Ordinanza cautelare 20 ottobre 2021
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 25/06/2025, n. 12572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12572 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 12572/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06677/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6677 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi D'Ambrosio, Antonella Martellotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luigi D' Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi n. 23;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione n. -OMISSIS-, a firma del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza, comunicata con nota prot. n.-OMISSIS-, recante l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale per il reclutamento di n. 571 allievi finanzieri per l'anno 2020;
- del foglio n. -OMISSIS-, conosciuto solo negli estremi, con cui il Centro di Reclutamento ha proposto l'esclusione del candidato per difetto dei requisiti morali e di condotta;
- della determinazione n. -OMISSIS-, a firma del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza, di approvazione della graduatoria finale di merito e di nomina dei vincitori e della graduatoria stessa;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorchè non conosciuto, lesivo degli interessi del ricorrente, con riserva, ove occorra, di proporre motivi aggiunti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 16/9/2021:
- della determinazione n. -OMISSIS-, a firma del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza, con la quale è stata sostituita la determinazione n. -OMISSIS- (impugnata con il ricorso in epigrafe) ed è stata confermata l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale per il reclutamento di n. 571 allievi finanzieri per l'anno 2020;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorchè non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Guardia di Finanza - Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 giugno 2025 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che, con atto depositato in data 25.03.2025, il procuratore del ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del ricorso poiché, “ nelle more del giudizio, ha ottenuto un impiego che ritiene definitivo e pertanto non ha più interesse alla coltivazione del ricorso in epigrafe ”, chiedendo pertanto dichiararsi l’improcedibilità del gravame con compensazione delle spese di lite;
Ritenuto che, a fronte della univoca dichiarazione della parte ricorrente, non può che prendersi atto dell'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, imponendosi, in omaggio al principio dispositivo, e in applicazione dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., una declaratoria in conformità ( ex multis , Consiglio di Stato sez. II, 07 febbraio 2022, n.867; Consiglio di Stato sez. II, 09 agosto 2021, n.5813);
Ritenuto che l'esito della controversia e la particolarità delle questioni sottostanti il giudizio giustifica nondimeno l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Enrico Mattei, Presidente FF
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Gianluca Verico, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Verico | Enrico Mattei |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.