Sentenza 7 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 19 gennaio 2023
Decreto collegiale 7 gennaio 2025
Improcedibile
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 25/03/2025, n. 2476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2476 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02476/2025REG.PROV.COLL.
N. 09971/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9971 del 2022, proposto dal Comune di Montesilvano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato UR Teti, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
IO Di ER, AN HI, SI SM, rappresentati e difesi dall'avvocato David Paul Di Lallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
UR CA, FR OZ, CL NE, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo Sezione staccata di Pescara n. 384 del 7 ottobre 2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori IO Di ER, AN HI e SI SM;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I signori IO Di ER, AN HI, UR CA, FR OZ, SI SM e CL NE hanno agito dinanzi al T.a.r. per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 47 del 15 febbraio 2019, con cui il medesimo T.a.r. aveva condannato il Comune di Montesilvano a completare le opere di urbanizzazione primaria tra le quali erano “ricomprese …la rete idrica e quella fognaria”, oggetto di una diffida da parte loro.
2. Con la sentenza n. 384 del 7 ottobre 2022 il T.a.r. per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara ha accolto il ricorso per ottemperanza, condannando l’Amministrazione comunale ad adempiere agli obblighi su di essa gravanti, disponendo l’avvio della realizzazione delle opere di urbanizzazione.
3. Il Comune di Montesilvano ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare la suddetta pronuncia, affidando il proprio appello a un unico motivo così rubricato: error in iudicando e/o procedendo , violazione del giudicato, travisamento.
4. Si sono costituiti in giudizio tre degli originari ricorrenti, eccependo l’irricevibilità, l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’appello.
5. Con ordinanza n. 214 del 19 gennaio 2023 è stata rigettata l’istanza di sospensione in via cautelare dell’esecutività della sentenza appellata.
6. In data 15 novembre 2024 il Comune di Montesilvano ha comunicato la avvenuta conclusione da parte sua con la società ACA s.p.a. di un accordo di programma per la realizzazione della nuova condotta fognaria e degli impianti di sollevamento, in ottemperanza alle sentenze n. 47/2019 e 384/2022, e il conseguente venir meno di ogni interesse alla decisione del merito della causa, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere.
7. All’udienza in camera di consiglio del 19 dicembre 2024 la parte appellata si è opposta a tale istanza, evidenziando come gli atti adottati dall’ente locale non comportassero ancora il completo soddisfacimento degli interessi da essa fatti valere in giudizio con l’originario ricorso ed insistendo per la rifusione delle spese di lite.
8. In base a quanto dichiarato dal Comune appellante circa il venir meno di qualsiasi interesse da parte sua alla decisione nel merito dell’appello, questo deve essere dichiarato improcedibile.
9. Per la regola della soccombenza virtuale e in considerazione del tardivo adempimento da parte dell’ente locale degli obblighi su di esso gravanti, giudizialmente accertati, il Comune deve essere condannato alla rifusione delle spese del grado di appello in favore degli appellati costituitisi in giudizio, che hanno insistito sul punto.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna il Comune alla rifusione, in favore degli appellati costituitisi nel giudizio, delle spese del presente grado, liquidate in euro 3000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Luca Lamberti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO