-31 dicembre 2018; c) le azionate fatture azionate ed i relativi invii. Sul punto si aggiunga che sulla società non incombeva anche l'onere di dimostrare Controparte_1 un contratto scritto per l'attività di somministrazione in regime di salvaguardia, avendo questa fonte legale e non convenzionale. Per la fornitura di gas ed energia elettrica erogata in regime di Salvaguardia, va rilevato che “il rapporto di somministrazione di energia elettrica instaurato tra il fornitore ed il cliente finale, per effetto dell'aggiudicazione del servizio nel c.d. regime di salvaguardia, non ha una fonte convenzionale, ma legale, trovando fondamento nelle previsioni del D.L. 18 giugno 2007 n. 73 e sulla base di condizioni economiche e prezzi stabiliti dalle aziende esercenti il servizio di salvaguardia con le modalità di calcolo statuite dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, per tutti gli enti pubblici e le imprese che non abbiano scelto il proprio fornitore sul mercato libero. Tale rapporto, alla stregua della normativa richiamata, può essere interrotto in qualsiasi momento. Trattasi quindi di fonte legale del contratto, per cui sussiste il presupposto per l'attivazione della ” (Tribunale di Bologna, sent. n. 2976/2022 del 30.11.2022; Tribunale di Bologna, Parte_2 sent. n. 707/2022 del 21.3.2022; Tribunale di Catanzaro, n. 1553/22). Ed ancora, “…quando un Ente esercente un'attività di pubblico servizio rimane privo di un contratto di somministrazione del gas, pur continuando a prelevarlo dalla rete, non potendo l'utenza essere disalimentata (per evidenti ragioni di interesse pubblico), la fornitura di gas viene mantenuta in essere attraverso il servizio di ultima istanza che viene assegnato a uno specifico “fornitore di ultima istanza” (FUI), selezionato dall'Acquirente Unico attraverso una gara…Non vi è quindi alcun contratto che regola questa fornitura, ma essa è attivata automaticamente proprio per effetto della normativa citata e proprio nei casi in cui il contratto di fornitura per qualche ragione è venuto meno” (Tribunale di Alessandria, n.607/2023).
pagina 3 di 4 Peraltro, non avendo il opponente nemmeno dedotto di intrattenere un rapporto contrattuale Pt_1 per la fornitura di energia elettrica nel mercato libero nel periodo oggetto delle fatture azionate, ne deriva che lo stesso non poteva che rientrare nel regime di salvaguardia.
Di contro, il non ha dato altrimenti prova di avere pagato le somme domandate né ha Pt_1 contestato l'esecuzione delle prestazioni, limitandosi piuttosto a dolersi genericamente solo della non corrispondenza tra gli importi fatturati ed i consumi effettivamente fruiti, oltre che dell'applicazione di tariffe maggiori rispetto a quelle presuntivamente pattuite, senza contestare, fattura per fattura, i singoli importi indicati né tantomeno indicare specificamente i presunti reali consumi per le singole utenze servite né, ancora, quale precisa tariffa andava applicata.
Ebbene, in materia appare opportuno rammentare che la rilevazione dei consumi mediante contatori è assistita da una presunzione semplice di veridicità tanto più che, come nel caso di specie, a fronte di una produzione dettagliata delle fatture con annessi consumi, il non ha, Parte_1 Parte_1 come invece avrebbe dovuto, specificamente contestato gli importi , sicché, non avendo il fruitore dato prova né tantomeno adeguatamente contestato la non corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, le fatture poste a fondamento della domanda sono da ritenersi fondanti il credito vantato. Né possono ritenersi rilevanti, ai fini dell'esame della fattispecie in scrutinio, le deduzioni del Pt_1 circa fatti e vicende che, a ben guardare, esulano dai rapporti inter partes poiché attinenti, invece, ai rapporti - peraltro antecedenti rispetto al periodo di riferimento della fornitura – tra esso opponente e la società (e non . CP_3 Controparte_1
La società peraltro, oltre alle lettere di sollecito di pagamento del dovuto, ha Controparte_1 allegato le videate del portale SII nonché apposite certificazioni dei consumi, giammai contestate dal opponente sicché deve reputarsi provato il credito di cui al ricorso monitorio, con conseguente Pt_1 rigetto del motivo di impugnazione con il quale il , con una generica e Parte_1 dilatoria obiezione, ha eccepito l'incongruenza degli importi fatturati.
In definitiva, alla luce delle considerazioni superiormente svolte, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 663/2021 va rigettata, con conseguente dichiarazione della sua efficacia esecutiva. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: RIGETTA l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.663/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa in data 19.4.2021 e, per l'effetto, dichiara la sua definitiva efficacia esecutiva.
