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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della udienza del
29.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 2062 /2023 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to LA VECCHIA ENZINA Parte_1
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rapp. p.t.,
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 2.02.2023 la epigrafata ricorrente, già titolare di pensione di inabilità civile ha esposto CP_ che in data 19/12/2021 ella era stata convocata dall a visita di revisione e che in tale sede le veniva ridotta inopinatamente la percentuale invalidante dal 100% al 75%, facendole perdere così il diritto alla pensione di inabilità totale;
di avere proposto ricorso per ATP ex art.445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio Dott. aveva escluso la ricorrenza di un quadro patologico utile al Persona_1 conseguimento della prestazione reclamata;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il Tribunale di Napoli contestando le risultanze della perizia della dott. , per ottenere l'accertamento Per_1 CP_ del requisito sanitario dalla data di proposizione della domanda amministrativa e la condanna dell' al pagamento della prestazione assistenziale oltre accessori, spese vinte.
All'udienza fissata per la trattazione, il Giudice attesa la peculiarità della natura delle patologie sofferte dalla ricorrente e visto il contenuto dei motivi di opposizione, ha ritenuto opportuno nominare quale nuovo ctu in sostituzione della dott. C. , già incaricata, il dott. medico legale specialista in Per_1 Persona_2 oncologia.
All'odierna udienza il giudice ha deciso la causa dando pubblica lettura della sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 Bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Essa, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, la parte ricorrente ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Orbene, l'istante ha dedotto che il consulente della fase preventiva Dott. aveva errato nella Per_1 valutazione del quadro sanitario che affligge il minore;
tuttavia va in limine rilevato che anche il nuovo ctu incaricato, Dott munito di specializzazione medica più adeguata alle patologie accertate in Persona_2 capo alla ricorrente e , per conseguenza, alla disamina delle contestazioni sollevate, è pervenuto nella presente fase alle conclusioni già rese dal ctu della fase di atp.
Per la definizione del giudizio il giudice ritiene di aderire alle conclusioni cui è giunto il ctu Dott. per Per_2 le sue competenze specialistiche, e che risulta avere condotto con un condivisibile metodo d'indagine le operazioni peritali escludendo il requisito sanitario per la pensione di inabilità.
Nelle conclusioni finali della perizia redatta dal ctu dott. lo stesso certifica che la ricorrente è affetta Per_2 da
●Esiti stabilizzati di laringectomia parziale per carcinoma squamocellulare con basso/medio grading e senza interessamento linfonodale, stadio II. A distanza da quattro anni è in stretto follow-up che, contrariamente a quanto erroneamente affermato dal Legale di parte, risulta costantemente negativo per ripresa di malattia:
(percentuale =70%) con associazione al cod. 9323 che riconosce percentuale fissa pari al 70% alle “Neoplasie
a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale”
●Sindrome ansiosa di media entità (percentuale=15%) con associazione al cod. 2207 che riconosce alla
“(Nevrosi ansiosa)” percentuale fissa del 15%,
conclusivamente accertando la percentuale riduzione di capacità lavorativa generica del 75%, giammai CP_ revocata in dubbio dall' e riconosciuta anche nel verbale di visita medica di revisione impugnato nel presente giudizio limitatamente al disconoscimento della esistenza della inabilità al 100%.
Pertanto, il ricorso, siccome infondato va rigettato.
CP_ Nulla per le spese attesa la contumacia dell'
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Napoli, 29.01.2025
Il Giudice
(Dott. Annamaria Lazzara)
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della udienza del
29.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 2062 /2023 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to LA VECCHIA ENZINA Parte_1
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rapp. p.t.,
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 2.02.2023 la epigrafata ricorrente, già titolare di pensione di inabilità civile ha esposto CP_ che in data 19/12/2021 ella era stata convocata dall a visita di revisione e che in tale sede le veniva ridotta inopinatamente la percentuale invalidante dal 100% al 75%, facendole perdere così il diritto alla pensione di inabilità totale;
di avere proposto ricorso per ATP ex art.445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio Dott. aveva escluso la ricorrenza di un quadro patologico utile al Persona_1 conseguimento della prestazione reclamata;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il Tribunale di Napoli contestando le risultanze della perizia della dott. , per ottenere l'accertamento Per_1 CP_ del requisito sanitario dalla data di proposizione della domanda amministrativa e la condanna dell' al pagamento della prestazione assistenziale oltre accessori, spese vinte.
All'udienza fissata per la trattazione, il Giudice attesa la peculiarità della natura delle patologie sofferte dalla ricorrente e visto il contenuto dei motivi di opposizione, ha ritenuto opportuno nominare quale nuovo ctu in sostituzione della dott. C. , già incaricata, il dott. medico legale specialista in Per_1 Persona_2 oncologia.
All'odierna udienza il giudice ha deciso la causa dando pubblica lettura della sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 Bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Essa, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, la parte ricorrente ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Orbene, l'istante ha dedotto che il consulente della fase preventiva Dott. aveva errato nella Per_1 valutazione del quadro sanitario che affligge il minore;
tuttavia va in limine rilevato che anche il nuovo ctu incaricato, Dott munito di specializzazione medica più adeguata alle patologie accertate in Persona_2 capo alla ricorrente e , per conseguenza, alla disamina delle contestazioni sollevate, è pervenuto nella presente fase alle conclusioni già rese dal ctu della fase di atp.
Per la definizione del giudizio il giudice ritiene di aderire alle conclusioni cui è giunto il ctu Dott. per Per_2 le sue competenze specialistiche, e che risulta avere condotto con un condivisibile metodo d'indagine le operazioni peritali escludendo il requisito sanitario per la pensione di inabilità.
Nelle conclusioni finali della perizia redatta dal ctu dott. lo stesso certifica che la ricorrente è affetta Per_2 da
●Esiti stabilizzati di laringectomia parziale per carcinoma squamocellulare con basso/medio grading e senza interessamento linfonodale, stadio II. A distanza da quattro anni è in stretto follow-up che, contrariamente a quanto erroneamente affermato dal Legale di parte, risulta costantemente negativo per ripresa di malattia:
(percentuale =70%) con associazione al cod. 9323 che riconosce percentuale fissa pari al 70% alle “Neoplasie
a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale”
●Sindrome ansiosa di media entità (percentuale=15%) con associazione al cod. 2207 che riconosce alla
“(Nevrosi ansiosa)” percentuale fissa del 15%,
conclusivamente accertando la percentuale riduzione di capacità lavorativa generica del 75%, giammai CP_ revocata in dubbio dall' e riconosciuta anche nel verbale di visita medica di revisione impugnato nel presente giudizio limitatamente al disconoscimento della esistenza della inabilità al 100%.
Pertanto, il ricorso, siccome infondato va rigettato.
CP_ Nulla per le spese attesa la contumacia dell'
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Napoli, 29.01.2025
Il Giudice
(Dott. Annamaria Lazzara)