Articolo 4 della Legge 1 giugno 2021, n. 88
Articolo 3Articolo 5
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23 giugno 2021
Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 12 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 13 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
Entrata in vigore il 23 giugno 2021