CONDANNA il a rimborsare a le spese di lite, che Parte_1 Controparte_1 si liquidano in € 12.000,00 per compenso, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%. Ragusa, 30.5.2025
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2107/2021, promossa da:
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. RUTA CARMELO
OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_2 l'avv. SERAFINI GIANLUIGI;
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n.663/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa nell'ambito del procedimento n.1408/2021 R.G.; importo ingiunto di € 175.525,69, oltre interessi e spese come da domanda
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“ ogni contraria istanza, eccezione e difesa. -In accoglimento della superiore opposizione CP_2 avverso al decreto ingiuntivo del Tribunale di Ragusa n. 663/21, questo revocare e rideterminare la somma effettivamente dovuta dal , tenuto conto dei consumi effettivi quali Parte_1 risulteranno provati in giudizio dall'opposta società e tenuto conto delle tariffe pattuite in sede contrattuale. -Con il favore delle spese e dei compensi difensivi. Salvo ogni altro diritto” Per parte opposta: rigettare l'opposizione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.5.2021 il Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 663/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa nell'ambito del procedimento n. 1408/2021 R.G. con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 175.525,69, oltre interessi e spese, per fatture emesse tra il 26.7.2018 ed il 25.1.2019 per la fornitura di energia elettrica ad opera della società Controparte_1
pagina 1 di 4 A sostegno della spiegata opposizione, il contestava gli importi portati Parte_1 dalle fatture azionate siccome non rispondenti ai consumi effettivi, oltre che ottenuti mediante l'applicazione di tariffe ed IVA maggiori rispetto a quelle pattuite inter partes; lamentava, inoltre, di avere già nell'anno 2013 segnalato alla Guardia di Finanza il comportamento ostruzionistico della società la quale, a detta dell'attore, gli avrebbe impedito la verifica del corretto CP_3 funzionamento dei contatori, oltre che indicato nelle emesse fatture notevoli importi errati. Aggiungeva, poi, che tali incongruenze (tra l'energia consumata e le letture riportate in fattura) erano state rilevate anche dal perito, Ing. , nominato dalla Procura della Repubblica presso il Per_1
Tribunale di Ragusa nell'ambito del procedimento penale instaurato a seguito del detto esposto. Pertanto, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto nonché la rideterminazione del quantum effettivamente dovuto, tenuto conto dei consumi effettivi e delle tariffe contrattuali.
Si costituiva in giudizio, con apposita comparsa di costituzione e risposta, la società CP_1
la quale eccepiva l'infondatezza dell'opposizione, rilevando preliminarmente la genericità delle
[...] avverse deduzioni e l'irrilevanza, rispetto al caso sottoposto all'esame, delle vicende narrate poiché riguardante altro soggetto, quale appunto la società . CP_3 Per quanto attiene, poi, al merito del giudizio, l'opposta evidenziava che l' non aveva CP_4 giammai contestato gli importi portati dalle fatture, le quali erano state sempre regolarmente ricevute dal inoltre, assumeva di vantare tali crediti in virtù di fornitura di energia elettrica erogata in Pt_1 regime di salvaguardia (all'uopo versava in atti Esiti della procedura concorsuale per l'individuazione degli esercenti il servizio di salvaguardia per gli anni 2017 e 2018; Condizioni generali di contratto delle forniture in regime di Salvaguardia- periodo di applicazione 1 gennaio 2017-31 dicembre 2018), nel contempo specificando di essere la mera fornitrice dell'energia elettrica e di non occuparsi anche della misurazione e del trasporto della medesima.
Con ordinanza in data 5.3.2025, il Giudice rimetteva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*** Così tratteggiate le reciproche posizioni delle parti, l'opposizione del è Parte_1 infondata e deve pertanto essere rigettata.
In punto di diritto, giova anzitutto premettere che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.
Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. Invero, dall'art. 2697 c.c. che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre
2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615). Inoltre, appare utile rammentare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale: - l'opposizione al decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di pagina 2 di 4 un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente; in tale giudizio ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che incombe al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa ed all'opponente, per la sua posizione sostanziale di convenuto, l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avversaria (ex plurimis, cfr. Cass. sentt. nn. 1385/74,
1059/75, 1603/77, 2124/94, 11417/97, 8502/02, 17371/03); - oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi, il diritto del preteso creditore (come detto, formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza ovvero persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass.
20613/11).
Ora, analizzando il caso di specie, può dirsi assolto l'onere probatorio a carico della società opposta (in quanto attore sostanziale) circa l'allegazione dell'inadempimento del Parte_1
(consistente appunto nel mancato pagamento della fornitura di energia elettrica) nonché circa la sussistenza del titolo posto alla base dei crediti azionati con la domanda monitoria, avendo prodotto in giudizio, in allegato alla propria comparsa di costituzione e risposta: a) gli Esiti della Procedura concorsuale per l'individuazione degli esercenti il servizio di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 della Legge 125/07, per gli anni 2017 e 2018, dal cui documento è possibile evincere che la società per gli anni 2017 e 2018 è stata individuata quale esercente assegnatario Controparte_1 del servizio di salvaguardia e del relativo parametro omega per la Regione Sicilia;
b) le Condizioni
Generali di Contratto delle forniture in regime di salvaguardia relativamente al periodo di applicazione 1 gennaio 2017-31 dicembre 2018; c) le azionate fatture azionate ed i relativi invii. Sul punto si aggiunga che sulla società non incombeva anche l'onere di dimostrare Controparte_1 un contratto scritto per l'attività di somministrazione in regime di salvaguardia, avendo questa fonte legale e non convenzionale. Per la fornitura di gas ed energia elettrica erogata in regime di Salvaguardia, va rilevato che “il rapporto di somministrazione di energia elettrica instaurato tra il fornitore ed il cliente finale, per effetto dell'aggiudicazione del servizio nel c.d. regime di salvaguardia, non ha una fonte convenzionale, ma legale, trovando fondamento nelle previsioni del D.L. 18 giugno 2007 n. 73 e sulla base di condizioni economiche e prezzi stabiliti dalle aziende esercenti il servizio di salvaguardia con le modalità di calcolo statuite dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, per tutti gli enti pubblici e le imprese che non abbiano scelto il proprio fornitore sul mercato libero. Tale rapporto, alla stregua della normativa richiamata, può essere interrotto in qualsiasi momento. Trattasi quindi di fonte legale del contratto, per cui sussiste il presupposto per l'attivazione della ” (Tribunale di Bologna, sent. n. 2976/2022 del 30.11.2022; Tribunale di Bologna, Parte_2 sent. n. 707/2022 del 21.3.2022; Tribunale di Catanzaro, n. 1553/22). Ed ancora, “…quando un Ente esercente un'attività di pubblico servizio rimane privo di un contratto di somministrazione del gas, pur continuando a prelevarlo dalla rete, non potendo l'utenza essere disalimentata (per evidenti ragioni di interesse pubblico), la fornitura di gas viene mantenuta in essere attraverso il servizio di ultima istanza che viene assegnato a uno specifico “fornitore di ultima istanza” (FUI), selezionato dall'Acquirente Unico attraverso una gara…Non vi è quindi alcun contratto che regola questa fornitura, ma essa è attivata automaticamente proprio per effetto della normativa citata e proprio nei casi in cui il contratto di fornitura per qualche ragione è venuto meno” (Tribunale di Alessandria, n.607/2023).
pagina 3 di 4 Peraltro, non avendo il opponente nemmeno dedotto di intrattenere un rapporto contrattuale Pt_1 per la fornitura di energia elettrica nel mercato libero nel periodo oggetto delle fatture azionate, ne deriva che lo stesso non poteva che rientrare nel regime di salvaguardia.
Di contro, il non ha dato altrimenti prova di avere pagato le somme domandate né ha Pt_1 contestato l'esecuzione delle prestazioni, limitandosi piuttosto a dolersi genericamente solo della non corrispondenza tra gli importi fatturati ed i consumi effettivamente fruiti, oltre che dell'applicazione di tariffe maggiori rispetto a quelle presuntivamente pattuite, senza contestare, fattura per fattura, i singoli importi indicati né tantomeno indicare specificamente i presunti reali consumi per le singole utenze servite né, ancora, quale precisa tariffa andava applicata.
Ebbene, in materia appare opportuno rammentare che la rilevazione dei consumi mediante contatori è assistita da una presunzione semplice di veridicità tanto più che, come nel caso di specie, a fronte di una produzione dettagliata delle fatture con annessi consumi, il non ha, Parte_1 Parte_1 come invece avrebbe dovuto, specificamente contestato gli importi , sicché, non avendo il fruitore dato prova né tantomeno adeguatamente contestato la non corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, le fatture poste a fondamento della domanda sono da ritenersi fondanti il credito vantato. Né possono ritenersi rilevanti, ai fini dell'esame della fattispecie in scrutinio, le deduzioni del Pt_1 circa fatti e vicende che, a ben guardare, esulano dai rapporti inter partes poiché attinenti, invece, ai rapporti - peraltro antecedenti rispetto al periodo di riferimento della fornitura – tra esso opponente e la società (e non . CP_3 Controparte_1
La società peraltro, oltre alle lettere di sollecito di pagamento del dovuto, ha Controparte_1 allegato le videate del portale SII nonché apposite certificazioni dei consumi, giammai contestate dal opponente sicché deve reputarsi provato il credito di cui al ricorso monitorio, con conseguente Pt_1 rigetto del motivo di impugnazione con il quale il , con una generica e Parte_1 dilatoria obiezione, ha eccepito l'incongruenza degli importi fatturati.
In definitiva, alla luce delle considerazioni superiormente svolte, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 663/2021 va rigettata, con conseguente dichiarazione della sua efficacia esecutiva. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: RIGETTA l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.663/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa in data 19.4.2021 e, per l'effetto, dichiara la sua definitiva efficacia esecutiva.
CONDANNA il a rimborsare a le spese di lite, che Parte_1 Controparte_1 si liquidano in € 12.000,00 per compenso, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%. Ragusa, 30.5.2025
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 4 di 4