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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/12/2025, n. 2042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2042 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7707/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7707/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BITETTI Parte_1 C.F._1 FREDERICO, elettivamente domiciliato in CORSO DEL MEZZOGIORNO 34/B FOGGIA presso il difensore avv. BITETTI FREDERICO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BITETTI Parte_2 C.F._2 FREDERICO, elettivamente domiciliato in CORSO DEL MEZZOGIORNO N. 34/B 71122 FOGGIA presso il difensore avv. BITETTI FREDERICO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GASSI RAFFAELE, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Via Crisanzio 167 70123 Bari presso il difensore avv. GASSI RAFFAELE
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli attori hanno convenuto in giudizio la deducendo che: Controparte_2
- tra le ore 13.00 del 31 ottobre 2019 e le ore 9.00 del 4 novembre 2019 avevano subito il furto dei motocicli meglio descritti nell'atto di citazione;
- avevano presentato denuncia di furto;
- la compagnia assicurativa non aveva inteso indennizzarli. Tanto premesso, chiedevano la condanna della compagnia assicurativa con cui erano state stipulate le polizze assicurative contro il furto, al pagamento della somma di euro 18.200,00. Si costituiva la compagnia convenuta chiedendo il rigetto della domanda. Espletata la prova orale ammessa, la causa all'odierna udienza viene decisa. Va preliminarmente osservato che:
pagina 1 di 2 - nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 cc, l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro: Cassazione Sez. III 21 dicembre 2017 n. 30656.
- La denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati. Cassazione Sez. III 10 febbraio 2003 n. 1935 e Cassazione Sez. VI 7 novembre 2022 n. 32637. Facendo applicazione dei principi sopra enunciati, deve ritenersi che parte attrice non abbia dato prova dell'evento furto. La prova per testi espletata non è idonea a provare che l'evento furto si sia verificato. Il teste ha dichiarato: Tes_1
- di essere il cognato del Parte_1
- che il box è situato nello stabile ove egli vive;
- di aver visto parcheggiare le moto degli attori nei giorni e all'ora indicati nell'atto introduttivo e di aver constatato che veniva azionato l'antifurto alle moto e chiuso il box a chiave;
- che il cognato, che avrebbe dovuto riprendere la moto gli chiedeva di Parte_1 consegnargli le chiavi e che insieme al cognato stesso si avvedevano che le serrature erano state forzate e che i due motocicli non erano presenti nel box. Le dichiarazioni rese dal teste non sono idonee a provare il furto: le moto, infatti, potrebbero essere state prelevate anche in assenza del teste;
il poi, non ha riferito che le chiavi del box erano Tes_1 solo da lui detenute. In sede di denuncia, inoltre, si dà atto che non vi erano dichiarazioni idonee a suffragare la sottrazione dei veicoli. Elemento questo che contrasta recisamente con le dichiarazioni rese dal teste. La mancanza di concordanza tra quanto dichiarato in sede di denuncia e quanto dedotto nel corso del giudizio da parte attrice su un elemento rilevante, quale la presenza di altre persone a conoscenza del luogo e dell'ora in relazione sia al ricovero delle moto sia al mancato rinvenimento dei veicoli, non consente di ritenere provato il verificarsi dell'evento furto. D'altronde, anche sul quantum della pretesa non vi è prova in atti delle condizioni dei due veicoli per i quali si chiede l'indennizzo in guisa da verificare la congruità della somma richiesta. Né la consulenza tecnica d'ufficio potrebbe supplire a tale carenza sia perché la stessa avrebbe natura esplorativa sia perché i veicoli non essendo stati ritrovati non possono essere periziati. Alla luce delle argomentazioni svolte, la domanda non può essere accolta. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri minimi del D.M. in vigore, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda.
- Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano, € 2.540,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Foggia il 2 dicembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7707/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BITETTI Parte_1 C.F._1 FREDERICO, elettivamente domiciliato in CORSO DEL MEZZOGIORNO 34/B FOGGIA presso il difensore avv. BITETTI FREDERICO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BITETTI Parte_2 C.F._2 FREDERICO, elettivamente domiciliato in CORSO DEL MEZZOGIORNO N. 34/B 71122 FOGGIA presso il difensore avv. BITETTI FREDERICO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GASSI RAFFAELE, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Via Crisanzio 167 70123 Bari presso il difensore avv. GASSI RAFFAELE
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli attori hanno convenuto in giudizio la deducendo che: Controparte_2
- tra le ore 13.00 del 31 ottobre 2019 e le ore 9.00 del 4 novembre 2019 avevano subito il furto dei motocicli meglio descritti nell'atto di citazione;
- avevano presentato denuncia di furto;
- la compagnia assicurativa non aveva inteso indennizzarli. Tanto premesso, chiedevano la condanna della compagnia assicurativa con cui erano state stipulate le polizze assicurative contro il furto, al pagamento della somma di euro 18.200,00. Si costituiva la compagnia convenuta chiedendo il rigetto della domanda. Espletata la prova orale ammessa, la causa all'odierna udienza viene decisa. Va preliminarmente osservato che:
pagina 1 di 2 - nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 cc, l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro: Cassazione Sez. III 21 dicembre 2017 n. 30656.
- La denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati. Cassazione Sez. III 10 febbraio 2003 n. 1935 e Cassazione Sez. VI 7 novembre 2022 n. 32637. Facendo applicazione dei principi sopra enunciati, deve ritenersi che parte attrice non abbia dato prova dell'evento furto. La prova per testi espletata non è idonea a provare che l'evento furto si sia verificato. Il teste ha dichiarato: Tes_1
- di essere il cognato del Parte_1
- che il box è situato nello stabile ove egli vive;
- di aver visto parcheggiare le moto degli attori nei giorni e all'ora indicati nell'atto introduttivo e di aver constatato che veniva azionato l'antifurto alle moto e chiuso il box a chiave;
- che il cognato, che avrebbe dovuto riprendere la moto gli chiedeva di Parte_1 consegnargli le chiavi e che insieme al cognato stesso si avvedevano che le serrature erano state forzate e che i due motocicli non erano presenti nel box. Le dichiarazioni rese dal teste non sono idonee a provare il furto: le moto, infatti, potrebbero essere state prelevate anche in assenza del teste;
il poi, non ha riferito che le chiavi del box erano Tes_1 solo da lui detenute. In sede di denuncia, inoltre, si dà atto che non vi erano dichiarazioni idonee a suffragare la sottrazione dei veicoli. Elemento questo che contrasta recisamente con le dichiarazioni rese dal teste. La mancanza di concordanza tra quanto dichiarato in sede di denuncia e quanto dedotto nel corso del giudizio da parte attrice su un elemento rilevante, quale la presenza di altre persone a conoscenza del luogo e dell'ora in relazione sia al ricovero delle moto sia al mancato rinvenimento dei veicoli, non consente di ritenere provato il verificarsi dell'evento furto. D'altronde, anche sul quantum della pretesa non vi è prova in atti delle condizioni dei due veicoli per i quali si chiede l'indennizzo in guisa da verificare la congruità della somma richiesta. Né la consulenza tecnica d'ufficio potrebbe supplire a tale carenza sia perché la stessa avrebbe natura esplorativa sia perché i veicoli non essendo stati ritrovati non possono essere periziati. Alla luce delle argomentazioni svolte, la domanda non può essere accolta. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri minimi del D.M. in vigore, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda.
- Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano, € 2.540,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Foggia il 2 dicembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
pagina 2 di 2